- Giurisprudenza
- Patente di guida
- Dott.ssa Maristella Giuliano, Dott.ssa Micaela Ercolani e Dott.ssa Tiziana Santucci

Illegittimità della revoca della patente: la competenza è del giudice ordinario
TAR Campania V sez.
Sentenza n. 1878 del 04/04/2019 - massima a cura della Dott.ssa Tiziana Santucci
In tema di revoca della patente nautica, il TAR della Campania ha confermato l’orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento a quanto disposto dall’art 120, co. 1 C.d.S., secondo cui la posizione soggettiva posta a base della domanda rivolta a denunciare l’illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, “assume la consistenza di diritto soggettivo, per cui, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, al quale compete, nell’eventualità del fondamento della domanda, di tutelare il diritto stesso, disapplicando l’atto lesivo”.
Il caso in esame è un ricorso al TAR Campania per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di revoca della patente nautica emesso dalla Guardia Costiera di Pozzuoli perché il ricorrente non era più in possesso dei requisiti morali a seguito condanne penali superiori a tre anni di reclusione, senza avere successivamente conseguito i provvedimenti di riabilitazione.
(…)
SENTENZA
Ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale – OMISSIS –, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXX, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, alla via Mario Morgantini 3, pec avv.paolograziano@pec.it;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli – Guardia Costiera di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Napoli, alla via Armando Diaz 11, pec ads_na@pec.avvocaturastato.it;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n. 43/2017 di revoca della patente nautica n°4494, adottato in data 06.09.2017 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli e comunicato all’interessato con foglio protocollo n. 18569 in data 15.09.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente ha impugnato l’atto, datato 6 settembre 2017, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli – Guardia Costiera di Pozzuoli gli ha revocato la patente nautica, ai sensi degli artt. 37 e 41 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, in quanto reputato non più in possesso dei requisiti morali, per aver riportato condanne penali superiori a tre anni di reclusione, senza aver successivamente conseguito provvedimenti di riabilitazione, come da certificato del casellario giudiziale;
Ritenuto che il giudizio può essere definito con “sentenza in forma semplificata”, ex art. 60 c.p.a., ravvisandosi la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adìto giudice amministrativo, come eccepito in memoria dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Rilevato che l’atto in contestazione è stato, infatti, adottato ai sensi delle citate previsioni del D.M. 146/2008, secondo cui:
- “Non possono ottenere la patente nautica” coloro che, tra l’altro, “sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione” (art. 37, comma 1);
- la patente nautica “è revocata” dall’autorità che l’ha rilasciata, tra l’altro, nel caso in cui il titolare “non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 37” (art. 41, comma 1);
- qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l'interessato può conseguire una nuova abilitazione “dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione” (art. 41, comma 2);
Considerato che nella fattispecie in esame, analogamente a quanto disposto dall’art. 120, comma 1, del Decreto legislativo 30.4.1992 n. 285, in caso di perdita dei requisiti soggettivi in capo al titolare della patente di guida, viene in rilievo l’esercizio di un potere del tutto vincolato, come si desume dal medesimo incipit delle due norme;
Richiamato sul punto l’orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento alla citata previsione del codice della strada, secondo cui la posizione soggettiva posta a base della domanda rivolta a denunciare l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, nei casi di cui all’art. 120, comma 1, assume la consistenza di diritto soggettivo, per cui, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, al quale compete, nell'eventualità del fondamento della domanda, di tutelare il diritto stesso, disapplicando l'atto lesivo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 16.1.2017, n. 379 e 6.4.2016, n. 1694; T.A.R. Toscana, Sez. II, 29.10.2018, 1380; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 10 luglio 2015 n. 1718; T.A.R. Abbruzzo, Pescara, Sez. I, 18 giugno 2015 n. 266; T.A.R. Sicilia, Catania, 16 giugno 2015 n. 1682; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 12 agosto 2014 n. 2174; Consiglio di Stato, Sez. III, 6 giugno 2016 n. 2413; Corte di Cassazione, Sezioni unite, 14.5.2014 n. 10406; idem, n. 28239 del 2011; n. 22491 del 2010; n. 2446 del 2006; n. 8693 del 2005 e n. 7898 del 2003);
Ritenuto, in definitiva, che la questione relativa alla sussistenza dei “requisiti morali”, ai sensi degli artt. 37 e 41 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, analogamente all’ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, del codice della strada, deve intendersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, non venendo in rilievo provvedimenti che costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa ma atti basati su meri accertamenti di natura vincolata;
Ritenuto, peraltro, che la situazione non può dirsi mutata a seguito della sentenza 9 febbraio 2018, n. 22 della Corte costituzionale, atteso che la stessa ha riguardo solo all'ipotesi di condanna per reati relativi agli stupefacenti di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, situazione non sussistente nel caso di specie;
Ritenuto conclusivamente che il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e deve essere devoluto al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto, in relazione alla peculiarità della fattispecie e della natura della decisione, di poter disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che resta definitivamente a carico della parte ricorrente;
Ravvisati d’ufficio i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria affinché proceda all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere