- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Incentivi per autocaravan
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 13 settembre 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 settembre 2016
Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan
di categoria euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classe di
emissione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia.
(16A07643)
(GU n.250 del 25-10-2016)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione
europea del 18 dicembre 2013, concernente gli aiuti in regime di «de
minimis»;
Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: «Nuovo codice
della strada»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Vista la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa, adottata con il decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
Visto il regolamento (CE) 23 aprile 2009, n. 443/2009, del
Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di
prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove,
nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a
ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo
dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e
secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare, l'art. 1, commi 85 e 86, che
prevedono, tra l'altro, che in attuazione del principio di
salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione,
mediante demolizione, dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1,
lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di
categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi
classi di emissione non inferiore ad «euro 5», della medesima
tipologia, e' riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000
euro per ciascun veicolo acquistato nel 2016 ed immatricolato entro
il 31 marzo 2017, per una spesa massima di 5 milioni di euro per
l'anno 2016;
Considerato che il citato art. 1, comma 85 dispone, altresi', che
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito
d'imposta, le modalita' di comunicazione delle spese effettuate ai
fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime
dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il
monitoraggio dell'agevolazione;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono:
a) per autocaravan, i veicoli di cui all'art. 54, comma 1,
lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
richiamati dall'art. 1, comma 85, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per autocaravan nuovi, gli autocaravan mai immatricolati in
Italia o all'estero, sia in via definitiva sia in via provvisoria,
accompagnati da un valido certificato di conformita' ovvero da
certificato di approvazione.
Art. 2
Soggetti beneficiari del contributo
1. E' riconosciuto un contributo di 5.000 euro a coloro che,
nell'anno 2016, acquistano ed immatricolano ad uso proprio in Italia,
anche in locazione finanziaria, un autocaravan nuovo ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera b), conforme alle norme sulle emissioni
inquinanti corrispondenti alla classe «euro 5» o a classi successive,
in sostituzione di un autocaravan conforme alle norme sulle emissioni
«euro 0», «euro 1» o «euro 2», mediante demolizione.
2. La fruizione del predetto contributo avviene nel rispetto dei
limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
3. All'erogazione del contributo, di cui al comma 1, si provvede
nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 85,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 3
Condizioni di accesso al contributo
1. Il contributo e' concesso a condizione che:
a) che gli autocaravan siano stati acquistati nel periodo 1°
gennaio - 31 dicembre 2016 e immatricolati non oltre il 31 marzo
2017;
b) nell'atto di acquisto e' chiaramente indicato il contributo
statale, di cui all'art. 2;
c) il veicolo acquistato non e' stato gia' immatricolato in
precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all'estero;
d)) contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo deve essere
consegnato al venditore un autocaravan che risulti gia' immatricolato
in Italia alla data del 31 dicembre 2015 e che sia appartenente ad
una delle seguenti classi di emissioni: «euro 0», «euro 1» o «euro
2»;
e) il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere
intestato, da almeno un anno dalla data di immatricolazione del
veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad
uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di
locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da
almeno un anno, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno
dei predetti familiari;
f) nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che
il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione.
2. Il contributo e' anticipato dal venditore mediante sconto sul
prezzo di vendita del veicolo nuovo, come risultante dall'atto di
vendita, al lordo delle imposte.
Art. 4
Modalita' di accesso al contributo
1. I venditori che intendono concedere il contributo di cui
all'art. 1, commi 85 e 86, della citata legge n. 208 del 2015, si
registrano, sulla piattaforma istituita presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che si avvale del sistema informatico
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
e il personale
2. I venditori degli autocaravan nuovi, su richiesta
dell'acquirente, ottengono, secondo la disponibilita' di risorse, una
ricevuta di registrazione della prenotazione del contributo, che
avviene in ordine cronologico, sulla base della procedura resa
disponibile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it. Entro novanta
giorni dalla prenotazione i venditori confermano l'operazione di
acquisto, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo
consegnato. In caso di mancata conferma dell'operazione, la
prenotazione del contributo e' annullata e le relative risorse sono
rese nuovamente disponibili.
3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, pena il mancato riconoscimento del contributo concesso
sotto forma di credito d'imposta, hanno l'obbligo di consegnare il
veicolo usato, nei casi previsti all'art. 3, ad un demolitore, che lo
prende in carico, e di provvedere direttamente alla richiesta di
radiazione per demolizione allo sportello telematico
dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e
devono essere avviati, ai sensi dell'art. 231 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, o alle case costruttrici o ai centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine
della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione. I relativi oneri sono a carico
dell'acquirente.
Art. 5
Credito d'imposta
1. I venditori degli autocaravan nuovi che hanno concluso con esito
positivo le operazioni di cui all'art. 4 del presente decreto,
secondo le modalita' ed alle condizioni ivi previste, recuperano il
contributo concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo,
da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, il modello
F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici Entratel o Fisconline, offerti dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
2. Per consentire l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione
tramite modello F24, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti trasmette preventivamente all'Agenzia delle entrate, con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti
beneficiari del credito stesso, identificati dal relativo codice
fiscale, l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, le
eventuali variazioni e revoche, nonche' la richiesta di radiazione
per demolizione presso lo sportello telematico dell'automobilista, di
cui all'art. 4, comma 3.
3. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in
compensazione dal beneficiario, identificato dal relativo codice
fiscale, risulti superiore all'ammontare spettante, anche tenendo di
precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 e'
scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto che ha trasmesso il
modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet
dei servizi telematici Entratel o Fisconline, offerti dall'Agenzia
delle entrate. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate e'
istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da
indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la
compilazione del modello stesso.
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate
trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti, con i
relativi importi, che nell'anno precedente hanno utilizzato in
compensazione il credito d'imposta di cui al presente articolo.
5. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni dei
crediti d'imposta effettuate ai sensi del presente articolo, le
risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono trasferite sulla contabilita' speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la
filiale della Banca d'Italia di Roma.
Art. 6
Apertura e chiusura dei termini
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con avviso
pubblicato sul sito www.mit.gov.it, comunica l'avvio delle operazioni
di prenotazione dei contributi ed il termine delle stesse per
esaurimento delle risorse di cui all'art. 1, comma 85, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e periodicamente pubblica sul medesimo sito
informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento
al tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del Fondo di cui
all'art. 1, commi 85 e 86.
Art. 7
Revoca del credito d'imposta
1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sia accertata l'indebita fruizione
totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato
rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, viene
disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede,
contestualmente, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, fatte salve le eventuali responsabilita' di
ordine civile, penale ed amministrativo.
Art. 8
Disposizioni finali
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le
pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi competenti
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Roma, 13 settembre 2016
Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare registro n. 1 foglio n. 3482