• Giurisprudenza
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: pena detentiva e lavori di pubblica utilità

Corte di Cassazione sez. IV pen.
6 marzo 2012, n. 8911

Art. 187 c.s. – Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – Decreto penale di condanna - Art. 187 c.s., comma 8 bis - Sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con lavori di pubblica utilità – Competenza

 

Nel reato guida in stato di alterazione psico-fisica dovuto all’uso di sostanze stupefacenti (art. 187 c.s.), in caso di decreto penale di condanna, è riservato al giudice di merito, e non già al giudice dell’esecuzione, il potere di commutare la pena detentiva e pecuniaria inflitta all’imputato con quella del lavoro di pubblica utilità.

IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno avverso l’ordinanza in data 1.3.2011 emessa dal G.I.P. del Tribunale predetto, in qualità di giudice dell’esecuzione, con la quale, tra l’altro, veniva sostituita, su richiesta del condannato (omissis), la pena detentiva e pecuniaria inflittagli con decreto penale del 16.12.2010, esecutivo il 13.1.2011 (di € 8.167,00 di ammenda, di cui € 7.500,00 in sostituzione di 30 giorni di arresto), in 33 giorni di lavoro per pubblica utilità ai sensi dell’art. 187 comma 8 bis D.lgs. n. 285 del 1992 (introdotto dall’art. 33 L. 29.7.2010 n. 120, in vigore dal 31.7.2010).
Denunzia la violazione delle norme relative ai limiti della competenza del Giudice dell’esecuzione ex art. 658-665 c.p.p, e alla intangibllità del giudicato, rilevando come il Giudice a quo avesse erroneamente interpretato l’art. 187 comma 8 bis C.d.S.
È stata depositata una memoria nell’interesse dell’imputato a sostegno dell’impugnata ordinanza.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero il testo del comma 8 bis dell’art. 187 C.d.S, è estremamente chiaro: “AI di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilltativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”
Ciò significa che il potere di sostituzione della pena è riservato al giudice di merito anche in sede di emissione di decreto penale di condanna, in mancanza di tempestiva opposizione sullo specifico punto dal parte dell’imputato, che non coincide affatto con il tipico istituto dell’opposizione al decreto penale di condanna, ben potendo la sostituzione essere effettuata anche all’esito del conseguente giudizio di cognizione
Inoltre, non risulta alcuna specifica norma che, al pari di quanto disposto, ad esempio, dagli artt. 672-674 c.p.p., consenta al giudice dell’esecuzione di incidere sul giudicato, sostituendo una pena irrevocabilmente inflitta con altra nei termini di cui all’ordinanza de qua.
Consegue l’annullamento senza rinvio dell’provvedimento impugnato.
P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

 

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