- Normativa
- Ambiente ed energia, Urbanistica, territorio e infrastrutture
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Impianti di distribuzione di idrogeno
Decreto del Ministero dell'Interno
23 ottobre 2018
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 ottobre 2018
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno
per autotrazione. (18A07049)
(GU n.257 del 5-11-2018)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
l'«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro» e successive modificazioni;
Visto il regolamento CE n. 79/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 gennaio 2009 relativo all'omologazione di veicoli a
motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE;
Visto il regolamento europeo 406/2010 della Commissione del 26
aprile 2010 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, recante
l'«Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione
sul mercato di attrezzature a pressione»;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante
l'«Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfere potenzialmente esplosive»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare,
l'art. 5, comma 3, che prevede che: «Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottarsi entro il 31 marzo 2017, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le
disposizioni per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione
per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di
distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al decreto del
Ministro dell'interno 31 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 settembre 2006, n. 213»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983,
recante: «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, recante
la «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di
distribuzione di idrogeno per autotrazione» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 13 settembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante:
«Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante:
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151
del 29 agosto 2012;
Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma 3, del
richiamato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
Considerato che, nelle more della definizione della norma tecnica
in sede comunitaria per gli impianti di distribuzione di idrogeno per
autotrazione, si ritiene di aggiornare la regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio
degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui
al decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, sulla base degli
standard gia' adottati a livello internazionale;
Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai fini della prevenzione
incendi, la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli
impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le
attivita' di cui all'art. 1 sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o
locali contigui;
d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica di cui all'allegato 1 che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti
di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova realizzazione
e agli impianti esistenti in caso di modifiche previste a partire
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 7,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, e' possibile progettare gli impianti di distribuzione di
idrogeno per autotrazione secondo norme tecniche internazionali
riconosciute, quale la norma ISO 19880-1, fatte salve le ulteriori
disposizioni normative comunque applicabili.
3. Le procedure previste dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano, altresi',
anche nei casi riportati al punto 3.2 e al punto 6.2 della regola
tecnica allegata al presente decreto.
Art. 5
Ubicazione
1. Gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non
possono sorgere:
a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata,
individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma
di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti
urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato
a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando,
nell'uno e nell'altro caso, la densita' media dell'edificazione
esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi
dell'impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell'allegato al presente
decreto, risulti superiore a 3 m³ per m²;
b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato
urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di
fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilita'
superiore a 3 m³ per m²;
c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli
impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di
capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas; in
tali impianti non e' consentita la produzione in sito superiore alla
capacita' di 50 Nm³/h ne' l'uso dei carri bombolai, neanche per
l'alimentazione di emergenza.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera c), non si applica agli
impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di
capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas nel
caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza
di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico;
in tali impianti non e' consentita la produzione in sito superiore
alla capacita' di 50 Nm³/h ne' l'uso dei carri bombolai, neanche per
l'alimentazione di emergenza.
4. L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione
dell'impianto non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente
indicate e' rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione
comunale.
5. Qualora dovessero mutare i requisiti urbanistici di cui al
presente articolo che consentivano l'esercizio dell'attivita',
vengono meno i requisiti e i presupposti per l'esercizio
dell'attivita' ai fini antincendio.
Art. 6
Prodotti antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di
applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del
produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso
previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal
responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se: gli
stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, se sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione
di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche,
che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul
territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono
legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione
europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali
stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno
degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo
(SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di
garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza
dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche
allegate al presente decreto.
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario,
dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal
regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 luglio 2008.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, recante:
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di
distribuzione di idrogeno per autotrazione.».
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2018
Il Ministro dell'interno
Salvini
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Toninelli
Allegato 1
(Art. 3)
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI
IDROGENO PER AUTOTRAZIONE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell'interno
30 novembre 1983; inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si
definisce:
idrogeno gassoso: idrogeno che e' stato prodotto in forma
gassosa con grado di purezza caratterizzato da una frazione molare
minima del 98%. La relativa produzione puo' avvenire con diverse
modalita' (processi petrolchimici, termochimici, elettrolitici,
biologici, etc.);
linea di alta pressione: parte dell'impianto gas compresa tra
la mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dallo stoccaggio
e il dispositivo di erogazione dell'idrogeno al veicolo;
linea di bassa pressione: parte dell'impianto gas compresa tra
il dispositivo di intercettazione generale di alimentazione
dell'impianto di distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del
compressore dell'idrogeno (tratto a monte del compressore fino al
dispositivo di intercettazione sulla tubazione di uscita
dall'impianto di produzione e/o sulla condotta di fornitura del gas);
elettrolizzatore: impianto per la produzione di idrogeno
mediante elettrolisi;
steam reformer (SR): impianto per la produzione idrogeno
mediante reforming a vapore di idrocarburi;
impianto di produzione in sito: impianto dedicato
esclusivamente alla produzione di idrogeno per l'alimentazione di
un'unita' di erogazione collocata nell'area di pertinenza
dell'impianto di distribuzione;
stoccaggio di idrogeno compresso: modalita' di detenzione in
sito del quantitativo di idrogeno compresso necessario per
l'alimentazione dell'impianto, attuabile anche mediante pacchi
bombole;
carro bombolaio: insieme di bombole, in numero variabile in
relazione alla consistenza del carro, montate in maniera non
separabile su semirimorchio, tra loro collegate in parallelo, con
unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle
bombole;
pacco bombole: insieme di bombole collegate fra loro in
parallelo e poste in orizzontale o verticale, supportate da una
struttura in carpenteria metallica e dotate di unico collettore di
scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole;
piazzali: aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il
rifornimento;
area di pertinenza dell'impianto di distribuzione: area di
pertinenza sulla quale insistono gli elementi costitutivi
dell'impianto;
dispositivo di erogazione del gas: dispositivo montato
all'estremita' di una tubazione semirigida che si innesta al
dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a realizzare la
connessione in modo sicuro ed ermetico;
valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola
normalmente chiusa il cui azionamento puo' avvenire anche da un punto
predeterminato distante dal punto di installazione della valvola;
responsabile dell'attivita': titolare dell'autorizzazione
amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto;
gestore della stazione di rifornimento: responsabile della
gestione ordinaria dell'impianto, a cui possono essere assegnate dal
responsabile dell'attivita', se opportunamente istruito e formalmente
delegato, anche le operazioni di manutenzione e dei controlli
periodici sulla funzionalita' dei dispositivi di sicurezza e di
emergenza;
personale addetto: personale adeguatamente istruito a svolgere
le mansioni e le operazioni che gli vengono assegnate;
box: area delimitata da muri perimetrali costruiti in
calcestruzzo armato, o in altro materiale incombustibile di adeguata
resistenza meccanica, con caratteristiche costruttive dei manufatti
tali da garantire solo perimetralmente la mitigazione degli effetti
dovuti a scenari da rilascio e di incendio ed ai materiali che
venissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio. Il box puo'
avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione
che tali aperture non siano rivolte verso zone ove e' prevista o
consentita la presenza di persone estranee all'impianto e/o di parti
vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze. L'altezza
della delimitazione deve essere maggiore di almeno 1 m rispetto al
punto piu' alto degli elementi pericolosi in esso contenuti. La
pavimentazione e la copertura, che qualora presente deve essere di
tipo leggero, sono realizzate in materiali incombustibili. Al suo
interno devono essere adottati idonei accorgimenti per prevenire la
formazione e la permanenza di atmosfere esplosive.
1.2. Elementi costitutivi.
I vari elementi che costituiscono l'impianto di distribuzione
devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le
apparecchiature di cui al successivo titolo II.
1.2.1. Impianti alimentati da condotta esterna o da impianto di
produzione in sito.
L'impianto alimentato da una condotta esterna o da una unita' di
produzione di idrogeno presente in sito e' costituito, in genere, da:
a) unita' di produzione di idrogeno;
b) cabina di riduzione della pressione e di misura del gas
idrocarburo (solo nel caso di unita' di produzione costituita da
reformer con idrocarburi);
c) dispositivo di misurazione del gas idrogeno (nel solo caso
di alimentazione da condotta );
d) compressori;
e) unita' di stoccaggio;
f) unita' di erogazione per il rifornimento degli autoveicoli;
g) carri bombolai (sistema di alimentazione di riserva);
h) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;
i) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore,
locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio,
officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro,
abitazione del gestore, etc.).
1.2.2. Impianti alimentati da carro bombolaio.
L'impianto alimentato da carro bombolaio e' costituito da:
a) unita' di stoccaggio;
b) compressori;
c) unita' di erogazione per il rifornimento degli autoveicoli;
d) uno o piu' carri bombolai;
e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;
f) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore,
locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio,
officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro,
abitazione del gestore, etc.).
1.2.3. Elementi pericolosi dell'impianto.
Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto:
l'unita' di produzione di idrogeno, qualora presente;
la cabina di riduzione della pressione e di misura del gas
idrocarburo (solo nel caso di unita' di produzione costituita da
reformer con idrocarburi);
i compressori;
le unita' di stoccaggio;
carri bombolai, qualora presenti;
le unita' di erogazione;
gli elementi di connessione tra elementi pericolosi per il
trasferimento dell'idrogeno (tubazioni e connessioni).
1.2.4. Materiali.
I materiali impiegati per la realizzazione degli elementi di
impianto devono essere compatibili con l'idrogeno alle temperature e
pressioni di utilizzo. In particolare, i materiali dovranno essere
scelti anche tenendo conto delle problematiche specifiche derivanti
da fenomeni di infragilimento da idrogeno. Per tale analisi si potra'
considerare anche quanto previsto dalla norma ISO 11114-4.
Nella scelta dei materiali dovranno essere considerate anche le
problematiche di permeabilita' e porosita' all'idrogeno.
Per la scelta dei materiali impiegati dovranno essere, altresi',
considerate le problematiche legate alla fatica e all'invecchiamento,
in relazione alle condizioni di impiego e ai tempi di esercizio
previsti.
Le attivita' di progettazione, controllo, verifica e manutenzione
dovranno essere definite e programmate anche in funzione dei punti
sopra evidenziati.
Titolo II
MODALITA' COSTRUTTIVE
2.1. Accesso all'area.
Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto, di
cui al punto 1.2.3, fatta eccezione per le unita' di erogazione,
devono essere recintate, per un'altezza non inferiore a 1,8 m, con lo
scopo di rendere inaccessibili tali elementi e prevenire
manomissioni. Tale recinzione deve essere posta ad una distanza dagli
elementi dell'impianto che consenta l'esercizio in sicurezza.
2.2. Impianto di produzione in sito.
L'impianto per la produzione in sito dell'idrogeno, laddove
previsto, deve essere oggetto di specifica valutazione di rischio, da
condursi secondo le modalita' di cui all'allegato I del decreto del
Ministro dell'interno 7 agosto 2012.
Gli impianti di produzione in sito di idrogeno, possono essere
del tipo:
a) impianto di reforming di gas naturale o altro idrocarburo;
b) impianti di decomposizione di acqua per elettrolisi.
Gli impianti devono essere progettati e realizzati in conformita'
alla regola dell'arte.
Sono ritenuti a regola d'arte:
gli impianti del tipo a) conformi alla norma ISO 16110-1;
gli impianti del tipo b) conformi alla norma ISO 22734-1.
Tali impianti devono essere collocati in box come definiti al
precedente punto 1.1.
2.3. Cabina di riduzione della pressione e di misura del gas
idrocarburo.
La cabina di riduzione della pressione e di misura del gas
idrocarburo, laddove presente, deve essere realizzata in conformita'
alle norme di prevenzione incendi applicabili per il prodotto
trattato.
2.4. Compressori.
I compressori devono essere progettati e realizzati in
conformita' alla regola dell'arte.
Sono ritenuti a regola d'arte i compressori conformi alla norma
EN 1012-3.
Il compressore deve disporre di un dispositivo di intercettazione
d'emergenza che ne arresti il funzionamento quando la pressione, sul
lato di aspirazione, scenda al di sotto della pressione minima di
alimentazione.
Ciascun compressore deve essere equipaggiato con un sistema di
sicurezza per impedire le sovrappressioni nonche' con un sistema di
valvole di scarico per la depressurizzazione di emergenza. Inoltre
ciascun compressore deve essere connesso con il resto dell'impianto
attraverso l'impiego di opportuni sistemi per lo smorzamento delle
vibrazioni.
I compressori devono essere dotati di idonei sistemi per lo
svuotamento e l'inertizzazione per consentire le operazioni di
manutenzione.
Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) installati a
valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni
massime di esercizio, devono essere montati indipendentemente da
quelli esistenti nei compressori stessi.
I compressori, comprensivi degli eventuali dispositivi di
pertinenza (ad esempio serbatoi adibiti a smorzare le pulsazioni di
pressione) devono essere collocati in box come definiti al precedente
punto 1.1.
I recipienti adibiti a smorzare pulsazioni di pressione devono
avere volume geometrico non superiore a 0,4 m³.
2.5. Unita' di stoccaggio.
L'accumulo di idrogeno gassoso, sia intermedio di processo che
per stoccaggio all'interno dell'impianto, puo' avvenire in unita' di
stoccaggio, costituita anche da piu' recipienti, con pressione di
esercizio variabile, non superiore a 1000 bar, ed quantitativo
massimo di idrogeno in deposito non superiore a 6000 Nm³.
Gli stoccaggi devono essere progettati e realizzati in
conformita' alla regola dell'arte.
Sono ritenuti a regola d'arte gli stoccaggi conformi alla norma
ISO 19884.
Ogni unita' di stoccaggio di idrogeno gassoso deve avere i
seguenti requisiti di sicurezza:
la struttura di supporto, se presente, deve essere
incombustibile ed avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno
R60 o essere protetta in modo da garantire prestazioni equivalenti ad
R60;
disporre di dispositivi di sicurezza che impediscano alla
pressione di superare il valore di progetto, indipendentemente dalla
temperatura di stoccaggio;
disporre di un dispositivo di sicurezza, attivato termicamente,
che intervenga in caso di superamento della temperatura di progetto
del mantello;
ciascuna unita' di stoccaggio deve essere isolabile dal resto
dell'impianto tramite valvole di intercettazione di emergenza.
Inoltre, ogni unita' di stoccaggio deve essere dotata di sistema
di misura della pressione e della temperatura interna del gas.
Le unita' di stoccaggio devono essere collocate in apposito box
come definito al precedente punto 1.1. Se il volume complessivo del
deposito e' superiore a 6000 Nm³, il box deve essere suddiviso in
porzioni delimitate da muri costruiti in calcestruzzo armato, o in
altro materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica, con
caratteristiche costruttive dei manufatti tali da garantire solo
perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti ad incidenti.
Le unita' di stoccaggio devono essere disposte all'interno di
ciascun box in maniera tale da limitare i rischi di impatto diretto
di un eventuale rilascio da un'unita' a quella adiacente.
Le unita' di stoccaggio dovranno essere posizionate ad una
distanza tra loro e dalle pareti del box tale da garantire
l'effettuazione delle operazioni di sorveglianza e di manutenzione.
2.6. Box per i carri bombolai.
Sono aree come definite al precedente punto 1.1. che vengono
impiegate per alloggiare i carri bombolai, attrezzate per il
collegamento all'impianto.
Sono presenti all'interno degli impianti alimentati da carri
bombolai, degli impianti alimentati da condotta, degli impianti
alimentati da unita' di produzione in sito. In questi due ultimi tipi
di impianti i carri bombolai, qualora presenti, svolgono la funzione
di alimentazione d'emergenza per far fronte ad eventuali temporanee
interruzioni del flusso di idrogeno. I carri bombolai utilizzati
all'interno dei distributori devono rispettare la normativa ADR.
Durante lo scarico dell'idrogeno gassoso, i tubi del carro
bombolaio sono considerati parte dell'installazione.
Il percorso previsto per il carro bombolaio, dall'ingresso
dell'impianto di distribuzione fino al punto di scarico, deve essere
privo di ostacoli.
Il carro bombolaio deve essere parcheggiato in modo che la
motrice possa agganciare il carro e trainarlo anche in caso di
emergenza senza compiere manovre (in direzione di uscita
dall'impianto).
L'impianto di travaso dal carro bombolaio alle unita' di
stoccaggio deve disporre di un dispositivo di arresto che interrompe
il flusso dell'idrogeno sia lato impianto che lato carro bombolaio
non appena viene premuto il pulsante di emergenza, collocato
all'esterno del box.
Il locale puo' contenere anche unita' di stoccaggio, garantendo
in ogni caso l'effettuazione, in sicurezza, delle operazioni di
sorveglianza e manutenzione.
2.7. Impianto gas.
E' l'impianto costituito dall'insieme di tubazioni, valvole di
intercettazione, di scarico e di sicurezza, nonche' di
apparecchiature che compongono la rete di alimentazione,
compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e sistema
di emergenza. I materiali impiegati devono rispondere ai requisiti di
cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.
Le pressioni di progetto dell'impianto devono essere almeno del
10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni
caso, non inferiori alle pressioni di intervento delle valvole di
sicurezza.
La sovrappressione nella linea di alimentazione del dispositivo
di erogazione gas non deve essere superiore all'1% della pressione di
erogazione, con pulsazioni della pressione non superiori al 4%. Le
macchine installate debbono essere conformi alle vigenti norme.
2.7.1. Dispositivo di misura.
Quando non esiste riduzione di pressione, il dispositivo di
misura puo' essere installato all'aperto, con adeguata protezione
dagli agenti atmosferici. La distanza di protezione tra il
dispositivo di misura e la recinzione dell'impianto, di cui al punto
2.1, deve essere non inferiore a 3 m.
2.7.2. Tubazioni rigide.
Le tubazioni rigide in pressione devono essere:
a) progettate, costruite e collaudate secondo decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;
b) collocate a vista, facilmente ispezionabili, soprassuolo, in
posizione protetta da possibili urti. Se cio' non fosse possibile,
possono essere posate in appositi cunicoli carrabili dotati di
griglie di aerazione con superficie almeno pari alla sezione del
cunicolo, oppure possono essere collocate interrate, a profondita' di
interramento non inferiore a 0,50 m;
c) protette da fenomeni di corrosione esterna e devono
risultare non significative le eventuali sollecitazioni all'interno
del materiale a causa del montaggio, degli assestamenti o delle
differenze di temperatura;
d) realizzate preferibilmente con giunti saldati. Laddove non
sia possibile, le giunzioni non saldate devono essere comunque
ispezionabili;
e) chiaramente segnalate e individuate, anche a terra.
La scelta delle modalita' di posa delle tubazioni dovra' essere
condotta tenendo conto delle attivita' di ispezione, controllo e
manutenzione.
2.7.3. Tubazioni flessibili.
Le tubazioni flessibili, utilizzabili unicamente per i
collegamenti dei compressori e dei carri bombolai, devono avere
pressione di esercizio non inferiore a quella del sistema di condotte
in cui vengono inserite.
Le tubazioni flessibili in pressione devono essere progettate,
costruite e collaudate secondo il decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 26.
2.7.4. Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori di
sicurezza.
I dispositivi di limitazione della pressione e gli accessori di
sicurezza devono essere progettati e realizzati secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.
La pressione di erogazione dell'idrogeno non deve superare la
pressione equivalente di 700 bar, alla temperatura di erogazione.
Negli impianti nei quali la compressione e' realizzata con
pressione non superiore a 700 bar, la linea che adduce il gas alle
unita' di erogazione deve essere dotata di idonei dispositivi per la
limitazione della pressione a 700 bar. Sulle medesime linee deve
inoltre essere installato un dispositivo di scarico in atmosfera
tarato a non piu' del 110% della pressione massima di esercizio
stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore a 20 volte
la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso.
Negli impianti nei quali la compressione e' realizzata con
pressione superiore a 700 bar, la linea che adduce il gas agli
erogatori deve essere dotata di un riduttore con pressione di
taratura pari a 700 bar. Deve anche essere assicurato, con adatte
apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite non
vengano superate.
I dispositivi di limitazione della pressione delle linee di
adduzione alle unita' di erogazione devono intervenire prima che la
pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio
stabilita per non piu' dell'1%.
2.7.5. Unita' di erogazione.
Le unita' di erogazione devono essere provviste della marcatura
CE e devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza del
decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85.
Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di
adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di
eccesso di flusso.
L'unita' di erogazione deve essere dotata di idoneo sistema di
protezione dalle sovrappressioni.
L'erogatore deve essere dotato di un dispositivo che garantisca
che l'erogazione possa avvenire unicamente solo dopo averlo collegato
al serbatoio del veicolo e che impedisca l'erogazione quando lo
stesso e' scollegato.
L'erogatore deve essere dotato di un dispositivo che esegua,
prima del consenso all'erogazione, il test di tenuta del sistema di
collegamento al veicolo.
A monte dell'erogatore dovra' essere prevista una valvola di
intercettazione di emergenza.
La tubazione flessibile dell'erogatore:
non deve superare i 5 m di lunghezza;
deve essere adatta al trasporto di idrogeno;
deve avere una pressione di rottura pari ad almeno tre volte la
pressione di esercizio;
deve recare un'etichetta stampata contenente almeno le seguenti
informazioni:
la pressione massima ammessa;
la data di fabbricazione;
il nome del produttore o il logo aziendale;
l'ultima data di prova.
La tubazione flessibile dell'erogatore deve disporre di un
dispositivo che, in una situazione in cui un veicolo si muova con il
tubo di mandata ancora connesso, interrompa automaticamente il flusso
di idrogeno sia lato unita' di erogazione che lato veicolo
(intercettazione automatica alla rottura).
Se il dispositivo di intercettazione automatica alla rottura
interviene, la tubazione potra' essere ricollegata solo da personale
appositamente formato.
Le unita' di erogazione devono essere collegate elettricamente a
terra.
Deve essere assicurata l'equipotenzialita' tra il veicolo
stradale e l'impianto di erogazione. In assenza di equipotenzialita',
l'erogazione non deve avvenire.
L'unita di erogazione deve essere dotata di un sistema di
controllo atto ad impedire il superamento della temperatura massima
consentita del serbatoio del veicolo.
Ogni singolo distributore deve disporre di un proprio pulsante di
arresto di emergenza con segnalazione visiva della entrata in
funzione.
I pulsanti di arresto d'emergenza devono essere collegati alle
valvole di intercettazione dell'unita' di erogazione.
L'installazione deve essere dotata di un sistema che ne consenta
il riavvio solo a seguito di intervento di personale appositamente
formato.
2.7.6. Dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto.
Sono dispositivi di intercettazione e scarico i seguenti:
a) valvole di intercettazione d'emergenza: dispositivi con la
funzione di arresto del trasferimento dell'idrogeno tra le varie
parti dell'impianto. Tali valvole devono essere del tipo normalmente
chiuso, a funzionamento automatico asservito ad un sistema di
controllo di sicurezza;
b) valvole di scarico impianti di emergenza: dispositivi con la
funzione di consentire la depressurizzazione rapida di una parte di
impianto o il convogliamento dell'idrogeno in particolari parti di
impianto con finalita' di sicurezza. Tali valvole devono essere del
tipo normalmente aperto. Sono a funzionamento manuale e automatico,
eventualmente asservite a un sistema di controllo e attivazione
manuale da remoto;
c) valvole di intercettazione e scarico manuali: dispositivi
con la funzione di intercettazione, isolamento e/o scarico di parti
di impianto per scopi di manutenzione.
I dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto, sia con
funzioni di emergenza che di esercizio, devono essere facilmente
accessibili per la manutenzione e l'ispezione.
I dispositivi di intercettazione e scarico con funzione di
emergenza devono essere sono progettati per poter funzionare in tali
condizioni.
Gli stessi devono essere chiaramente individuati da apposita
segnaletica di identificazione.
I dispositivi di intercettazione e scarico di emergenza dovranno
essere installati al fine di poter intercettare e depressurizzare
apparecchiature e tratti di tubazioni in seguito di eventi
anomali/incidentali.
Tutti i dispositivi di scarico devono essere convogliati in
appositi collettori aventi resistenza meccanica adeguata alle
sollecitazioni indotte dallo scarico.
Lo scarico in atmosfera dell'idrogeno deve avvenire ad un'altezza
sufficiente da non costituire pericolo per persone e impianti in caso
di innesco.
2.8. Sistema di emergenza.
Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale,
collocati in prossimita' del box compressori, delle unita' di
stoccaggio, dell'impianto di produzione, dei carri bombolai, della
zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di:
a) isolare completamente le tubazioni di mandata alle unita' di
erogazione mediante valvole di intercettazione di emergenza;
b) isolare completamente la linea di bassa pressione
dall'aspirazione e la linea di mandata dei compressori;
c) isolare completamente gli stoccaggi;
d) isolare completamente i carri bombolai e l'impianto su box;
e) interrompere integralmente il circuito elettrico
dell'impianto e delle installazioni accessorie, ad esclusione delle
linee che alimentano impianti di sicurezza.
2.9. Costruzioni elettriche.
2.9.1. Le costruzioni elettriche devono essere realizzate secondo
quanto indicato dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968 tenendo conto
della classificazione del rischio elettrico dei luoghi da condursi
secondo le norme tecniche di riferimento, garantendo il conseguimento
dei seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
a) limitare la probabilita' di costituire causa di incendio o
di esplosione;
b) limitare la propagazione di un incendio attraverso i suoi
componenti;
c) consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in
condizione di sicurezza;
d) consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni
di sicurezza.
2.9.2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al punto
2.9.1:
a) le installazioni previste nei precedenti punti 2.2, 2.3,
2.4, 2.5 e 2.6 devono essere protette contro il rischio di
fulminazione e contro il rischio di formazione di cariche
elettrostatiche secondo le norme tecniche di riferimento;
b) gli impianti elettrici devono rispondere alle seguenti
misure di sicurezza:
essere dotati di almeno un dispositivo di sezionamento di
emergenza ubicato in posizione protetta tale da togliere tensione a
tutto l'impianto o, in alternativa, essere gestiti secondo procedure
riportate nel piano di emergenza in modo tale da non costituire
pericolo durante le operazioni di spegnimento;
essere suddivisi in piu' circuiti terminali in modo da
garantire l'indipendenza elettrica dei circuiti di alimentazione dei
servizi di sicurezza e dei circuiti di alimentazione dei servizi
erogati al pubblico;
essere dotati di circuiti, protetti dal fuoco, per
l'alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in
caso di incendio secondo le specifiche previste dalle norme tecniche
di riferimento applicabili e, comunque, non inferiore a quanto di
seguito riportato:
=====================================================================
| | | Tempi di |
| | |commutazione tra |
| | | alimentazione |
| | Autonomia | ordinaria e di |
| Tipo di impianto | (min) | emergenza (sec) |
+====================================+============+=================+
|Illuminazione di emergenza | 60 | 0,5 |
+------------------------------------+------------+-----------------+
|Sistemi di controllo | 60 | 15 |
+------------------------------------+------------+-----------------+
|Impianti di &