• Normativa
  • Ambiente ed energia, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Veicoli ed equipaggiamenti
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Incentivi parco veicolare autotrasporto

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 12 aprile 2023

Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinati agli interventi effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 aprile 2023 

Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie,  nel  limite

complessivo di spesa pari  a  25  milioni  di  euro,  destinati  agli

interventi effettuati  dalle  imprese  che  esercitano  attivita'  di

autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con

il processo di adeguamento del parco veicolare in senso  maggiormente

eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei  veicoli

piu' obsoleti. (23A02956) 

(GU n.119 del 23-5-2023)

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 

                           E DEI TRASPORTI 

 

  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante  «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

di stabilita' 2015)»,  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014  -

Supplemento ordinario n. 99), ed in particolare l'art. 1, comma 150; 

  Vista la legge  30  dicembre  2021  n.  234  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024»,  (pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 310 del  31

dicembre 2021 - Supplemento ordinario n. 49); 

  Vista,  altresi',  la  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  recante

«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e

bilancio pluriennale per il triennio  2023-2025»,  (pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.

303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento ordinario - n. 43); 

  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30

dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto

parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per

l'anno finanziario 2023 e  per  il  triennio  2023/2025»  (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.  304  del  30

dicembre 2020, n. 304 - Supplemento ordinario - n. 44); 

  Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio  di  previsione  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - piano di gestione n.

2 - risultano accantonate risorse finanziarie pari a  complessivi  25

milioni di euro (annualita' 2022)  destinate  al  rinnovo  del  parco

veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  iscritte  al   Registro

elettronico   nazionale   (R.E.N.)   e   all'Albo   nazionale   degli

autotrasportatori; 

  Considerato che gli incentivi  di  cui  al  presente  decreto  sono

inquadrabili nella cornice di cui al  regolamento  (UE)  n.  651/2014

della Commissione europea del 17  giugno  2014  che  dichiara  alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato,  nella  misura  in  cui  detti

contributi  si  traducono  nell'incentivazione  all'acquisizione   di

veicoli commerciali di ultima generazione e  ad  alta  sostenibilita'

dal punto di vista ambientale; 

  Visti, in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e  l'art.  17

del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 che consentono  aiuti  agli

investimenti a favore delle piccole  e  medie  imprese,  nonche'  gli

articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare

il livello della  tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato  a

future norme dell'Unione europea; 

  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili

per  la  definizione  dei   relativi   contributi,   ai   sensi   del

summenzionato regolamento generale  di  esenzione  (UE)  n.  651/2014

della Commissione del 17 giugno 2014, occorre  fare  riferimento,  in

via generale, al sovra costo necessario per acquisire  la  tecnologia

piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale  rispetto

alla tecnologia meno evoluta e all'intensita' d'aiuto  come  definita

dal regolamento in parola; 

  Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,

ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti

e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese; 

  Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,

recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede

l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di

non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non

rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati

quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

  Visto, altresi', l'art. 8 del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.

651/2014 in materia di cumulo dei  contributi  costituenti  aiuti  di

Stato; 

  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che

prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per

legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la

gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali

conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali

le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello

esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 

  Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261  del  26  giugno  2020

sottoscritto dal Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili  e  la  societa'  Rete  Autostrade  Mediterranee  per  la

logistica, le infrastrutture ed i trasporti (registrato  dalla  Corte

dei conti in data 13 luglio 2020) con il quale  vengono  definite  le

linee di attivita' da affidare alla societa' R.A.M. sulla base  della

direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

  Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                 Oggetto e finalita' del contributo 

 

  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'

di erogazione delle risorse finanziarie  nel  limite  complessivo  di

spesa pari a 25 milioni  di  euro  destinate  agli  investimenti  nel

settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita' 2022. 

  2. Le  risorse  di  cui  al  presente  decreto  sono  destinate  ad

incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle  imprese  di

autotrasporto di merci per  conto  di  terzi  attive  sul  territorio

italiano, attualmente  iscritte  al  Registro  elettronico  nazionale

(R.E.N.), e all'albo degli autotrasportatori di  cose  per  conto  di

terzi, la cui attivita' prevalente sia  quella  di  autotrasporto  di

cose, che intendano procedere con  il  processo  di  adeguamento  del

parco veicolare in senso maggiormente eco  sostenibile,  valorizzando

l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti. 

  3. Le misure di incentivazione di  cui  al  presente  decreto  sono

erogate nel rispetto  dei  principi  generali  e  delle  disposizioni

settoriali del regolamento generale di  esenzione  (UE)  n.  651/2014

della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara  alcune  categorie

di aiuti compatibili con il  mercato  comune  in  applicazione  degli

articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove del caso, nel  rispetto

delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del  regolamento

(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno

2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. 

                               Art. 2 

 

                     Ripartizione delle risorse 

 

  1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli

importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art.

1 comma 1, al netto di quanto dovuto alla  societa'  Rete  Autostrade

Mediterranee per la logistica, le infrastrutture  ed  i  trasporti  -

societa'  per   azioni,   quale   soggetto   gestore   dell'attivita'

istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del presente

decreto: 

    a)  2,5  milioni  di  euro  per  l'acquisizione,  anche  mediante

locazione finanziaria, di automezzi commerciali  nuovi  di  fabbrica,

adibiti al trasporto di merci di massa  complessiva  a  pieno  carico

pari o superiore a 3,5 tonnellate a  trazione  alternativa  a  metano

CNG,  gas  naturale  liquefatto  LNG,  ibrida  (diesel/elettrico)   e

elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di  dispositivi

idonei ad operare la riconversione di autoveicoli  per  il  trasporto

merci a motorizzazione termica in veicoli a  trazione  elettrica,  ai

sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione

del 17 giugno 2014; 

    b) 15 milioni di euro  per  la  radiazione  per  rottamazione  di

automezzi commerciali di massa complessiva  a  pieno  carico  pari  o

superiore a  3,5  tonnellate,  con  contestuale  acquisizione,  anche

mediante locazione finanziaria, di  automezzi  commerciali  nuovi  di

fabbrica, conformi alla normativa euro VI step E, ai sensi di  quanto

previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  595/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 18  giugno  2009,  nonche'

euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e  3,  del

regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

del 20 giugno 2007 con  contestuale  rottamazione  di  veicoli  della

medesima tipologia; 

    c) 7,5 milioni di euro di euro per l'acquisizione, anche mediante

locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di  fabbrica

adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa

UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti

alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e

i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei  dispositivi  innovativi

di cui  all'allegato  1  al  presente  decreto,  volti  a  conseguire

maggiori standard di  sicurezza  e  di  efficienza  energetica.  Sono

incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e  semirimorchi  o

equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori  a  7  tonnellate

allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati

di risparmio energetico e rispetto ambientale,  ai  sensi  di  quanto

previsto dagli articoli 17 e 36  del  regolamento  (CE)  n.  651/2014

della Commissione del 17 giugno 2014; 

  2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma  1

del presente decreto  da  destinare  alla  societa'  Rete  Autostrade

Mediterranee per la logistica, le infrastrutture  ed  i  trasporti  -

societa'  per   azioni,   quale   soggetto   gestore   dell'attivita'

istruttoria  per  l'intera  attivita'  ad  essa   attribuita,   anche

relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e  gestione

della piattaforma di cui all'art. 6, comma 2, viene  determinata  con

atto attuativo dell'accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno  2020

sottoscritto dal Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili  e  la  societa'  Rete  Autostrade  Mediterranee  per  la

logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. 

  3. Al fine di evitare  il  superamento  delle  soglie  d'intensita'

massime di aiuto previste dal  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della

Commissione del 17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita',  per  le

medesime  tipologie  di  investimenti  e   per   i   medesimi   costi

ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto  con  altre

agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis»

ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione  del  18

dicembre 2013. 

  4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui

all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di

garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini

di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per

gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 per singola impresa,  non

puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale  limite  lo

stesso viene ridotto fino al  raggiungimento  della  soglia  ammessa.

Tale  soglia  non  e'  derogabile  anche   in   caso   di   accertata

disponibilita' delle  risorse  finanziarie  rispetto  alle  richieste

pervenute e dichiarate ammissibili. 

  5.  L'importo  massimo  ammissibile  e'  omnicomprensivo   per   la

totalita'  dei  veicoli  acquisiti  dall'impresa  che   richiede   il

beneficio. 

  6. I beni  acquisiti  non  possono  essere  alienati,  concessi  in

locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena  disponibilita'

del beneficiario del contributo fino a tutto  il  31  dicembre  2026,

pena la revoca del contributo erogato. Non si procede  all'erogazione

del contributo anche nel caso di trasferimento  della  disponibilita'

dei beni oggetto degli incentivi nel  periodo  intercorrente  fra  la

data di presentazione della  domanda  e  la  data  di  pagamento  del

beneficio. 

  7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione  ai  sensi  del

presente decreto devono, a pena  di  inammissibilita',  essere  stati

detenuti  in  proprieta'  o  ad  altro  titolo  da  almeno  un   anno

antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. 

                               Art. 3 

 

                     Modalita' di funzionamento 

 

  1. I contributi relativi al presente decreto sono  erogati  fino  a

concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di

tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma  2.  A  tal

fine  le  istanze  sono  esaminate  solo   in   caso   di   accertata

disponibilita' di risorse utilizzabili. Il  raggiungimento  di  detto

limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita'

residue, avuto riguardo alla  somma  degli  importi  richiesti  nelle

domande pervenute e comunicato con avviso  da  pubblicarsi  nel  sito

internet del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  I

contributi erogati a chiusura della rendicontazione non  potranno  in

alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza  volta

ad ottenere la prenotazione del beneficio  ex  art.  4  del  presente

decreto. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a  risorse

esaurite  saranno  esaminate  solo  ove  si  rendessero   disponibili

ulteriori risorse. 

  2. La ripartizione degli stanziamenti  nell'ambito  delle  predette

aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto  del  direttore

generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  qualora,  per

effetto delle istanze presentate, si rendano  disponibili  risorse  a

favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti. 

  3.   Conformemente   al   principio   della   necessaria   presenza

dell'effetto d'incentivazione  di  cui  all'art.  6  del  regolamento

generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17

giugno 2014,  gli  investimenti  di  cui  al  presente  decreto  sono

finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata

in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine  indicato

dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 2. 

                               Art. 4 

 

                            Prenotazione 

 

  1. Ai  soli  fini  della  proponibilita'  delle  istanze  volte  ad

ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di

cui all'art. 2, e' sufficiente produrre copia del relativo  contratto

di acquisizione  dei  veicoli  indipendentemente  dalla  trasmissione

della fattura comprovante il pagamento  del  corrispettivo.  In  tale

caso   gli   importi   previsti   dall'ordinativo    sono    detratti

dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito

contatore, puntualmente aggiornato, per ogni area di  investimenti  e

accantonati. L'ammissibilita'  del  contributo,  accantonato  con  la

prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione,  in

sede    di     rendicontazione,     dell'avvenuto     perfezionamento

dell'investimento  secondo  le  modalita'  fissate  con  il   decreto

direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto. 

  2. Nel caso l'aspirante al beneficio  non  fornisca  la  prova  del

perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per

la  rendicontazione  con  decreto  del  direttore  generale  per   la

sicurezza stradale e l'autotrasporto decade dal benefico e le risorse

corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono

riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con lo scorrimento

della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 

                               Art. 5 

 

   Importi dei contributi, costi ammissibili e intensita' di aiuto 

 

  1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2,  comma  1  del

presente decreto: 

    a) nel caso dell'acquisizione di  veicoli  commerciali  nuovi  di

fabbrica   a   trazione   alternativa   a    metano    CNG,    ibrida

(diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a

pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7  tonnellate

e di veicoli a  trazione  elettrica  superiori  a  7  tonnellate,  il

contributo e' determinato in euro 4.000 per  ogni  veicolo  CNG  e  a

motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico  di

massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate  e

fino a 7 tonnellate ed in euro  24.000  per  ogni  veicolo  elettrico

superiore a 7 tonnellate,  considerando  la  notevole  differenza  di

costo con i veicoli ad alimentazione diesel. 

    b) nel caso dell'acquisizione di  veicoli  commerciali  nuovi  di

fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico),  a  metano

CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico

superiore a 7 tonnellate, il contributo e' determinato in euro  9.000

per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a

metano CNG  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  7

tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo  a

trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG  e  CNG  ovvero  a

motorizzazione ibrida (diesel/elettrico)  di  massa  superiore  a  16

tonnellate; 

    c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la

riconversione  di  autoveicoli  di  massa  complessiva  fino  a   3,5

tonnellate  per  il  trasporto  merci  come  veicoli  elettrici,   il

contributo e' determinato in misura pari al 40 per  cento  dei  costi

ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un

tetto massimo pari ad euro 2.000. 

  2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo

ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera

a) e b), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per  rottamazione  di

veicoli di classe inferiore ad euro VI step  E  o  euro  6  E,  viene

riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000  per

ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a  pena  d'ammissibilita'  deve

essere stato detenuto in proprieta' o ad altro titolo  da  almeno  un

anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto. 

  3. In relazione alla radiazione per rottamazione  di  automezzi  di

massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  7  tonnellate  con

contestuale acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,  di

veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci  di

massa complessiva a pieno carico superiore a 7  tonnellate,  conformi

alla normativa anti inquinamento euro VI step  E,  il  contributo  e'

determinato,  avuto  riguardo  al  sovra  costo  necessario  per   la

acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI

step E in sostituzione del veicolo radiato, in euro  7.000  per  ogni

veicolo euro VI step E di massa complessiva a pieno carico  superiore

a 7 tonnellate fino a 16  tonnellate  ed  in  euro  15.000  per  ogni

veicolo euro VI step E di massa complessiva a pieno carico  superiore

a 16 tonnellate. 

  4. In relazione all'acquisizione  di  veicoli  commerciali  leggeri

euro 6 E ed euro VI step E il contributo e' determinato in euro 3.000

per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino

a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima

tipologia. 

  5. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,

lettera c) del presente decreto, sono finanziabili: 

    a) le acquisizioni,  anche  mediante  locazione  finanziaria,  di

rimorchi   e   semirimorchi,   nuovi   di   fabbrica,    rispondenti,

rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il  trasporto  combinato

ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per

il trasporto combinato  marittimo,  ovvero  rimorchi  e  semirimorchi

conformi  contemporaneamente  alle  normative  UIC  595-5  e  IMO.  I

rimorchi e i  semirimorchi  sono  dotati  di  almeno  un  dispositivo

innovativo  di  cui  all'allegato  1  al  presente  decreto  ai  fini

dell'ammissione al beneficio; 

    b)  rimorchi,  semirimorchi  o  equipaggiamenti  per  autoveicoli

specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da

effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e

internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi

temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate

da motore conforme alla fase  V  (STAGE  V)  del  regolamento  UE  n.

2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non  collegate  al  motore

del veicolo trainante oppure da  unita'  elettriche  funzionanti  con

alternatore collegato al  motore  del  veicolo  trainante.  Tutte  le

unita'  precedentemente  indicate  dovranno  essere  dotate  di   gas

refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; 

    c)  sostituzione,  nei  rimorchi,  semirimorchi   o   autoveicoli

specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da

effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e

internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi

temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove  non

rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera  precedente,

con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme  alla

fase V (STAGE  V)  del  regolamento  UE  n.  2016/1628  o  da  unita'

criogeniche autonome non collegate al motore  del  veicolo  trainante

oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato  al

motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti

esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. 

  6. Nel  caso  delle  imprese  che,  contestualmente  alle  predette

acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione

di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario  ascende

ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e  ad  euro  5.000  per  le

grandi imprese. 

  7. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b)  e  c)  del  presente

articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato: 

    1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel

limite del dieci per cento del costo di acquisizione in caso di medie

imprese e del venti per cento di tale costo per le  piccole  imprese,

con un tetto massimo di euro 5.000 per  semirimorchio  o  autoveicolo

specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in  regime

ATP, ovvero  per  ogni  unita'  refrigerante/calorifera  a  superiore

standard ambientale, secondo quando indicato  all'art.  5,  comma  5,

lettera  c),  installata  su  tali  veicoli.  Le  acquisizioni   sono

ammissibili  qualora  sostenute  nell'ambito  di  un   programma   di

investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento,  ampliare  uno

stabilimento  esistente,   diversificare   la   produzione   di   uno

stabilimento  mediante  prodotti  nuovi  aggiuntivi   o   trasformare

radicalmente il processo produttivo complessivo di  uno  stabilimento

esistente; 

    2) per le acquisizioni effettuate da imprese  che  non  rientrano

tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto  conto

che e' possibile incentivare il quaranta per cento  della  differenza

di costo tra i veicoli intermodali dotati di  almeno  un  dispositivo

innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei  maggiori  costi  dei

veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti  a

criteri avanzati  di  risparmio  energetico  e  rispetto  ambientale,

ovvero dei maggiori  costi  delle  unita'  refrigeranti/calorifere  a

superiore standard ambientale, secondo quando indicato  al  comma  5,

lettera c), installate su tali veicoli. 

  8. Nel  caso  delle  imprese  che,  contestualmente  alle  predette

acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione

di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario  ascende

ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e  ad  euro  5.000  per  le

grandi imprese. 

  9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati  del  10

per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e

medie imprese, ove gli interessati ne  facciano  espressa  richiesta,

nei seguenti casi: 

    a) per le acquisizioni di cui ai commi 1,  3  e  5  del  presente

articolo. A tal fine  gli  interessati  trasmettono,  all'atto  della

presentazione della domanda di ammissione ai benefici,  dichiarazione

sostitutiva redatta ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  il

numero delle unita' di  lavoro  dipendenti  (ULA)  e  il  volume  del

fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale; 

    b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate

da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  fine  gli

interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda

di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui  al  punto

a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di  cui  all'art.

3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

    c) Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si

applicano entrambe sull'importo netto del contributo. 

                               Art. 6 

 

            Soggetto gestore e commissione di validazione 

 

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione

generale  per  la  sicurezza  stradale  e  l'autotrasporto,  per   le

attivita'  istruttorie  si  avvale  della  societa'  Rete  Autostrade

Mediterranee per la logistica, le infrastrutture  ed  i  trasporti  -

societa' per azioni, in qualita' di soggetto gestore. 

  2. Il soggetto  gestore,  nell'ambito  delle  risorse  allo  stesso

attribuite,  provvede  alla  realizzazione   ed   alla   manutenzione

dell'applicazione informatica, della gestione del flusso  documentale

via posta elettronica certificata, nonche' all'attivita' istruttoria,

all'aggiornamento  dei  «contatori»  per  determinare,  in  fase   di

prenotazione, le risorse  disponibili  per  ciascuna  delle  aree  di

investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite  la  predisposizione

dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data

di  presentazione,  e  alla  verifica  della  rendicontazione,  ferma

rimanendo la  funzione  di  indirizzo  e  di  direzione  in  capo  al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale

per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La Commissione di cui al

comma  4,  qualora  sussistano  i  requisiti  previsti  dal  presente

decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento  della

domanda  ai  fini  dell'adozione  del   relativo   provvedimento   di

accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero  con  proposta  di

rigetto ove non sussistano i requisiti di cui al presente decreto. 

  3. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,

del presente decreto  da  destinare  alla  societa'  Rete  Autostrade

Mediterranee per la logistica, le infrastrutture  ed  i  trasporti  -

societa'  per   azioni,   quale   soggetto   gestore   dell'attivita'

istruttoria  per  l'intera  attivita'  ad  essa   attribuita,   anche

relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e  gestione

della piattaforma di cui  al  comma  2  viene  determinata  con  atto

attuativo dell'accordo di servizio  prot.  261  del  26  giugno  2020

sottoscritto dal Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili  e  la  societa'  Rete  Autostrade  Mediterranee  per  la

logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. 

  4. Con decreto del direttore generale per la sicurezza  stradale  e

l'autotrasporto e' nominata  una  Commissione,  senza  oneri  per  la

finanza pubblica, per la validazione  dell'istruttoria  compiuta  dal

soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente,

individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio  presso  il

Dipartimento per la  mobilita'  sostenibile,  e  da  due  componenti,

individuati tra il personale di  area  III,  in  servizio  presso  il

medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le  funzioni  di

segreteria. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto  alcun

emolumento, indennita' o rimborso spese. 

                               Art. 7 

 

              Modalita' di dimostrazione dei requisiti 

 

  1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art.  1,  gli

aspiranti ai  benefici  hanno  l'onere  di  fornire,  nella  fase  di

rendicontazione, ed a pena di inammissibilita', la prova  documentale

che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste

dal presente decreto. Le somme erogate  non  potranno  in  ogni  caso

superare quelle accantonate nella fase di prenotazione. 

  2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza  stradale  e

l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta  giorni  decorrenti  dalla

data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  definite  le

modalita' di dimostrazione dei relativi  requisiti  tecnici.  Con  il

medesimo decreto sono definite le modalita'  di  presentazione  delle

domande. 

                               Art. 8 

 

                      Cumulabilita' degli aiuti 

 

  1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del  regolamento  generale

di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17  giugno  2014,

in caso di identita' di costi ammissibili e dei  beni  oggetto  degli

incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del  summenzionato  regolamento

non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato. 

  2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione

di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati  ai  sensi

del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de

minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale  cumulo

porta a un'intensita' di aiuto  superiore  ai  livelli  stabiliti  ai

sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014. 

  3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di

Stato, l'Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti

di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del  made  in

Italy. 

                               Art. 9 

 

                        Verifiche e controlli 

 

  1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  di   procedere   con   tutti   gli

accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione  dei

contributi e di procedere, in via di autotutela,  con  l'annullamento

del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art.  6,  comma

2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello

Stato del contributo concesso, anche quando in esito  alle  verifiche

effettuate   emergano   gravi   irregolarita'   in   relazione   alle

dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. 

  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di

controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno  stesso  della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

    Roma, 12 aprile 2023 

 

                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2023 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e

della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione

ecologica, reg. n. 1664 

                                                           Allegato 1 

    

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|         DISPOSITIVI INNOVATIVI (art. 5, comma 5, lett. a)         |

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| 1.  Spoiler laterali  (ammesse  dal  Reg.  UE  n.  1230,  masse  e|

|     dimensioni).                                                  |

+-------------------------------------------------------------------+

| 2.  Appendici aerodinamiche posteriori.                           |

+-------------------------------------------------------------------+

| 3.  Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS  (Electronic|

|     Braking System) per la distribuzione del carico  sugli  assali|

|     in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.  |

+-------------------------------------------------------------------+

| 4.  Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), oppure  Tyre  Pressure|

|     and  Temperature  Monitoring  System  (TPTMS),   oppure   Tyre|

|     Pressure and Automatic inflating Monitoring System.           |

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| 5.  Sistema elettronico di  ottimizzazione  del  consumo  di  aria|

|     dell'impianto pneumatico abbinato al  Sistema  di  ausilio  in|

|     sterzata determinando un  minor  lavoro  del  compressore  del|

|     veicolo trainante con riduzione dei consumo di carburante.    |

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| 6.  Telematica indipendente collegata all'EBS (electronic  Braking|

|     System) in grado  di  valutare  l'efficienza  di  utilizzo  di|

|     rimorchi  e  semirimorchi  (tkm)   e/o   geolocalizzarli   per|

|     ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante.|

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| 7.  Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS  (Electronic|

|     Braking System) per ausilio in sterzata.                      |

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| 8.  Sistema elettronico di controllo  dell'usura  delle  pastiglie|

|     freno.                                                        |

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| 9.  Sistema  elettronico  di  controllo  dell'altezza  del   tetto|

|     veicolo, oppure  Sistema  elettronico  automatico  gestito  da|

|     centraline EBS (Electronic Braking System)  che  ad  una  data|

|     velocita' abbassa l'assetto di marcia del rimorchio e migliora|

|     il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del|

|     complesso veicolare.                                          |

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| 10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS  (Electronic|

|     Braking System) per il monitoraggio dell'inclinazione laterale|

|     del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le  fasi  di|

|     scarico e  del  relativo  superamento  dei  valori  limite  di|

|     sicurezza.                                                    |

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