- Normativa
- Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria
Circolare dell'Agenzia delle Entrate
n. 52/E del 30 luglio 2008
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 52/E
Roma,30 luglio 2008
Oggetto:
Adempimenti necessari per l’immatricolazione di veicoli di provenienza
comunitaria – articolo 1, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.
262 – risposte a quesiti.
INDICE
Premessa……............................ ………………………………………………………...3
1. Acquisto da parte di un soggetto non rivenditore abituale ..................................... ......4
2. Immatricolazione del veicolo anteriormente alla prima cessione interna……………. 8
3. Acquisto di autoveicoli assoggettati al regime Iva c.d. del margine ............................ 9
4. Controllo sul versamento minimo .............................................................................. 10
5. Segnalazione ai “Centri di Assistenza Multicanale” di errori nella compilazione del
modello “F24 IVA immatricolazione auto UE”. ........................................................... 10
6. Importo da indicare nel modello “F24 IVA immatricolazione auto UE” …………. 11
Premessa
Nei commi 9, 10 e 11, dell’articolo 1 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, sono
contemplate alcune misure di contrasto alle frodi nel settore del commercio dei
mezzi di trasporto, acquistati da paesi comunitari e rivenduti in Italia.
In particolare, il citato comma 9 prevede che “Ai fini
dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e
loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo
oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 (…) recante,
per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva
assolta in occasione della prima cessione interna”.
La predetta disposizione condiziona l’immatricolazione o la voltura di
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi ed usati, per i quali si siano
verificate le condizioni di acquisto intracomunitario previste dall’articolo 38 del
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre
1993, n. 427, alla contestuale presentazione di copia del Modello F24 dal quale
risulti, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva
assolta dal cedente in occasione della prima cessione nel territorio dello Stato.
Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25
ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15 novembre 2007) è stata data attuazione - a
decorrere dal 3 dicembre 2007 - alle disposizioni introdotte dal citato decreto
legge n. 262 del 2006 prevedendo, per i soggetti che operano nel settore del “c.d.
mercato parallelo”, una particolare modalità di versamento dell’Iva relativa alla
prima cessione interna di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di
acquisto intracomunitario. A tal fine, con i citati provvedimenti è stato, tra l’altro,
approvato il modello “F24 IVA immatricolazione auto UE”.
Tanto premesso, la presente circolare, ad integrazione dei documenti di
prassi già emanati (cfr. Risoluzione n. 172/E del 24 aprile 2008; Circolare n.
14/E del 26 febbraio 2008; Circolare n. 64/E del 30 novembre 2007) fornisce
ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni aspetti applicativi evidenziati dagli Uffici
dell’Agenzia concernenti:
1) l’acquisto intracomunitario di un veicolo per uso proprio da parte di un
soggetto passivo Iva nel territorio dello Stato non rivenditore abituale di mezzi di
trasporto;
2) l’acquisto intracomunitario di un veicolo da parte di un soggetto
passivo Iva nel territorio dello Stato rivenditore abituale che intende
immatricolare il veicolo anteriormente alla prima cessione interna;
3) l’acquisto di autoveicoli di provenienza comunitaria assoggettati al
regime Iva c.d. del margine;
4) il sistema di controllo dei versamenti minimi;
5) le modalità di correzione di errori commessi nella compilazione del
modello “F24 IVA immatricolazione auto UE”;
6) l’importo da indicare nel modello “F24 IVA immatricolazioni auto
UE”.
1. Acquisto da parte di un soggetto non rivenditore abituale.
La procedura per l’immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro
rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario, prevista dall’articolo
1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006, impone agli acquirenti nazionali dei
predetti beni il versamento dell’Iva relativa alla prima cessione interna nel
territorio dello Stato dei medesimi beni.
Tale procedura, introdotta al fine di contrastare le frodi nel settore del
commercio dei mezzi di trasporto, non si applica per gli acquisti intracomunitari
e le importazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti
direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, provvisti di
codice di antifalsificazione. L’esclusione trova fondamento, secondo quanto
previsto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre
2007, nella circostanza che “Per tali categorie di acquisti e importazioni infatti è
stabilito un particolare meccanismo di identificazione degli autoveicoli
direttamente presso la direzione centrale per la motorizzazione che non consente
l'attuazione delle frodi secondo gli schemi conosciuti”.
Tanto premesso, si osserva che la procedura in argomento non prevede
alcuno esonero in relazione agli acquisti intracomunitari di veicoli per uso
proprio da parte di un soggetto passivo Iva nel territorio dello Stato. Occorre
tuttavia, rilevare che l’applicazione del sistema operativo in esame si fonda sulla
presenza di due presupposti:
1) realizzazione di un acquisto intracomunitario;
2) effettuazione di una successiva cessione nel territorio dello Stato del
veicolo di provenienza comunitaria.
Il riferimento alla cessione “interna” del veicolo di provenienza
comunitaria porta a ritenere che la procedura prevista dall’articolo 1, comma 9,
del D.L. n. 262 del 2006 trovi applicazione solo quando l’acquirente
intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi sia un soggetto
passivo nel territorio dello Stato che opera nel settore commerciale della vendita
degli stessi beni.
Tale conclusione appare coerente con la “ratio” della disciplina prevista
dal decreto legge n. 262 del 2006 che, allo scopo di contrastare efficacemente le
frodi Iva nel settore, introduce l’obbligo del materiale versamento dell’imposta a
carico degli operatori commerciali del settore auto (soggetti d’imposta rivenditori
abituali di mezzi di trasporto) all’atto della prima cessione interna successiva
all’acquisto intracomunitario.
Si ritiene, pertanto, che la procedura descritta dall’articolo 1, comma 9 del
D.L. n. 262 del 2006 non trovi applicazione nei confronti dei soggetti passivi per
i quali l’autovettura oggetto di acquisto intracomunitario rilevi come bene
strumentale all’esercizio della propria attività. Gli stessi soggetti non sono tenuti
conseguentemente ad effettuare il versamento dell’imposta mediante “F24 IVA
immatricolazione auto UE”, non essendo l’acquisto intracomunitario finalizzato
ad una successiva cessione del mezzo di trasporto stesso.
In proposito, va ricordato che in base al principio generale della tassazione
nello Stato di destinazione, l’acquirente soggetto passivo d’imposta nazionale,
indipendentemente dal fatto che sia rivenditore abituale o meno, ha l’obbligo di
assolvere l’Iva sull’acquisto in Italia mediante integrazione della fattura o altro
documento emesso dal cedente comunitario ed annotazione dell’operazione nel
registro delle cessioni ed in quello degli acquisti, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.
L’operatore italiano si rende, in tal modo, debitore dell’imposta relativa
all’acquisto, con la possibilità di detrarre la stessa nei limiti previsti dagli articoli
19 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, indipendentemente dal
trattamento Iva applicato all’operazione dal cedente comunitario. Al riguardo, si
ricorda che in base all’articolo 21 del Regolamento del Consiglio 17 ottobre
2005, n. 1777/2005/CE recante disposizioni di applicazione della direttiva
77/388/CE – il cui testo è stato rifuso nella Direttiva 2006/112/CE del 28
novembre 2006 – relativa al Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, “Lo
Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è
effettuato un acquisto intracomunitario (...) esercita la propria facoltà impositiva
indipendentemente dal trattamento IVA applicato all’operazione nello Stato
membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.
L’eventuale domanda di correzione da parte del cedente dell’imposta da
questi fatturata e dichiarata allo Stato membro di partenza della spedizione o del
trasporto di beni è trattata da detto stato conformemente alle sue disposizioni
nazionali”.
Si rammenta, inoltre, che, ai fini dell’immatricolazione, l’acquirente deve
effettuare la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario prevista dal
comma 378, dell’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo
cui “…i soggetti d’imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri,
entro il termine di quindici giorni dall’acquisto e, in ogni caso, prima
dell’immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il
numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i
successivi passaggi interni precedenti l’immatricolazione il numero identificativo
intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle
informazioni da parte dei soggetti d’imposta gli uffici preposti non procedono
all’immatricolazione (…)”. Ciò significa che per ciascuna cessione interna
antecedente l’immatricolazione l’acquirente è tenuto ad effettuare la
comunicazione di cui al predetto comma 378, indicando in luogo del numero
identificativo intracomunitario del primo fornitore, il codice fiscale del cedente
nazionale. In caso di mancata comunicazione il veicolo non potrà essere
immatricolato.
Come chiarito con la circolare n. 41 del 26 settembre del 2005 alla
predetta comunicazione sono tenuti tutti i soggetti operanti nell’esercizio di
imprese, arti e professioni, ancorché si tratti di soggetti che non esercitano attività
nello specifico settore del commercio di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi,
mentre le imprese operanti in detto settore quali rappresentanti accreditati delle
case costruttrici, comunicano in luogo dei dati sopra richiamati i soli dati tecnici
dei veicoli (telaio e data acquisto).
I medesimi soggetti intenzionati a richiedere l’immatricolazione di
un’autovettura - oggetto di acquisto intracomunitario – non destinata alla
rivendita, sono in ogni caso tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma
378, ancorché esonerati dal pagamento dell’imposta mediante il modello “F24
IVA Immatricolazione auto UE”.
A tal fine, l’operatore nazionale che effettua l’acquisto intracomunitario,
prima di richiedere l’immatricolazione del mezzo di trasporto all’Ufficio
provinciale della motorizzazione o allo sportello telematico dell’automobilista,
attivato presso un soggetto autorizzato, fa presente all’ Ufficio dell’Agenzia delle
entrate la natura strumentale del medesimo, mediante esibizione o trasmissione
della fattura (o altro documento di acquisto) ricevuta dal cedente comunitario,
numerata e integrata ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 19 gennaio 1993, nonché di
una dichiarazione attestante l’oggetto della propria attività e la volontà di
utilizzare il mezzo nell’esercizio dell’attività medesima e non per la rivendita.
Previo riscontro dei suddetti elementi e in assenza di dati che evidenzino
discrasie fra il codice attività dichiarato e quello effettivo, l’ufficio dell’Agenzia
delle entrate provvederà, attraverso l’apposito canale informatico (già attivo per
la comunicazione dei dati dei veicoli assoggettati al regime Iva c.d. del margine)
alla comunicazione degli estremi identificativi dell’autoveicolo, tra i quali il
numero di telaio, al C.E.D. del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. I competenti
uffici procederanno quindi alla immatricolazione e alle altre formalità previste
dalla legge, in deroga alle ordinarie disposizioni secondo cui i pubblici uffici non
possono procedere all’immatricolazione, alla iscrizione nei pubblici registri o
all’emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi,
oggetto di acquisto intracomunitario, se non venga esibita da parte
dell’acquirente la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta (Cfr. Circolare
del Ministero delle Finanze n. 13 del 23 febbraio 1994).
2. Immatricolazione del veicolo anteriormente alla prima cessione interna.
Secondo prassi commerciale diffusa, gli operatori del settore auto, al fine
di raggiungere obiettivi di vendita aziendali, usano acquistare ed iscrivere - a
proprio nome - nel pubblico registro automobilistico - i veicoli destinati alla
vendita. In questo caso, l’acquirente nazionale di autoveicoli assume la veste
“formale” di primo cessionario nazionale dell’autoveicolo di provenienza
comunitaria che, tuttavia, non andrà ad utilizzare in proprio, in quanto il mezzo di
trasporto è destinato ad una futura commercializzazione.
In tali ipotesi, si è dell’avviso che, ai fini dell’immatricolazione di veicolo
privo del codice di antifalsificazione, debba comunque attivarsi la procedura
prevista dall’articolo 1, comma 9, del citato decreto legge n. 262 del 2006.
Di conseguenza, l’acquirente che intende immatricolare il veicolo prima di
porlo in vendita nel mercato nazionale dovrà versare – mediante il citato modello
“F24 IVA immatricolazione auto UE” – l’imposta dovuta sul prezzo di vendita
del veicolo determinato ai sensi dell’articolo 14, terzo comma, del D.P.R. n. 633
del 1972, indicando come codice tributo quello relativo al periodo in cui
l’imposta è versata. Il versamento andrà annotato separatamente nelle scritture
contabili specificando che si tratta di un versamento d’imposta “anticipato” ai
fini dell’immatricolazione del veicolo. Successivamente, quando il veicolo sarà
ceduto ad un terzo, nella liquidazione periodica occorrerà tener conto
dell’imposta già versata autonomamente.
3. Acquisto di autoveicoli assoggettati al regime Iva c.d. del margine.
L’articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 41 del 1995 dispone
espressamente che gli acquisti dei beni assoggettati al regime Iva del margine
nello stato membro di provenienza “…non sono considerati acquisti
intracomunitari”. Ne consegue che, come già precisato dalla scrivente con la
Risoluzione n. 172/E del 24 aprile 2008, “le disposizioni previste dall’articolo 1,
commi 9, 10 e 11, del citato decreto legge n. 262 del 2006, non trovano
applicazione per l’immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi,
rientranti nel regime speciale Iva c.d. del margine”.
Al fine di evitare l’abusivo ricorso al predetto regime speciale Iva, con la
circolare n. 14/E del 26 febbraio 2008 sono state fornite istruzioni per
l’immatricolazione delle autovetture di provenienza comunitaria rientranti in
detto regime speciale. In particolare, è stato precisato che l’operatore nazionale
che effettua l’acquisto dei predetti beni di provenienza da altri Stati membri
dell’Unione Europea dovrà, prima di richiedere l’immatricolazione, esibire o
trasmettere agli Uffici locali dell’Agenzia delle entrate idonea documentazione
dalla quale si possa evincere l’esistenza dei requisiti per la legittima applicazione
del regime Iva del margine. In proposito, ad integrazione di quanto già precisato
con la citata circolare n. 14 del 2008 si evidenzia che alla carta di circolazione
estera esibita o trasmessa all’Ufficio deve essere allegata la traduzione integrale
in lingua italiana certificata conforme al testo straniero (Cfr. Circolare del
Ministero dei Trasporti – DTT – Direzione Generale Motorizzazione prot. n.
108243 del 27 novembre 2007).
A seguito dell’esito positivo dei riscontri, l’ufficio provvede - attraverso
un apposito canale informatico - alla comunicazione degli elementi identificativi
dell’autoveicolo, tra i quali il numero di telaio, al CED del Dipartimento dei
trasporti terrestri, al fine di consentire l’immatricolazione del veicolo senza che
sia necessario effettuare il versamento dell’imposta con il c.d. “F24 IVA
immatricolazione auto UE”.
4. Controllo sul versamento minimo.
Il sistema centrale che gestisce i versamenti effettuati con il cd. “F24
IVA immatricolazione auto UE” controlla in automatico l’ammontare del
versamento eseguito, considerandolo in ogni caso congruo se di importo pari al
20 per cento dell’imponibile della fattura (importo corrispondente all’Iva dovuta)
presente nei dati acquisiti e trasmessi dal C.E.D..
Come evidenziato nella circolare n. 64/E del 30 novembre 2007, il
contribuente – su richiesta dell’Ufficio – può integrare il versamento oppure
esibire la documentazione idonea per dimostrare che il versamento effettuato, pur
inferiore a quello atteso dalla procedura informatica, risulta comunque congruo
in forza di particolari situazioni previste dalla legge.
5. Segnalazione ai “Centri di Assistenza Multicanale di errori nella
compilazione del modello “F24 IVA immatricolazione auto UE”.
L’applicazione informatica disponibile presso gli Uffici dell’Agenzia
delle entrate consente agli uffici stessi di gestire il flusso dei dati tra il C.E.D.
(Centro Elaborazione Dati) della Direzione Generale per la Motorizzazione e
l’Agenzia delle entrate, con possibilità di correggere gli eventuali errori
commessi dal contribuente in sede di compilazione del modello “F24 IVA
immatricolazione auto UE”.
Al riguardo, con circolare n. 64/E è stato chiarito che eventuali errori
relativi alla indicazione del numero di telaio, all’importo versato o
all’acquisizione del numero di telaio in sede di dichiarazione di acquisto
intracomunitario, possono essere corretti esclusivamente dagli uffici dell’Agenzia
delle Entrate ai quali (e non ai Centri di Assistenza Multicanale – CAM) vanno
dirette, pertanto, le relative richieste di correzione.
6. Importo da indicare nel modello “F24 IVA immatricolazione auto UE”.
L’importo da indicare nel modello “F24 IVA immatricolazione auto UE”,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007, deve riferirsi alla
base imponibile della fattura relativa alla prima cessione interna (al netto dei
centesimi di euro) ovvero al prezzo di vendita determinato ai sensi dell’articolo
14, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 ossia, al “…prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie similari in condizioni
di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione…” per le
ipotesi descritte al precedente paragrafo 2.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.