- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Incentivi per aggregazioni imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto
Decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 2009, n. 84
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009 , n. 84
Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione del
fondo relativo agli incentivi per aggregazioni imprenditoriali nel
settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0095)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le
misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e
per lo sviluppo della logistica», istituito dall'articolo 1, comma
108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di
euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per
l'acquisto di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo
pari o superiore a 11,5 tonnellate;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, recante le modalita' di
erogazione della quota parte del citato Fondo per il proseguimento
degli interventi a favore dell'autotrasporto, pari a 70 milioni di
euro, destinata all'acquisto di veicoli di ultima generazione;
Visto l'articolo 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il
proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto
delle misure previste dal citato regolamento 273 del 2007, sono
destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad
interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle
imprese di autotrasporto di merci, nonche' ad incentivi per la
formazione professionale e per processi di aggregazione
imprenditoriale;
Visto il comma 28 del citato articolo 83-bis, che destina agli
incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione
professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7
milioni di euro, e prevede che le relative modalita' di erogazione
siano disciplinate con regolamenti governativi;
Considerato che le risorse disponibili sul capitolo 7420 dello
stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, al netto delle agevolazioni fiscali e contributive di
cui ai commi 24, 25 e 26, ammontano complessivamente a 86 milioni di
euro, dei quali 70 milioni destinati agli incentivi per il ricambio
dei veicoli pesanti, di cui al citato decreto 29 dicembre 2007, n.
273, e che, pertanto, l'importo realmente utilizzabile per gli
incentivi alle aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione
professionale e' pari a 16 milioni di euro;
Ritenuto di riservare agli incentivi per i processi di aggregazione
fra imprese di autotrasporto l'importo di 9 milioni di euro;
Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese;
Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003 relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media
impresa;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito d'applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le
modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite
dell'importo di euro 9 milioni, finalizzate a favorire i processi di
aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attivita' di cui
all'articolo 40 della legge 6 giugno l974, n. 298;
b) albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
c) impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridica
iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita
l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e che e'
iscritta all'albo degli autotrasportatori;
d) raggruppamenti: le strutture societarie costituite a norma del
libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni
II e II-bis, del codice civile;
e) piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese che
occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e un
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
superi i 50 milioni di euro;
f) microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone e
realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.
Art. 2.
Soggetti beneficiari
1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto sono i raggruppamenti
risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di
autotrasporto, aventi sede principale o secondaria in Italia,
iscritte all'albo degli autotrasportatori, mediante fusione,
incorporazione, o conferimento di azienda, avvenuti successivamente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento e nei quali
non siano coinvolte societa' controllate, controllanti, o comunque
collegate fra loro, anche solo in forma indiretta.
Art. 3.
Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti
1. Sono incentivabili, ai sensi del presente regolamento, i servizi
di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con
la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa
l'assistenza legale e notarile, purche' non rientranti nell'ordinaria
gestione aziendale.
2. I costi ammissibili sono quelli compatibili con la disciplina di
cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, ed il limite massimo di intensita' dell'aiuto e' pari al 50 per
cento, ai sensi dell'articolo 26 di tale regolamento.
3. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.
4. Ai benefici si accede esclusivamente mediante richiesta da
presentarsi, a pena di inammissibilita', nelle forme e nei termini da
stabilirsi con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'articolo 4.
5. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6,
del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le
imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di
una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Art. 4.
Procedura di richiesta dei benefici Valutazione delle istanze
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono stabiliti termini e modalita' per accedere
ai benefici di cui al presente regolamento, nonche' i modelli delle
istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le
quali dovranno obbligatoriamente figurare quelle relative a:
a) ragione sociale delle singole imprese coinvolte nel processo di
aggregazione, e della struttura societaria finale;
b) sede del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante del raggruppamento di imprese;
d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa;
e) numero di iscrizione all'Albo nazionale degli
Autotrasportatori;
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto
e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea, in conformita' a quanto disposto dall'articolo
3, comma 5, del presente regolamento.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e' istituita una
Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in
dotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per
accedere ai benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso
decreto, sono individuati i criteri cui tale Commissione dovra'
attenersi nella valutazione delle istanze; ai componenti della
suddetta Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita'
o rimborso spese.
Art. 5.
Oneri a carico dello Stato
1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli, Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 6, foglio n. 184
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