• Approfondimenti e Articoli di dottrina
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale, Norme di riforma del Codice della Strada

I nuovi reati di omicidio stradale

A cura della dott.ssa Maristella Giuliano, Comitato di redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti ACI
28 ottobre 2015

 

 

Atto C 3169 e abb. recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”

Approvato dalla Camera il 28 ottobre 2015

Il disegno di legge di introduzione del reato di omicidio stradale è stato approvato con modificazioni rispetto al testo licenziato dal Senato lo scorso 10 giugno e pertanto deve essere ulteriormente sottoposto all’esame del Senato stesso per l’approvazione definitiva.

Prima di analizzare le maggiori novità introdotte dal disegno di legge, occorre precisare che si è voluto introdurre nel codice penale delle nuove fattispecie di reato relative all’omicidio stradale e alle lesioni gravi o gravissime, attraverso la modifica e l’introduzione di nuovi articoli (introduzione degli artt 589 bis – 589 ter – 590 ter – 590 quater – 590 quinquies e modifica degli artt. 589 e 590 bis).

La fattispecie prevista attualmente all’art 589 del codice penale, prevede l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Si tratta di un reato colposo punibile con la reclusione da due a sette anni, pena che aumenta da tre a dieci anni nel caso che il fatto sia commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore al 1,5 g/l e da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 186 comma 2 lett. c e art 187 cds).

Tale assetto sanzionatorio è stato però fino ad ora insufficiente a fronteggiare il fenomeno delle morti su strada, e da più parti si è richiesto un intervento legislativo che rappresentasse una risposta chiara e precisa dello Stato e che tendesse a qualificare il reato come doloso. Ma è proprio sulla qualificazione giuridica del reato di omicidio stradale nell’alveo del reato doloso, richiesto soprattutto dalle Associazioni che operano nel settore, che si è acceso il dibattito. Il nodo cruciale ha riguardato soprattutto l’aspetto psicologico del soggetto autore del reato, non potendo qualificarlo come dolo in quanto privo della coscienza e volontà di commettere il fatto e non potendo neanche continuare a relegarlo nell’ambito dei reati colposi, data la gravità dell’azione che si compie nel momento in cui ci si pone alla guida di veicoli con uno stato psico-fisico alterato. In sostanza il soggetto sotto l’effetto di alcol e droghe, che conduce veicoli, può determinare concretamente e con elevate possibilità un incidente stradale e di conseguenza procurare la morte o le lesioni di altre persone. Quindi si tratta di reati al limite del dolo, che viaggiano su quella linea sottile che delimita la  colpa cosciente (previsione della possibilità del verificarsi dell'evento, ma esclusione che si possa verificare) dal dolo eventuale (previsione della possibilità del verificarsi dell'evento, ed accettazione del fatto che possa verificarsi, ossia accettazione del rischio) e che pertanto hanno bisogno di una risposta punitiva adeguata, che contempli tale configurazione psicologica. Cercando di contemperare le esigenze di contrasto all’impunità del fenomeno e alla effettiva punibilità dello stesso, con il rispetto dei principi basilari del diritto penale, il legislatore ha optato per la qualificazione di tali reati come colposi con un innalzamento esponenziale delle pene rispetto alla generalità dei reati colposi, al fine di differenziarli dagli stessi e di contemplare anche la componente psicologica al limite del dolo.

Le  nuove fattispecie di reato di omicidio stradale sono tutte colpose, e contemplano la morte di una persona a seguito di condotte che comprendono non solo il caso di chi si pone alla guida con un’alterazione dello stato psico-fisico dovuto all’assunzione di alcol o di droghe, ma anche altre gravi infrazioni commesse a seguito di violazione delle norme in tema di circolazione stradale.

Le fattispecie di reato sono tre e graduano la pena a seconda della gravità della colpa:

condotta

pena

1. Omicidio stradale (fattispecie base) commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale

reclusione da due a sette anni

2. Omicidio stradale commesso da colui che si pone alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore al 1,5 g/l o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, o da conducenti professionisti con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l

reclusione da otto a dodici anni

3. Omicidio stradale commesso da colui che si pone alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l.

Alla stessa pena soggiacciono anche altre condotte:

•          procedere  in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;

•          attraversare un'intersezione con il semaforo rosso ovvero circolare contromano;

•          invertire il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o sorpassare un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

 

reclusione da cinque a dieci anni

Sono contemplate anche delle circostanze aggravanti e attenuanti, quali l’aumento della pena se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, se il veicolo è sprovvisto di assicurazione obbligatoria, se si cagiona la morte di più persone, (in quest’ultimo caso si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto), nel caso in cui il conducente si dà alla fuga.

Viceversa se l’evento è la conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.

Il disegno di legge introduce anche i reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime in cui la pena è graduata a seconda del grado della colpa e della lesione riportata dalla vittima secondo lo schema che si riporta di seguito:

condotta

pena per le lesioni

gravi

Pena per le lesioni gravissime

1. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale

reclusione da tre mesi a un anno

reclusione da uno a tre anni

2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (stessa fattispecie per i conducenti professionisti con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5)

reclusione da tre a cinque anni

reclusione da quattro a sette anni

chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.

Sono comprese nella fattispecie anche le seguenti condotte:

- procedere in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;

•          attraversare un'intersezione con il semaforo rosso ovvero circolare contromano;

•          invertire il senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi o sorpassare un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

reclusione da un anno e sei mesi a tre anni

reclusione da due a quattro anni

Lo schema sanzionatorio viene ulteriormente inasprito anche da altre disposizioni che impattano su altri articoli del codice penale, del codice della strada e su altre norme del codice di procedura penale, prevedendo delle disposizioni di raccordo con le modifiche introdotte.

In primis viene modificato l'articolo 157 c.p., prevedendosi anche per il nuovo reato di omicidio stradale il raddoppio dei termini di prescrizione.

Altre disposizioni severe sono dettate in materia di prelievo coattivo di campioni biologici. In particolare, la disposizione inserisce l’omicidio stradale fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici, come il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale, ai fini dell’analisi  e dell’individuazione del profilo del DNA. In aggiunta però si prevede anche che il prelievo coattivo possa essere disposto nei casi urgenti dallo stesso PM, anche oralmente, quando il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini. In questi casi il PM può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici con decreto motivato. Se la misura è adottata oralmente, il decreto deve essere successivamente adottato in forma scritta, e entro 48 ore deve comunque partire la richiesta di convalida al GIP. L’adozione di tali disposizioni deve essere accompagnata dalla tempestiva comunicazione al difensore dell'interessato.

Inoltre per il delitto di omicidio colposo stradale di cui all'articolo 589 bis   del codice penale secondo comma (chi si pone alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope) si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza mentre l’arresto facoltativo in flagranza può essere disposto per la speculare condotta del delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590-bis del codice penale.

Ulteriore argomento che ha fatto molto discutere, anche in ordine ai profili di costituzionalità, riguarda la revoca della patente di guida. Il legislatore, per ovviare a eccezioni sollevabili in merito alla revoca perpetua della patente di guida, ha optato per l’allungamento dei termini necessari per poter conseguire nuovamente la patente stessa, prevedendo le disposizioni relative alla revoca della patente all’interno del codice della strada, a differenza di quanto approvato dal Senato in prima battuta, che lo aveva inserito nel corpo del codice penale.

Nel caso di condanna per omicidio stradale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile, trasmette, nel termine di quindici giorni, copia autentica della sentenza al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, il quale emette il provvedimento di revoca della patente.

A questo punto il soggetto non potrà conseguire una nuova patente di guida, prima che siano decorsi dei termini che variano a seconda delle condotte, riassunte nella seguente tabella:

 

periodo di inibizione alla guida

condotta

5 anni

- Morte di una persona a seguito di violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ( art 589 bis comma 1 cp);

- Lesioni personali gravi o gravissime tutte le ipotesi (art 590 bis cp);

10 anni

- Morte di una persona a seguito di guida con violazione delle norme in tema di eccesso di velocità, passaggio con il rosso e inversione senso di marcia presso intersezioni, curve, dossi, sorpassi presso passaggi pedonali o linea continua (art 589 bis comma 5 cp);

- Lesioni personali gravi o gravissime tutte le ipotesi commesse da soggetto già  condannato per reato di guida in stato d’ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 590 bis cp);

12 anni

Lesioni personali gravi o gravissime tutte le ipotesi commesse da soggetto che non ha prestato soccorso e si è dato alla fuga(art 590 bis cp);

15 anni

Morte di una persona a seguito di guida con asso alcolemico superiore a 0,8 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, compresi i conducenti professionisti (art 589 bis comma 2- 3- 4 cp);

20 anni

Morte di una persona a seguito di condotte ex art 589 bis cp commesse da soggetto già condannato in precedenza per reati di guida in stato d’ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;

30 anni

Morte di una persona a seguito di condotte ex art 589 bis cp commesse da soggetto che non ha prestato soccorso e si è dato alla fuga.

L'interessato potrà conseguire una nuova patente di guida, una volta che siano decorsi i suddetti periodi previsti a seguito della  revoca.

Il prefetto, ricevuti gli atti del procedimento penale in corso, può disporre, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.