• Giurisprudenza
  • Assicurazioni e responsabilità civile, Arresto, fermata e sosta
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Incendio di veicolo in sosta su strada pubblica

Corte di Cassazione sez. III civ.
11 febbraio 2010, n. 3108

Incendio di un veicolo in sosta su strada pubblica – Danni ai terzi – Risarcimento – Operatività della garanzia assicurativa RC auto.

 

La garanzia assicurativa della RC auto opera anche in relazione ai danni subiti dai terzi in conseguenza dell’incendio propagatosi dal veicolo in sosta su strada pubblica o ad essa equiparata.
In particolare, il responsabile civile è tenuto al risarcimento dei danni conseguenti all’incendio anche se questo è dovuto a vizi di costruzione del veicolo e sempre che il rogo non sia causalmente riconducibile alla condotta dolosa di terzi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(omissis) conveniva davanti al giudice di pace di (omissis), (omissis) e la , (omissis) assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno subito dalla sua auto a seguito di incendio dell’autocarro in sosta del (omissis), avvenuto il 21.5.2000 nell’abitato del Comune di (omissis).
Si costituiva l’assicuratrice che assumeva non versarsi in ipotesi contemplata dalla normativa della l. n. 990/1969.
Interveniva in giudizio (omissis), che assumeva che la sua abitazione aveva avuto danni dall’incendio dell’autocarro, per cui chiedeva che i convenuti fossero condannati al risarcimento di tali danni al suo immobile.
Il giudice di pace, con sentenza n. 17/02, accoglieva la domanda dell’attore e dell’interventore, condannando i convenuti al risarcimento dei rispettivi danni.
Proponeva appello la sola (omissis) assicurazioni s.p.a..
(omissis) restava contumace.
Il Tribunale di (omissis), con sentenza depositata il 20.12.2004, in parziale riforma della sentenza appellata, rigettava le domande dell’attrice e di (omissis), nei confronti dell’assicuratrice (omissis).
Riteneva il tribunale che esisteva un contrasto giurisprudenziale in merito al punto se costituisse danno da circolazione stradale, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 2054 c.c., quello causato da incendio di autoveicolo in sosta; che l’incendio di autovettura parcheggiata ed il danno conseguente non è evento prodotto dalla circolazione stradale, fatta eccezione l’ipotesi in cui venga individuato uno specifico nesso eziologico tra un avvenimento della circolazione e l’incendio; che nella fattispecie tale collegamento tra circolazione ed incendio non era stato provato; che conseguentemente non sussisteva un’ipotesi di copertura assicurativa obbligatoria di cui alla l. n. 990/1969 e che, pertanto, non poteva essere proposta l’azione diretta nei confronti dell’assicuratrice.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis).
Resiste con controricorso la (omissis) assicurazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che l’eccezione della (omissis) assicurazioni, secondo cui nella fattispecie non sarebbe stato integrato il contraddittorio nel confronti dell’interventore (omissis), in favore anche del quale era stata disposta la condanna al risarcimento del danno in primo grado, risulta superata dalla disposta integrazione nei confronti del (omissis).
2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 18 l. n. 990/1969, e dell’art. 2054 c.c. nonché l’erronea ed insufficiente motivazione della sentenza.
Lamenta la ricorrente che erratamente il tribunale abbia escluso che l’incendio di autovettura parcheggiata sulla pubblica via non costituisca danno da circolazione stradale, coperto dall’assicurazione obbligatoria dei veicoli a norma della l. n. 990/1969.
3. Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata (aderendo alla tesi dell’assicuratrice) ritiene che la sosta costituisce una forma di circolazione e che i danni prodotti da un veicolo in sosta pure possono essere ricompresi fra quelli di cui l’assicuratore deve direttamente rispondere ai sensi della l. n. 990/1969; ma ciò a condizione che determinate modalità di sosta, in ipotesi contrastanti col disposto dell’art. 157 del Codice della strada ovvero con le regole di ordinaria prudenza e diligenza, interferiscano con la circolazione.
La sentenza impugnata ritiene necessario, ai fini dell’applicabilità della l. n. 990/1969, che le conseguenze dannose siano effetto di una condotta di cui debba rispondere il conducente ex art. 2054 c.c. poiché l’art. 1 della l. n. 990/1969 a quel tipo di responsabilità fa espresso riferimento.
Se, invece, la responsabilità del conducente non sia prospettabile, deve escludersi la riconducubilità dell’evento alla circolazione per gli effetti della responsabilità dell’assicuratore ai sensi della legge sull’assicurazione obbligatoria e concludersi che la norma applicabile è quella di cui all’art. 2051 c.c..
A sostegno dei propri assunti richiama il principio enunciato da Cass. n. 5032 del 2000 la quale ha affermato che “il danneggiamento di un immobile a causa dell’incendio di un’auto parcheggiata in prossimità, fatta eccezione per l’ipotesi che venga individuato un particolare e specifico nesso eziologico tra un determinato avvenimento della circolazione stradale ed incendio, non può considerarsi un evento prodotto da detta circolazione stradale” nonché da Cass. n. 5146 del 1997.
4.1. L’indirizzo di questa Corte è costante nel senso che, se l’incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area pubblica sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l’assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l’incendio, non risponde dell’azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, privi dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore ai sensi dell’art. 18, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, (così, oltre alla citata sentenza n. 5032 del 2000, la coeva Cass., 18 aprile 2000, n. 5033, nonché Cass., 6 maggio 1998 n. 4575 e 9 giugno 1997, n. 5146).
4.2. Non altrettanto univoco è l’orientamento nei casi in cui l’incendio sia insorto indipendentemente dall’intervento doloso di terzi.
Benché, infatti, si sia affermato che anche l’autoveicolo in sosta deve considerarsi in circolazione per gli effetti di cui 2054 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 16/02/2006, n. 3437; Cass. Sez. Unite, 23/12/2005, n. 28507) e, correlativamente, della legge sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, s’è tuttavia talora ritenuto che in tanto l’incendio propagatosi da un veicolo è ricollegabile alla circolazione in quanto sia dipeso da una collisione (così Cass., n. 4575/98) o comunque dal “normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato” (così Cass., n. 5146/97), essendo necessario che si evidenzi “un particolare e specifico nesso eziologico con un determinato avvenimento attinente alla circolazione” (Cass., 20 novembre 2003, n. 17626).
Si è in particolare affermato che “una situazione dannosa proveniente da un veicolo fermo va attribuita alla sua circolazione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c.) solo quando provenga da causa comunque attinente (e non estranea) alla sua utilizzazione appunto come veicolo, senza l’interferenza di fattori esterni”, sicché, a fronte di una domanda proposta ai sensi dell’art. 2051 c.c. (nel quale non è evidentemente configurabile la responsabilità diretta dell’assicuratore nei confronti del danneggiato), per inquadrare la fattispecie nel diverso schema di cui all’art. 2054 c.c. occorre considerare se l’incendio possa considerarsi evento relativo alla circolazione stradale (nella specie, il giudice di secondo grado aveva ritenuto la domanda improcedibile nei confronti del responsabile civile in quanto non era stata soddisfatta la condizione della preventiva richiesta di risarcimento all’assicuratore ex art. 22 della legge n. 990 del 1969).
5.1. Per converso, la più recente giurisprudenza (Cass. 05/08/2004, n. 14998; Cass., 6 febbraio 2004, n. 2302) ha affermato che, poiché anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, anche in tali contingenze il conducente non può ritenersi esonerato dall’obbligo di assicurare l’incolumità dei terzi (cfr. Cass. 28 novembre 1990, n. 11467), sicché deve considerarsi relativo alla circolazione l’incendio propagatosi dal veicolo in sosta (con conseguente azione diretta danneggiato nei confronti dell’assicuratore del veicolo), a meno che esso non sia stato appiccato dall’azione dolosa di terzi, la quale è da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra la circolazione e l’incendio stesso.
Si è dunque concluso (in fattispecie nella quale l’incendio si era propagato da un veicolo ad un altro) che la sosta è essa stessa circolazione e che “comprende in sé il complesso delle situazioni dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo sulla pubblica via”.
5.2. Tale impostazione va anche in questa occasione confermata.
Costituisce, invero, un dato ormai acquisito (oltre alla giurisprudenza sopra citata, si veda anche Corte cost. 14 aprile 1969, n. 82) che la sosta su area pubblica o ad essa equiparata “è” essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi di veicolo in movimento.
Se ne trova ulteriore conferma nell’art. 3, n. 9 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che appunto definisce la circolazione come “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”.
Ravvisare allora nesso eziologico tra circolazione ed incendio della vettura in sosta solo allorché l’incendio si sia “sviluppato poco dopo l’utilizzo del veicolo, e quindi per avarie insorte verosimilmente mentre era in movimento”, giacche diversamente, nel caso di incendio di veicolo fermo già da tempo, ogni possibile nesso con la circolazione deve essere escluso, equivale ad accedere ad un’erronea concezione di “circolazione” nonché della responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., u.c..
Concezione tra l’altro contrastante col rilievo che l’avaria ben può essere insorta per cause diverse dal movimento appena cessato con la sosta, quali ad esempio l’usura complessiva del mezzo e delle sue componenti elettriche e meccaniche, a determinare le quali concorre lo stesso decorso del tempo, di movimenti e di soste (e di tipi di movimento e di tipi di soste) sin dall’epoca della costruzione del veicolo, in relazione anche alla qualità della stessa, nonché alla frequenza ed al genere di manutenzione cui sia stato sottoposto.
5.3. A tal fine va osservato che l’art. 2054 c.c., u.c. non consente al proprietario (ed agli altri soggetti indicati nei commi precedenti, tra cui il conducente) di sottrarsi alla responsabilità per i danni derivati dalla circolazione (fatta come s’è detto, di movimento e di sosta) per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione, in assenza dei quali, ove difetti un apporto causale esterno, a ben vedere non è dato ipotizzare che un veicolo a motore prenda spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato.
Anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo è prevista dall’art. 2054 c.c., u.c., allorché essa attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione (ivi compresa la sosta, per le ragioni suddette) sulle pubbliche vie o aree equiparate, ed essa costituisce oggetto dell’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1 della l. n. 990/969 (attualmente art. 122 d.lgs. n. 209/2005,) che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c..
6. Il primo motivo va dunque accolto e la sentenza va cassata con rinvio al tribunale di Termini Imprese, in persona di altro magistrato, per la decisione della causa nel rispetto del seguente principio di diritto: “Agli effetti dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 1 legge sull’assicurazione obbligatoria n. 990 del 1969 (ed ora art. 122 d.lgs. n. 209/2005) anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde anche l’assicuratore, salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia determinato l’evento dannoso”.
Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
7. I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti.
P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al tribunale di Termini Imerese, in persona di diverso magistrato.

 

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