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I proventi delle sanzioni per superamento dei limiti di velocità
Dott.ssa Maristella Giuliano - Comitato di redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti ACI
La legge 120/2010 ha apportato modifiche all’art 142 del codice della strada, che hanno riguardato tutto l’impianto della disciplina relativa ai limiti di velocità e all’inasprimento delle relative sanzioni. Le modifiche introdotte dall’art 25 della legge 120 (commi 12 bis, 12 ter, 12 quater) successivamente riviste dall’art 4 ter del DL 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, riguardano anche i criteri di riparto dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, attraverso l’impiego di apparecchi di rilevamento della velocità o dei mezzi tecnici di controllo a distanza.
In base a questa disposizione di legge i proventi sono attribuiti in misura del 50% ciascuno, all’ente proprietario della strada, su cui è stato effettuato l’accertamento, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, ad eccezione delle strade in concessione. Gli enti utilizzano le risorse dei proventi nell’ambito della regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
I predetti enti locali hanno anche un vincolo di destinazione delle somme, finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, la segnaletica (compresa quella verticale, gli attraversamenti pedonali, i parcheggi per invalidi) e le barriere, nonché al potenziamento delle attività di controllo ed accertamento delle violazioni del codice.
L’art 142 cds, al comma 12 quater prevede anche un onere di rendicontazione in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno. La relazione che deve essere inviata entro il 31 maggio di ogni anno, riporta l’ammontare complessivo dei proventi incassati nell’anno precedente e degli interventi realizzati, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. L’ammontare complessivo da rendicontare è formato dalla somma dei proventi spettanti all’ente locale ex art 208 cds comma 1 (derivanti dall’accertamento delle violazioni da parte di funzionari e agenti dell’ente locale stesso), e dei proventi ex art 142 comma 12-bis (pari alla quota del 50%, derivati dalle violazioni dei limiti di velocità accertati con l’utilizzo di mezzi tecnici di controllo a distanza).
La relazione è fondamentale per la rilevazione sia del quantum realizzato dall’ente locale che delle modalità di utilizzo, finalizzate al potenziamento della sicurezza su strada.
La mancata trasmissione della relazione o la violazione dell’obbligo di utilizzare le somme ai fini della sicurezza stradale, comporta una riduzione dei proventi spettanti all’ente pari al 90% per ciascun anno in cui è stata effettuata l’inadempienza o in cui l’ente ha distolto le somme per le finalità stabilite dalla legge. La legge 120/2010 aveva già previsto, in questi casi, la decurtazione dei proventi, ma per una quota minore, pari al 30%. Sono state le modifiche apportate con il DL n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, ad aumentare il quantum da restituire da parte dell’ente inadempiente, in misura del 90%.
Dal quadro normativo su esposto emergono però delle incongruenze relative al momento di effettiva entrata in vigore della disciplina. Infatti in base al disposto di cui all’art. 25 della legge 120/2010, ai fini della piena operatività delle disposizioni esposte, occorre l’adozione di un decreto attuativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale decreto non è stato ancora emanato.
In base però a quanto previsto dall’art. 4 ter, comma 16, del citato DL n. 16/2012, l’eventuale mancata emanazione del predetto decreto attuativo, non comporta l’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art 142 cds commi 12 bis, 12 ter, 12 quater che entrano automaticamente in vigore. Ma sempre in base all’art 25 legge 120, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all’emanazione del decreto attuativo.
Nell’interpretazione di queste configgenti disposizioni normative, viene in aiuto una circolare del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 24 dicembre 2012 n. 17909 che stabilisce vigente l’obbligo per gli enti locali di destinare i proventi delle violazioni suddette, per le finalità legate alla sicurezza stradale, anche in assenza del decreto attuativo. La circolare poi individua l’oggetto dell’emanando decreto interministeriale, stabilendo che lo stesso conterrà il modello della relazione da trasmettere, le modalità di trasmissione da operare in via informatica, le modalità di versamento dei proventi e le forme di uso e collocazione dei dispositivi di controllo a distanza, utili all’accertamento delle violazioni di cui all’art 142 cds.