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Il rinnovo della patente di guida nel caso di disabilità stabilizzata
Dott. Maristella Giuliano - Comitato di Redazione della Rivista Giudirica ACI
16.10.2014
Le norme di semplificazione delle procedure per il rinnovo della patente di guida alle persone con mutilazioni o minorazioni fisiche, sono state introdotte dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n.114. L’art. 25, secondo comma, della suddetta legge stabilisce che qualora, all'esito della visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.
In sostanza se l’accertamento effettuato presso la commissione medica locale stabilisce che si tratta di una disabilità stabilizzata ossia di minorazioni fisiche o di mutilazioni che non sono soggette ad aggravamento, allora i successivi rinnovi potranno essere effettuati senza passare dalla commissione medica locale, ma sottoponendosi ad una visita presso un medico monocratico, con notevoli risparmi di tempo ed economici.
Un’ulteriore conseguenza delle nuove disposizioni è che la patente, così rinnovata, sarà soggetta alle normali limitazioni temporali stabilite dall’art. 126 comma 2,3,4 del codice della strada, ossia sarà assoggettata al limite temporale di 10, 5 o 3 anni a seconda dell’età del soggetto richiedente, come accade per la generalità delle persone.
In questo modo la normativa suddetta ha voluto sanare una discrepanza in tema di patente di guida che tendeva ad equiparare la disabilità progressiva a quella stabilizzata, con la conseguenza che per ambedue i casi era previsto l’esame presso la commissione medica locale, con tempi di attesa dilatati e spese maggiori.
Recentemente in merito è intervenuto anche il Ministero dei Trasporti con una circolare applicativa la n. 20366 del 22 settembre 2014, in cui si chiariscono le procedure relative alle nuove disposizioni di rinnovo della patente di guida.
In particolare nel caso di conseguimento della patente di guida, da parte di aspiranti conducenti con minorazioni o mutilazioni è la commissione medica locale competente ad effettuare l’accertamento dei requisiti psichici e fisici idonei alla guida. All’esito dell’accertamento, la CML rilascia una certificazione medica nella quale sarà indicato che il soggetto è affetto da minorazioni o mutilazioni stabilizzate e che, di conseguenza, il futuro accertamento dei requisiti di idoneità ai fini del rinnovo della patente, potrà essere effettuato da un medico monocratico. Successivamente l’esito della certificazione sarà anche registrato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ad opera della Motorizzazione civile.
Nel caso invece di rinnovo di validità di una patente speciale, se la CML, accerta che le condizioni delle minorazioni o mutilazioni sono stabilizzate, segnala tale esito nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e procede al rinnovo della patente, confermandone la validità temporale prevista dalla legge nell’art. 126 comma 2,3,4 cds, ossia per 10, 5 o 3 anni a seconda dell’età del conducente richiedente, consentendo a quest’ultimo di effettuare, in tal modo, il successivo rinnovo presso un medico monocratico di cui all’art 119, 2 comma cds. Successivamente la commissione provvederà a trasmettere telematicamente le informazioni del rinnovo ed a rilasciare all'interessato la ricevuta, come previsto dalle modalità vigenti.