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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia

Ministero dei Trasporti

 

Circolare Prot. 61627 del 16/06/2009 Titolo/Oggetto Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri della U.E. – Circolare DTT - Agenzia delle Entrate n. 3 del 2 febbraio 2009. Proroga dei termini per la richiesta del codice di antifalsificazione. Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati provenienti da Paesi extracomunitari. Chiarimenti testo Com’è noto, con la circolare n. 3 del 2 febbraio 2009, diramata congiuntamente da questo Dipartimento e dall’Agenzia delle Entrate, è stato fissato al 30 giugno 2009 il termine entro il quale è stata consentita l’immatricolazione di veicoli non ancora muniti di codice di antifalsificazione, oggetto di acquisto intracomunitario e ceduti direttamente dalle filiali delle Case costruttrici estere ad operatori residenti nel territorio italiano, senza la necessità della preventiva abilitazione alla immatricolazione e della validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del dato relativo all’adempimento degli obblighi IVA.Ciò premesso, a seguito di segnalazioni fatte pervenire a questa Amministrazione e nel corso della riunione svolta presso questa sede il 19 maggio u.s. unitamente a rappresentanti della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ed a rappresentanti degli operatori del settore, si è avuto modo di registrare il permanere di difficoltà organizzative da parte delle Case costruttrici interessate a richiedere il rilascio dei codici di antifalsificazione, che impongono la necessità di disporre una adeguata proroga del suddetto termine.Pertanto, in accordo con la medesima Agenzia delle Entrate, si dispone che la scadenza del 30 giugno 2009 è prorogata al 1° novembre 2009, da intendersi quale termine ultimo per consentire, in deroga alle disposizioni vigenti, l’immatricolazione dei veicoli in parola non ancora muniti di codice di antifalsificazione avvalendosi, in sostituzione, delle autocertificazioni allegate alla richiamata circolare n. 3 del 2 febbraio 2009.Conseguentemente, l’immatricolazione dei veicoli muniti di COC rilasciati a decorrere dal 1° novembre 2009 e non muniti di codice di antifalsificazione potrà essere consentita solo previa abilitazione alla immatricolazione e validazione circa l’assolvimento degli obblighi IVA.Viceversa, l’immatricolazione dei veicoli muniti di COC rilasciati sino a tutto il 31 ottobre 2009 e non muniti di codice di antifalsificazione potrà essere consentita senza necessità di preventiva abilitazione alla immatricolazione e validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, circa l’assolvimento degli obblighi IVA, purchè vengano prodotte, in sostituzione, le autocertificazioni allegate alla circolare n. 3 del 2 febbraio 2009.Si coglie l’occasione, infine, per chiarire il trattamento giuridico cui debbono ritenersi assoggettate le immatricolazioni dei veicoli provenienti da Paesi non facenti parte della U.E., e non aderenti allo S.E.E..Com’è noto, l’immatricolazione dei veicoli nuovi mai immessi in circolazione e provenienti da Stati extracomunitari rientra nell’ambito di operatività dello “Sportello telematico dell’automobilista” solo a condizione che i veicoli stessi siano dotati di codice di antifalsificazione e, in quanto tali, giungano in Italia attraverso canali ufficiali di importazione.In assenza di detto codice, l’immatricolazione deve quindi essere gestita con procedura tradizionale (senza preventivo censimento del veicolo) e l’assolvimento degli obblighi IVA deve essere comprovato a mezzo di bolla doganale ovvero degli speciali certificati rilasciati dall’Agenzia delle Dogane (v. circolare n. 6/D del 26 gennaio 2005); si applicano, pertanto, le medesime modalità di immatricolazione cui soggiacciono i veicoli nuovi mai immatricolati e provenienti da Paesi extra CE attraverso canali non ufficiali di importazione (cd. importazioni parallele). Quest’ultima procedura si applica, inoltre, ai veicoli già immatricolati in altri Paesi extra CE, essendo per definizione esclusi dallo “Sportello telematico dell’automobilista” in quanto necessitano di preventiva visita e prova al fine di accertarne la conformità tecnica alle vigenti disposizioni.Quanto sin qui illustrato vale anche a chiarire definitivamente il particolare trattamento riservato all’immatricolazione dei veicoli provenienti da Paesi che, pur non facenti parte della U.E. e non aderenti allo S.E.E., sono assoggettati alla disciplina doganale della U.E. mentre, per quanto concerne gli aspetti tecnici sono da considerarsi comunque provenienti dall’area extracomunitaria.Si vuole qui fare riferimento, in particolare, ai veicoli provenienti dal Principato di Monaco, rispetto ai quali si rende necessario ulteriormente precisare quanto già illustrato al par. F, punto 3), della circolare n. 3 del 2 febbraio 2009), attese le incertezze interpretative che sono state manifestate al riguardo.Con riguardo ai veicoli nuovi mai immessi in circolazione, occorre distinguere:- se sono dotati di COC, o di dichiarazione di conformità nazionale, e sono muniti di codice di antifalsificazione, essi sono soggetti a censimento e la loro immatricolazione è gestibile con procedura “Sportello telematico dell’automobilista” senza obbligo di assolvimento dell’ IVA con modello “F24 auto”;- se sono dotati di COC, o di dichiarazione di conformità nazionale, ma non sono muniti di codice di antifalsificazione, la loro immatricolazione è sempre gestibile con procedura “Sportello telematico dell’automobilista; in tal caso, però, è necessario non solo che essi siano stati preventivamente censiti, ma occorre anche la preventiva abilitazione alla immatricolazione e la validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’assolvimento degli obblighi IVA con modello “F24 auto”.Per quanto concerne invece i veicoli già immatricolati, essi restano in ogni caso esclusi dalla procedura “Sportello telematico dell’automobilista”, necessitando di preventiva visita e prova al fine di accertare la loro conformità tecnica alle norme vigenti, ma debbono comunque essere censiti e necessitano della preventiva validazione dell’assolvimento degli obblighi IVA con modello “F24 auto”.IL CAPO DIPARTIMENTO(Dott. Ing. Amedeo Fumero)