- Normativa
- Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Importazione di veicoli e codice antifalsificazione
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Prot. n. 54409 del 1 luglio 2008
Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275
Roma, 1° luglio 2008
prot. n. 54409
A tutte le Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI
e, p.c.
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d
00145 ROMA
All’Automobile Club d’Italia
Via Marsala, 8
ROMA
All’U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
ROMA
Alla ConfederTAAI
Via Laurentina, 569
ROMA
OGGETTO: Importazione e commercializzazione in Italia di veicoli provenienti da altri Stati membri della U.E. – Presupposti per il rilascio del codice antifalsificazione.
Con l’entrata in vigore, a decorrere dal 3 dicembre 2007, delle nuove procedure di nazionalizzazione dei veicoli provenienti da altri Stati membri della U.E. (cfr. circolare n. 108243 del 27 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni), si è avuto modo di registrare un rilevante incremento delle richieste, da parte di case costruttrici di veicoli, di rilascio del codice antifalsificazione.
Infatti, il provvedimento prot. n. 166781 del 25 ottobre 2007, all’art. 2, esclude l’applicabilità della procedura in parola ai veicoli provvisti del predetto codice i quali, pertanto, vengono immatricolati senza che sia necessaria la validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del dato relativo all’adempimento degli obblighi IVA.
La citata norma precisa, inoltre, che deve trattarsi di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, implicitamente qualificando e differenziando in tal modo le cd. importazioni ufficiali da quelle cd. parallele.
Il provvedimento richiamato ha così recepito una modalità operativa da lungo tempo utilizzata da questa Amministrazione, costituita dal rilascio del codice di antifalsificazione, che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto affidabile in quanto il particolare meccanismo di identificazione dei veicoli “non consente l’attuazione delle frodi [fiscali] secondo gli schemi conosciuti”.
Al riguardo, è noto che questa sede ha sinora provveduto a rilasciare il codice di antifalsificazione esclusivamente alle case costruttrici che dimostrino di aver costituito una propria rappresentanza in Italia; tuttavia, le numerose richieste proposte da soggetti privi di tale requisito hanno indotto questa sede a proporre un apposito quesito all’Agenzia delle Entrate al fine di verificare quali siano i criteri, sotto l’aspetto fiscale, in base ai quali gli importatori di veicoli debbano essere qualificati quali “ufficiali” ovvero “non ufficiali o paralleli”.
Ciò premesso, si fa presente che in data 22 maggio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha reso il proprio parere e, sebbene debba con rammarico registrarsi che la medesima Agenzia ha omesso di rendere una espressa definizione di importatore “ufficiale” e di importatore “parallelo”, ha tuttavia fornito un elemento conoscitivo di carattere generale del quale occorre tener conto.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ritiene testualmente che l’esclusione dalle nuove procedure di nazionalizzazione concernono “le operazioni poste in essere esclusivamente dalle filiali delle case costruttrici estere, limitatamente alle operazioni aventi oggetto veicoli muniti del predetto codice di antifalsificazione”.
Tenuto conto che la locuzione “filiale” ha valenza esclusivamente commerciale, ed infatti non costituisce un autonomo istituto disciplinato dal codice civile, questa sede ha provveduto ad interessare nuovamente l’Agenzia delle Entrate la quale, non avendo espressamente manifestato contrario avviso, ha implicitamente ritenuto di condividere le conclusioni che di seguito si illustrano.
Il codice di antifalsificazione può essere rilasciato esclusivamente alle filiali delle case costruttrici, intendendo per tali:
1. le sedi secondarie, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 cod. civ.), delle case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.;
2. le unità locali, stabilite in Italia ed iscritte nel REA, delle case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.; in tal caso, nell’unità locale debbono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;
3. le società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato della U.E. attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale.
Si coglie l’occasione per rammentare che tutti i veicoli non muniti di codice antifalsificazione, provenienti da altri Stati della U.E., sono assoggettati alle nuove procedure di nazionalizzazione ancorché rechino il codice di immatricolazione OE/OA (veicoli di categoria M1 ed L) ovvero siano accompagnati da una dichiarazione di conformità nazionale.
La presente circolare entra in vigore a decorrere dalla data odierna.
Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo sono invitate a darne massima diffusione presso gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza, al fine di assicurare uniformità di comportamenti ed una corretta informazione di tutta l’utenza interessata.
La presente circolare è altresì pubblicata sul sito internet http://www.trasporti.gov.it.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)
MN