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IL DANNO MORALE: LA GIURISPRUDENZA DI MERITO E I RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI

Di Angelo Mandetta

 

IL DANNO MORALE: LA GIURISPRUDENZA DI MERITO E I RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI  

 Di  Angelo Mandetta  

1)Principi Generali

La Legge 18.6.2009 n. 69 ( entrata in vigore il 4.7.2009 ) all’art 7 2° comma del c.p.c. ha introdotto una modifica con la quale è stata  aumentata ad € 20.000 la cognizione del Giudice di Pace per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione.  Poiché il limite della c.d. microlesione, di cognizione di quest’ultimo giudicante dovrebbe elevarsi dal precedente grado di invalidità del 9% risulta di grande importanza risolvere il problema se debba essere liquidato o meno il c.d. danno morale, anzi  più correttamente, secondo l’insegnamento della Cassazione, il danno non patrimoniale causato da sofferenze. Si evidenzia che ai sensi dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni in caso di lesioni causate dalla circolazione stradale dovrà liquidarsi :  il danno biologico permanente dell’integrità psico-fisica della persona ; il danno biologico temporaneo dell’integrità psico-fisica della persona (inabilità assoluta e temporanea) entrambi suscettibili di accertamento medico-legale; il danno biologico che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato. Esso è liquidabile dal giudice nella misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Accanto al danno biologico l’art 2059 del c.c. prevede il danno non patrimoniale risarcito solo nei casi previsti dalla legge: ne consegue che per il combinato disposto dell’art 2059 e 185 del c.p. la risarcibilità non risulta limitata soltanto a fatti illeciti costituenti reato ma più in generale comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella sua oggettività all’astratta previsione di una figura di reato, con la conseguente possibilità che ai fini civili la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge ( Cass. 24.2.2006 n. 4184 in relazione alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 2003.).  Esso comprende le sofferenze fisiche e psichiche sopportate dal danneggiato e non deve rappresentare una conseguenza automatica dell’illecito ma deve essere onere del danneggiato indicare il danno e provarlo anche attraverso presunzioni( sentenza Cass. del 25.2.2009  n. 4493 e Cass. n. 11059 del 13.5.2009) Accanto al c.d. danno morale soggettivo la giurisprudenza della cassazione precedente al novembre 2008 aveva delineato il danno non patrimoniale per la lesione di diritti costituzionalmente protetti. Secondo la Suprema Corte le norme costituzionali hanno ampliato il raggio della tutela: l’art 2 garantisce in generale i diritti inviolabili della persona; in particolare si citano  l’art. 29 tutela i diritti della famiglia, l’art 30 il diritto e dovere di mantenere i figli;l’art . 32 tutela il diritto alla salute. L’elencazione dei diritti inviolabili della persona è contenuta  peraltro nella Carta di Nizza, approvata dal Consiglio Europeo di Biarritz nel testo elaborato da una prima convenzione nell’ottobre 2000 e proclamata a Nizza due mesi dopo il cui testo a mezzo del trattato di Lisbona è stato ratificato dall’Italia nel 2008. Poiché si tratta di diritto comune europeo, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 10 della Costituzione 1° comma,  esso viene ad integrare i principi contenuti nella nostra carta costituzionale. Ne consegue che il risarcimento del danno patrimoniale non risulta soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art 185 ( ipotesi di reato), ma che la riparazione dell’interesse leso deve essere ricollegabile non già all’art 2043 c. ( illecito civile), bensì deve essere riconosciuta sulla base del combinato disposto delle norme costituzionali e dell’art. 2059 c.c. Le quattro pronunce delle SS.UU. della Cassazione del novembre 2008 sostenevano che il danno biologico comprendesse il danno non patrimoniale; tale principio è stato avversato da una parte della dottrina che si è riferita a due disposizioni regolamentari dei carattere generale, che per quanto speciali, hanno riaperto la discussione: il D.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 ( regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero) il quale riprende la tradizionale ripartizione tra danno biologico e danno morale determinando quest’ultimo come l’entità delle sofferenze e del turbamento dello stato d’animo, oltre che dalla lesione alla dignità della persona ; la norma dispone che la commisurazione dello stesso è calcolata sino ad un massimo di 2/3 della liquidazione del danno biologico; il DPR 30.10.2009 n. 181 ( regolamento recante i criteri medico legali per la determinazione dell’individualità del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice a norma della legge 30.4.2008 n. 206) il quale ripropone anch’esso la due categorie autonome di risarcimento riferite e prevede un’identica disciplina.

2) La giurisprudenza di merito del Tribunale dopo le sentenze delle SS:UU.

Passando in rassegna la giurisprudenza di merito del Tribunale va ricordato che tra la fine del 2008 sino agli inizi dell’anno 2009 alcune curie hanno negato il risarcimento del c.d. danno morale in difetto di allegazione di prova ( Tribunale di Pavia n. 1105 /2008, di Venezia n. 3081/2008 Palermo n. 367/2008, Catania 137/2008 Frosinone 1092/2008 Milano 15273/2008 Busto Arsizio n. 39/2009) Il Tribunale di Torino con la sentenza del 4 giugno 2009 n. 4297 pur confermando la necessità di allegare le sofferenze patite e provarle parla di presunzione di sofferenza soggettiva con riferimento ad un dato tipo di lesione. Va inoltre ricordata la sentenza del 30.3. 2009 del Tribunale di Roma che evidenzia la necessità di una personalizzazione del danno non patrimoniale consistente nel turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al sinistro, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce della lesione psico- fisica accertata dal fatto illecito di cui è vittima. Si tratta del così detto danno morale inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale( Cass. Sez. Unite n. 26972 dell’11.11.2008). Tale pregiudizio   viene accertato sempre in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c..

3)L’applicazione presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma

Alcuni giudicanti successivamente alla pubblicazione delle riferite sentenze delle SS.UU del novembre 2008 hanno escluso la liquidazione del danno in questione aderendo alla tesi che il  limite della liquidazione di cui all’art 139 è invalicabile. Si ricorda la sentenza del Giudice di Pace 12.3.2009 n 5546 di Milano secondo il quale il danno non patrimoniale di cui all’articolo 2059, nel caso di danno biologico per lesioni di lieve entità subite dai danneggiati dei sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore, è costituito in modo omnicomprensivo dal danno biologico come definito dall’art. 139 2° comma  del Dlgs 209/2005 accertato secondo le misure e i criteri fissati nell’art.139 intendendosi che l’ammontare del risarcimento può essere personalizzato soltanto con le modalità e limiti fissati dal comma 3 del precitato articolo 139 (ossia in un ammontare non superiore ad 1/5 della somma liquidata a titolo di danno biologico) . Altri invece hanno ritenuto di personalizzare il danno biologico, finalizzato al riconoscimento della sofferenza morale, senza discostarsi dal parametro fino ad allora utilizzato ritenendo che tale comportamento rispondeva a principi di uniformità delle decisioni e dunque di equità sostanziale; in tal caso veniva riconosciuto a tale titolo un risarcimento che poteva determinarsi – in relazione alla gravità della lesione subita- da ¼ sino ad 1/2 di quanto riconosciuto per il danno biologico.  Infatti gli stessi giudicanti ritenevano che la limitazione alla misura di un quinto, di cui all’art 139 del C.d.A. riferito, andasse applicata unicamente alla personalizzazione inerente all’aspetto dinamico- relazionale. (cfr. anche Tribunale di Bologna del 29.1.2009).Questa linea peraltro è risultata più aderente alla sentenza del Tribunale di Milano 19 febbraio 2009 n. 2334 che  ha tracciato i parametri ai quali i Giudicanti dovrebbero attenersi. Nei valori monetari disciplinati dall’art. 139 del C.d.A, sostiene il Tribunale, il Legislatore non ha affatto tenuto conto del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima. Il Giudice deve operare una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 del CdA e 2059 c.c. per garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute, procedendo ad un’adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale e liquidando, se del caso e sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo congiuntamente ai valori monetari di legge una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima. Accertata nei termini suddetti la possibile  liquidazione del danno da sofferenza occorre nel caso concreto accertare l’intensità e la durata della sofferenza ai fini della quantificazione del risarcimento. Tutti i postumi permanenti producono una sofferenza e quindi anche la lesione del rachide cervicale; la sofferenza per questo tipo di lesione sarà sicuramente ridotta, ma comunque esistente. A questo punto fondamentale  saranno le prove prodotte nel procedimento: dalle certificazioni relative alla degenza ospedaliera, alla forzata permanenza a letto, alla terapia riabilitativa e ai trattamenti sanitari praticati  potranno ricavarsi elementi utili  sulle sofferenze particolari patite dalla vittima; tutti questi dati relativi all’entità ed alla durata della sofferenza potranno essere anche sottoposti al vaglio del CTU. Il Giudice potrebbe formulare, oltre i quesiti di routine al CTU, anche un particolare quesito volto alla valutazione da parte del sanitario del grado delle sofferenze soggettive conseguenti alle menomazioni accertate : grado irrilevante,scarso,medio, elevato o massimo. Non essendoci  più un criterio tabellare di liquidazione, ogni giudicante dovrebbe disporre di un prospetto che per ogni punto di invalidità  contenga una liquidazione che va da un minimo ( sofferenza standardizzata) ad un massimo di risarcimento (sofferenza maggiore o più intensa) per poter giungere nel caso concreto ad una corretta personalizzazione della sofferenza.

4) CONCLUSIONI

L’esame delle questioni trattate porta a precisare alcune linee guida che si riportano sinteticamente:  l’art 139 del C.d.A. non prevede il danno da sofferenza e quindi il giudice per liquidarlo deve  operare una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 139 stesso e 2059 del c.c.; nella fattispecie concreta il Giudice sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, potrebbe ritenere che la voce del danno non patrimoniale , intesa come “sofferenza soggettiva” e come “ violazione a diritti costituzionalmente garantiti” non sia adeguatamente risarcita in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto con la sola applicazione dei valori monetari di cui all’art.139;  di conseguenza il Giudice procederà ad un’adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando , congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima; il danno non patrimoniale deve essere liquidato mediante il riconoscimento di una somma complessiva che comprenda sia il danno  da sofferenza sia il danno inteso come violazione dei diritti individuali della persona umana; non sono meritevoli di tutela i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita umana, trattandosi di un danno futile o irrisorio, ovvero se pur serio, irrilevante per il livello raggiunto.

 

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