• Giurisprudenza
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: accertamento dello stato di alterazione psicofisica

Corte di Cassazione sez. IV pen.
16 dicembre 2009, n. 48004

Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti – Art. 187 c.s. – Condotta tipica - Presupposti – Assunzione di sostanze stupefacenti – Guida in stato di alterazione psicofisica – Mezzi di prova – Accertamenti biologici – Elementi sintomatici esterni.

 

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 del Codice della Strada occorre dimostrare, non solo, che il conducente del veicolo ha assunto sostanze stupefacenti, ma anche che egli, al momento in cui si è posto alla guida, si trovava in uno stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione.
In particolare, lo stato di alterazione può essere desunto anche da elementi sintomatici esterni non essendo, al fine, necessario l’espletamento di analisi mediche indispensabili, invece, per accertare l’assunzione delle sostanze stupefacenti.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 1.6.2007 il Giudice di Pace di Tirano, assolveva (omissis) dal reato di cui all’art. 187 C.d.S. per essere stato colto alla guida della sua auto in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di cannabinoidi (fatto acc. in Livigno il 10.1.2006).
Osservava il G. di P. che benché le analisi biologiche svolte sulla persona dell’imputato avessero dato esito positivo (79 ng\ml a fronte di un massimo consentito di 50 ng\rnl), non sussisteva alcuna valutazione medica sullo stato psicofisico dell’imputato attestante la sua alterazione, non potendo a ciò supplire la deposizione dei verbalizzanti circa gli occhi arrossati e lucidi che presentava l’imputato al momento del fermo.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il P.M., qualificato poi come ricorso dal Tribunale di Sondrio, lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione, essendo giunto il G. di P. ai proscioglimento pur in presenza sia di elementi sintomatici di responsabilità, su cui avevano deposto i verbalizzanti, che degli esiti degli accertamenti biologici.
Con memoria depositata il 20\10\2009, il difensore dell’imputato chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed, in subordine, il rigetto.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. Va osservato che questa Corte ha di recente, ribadito che la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 Cod. della Strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione.
Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione (Cass. IV, 33312\08, Gagliano).
In breve, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente che vi sia una prova sintomatica dell’ebbrezza/ o che il conducente del veicolo abbia superato uno del tassi alcolemici indicati nel comma 2° dell’art. 186 C.d.S.; per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S. è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica.
Ciò perché l’uso di droga non può che essere accertato nei modi previsti dal comma secondo dell’art, 187, attraverso cioè un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, non potendo desumersi da elementi sintomatici esterni (come invece è ammesso per l’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool), in quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (cfr. Cass, IV, 14803\06, Petillo).
In questa ottica la differenza di disciplina tra l’art. 186 e 187 C.d.S. trova una sua giustificazione razionale.
4.2. Nel caso di specie il giudice di merito, dopo avere precisato che la alterazione psico-fisica è un elemento costitutivo della fattispecie in disamina, ha evidenziato che dagli atti processuali non emergevano elementi da cui desumere la sua sussistenza (in particolare una specifica analisi medica), assolvendo quindi l’imputato.
Orbene va ricordato che questa Corte di legittimità, sebbene abbia affermato che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei modi previsti dai comma secondo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni (Cass. IV, 14803\06, Petillo), non pretende necessariamente l’espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza della alterazione, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato.
Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, la quale affrontando il tema della legittimità dell’art. 187 C.d.S. ha affermato trovarsi “in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti” (C.Cost, ord. 277 del 2004).
Nel caso che ci occupa, il giudice di merito, a fronte degli esiti positivi delle indagini biologiche e delle deposizioni dei verbalizzanti (rilevamento occhi lucidi ed arrossati del conducente), ha giustificato l’assoluzione sulla base dell’assenza di una pretesa analisi medica, senza dare un’adeguata motivazione della irrilevanza dei dati probatori già acquisiti, a fronte di una fattispecie criminosa di reato di pericolo; senza valutare, inoltre, la possibilità di espletare supplementi istruttori, anche attraverso l’esercizio di poteri officiosi (cfr. Cass. V, 21232\09, D’Aloisio).
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato e rinviato ai giudice di merito competente per un nuovo giudizio alla luce di quanto sopra indicato.
P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ai Giudice di Pace di Tirano.

 

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