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  • Ambiente ed energia
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Incentivi per autocaravan

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 13 settembre 2016

Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classe di emissione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia.

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 settembre 2016

Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione,  di  autocaravan
di categoria euro 0, 1 e  2  con  veicoli  nuovi,  aventi  classe  di
emissione  non  inferiore  a  euro  5,  della   medesima   tipologia.
(16A07643)

(GU n.250 del 25-10-2016)

 
                             IL MINISTRO
                        DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
                           di concerto con
 
                             IL MINISTRO
                            DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  1407  del  2013  della  Commissione
europea del 18 dicembre 2013, concernente gli aiuti in regime di  «de
minimis»;
  Visti gli articoli 47, 54, 82 del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  recante:  «Nuovo  codice
della strada»;
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
  Vista la direttiva 21 maggio 2008, n.  2008/50/CE,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa alla qualita' dell'aria ambiente  e
per  un'aria  piu'  pulita  in  Europa,  adottata  con   il   decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
  Visto  il  regolamento  (CE)  23  aprile  2009,  n.  443/2009,  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  definisce  i  livelli  di
prestazione  in  materia  di  emissioni  delle   autovetture   nuove,
nell'ambito  dell'approccio  comunitario  integrato   finalizzato   a
ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri;
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo  illegittimo
dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare  le  procedure  di
recupero nei  casi  di  utilizzo  illegittimo  degli  stessi  la  cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti,  tenuti  al  recupero,  entro  i  termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare, l'art. 1, commi 85 e 86,  che
prevedono,  tra  l'altro,  che  in  attuazione   del   principio   di
salvaguardia ambientale e al fine  di  incentivare  la  sostituzione,
mediante demolizione, dei  veicoli  di  cui  all'art.  54,  comma  1,
lettera m), del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  di
categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2»  con  veicoli  nuovi,  aventi
classi di  emissione  non  inferiore  ad  «euro  5»,  della  medesima
tipologia, e' riconosciuto un contributo fino a un massimo  di  8.000
euro per ciascun veicolo acquistato nel 2016 ed  immatricolato  entro
il 31 marzo 2017, per una spesa massima di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2016;
  Considerato che il citato art. 1, comma 85 dispone,  altresi',  che
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito
d'imposta, le modalita' di comunicazione delle  spese  effettuate  ai
fini della verifica della capienza dei fondi disponibili,  il  regime
dei controlli nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  il
monitoraggio dell'agevolazione;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono:
    a) per autocaravan, i  veicoli  di  cui  all'art.  54,  comma  1,
lettera  m),  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,
richiamati dall'art. 1, comma 85, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208;
    b) per autocaravan nuovi, gli autocaravan  mai  immatricolati  in
Italia o all'estero, sia in via definitiva sia  in  via  provvisoria,
accompagnati da  un  valido  certificato  di  conformita'  ovvero  da
certificato di approvazione.

                               Art. 2
 
                 Soggetti beneficiari del contributo
 
  1. E' riconosciuto un  contributo  di  5.000  euro  a  coloro  che,
nell'anno 2016, acquistano ed immatricolano ad uso proprio in Italia,
anche  in  locazione  finanziaria,  un  autocaravan  nuovo  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera b), conforme alle norme sulle emissioni
inquinanti corrispondenti alla classe «euro 5» o a classi successive,
in sostituzione di un autocaravan conforme alle norme sulle emissioni
«euro 0», «euro 1» o «euro 2», mediante demolizione.
  2. La fruizione del predetto contributo avviene  nel  rispetto  dei
limiti e delle condizioni di cui al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della  Commissione   europea   del   18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  3. All'erogazione del contributo, di cui al comma  1,  si  provvede
nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'art.  1,  comma  85,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

                               Art. 3
 
                 Condizioni di accesso al contributo
 
  1. Il contributo e' concesso a condizione che:
    a) che gli autocaravan siano  stati  acquistati  nel  periodo  1°
gennaio - 31 dicembre 2016 e immatricolati  non  oltre  il  31  marzo
2017;
    b) nell'atto di acquisto e' chiaramente  indicato  il  contributo
statale, di cui all'art. 2;
    c) il veicolo acquistato  non  e'  stato  gia'  immatricolato  in
precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all'estero;
    d)) contestualmente all'acquisto del veicolo  nuovo  deve  essere
consegnato al venditore un autocaravan che risulti gia' immatricolato
in Italia alla data del 31 dicembre 2015 e che  sia  appartenente  ad
una delle seguenti classi di emissioni: «euro 0», «euro  1»  o  «euro
2»;
    e)  il  veicolo  consegnato  per  la  rottamazione  deve   essere
intestato, da almeno un  anno  dalla  data  di  immatricolazione  del
veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad
uno dei familiari conviventi alla stessa data,  ovvero,  in  caso  di
locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve  essere  intestato,  da
almeno un anno, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno
dei predetti familiari;
    f) nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che
il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione.
  2. Il contributo e' anticipato dal venditore  mediante  sconto  sul
prezzo di vendita del veicolo nuovo,  come  risultante  dall'atto  di
vendita, al lordo delle imposte.

                               Art. 4
 
                 Modalita' di accesso al contributo
 
  1. I  venditori  che  intendono  concedere  il  contributo  di  cui
all'art. 1, commi 85 e 86, della citata legge n.  208  del  2015,  si
registrano, sulla piattaforma istituita  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, che si avvale del sistema informatico
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
e il personale
  2.   I   venditori   degli   autocaravan   nuovi,   su    richiesta
dell'acquirente, ottengono, secondo la disponibilita' di risorse, una
ricevuta di registrazione  della  prenotazione  del  contributo,  che
avviene in  ordine  cronologico,  sulla  base  della  procedura  resa
disponibile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it. Entro novanta
giorni dalla prenotazione  i  venditori  confermano  l'operazione  di
acquisto,  comunicando  il  numero  di  targa   del   veicolo   nuovo
consegnato.  In  caso  di  mancata   conferma   dell'operazione,   la
prenotazione del contributo e' annullata e le relative  risorse  sono
rese nuovamente disponibili.
  3. I venditori, entro quindici giorni dalla data  di  consegna  del
veicolo nuovo, pena il mancato riconoscimento del contributo concesso
sotto forma di credito d'imposta, hanno l'obbligo  di  consegnare  il
veicolo usato, nei casi previsti all'art. 3, ad un demolitore, che lo
prende in carico, e di  provvedere  direttamente  alla  richiesta  di
radiazione    per    demolizione    allo     sportello     telematico
dell'automobilista, di cui al regolamento adottato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  4. I veicoli usati non possono essere  rimessi  in  circolazione  e
devono essere avviati, ai sensi dell'art. 231 del decreto legislativo
3 aprile  2006,  n.  152,  o  alle  case  costruttrici  o  ai  centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine
della  messa  in  sicurezza,  della  demolizione,  del  recupero   di
materiali e della  rottamazione.  I  relativi  oneri  sono  a  carico
dell'acquirente.

                               Art. 5
 
                          Credito d'imposta
 
  1. I venditori degli autocaravan nuovi che hanno concluso con esito
positivo le operazioni  di  cui  all'art.  4  del  presente  decreto,
secondo le modalita' ed alle condizioni ivi previste,  recuperano  il
contributo concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo,
da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, il modello
F24  deve  essere  presentato  esclusivamente   tramite   i   servizi
telematici Entratel o Fisconline, offerti dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
  2. Per consentire l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione
tramite  modello  F24,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti trasmette preventivamente all'Agenzia  delle  entrate,  con
modalita'  telematiche  definite  d'intesa,  l'elenco  dei   soggetti
beneficiari del credito  stesso,  identificati  dal  relativo  codice
fiscale, l'importo del credito  spettante  a  ciascuno  di  essi,  le
eventuali variazioni e revoche, nonche' la  richiesta  di  radiazione
per demolizione presso lo sportello telematico dell'automobilista, di
cui all'art. 4, comma 3.
  3.  Nel  caso  in  cui  l'importo   del   credito   utilizzato   in
compensazione dal  beneficiario,  identificato  dal  relativo  codice
fiscale, risulti superiore all'ammontare spettante, anche tenendo  di
precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello  F24  e'
scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto  che  ha  trasmesso  il
modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito  internet
dei servizi telematici Entratel o  Fisconline,  offerti  dall'Agenzia
delle  entrate.  Con  risoluzione  dell'Agenzia  delle   entrate   e'
istituito il  codice  per  la  fruizione  del  credito  d'imposta  da
indicare nel modello F24  e  sono  impartite  le  istruzioni  per  la
compilazione del modello stesso.
  4. Entro il 31 marzo  di  ciascun  anno,  l'Agenzia  delle  entrate
trasmette al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti, con i
relativi  importi,  che  nell'anno  precedente  hanno  utilizzato  in
compensazione il credito d'imposta di cui al presente articolo.
  5. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni  dei
crediti d'imposta effettuate  ai  sensi  del  presente  articolo,  le
risorse stanziate ai sensi dell'art. 1,  comma  85,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, sono trasferite sulla contabilita' speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio»,  aperta  presso  la
filiale della Banca d'Italia di Roma.

                               Art. 6
 
                   Apertura e chiusura dei termini
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  avviso
pubblicato sul sito www.mit.gov.it, comunica l'avvio delle operazioni
di prenotazione  dei  contributi  ed  il  termine  delle  stesse  per
esaurimento delle risorse di cui all'art. 1, comma 85, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e periodicamente pubblica  sul  medesimo  sito
informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento
al tempestivo monitoraggio delle  disponibilita'  del  Fondo  di  cui
all'art. 1, commi 85 e 86.

                               Art. 7
 
                    Revoca del credito d'imposta
 
  1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sia  accertata  l'indebita  fruizione
totale o parziale del  contributo  per  il  verificarsi  del  mancato
rispetto  delle  condizioni  previste  dal  presente  decreto,  viene
disposta la revoca del  credito  d'imposta  concesso  e  si  procede,
contestualmente, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73,  fatte  salve  le  eventuali  responsabilita'  di
ordine civile, penale ed amministrativo.

                               Art. 8
 
                         Disposizioni finali
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le
pubbliche  amministrazioni  interessate  provvedono  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi  competenti
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sul sito istituzionale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.
    Roma, 13 settembre 2016
 
                                             Il Ministro              
                                 delle infrastrutture e dei trasporti
                                                Delrio                
 
          Il Ministro
dell'economia e delle finanze
            Padoan

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare registro n. 1 foglio n. 3482


 

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