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I veicoli con cambio automatico rientrano tra i veicoli adattati
TAR Lazio Sezione terza
Sentenza n.n. 6150 del 26 maggio 2016
In base a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, della legge 449/1997, tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Sentenza
per l'annullamento
della valutazione medica adottata dalla Commissione Medica Locale di Roma 3 in data 20.5.2015, mai comunicata alla ricorrente, per il declassamento o riclassificazione della patente di guida normale B, con cui la predetta commissione, negando il declassamento e/o la riclassificazione della patente di cat. B normale della Sig.ra A. A. a categoria BS (B speciale), ha dichiarato la ricorrente idonea alla guida con controllo limitato a sei mesi, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, in particolare, per quanto possa occorrere in questa sede, l'eventuale tagliando autoadesivo, sconosciuto alla ricorrente, con cui il Ministero Infrastrutture e Trasporti rinnova la patente di guida a cat. B normale, anziché B speciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 102 - Rm/B e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Con ricorso, notificato il 17 luglio 2015 e depositato il successivo 31 luglio, la sig.ra A. A. impugna il diniego del declassamento della patente da B a BS (speciale) da parte della Commissione Medica Locale di Roma 3 (Azienda Sanitaria Locale Roma B) con valutazione del 20 maggio 2015, nonché l'idoneità alla guida con controllo limitato a sei mesi.
Espone la ricorrente di essere invalida civile al 100% senza indennità di accompagno e che le patologie da cui è affetta le impongono di guidare veicoli con cambio automatico.
Rappresenta, altresì, che:
la competente Commissione Locale presso la ASL RM B, pur prendendo atto della limitazione motoria relativa alla gamba sinistra, non ha riconosciuto alla ricorrente titolo alla patente speciale;
nella stessa sede le ha erroneamente attribuito un deficit visivo inesistente;
in data 28 febbraio 2012 la ricorrente era stata sottoposta a visita per l'accertamento dello stato di invalidità ex legge 104/1992 innanzi alla Commissione di Prima istanza della ASL RMB che le ha riconosciuto il punto 03 delle disabilità motorie permanenti, per le quali è prescritta una autovettura adattata;
la Commissione Medica Locale le ha richiesto anche una visita psichiatrica che ha accertato l'assenza di disturbi psicopatologici in atto.
Ciò premesso, la ricorrente formula i seguenti motivi di doglianza:
eccesso di potere per contraddittorietà con altro provvedimento della P.A. (il verbale di visita del 28 febbraio 2012 della Commissione di I istanza della ASL RM B per l'accertamento degli stati di invalidità civile previsti dalla legge 104/92), illogicità manifesta e travisamento dei fatti;
violazione e falsa applicazione degli artt. 116, comma 4, e 5, 119 del d.lgs. 285/1992 e ss.mm., della legge 241/90, degli artt. 319, 320, 322, 327 del d.p.r. 495/1992, eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà con le valutazioni mediche della stessa ASL RM B, manifesta illogicità e travisamento dei fatti, laddove la Commissione Medica non ha tenuto in nessuna considerazione la certificazione di invalidità della Commissione di I istanza che le riconosceva, altresì, il diritto alla autovettura adattata, né il rischio di incidente legato alla compromissione della normale funzionalità dell'arto inferiore sinistro a seguito di intervento chirurgico di asportazione di lesione secondaria cerebrale prefrontale destra, come tale di carattere permanente.
Contesta altresì l'imposizione di lenti per la guida, affermando di avere un visus naturale di 8/10 all'occhio destro e 10/10 a sinistra, risultante dai certificati medici allegati al ricorso;
eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, erroneità dei presupposti, contraddittorietà e carenza assoluta di istruttoria, violazione dei principi di ragionevolezza, violazione e falsa applicazione dell'art. 119, commi 2 bis, 5 e 9 del d.lgs. 285/1992, sviamento, evidenziati dalla contraddittorietà delle valutazioni mediche, dalla mancata valutazione della certificazione prodotta dalla interessata, nonché delle valutazioni mediche degli specialisti della stessa ASL RMB.
Il Ministero intimato si è costituito il 17 agosto 2015 per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e resistere nel merito, deducendo l'insindacabilità del giudizio della Commissione.
Il 29 ottobre 2015 l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma B ha depositato una memoria nella quale difende il proprio operato, escludendo che la necessità di un cambio automatico rientri nelle ipotesi veicolo adattato per il quale è richiesta la patente BS.
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Diritto
Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione in capo al Ministero intimato, rinviando, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., alla sentenza n. 9595/2014 di questa sezione con la quale è stata riscontrata, alla luce del disposto di cui all'articolo 119, comma 5, d.lgs. 285/1992, nel testo vigente, una relazione funzionale tra la Commissione Medica e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che vede la prima come organo ausiliario delle articolazioni territoriali del Ministero (ma cfr. anche Tar Lombardia, Milano, III, n. 00075/2016).
Nel merito il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito esposti.
Con riguardo alla dedotta contraddittorietà tra il provvedimento impugnato e la certificazione della Commissione di Ìistanza che ha, in data 28/2/2012, accertato la disabilità sub 03 (disabili con impedite o ridotte capacità motorie permanenti - autovettura adattata), le censure sono fondate, sia in relazione al vizio di violazione di legge, erroneità del presupposto che dei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Certificato impugnato ha negato la patente speciale, sulla scorta, in base a quanto si legge nella memoria della ASL, della considerazione che una vettura con cambio automatico non rientrerebbe tra i veicoli adattati a cui si riferisce la normativa applicabile.
L'argomento non merita condivisione alla luce di quanto si legge nell'art. 8, comma 1, della legge 449/1997, ove è specificato che "Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285".
Ne consegue l'irrilevanza delle considerazioni con le quali l'Azienda sanitaria difende il proprio operato, spendendo considerazioni relative alla possibilità di installare un cambio automatico su qualsivoglia vettura, che non attengono all'ambito di competenza della Commissione, chiamata, nel caso di specie, a valutare la necessità o meno di un ausilio alla guida per la sicurezza del guidatore e della collettività in base alle patologie accertate.
La Commissione, peraltro, non ha offerto nessun elemento di prova in ordine agli accertamenti medici relativi ai deficit funzionali da cui è affetto l'arto inferiore sinistro della ricorrente.
Afferma di avere disposto visita per l'accertamento della vista e delle condizioni psicologiche, ma nessun approfondito accertamento risulta effettuato al fine di valutare le condizioni motorie della gamba sinistra, richieste dalla istanza di patente speciale avanzata dalla ricorrente, come supportata dal certificato della Commissione di I istanza nel 2012.
Nel referto-proposta del neurologo della ASL, richiesto dal Presidente della Commissione, si legge solo la diagnosi ed un giudizio di non controindicazione alla guida.
Posto che tale referto contiene la patologia che avrebbe determinato la necessità di auto adattata, non si comprende da quale accertamento medico o esame la Commissione ha tratto la conseguenza che la ricorrente non avesse bisogno di un veicolo adattato.
La patologia dell'arto inferiore sinistro era stata riscontrata nella visita neurologica, ma nel suddetto referto non vi sono precisazioni in ordine all'ambito delle difficoltà che la diagnosi riportata poteva determinare in relazione ad una vettura non adattata.
Un tale approfondimento si rendeva quanto mai necessario ove la Commissione avesse voluto, come ha fatto, andare di contrario avviso rispetto agli accertamenti effettuati dalla Commissione di I istanza per l'accertamento dell'handicap.
Si riscontra, pertanto, anche il difetto di istruttoria, oltre alla totale carenza di motivazione.
Con riguardo alle censure che si appuntano sul visus e sulla revisione della patente a 6 mesi, le stesse non possono trovare accoglimento.
Nel certificato della dott.ssa B. B. si legge che la ricorrente rivela una sclerosi della lente e nella relazione del Direttore UOC Medicina Legale e Protesica del 23 luglio 2015 si leggono le ragioni che hanno determinato una revisione della patente a sei mesi, in relazione alle quali la ricorrente non presenta argomenti a confutazione.
Il ricorso va pertanto accolto limitatamente al diniego della Patente Speciale per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione con riguardo alla valutazione della necessità di automezzo adattato per il deficit che caratterizza l'arto inferiore sinistro della ricorrente e, per l'effetto, va annullato il diniego di patente BS (speciale), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le amministrazioni costituite in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016
Depositato in Segreteria il 26 maggio 2016.