• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Incentivi per aggregazioni imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto

Decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 2009, n. 84

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009 , n. 84

  Regolamento  recante  modalita' di ripartizione e di erogazione del
fondo  relativo  agli  incentivi per aggregazioni imprenditoriali nel
settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0095)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  1,  comma  918, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  ha  incrementato  di  186 milioni di euro il «Fondo per le
misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e
per  lo  sviluppo  della logistica», istituito dall'articolo 1, comma
108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di
euro  all'erogazione  di contributi alle imprese di autotrasporto per
l'acquisto  di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo
pari o superiore a 11,5 tonnellate;
  Visto  il  regolamento  adottato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  29  dicembre  2007,  n.  273,  recante  le  modalita'  di
erogazione  della  quota  parte del citato Fondo per il proseguimento
degli  interventi  a  favore dell'autotrasporto, pari a 70 milioni di
euro, destinata all'acquisto di veicoli di ultima generazione;
  Visto  l'articolo  83-bis,  comma  23,  del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n. 133, in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il
proseguimento  degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto
delle  misure  previste  dal  citato  regolamento  273 del 2007, sono
destinate,  per  gli  importi  indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad
interventi  in  materia  di  riduzione  dei  costi di esercizio delle
imprese  di  autotrasporto  di  merci,  nonche'  ad  incentivi per la
formazione    professionale    e   per   processi   di   aggregazione
imprenditoriale;
  Visto  il  comma  28  del  citato articolo 83-bis, che destina agli
incentivi  per  le  aggregazioni  imprenditoriali  ed alla formazione
professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7
milioni  di  euro,  e prevede che le relative modalita' di erogazione
siano disciplinate con regolamenti governativi;
  Considerato  che  le  risorse  disponibili  sul capitolo 7420 dello
stato  di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti, al netto delle agevolazioni fiscali e contributive di
cui  ai commi 24, 25 e 26, ammontano complessivamente a 86 milioni di
euro,  dei  quali 70 milioni destinati agli incentivi per il ricambio
dei  veicoli  pesanti,  di cui al citato decreto 29 dicembre 2007, n.
273,  e  che,  pertanto,  l'importo  realmente  utilizzabile  per gli
incentivi   alle  aggregazioni  imprenditoriali  ed  alla  formazione
professionale e' pari a 16 milioni di euro;
  Ritenuto di riservare agli incentivi per i processi di aggregazione
fra imprese di autotrasporto l'importo di 9 milioni di euro;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  70/2001 della Commissione, del 12
gennaio  2001,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato  CE  agli  aiuti  di  Stato  a  favore delle piccole e medie
imprese;
  Vista  la  Raccomandazione  della  Commissione europea del 6 maggio
2003  relativa  alla  definizione della microimpresa, piccola e media
impresa;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  800/2008 della Commissione, del 6
agosto  2008,  che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il  mercato  comune  in  applicazione  degli  articoli  87  e  88 del
trattato;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2009;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                 Ambito d'applicazione e definizioni


  1.   Le   disposizioni  del  presente  regolamento  definiscono  le
modalita'  di  ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite
dell'importo  di euro 9 milioni, finalizzate a favorire i processi di
aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi.
  2. Ai fini del presente regolamento, si intende:
   a)  autotrasporto  di  cose per conto di terzi: l'attivita' di cui
all'articolo 40 della legge 6 giugno l974, n. 298;
   b)  albo  degli  autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
   c)  impresa  di  autotrasporto:  la  persona  fisica  o  giuridica
iscritta  nel  registro  delle  imprese  o  nell'albo  delle  imprese
artigiane  di  cui  alla  legge  8  agosto 1985, n. 443, che esercita
l'attivita'  di  autotrasporto  di  cose  per conto di terzi e che e'
iscritta all'albo degli autotrasportatori;
   d)  raggruppamenti: le strutture societarie costituite a norma del
libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni
II e II-bis, del codice civile;
   e)  piccole  e  medie  imprese:  rispettivamente  le  imprese  che
occupano  meno  di  50  persone  e realizzano un fatturato annuo e un
totale  di  bilancio  annuo  non superiore a 10 milioni di euro, e le
imprese  che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
superi i 50 milioni di euro;
   f)  microimpresa:  un'impresa  che  occupa meno di dieci persone e
realizza  un  fatturato  annuo  e  un  totale  di  bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.

       
     
                               Art. 2.


                        Soggetti beneficiari


  1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto sono i raggruppamenti
risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di
autotrasporto,   aventi  sede  principale  o  secondaria  in  Italia,
iscritte   all'albo   degli   autotrasportatori,   mediante  fusione,
incorporazione,  o  conferimento di azienda, avvenuti successivamente
alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento e nei quali
non  siano  coinvolte  societa' controllate, controllanti, o comunque
collegate fra loro, anche solo in forma indiretta.

       
     
                               Art. 3.


       Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti


  1. Sono incentivabili, ai sensi del presente regolamento, i servizi
di  consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con
la  realizzazione  delle  nuove  strutture  societarie,  ivi compresa
l'assistenza legale e notarile, purche' non rientranti nell'ordinaria
gestione aziendale.
  2. I costi ammissibili sono quelli compatibili con la disciplina di
cui  al  regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, ed il limite massimo di intensita' dell'aiuto e' pari al 50 per
cento, ai sensi dell'articolo 26 di tale regolamento.
  3. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.
  4.  Ai  benefici  si  accede  esclusivamente  mediante richiesta da
presentarsi, a pena di inammissibilita', nelle forme e nei termini da
stabilirsi  con  il  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'articolo 4.
  5.  In  conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6,
del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le
imprese  destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di
una  precedente  decisione  della Commissione europea che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

       
     
                               Art. 4.


    Procedura di richiesta dei benefici Valutazione delle istanze


  1.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono stabiliti termini e modalita' per accedere
ai  benefici  di cui al presente regolamento, nonche' i modelli delle
istanze  e  le  indicazioni  che le stesse dovranno contenere, fra le
quali dovranno obbligatoriamente figurare quelle relative a:
   a) ragione sociale delle singole imprese coinvolte nel processo di
aggregazione, e della struttura societaria finale;
   b) sede del raggruppamento di imprese;
   c) legale rappresentante del raggruppamento di imprese;
   d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa;
   e)    numero    di    iscrizione    all'Albo    nazionale    degli
Autotrasportatori;
   f)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto
e,  successivamente  non  rimborsato,  ovvero  depositato in un conto
bloccato  gli  aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione  europea,  in conformita' a quanto disposto dall'articolo
3, comma 5, del presente regolamento.
  2.  Con  decreto  dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei   trasporti   -   Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  la
navigazione  ed  i sistemi informativi e statistici, e' istituita una
Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in
dotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per
accedere  ai  benefici  di cui al presente regolamento. Con lo stesso
decreto,  sono  individuati  i  criteri  cui  tale Commissione dovra'
attenersi  nella  valutazione  delle  istanze;  ai  componenti  della
suddetta  Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita'
o rimborso spese.

       
     
                               Art. 5.


                     Oneri a carico dello Stato


  1.  Il  presente  regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 29 maggio 2009

                             NAPOLITANO

                                           Berlusconi, Presidente del
                                            Consiglio dei Ministri

                                          Matteoli, Ministro delle
                                       infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli, Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2009
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
   territorio, registro n. 6, foglio n. 184

 

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