• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 6 maggio 2026

Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2026

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 maggio 2026 

Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse da  destinare
agli  incentivi  per  la   formazione   professionale   nel   settore
dell'autotrasporto per l'annualita' 2026. (26A03347) 

(GU n.156 del 8-7-2026)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita'
di  ripartizione  e  di  erogazione  delle  risorse  destinate   agli
incentivi per la formazione professionale di cui all'articolo 83-bis,
comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  2,  comma   2,   del   citato
regolamento  in  base  al  quale,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalita' per
accedere agli incentivi sopra richiamati,  nonche'  i  modelli  delle
istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante le modalita'  operative
per l'erogazione dei contributi a  favore  delle  iniziative  per  la
formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009; 
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea e, in particolare,
l'articolo 87; 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media
impresa; 
  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione  europea  del
17 giugno  2014  e  successive  modificazioni,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato; 
  Considerato che tale regolamento  prevede,  all'articolo  31  della
Sezione 5, l'esenzione per aiuti relativi a  progetti  di  formazione
professionale; 
  Vista la legge 30 dicembre  2025,  n.  199,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2026  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2026-2028»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  301  del  30  dicembre  2025  -
Supplemento ordinario  n.  42,  e,  in  particolare,  la  tabella  10
relativa al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ivi
allegata; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  30
maggio 2025, rep. 126 del 3 giugno  2025,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  153  del  4  luglio  2025  che,  in  attuazione  delle
previsioni di cui alla  legge  30  dicembre  2024,  n.  207,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2025  e
bilancio pluriennale per il  triennio  2025-2027»,  ha  destinato  al
settore dell'autotrasporto risorse  finanziarie  pari  a  228.000,000
euro per ciascuna annualita' del triennio 2025-2027; 
  Considerato che sul capitolo 7330 pg 06 del bilancio di  previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   risultano
disponibili, a seguito del riparto definito con  il  decreto  n.  126
sopra richiamato, 5 milioni di  euro  finalizzati  all'erogazione  di
incentivi per interventi  a  favore  della  formazione  professionale
delle imprese di autotrasporto per l'annualita' 2026; 
  Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
il  quale  prevede  che  le  amministrazioni  dello  Stato  cui  sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,  possono  affidarne
direttamente la gestione, nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e
nazionali conferenti, a societa'  a  capitale  interamente  pubblico,
sulle quali  le  predette  amministrazioni  esercitano  un  controllo
analogo a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolgono  la
propria    attivita'    quasi    esclusivamente     nei     confronti
dell'amministrazione dello Stato. La stessa  norma  dispone  che  gli
oneri  relativi  alla  gestione  dei  predetti  fondi  ed  interventi
pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; 
  Ritenuto   necessario   definire   le   modalita'   operative   per
l'erogazione dei contributi per l'avvio  di  progetti  di  formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2026; 
  Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2025,  n.
126, le risorse da destinare all'agevolazione  per  nuove  azioni  di
formazione professionale  nel  settore  dell'autotrasporto  ammontano
complessivamente ad euro 5 milioni per l'annualita' 2026. 
  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,
quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le  imprese
di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui  titolari,  soci,
amministratori,  dipendenti  o  addetti  inquadrati   nel   Contratto
collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino
ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove   tecnologie,   allo   sviluppo   della    competitivita'    ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Le imprese di autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi
possono, altresi', beneficiare della presente misura incentivante per
far fronte alle spese sostenute per la formazione  professionale  dei
dirigenti loro dipendenti nelle  materie  disciplinate  dal  presente
decreto. Da tali  iniziative  sono  esclusi  i  corsi  di  formazione
finalizzati  all'accesso  alla  professione  di  autotrasportatore  e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti  obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  Non
sono concessi aiuti alla formazione  organizzata  dalle  imprese  per
conformarsi alla  normativa  nazionale  obbligatoria  in  materia  di
formazione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del  regolamento  (CE)
n. 651/2014 e successive modificazioni. 
  3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi   aziendali,   oppure   interaziendali,   territoriali    o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale   o   per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  ministeriale  6  novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'articolo 2 del presente
decreto. Indipendentemente  dal  piano  formativo  proposto,  possono
essere  oggetto  di  finanziamento  esclusivamente  le  attivita'  di
formazione  dirette  ai  destinatari  che  possiedano   i   requisiti
richiesti al comma 2. 
  4. Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere
avviata a partire dal 1° dicembre 2026 e deve avere termine entro  il
12 giugno 2027. Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,
purche'  successivi  alla  data  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale del presente decreto. 
  5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base
a quanto previsto dall'articolo 31 del  citato  regolamento  (CE)  n.
651/2014 e successive modificazioni. 

                               Art. 2 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria  delle  domande,  nonche'  l'esecuzione  dei
monitoraggi   e   dei   controlli   affidati   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al presente decreto sono svolti
dal soggetto gestore RAM Logistica infrastrutture e trasporti  S.p.a.
ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, con le  modalita'  e  nei  termini  previsti  da  apposito  atto
attuativo, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti e il soggetto gestore ai  sensi  dell'accordo  di  servizio
prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto fra le suddette parti. 
  2. Le  funzioni  e  le  attivita'  che  il  soggetto  gestore  deve
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto atto attuativo,  sono
quelle di seguito elencate: 
    a) collaborare  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per  la  predisposizione  delle  procedure  di  accesso  ai
suddetti incentivi; 
    b) fornire  assistenza  professionale,  tecnica  e  operativa  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  ai   soggetti
beneficiari; 
    c) realizzare la gestione tecnico-operativa del provvedimento  in
oggetto, ivi comprese  tutte  le  attivita'  di  digitalizzazione  ed
informatizzazione/archiviazione  dei  dati,  recepimento  istanze   e
relativa istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con
i  beneficiari,  seguendo  le  indicazioni  fornite  dalla  Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto; 
    d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a  tali
incentivi; 
    e)  monitorare  l'andamento  dei  provvedimenti  e  svolgere   le
relative  attivita'  di  verifica  e  controllo,  sulla  base   delle
specifiche fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale
e l'autotrasporto. 
  3. Gli oneri derivanti dall'atto attuativo  previsto  dal  comma  1
sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, nel limite massimo
del due per cento delle risorse destinate all'intervento  di  cui  al
presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico  preventivo
che tenga conto, ai sensi dell'accordo di servizio sopra citato,  per
il  personale  impiegato,  delle  giornate/uomo  impegnate  e   delle
relative tariffe applicabili, per  i  costi  direttamente  imputabili
all'esecuzione delle attivita', della  spesa  da  sostenere,  per  le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli  eventuali  costi   per   viaggi   e   trasferte,   delle   spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione  ed  approvazione  di  apposita  rendicontazione
redatta secondo le  specifiche  contenute  nell'accordo  di  servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  in  quanto
amministrazione  titolare  dell'interesse   primario,   esercita   le
funzioni d'iniziativa, di vigilanza,  di  controllo  e  decisorie  in
ordine alle attivita' espletate dal soggetto gestore. A tal riguardo,
il   predetto   soggetto   assicura   la   massima    collaborazione,
tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento delle richieste,
degli   ordini   e   delle   sollecitazioni   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti sulle attivita' tecniche e istruttorie
relative alle procedure di cui e' responsabile. 

                               Art. 3 
 
          Termine di proposizione delle domande e requisiti 
 
  1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi: 
    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria  in  Italia,  regolarmente  iscritte  al
registro elettronico nazionale  istituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009
e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per
conto di terzi  che  esercitano  la  professione  esclusivamente  con
veicoli di massa complessiva  fino  a  1,5  tonnellate,  regolarmente
iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi; 
    b) le strutture societarie/forme associate regolarmente  iscritte
nella sezione speciale del predetto albo ai  sensi  del  comma  5-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1987,  n.  132,  risultanti
dall'aggregazione delle  imprese  di  cui  al  precedente  punto  a),
costituite a norma del Libro V, Titolo VI, Capo I,  o  del  Libro  V,
Titolo  X,  Capo  II,  Sezioni  II  e  II-bis,  del  codice   civile,
limitatamente alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di
terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo. 
  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al
contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo  in
misura doppia.  Pertanto,  e'  onere  delle  imprese  richiedenti  il
contributo presentare,  unitamente  alla  domanda  di  ammissione  al
contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del  medesimo
decreto per le ipotesi di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci,
con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda  sia  come
impresa singola  che  in  qualita'  di  impresa  appartenente  ad  un
consorzio/cooperativa. In  caso  di  presentazione  di  piu'  domande
(domanda presentata come singola  impresa  e  domanda  presentata  da
impresa appartenente  ad  una  forma  associata)  sara'  ammessa,  in
applicazione del criterio temporale, solo la domanda  presentata  per
prima in ordine di tempo. 
  3. L'amministrazione esclude dal contributo le  domande  presentate
da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con
esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art.  5
comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 agosto 2024, prot. n. 209, e  art.  5  comma  1,  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, prot. n.
192, dal soggetto gestore in una nelle  due  edizioni  precedenti  la
presente (cosiddette «Formazione 15» e «Formazione 16»). Nel caso  in
cui il controllo chiuso con esito negativo  abbia  avuto  ad  oggetto
un'impresa  appartenente  ad  un  consorzio  o  ad  una  cooperativa,
l'amministrazione esclude  la  domanda  di  quella  impresa,  sia  se
presentata  singolarmente,  sia  se  presentata  in  forma  associata
all'interno di un consorzio o di una cooperativa. 
  4. Le domande per accedere ai contributi,  sottoscritte  con  firma
digitale dal rappresentante  legale  dell'impresa,  del  consorzio  o
della  cooperativa  richiedente,  devono  essere  presentate,  previa
registrazione,  tramite   accesso   ad   apposita   piattaforma   web
raggiungibile sul sito di RAM logistica, infrastrutture  e  trasporti
S.p.a. www.ramspa.it alla  sezione  dedicata,  seguendo  le  relative
linee guida alla presentazione dell'istanza, a partire dalla data del
21 settembre 2026 ed entro il  successivo  termine  perentorio  della
data del 30 ottobre 2026. Non  saranno  prese  in  esame  le  domande
presentate successivamente alla data del 30 ottobre 2026. 
  5. Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e'
fissato secondo le seguenti soglie: 
    a) Euro 15.000 per le  microimprese  (che  occupano  meno  di  10
unita'); 
    b) Euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano  meno  di  50
unita'); 
    c) Euro 100.000 per le medie imprese (che occupano  meno  di  250
unita'); 
    d) Euro 150.000 per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero
pari o superiore a 250 unita'). 
  Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari
alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese,
associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con
un tetto massimo di euro 300.000. 
  Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei
seguenti massimali: 
    a) ore di formazione: 
      trenta per ciascun partecipante - autista; 
      quaranta per ciascun partecipante - impiegato; 
    b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora; 
    c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora; 
    d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per
cento del totale dei costi ammissibili. 
  6. Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive
inerenti all'attivita' didattica di cui:  personale  docente,  tutor,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte
da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di  formazione  e
costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al
50 per cento di tutti i costi ammissibili. 
  7. Qualora si opti per la  formazione  a  distanza,  i  corsi,  che
verranno svolti con strumenti informatici, devono  avere  i  seguenti
requisiti: 
    a)  l'attivita'  formativa  deve  essere  svolta  attraverso  gli
strumenti di video conferenza  con  ripresa  video  contemporanea  di
tutti i  partecipanti  e  dei  formatori  consentendo,  altresi',  la
condivisione dei documenti; 
    b)  l'intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo
l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti; 
    c)  i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente   essere
identificati con acquisizione di copia del documento di identita',  e
per  ciascuno  di  essi  deve  essere  creato  un  apposito   profilo
contraddistinto da un codice  alfanumerico  attraverso  cui  accedere
alla piattaforma della video conferenza; 
    d) le registrazioni dell'attivita' formativa  e  delle  verifiche
periodiche  devono   essere   archiviate,   registrate   in   formato
elettronico e  conservate  per tre  anni;  le  stesse  sono  messe  a
disposizione su richiesta dell'amministrazione; 
    e) al soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di
accesso alla videoconferenza. 
  8. Al  momento  della  compilazione  della  domanda  devono  essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi  del  richiedente  ed   alle   informazioni   previste
dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 2009, n. 83, i seguenti requisiti: 
    a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente
all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra'  in  alcun  caso  essere
modificato successivamente alla presentazione della domanda; 
    b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle
ore di  insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari
dell'iniziativa); 
    c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto
attuatore designato  dall'impresa  attesti  che  il  corso  formativo
presentato sara' realizzato nel rispetto del programma  di  cui  alla
precedente lettera b)  ed  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal
presente decreto; 
    d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci: 
      i. costi della docenza in aula; 
      ii. costi dei tutor; 
      iii. altri costi per l'erogazione della formazione; 
      iv.  spese  di  viaggio  e  alloggio  relative  a  formatori  e
partecipanti alla formazione; 
      v. materiali e forniture con attinenza al progetto; 
      vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la
quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di
formazione; 
      vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa
formativa programmata; 
      viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di
formazione; 
      ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate
dall'articolo 31 del regolamento UE  n.  651/2014  della  Commissione
europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in  materia  di
esenzione dagli aiuti  di  Stato,  imputate  con  un  metodo  equo  e
corretto debitamente giustificato; 
    e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed
eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice  di  accesso
se svolto in videoconferenza). In caso di istanze presentate da parte
di consorzi o cooperative dovranno essere indicate la ragione sociale
e la partita IVA del/dei  soggetto/i  destinatario/i  della  lezione.
Queste ultime indicazioni  potranno  essere  fornite  successivamente
alla presentazione  della  domanda,  purche'  non  oltre  tre  giorni
antecedenti all'inizio del corso, per consentire l'effettuazione  dei
controlli da parte del soggetto gestore. 
  9. Il calendario di cui  alla  lettera  e)  del  precedente  comma,
dovra'  necessariamente  essere  compilato  dall'impresa  richiedente
attraverso il sistema informatico utilizzato in fase di presentazione
della domanda di cui al comma 4). Qualsiasi modifica di  uno  o  piu'
dei  predetti  elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere
comunicata on-line - accedendo  a  detta  applicazione  informatica -
almeno tre giorni prima rispetto  alla  prima  data  che  si  intende
modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore. Per i casi
di forza maggiore, la modifica potra' essere effettuata online in  un
termine di tempo anche inferiore ai  tre  giorni,  ma  la  variazione
dovra' essere  documentata  e  motivata  oggettivamente,  a  pena  di
esclusione  della  giornata  formativa  modificata.  L'ammissibilita'
della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore
sara' oggetto di apposita  verifica  in  fase  di  valutazione  della
rendicontazione dei  costi  sostenuti.  Le  specifiche  modalita'  di
presentazione ed eventuale comunicazione di variazione dei corsi, ivi
compresi quelli modificati  per  cause  di  forza  maggiore,  saranno
pubblicati sul sito della societa' RAM  logistica,  infrastrutture  e
trasporti  S.p.a.  e  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, nella  sezione  autotrasporto  merci  -  Documentazione  -
Autotrasporto contributi ed incentivi. 
  10. Al fine di consentire la piu' ampia partecipazione alla  misura
in oggetto, il totale dei costi ottenuti  sommando  i  preventivi  di
spesa  allegati  alle  istanze  presentate  da  imprese,  consorzi  o
cooperative che abbiano individuato quale soggetto attuatore ente  di
formazione espressione di una stessa associazione di  categoria,  non
potra'     superare     la     somma     di     euro     2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00). Qualora, anche ad esito del  soccorso
istruttorio ex art. 241/1990, emerga il superamento di detta  soglia,
si provvedera' d'ufficio alla riparametrazione dei costi preventivati
da  tutte  le  imprese  interessate;   detti   costi,   eventualmente
riparametrati, saranno pubblicati on-line  secondo  i  termini  e  le
modalita' previsti al successivo art. 4, comma 4. 

                               Art. 4 
 
         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 
 
  1. Qualora, in esito all'istruttoria  di  ammissibilita',  emergano
vizi che possano determinare  l'inammissibilita'  della  domanda,  ai
sensi del presente decreto e  della  normativa  vigente,  l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase
procedimentale prevista dal combinato disposto  dagli  articoli  2  e
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui l'attivita'
formativa venga avviata prima  della  chiusura  della  suddetta  fase
procedimentale, le  giornate  formative  svolte  anticipatamente  non
saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo. 
  Resta fermo che, anche in caso  di  ammissibilita',  l'importo  del
preventivo di spesa verra' considerato quale massimale, ma,  ai  fini
del riconoscimento del contributo, si procedera'  alla  verifica  dei
costi  rendicontati  e  del  mantenimento  in  capo  all'impresa  dei
requisiti previsti. 
  2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro e non oltre la data del 12 giugno 2027. Entro
la data del 26 luglio 2027, a pena di decadenza dal beneficio, dovra'
essere  presentata,  tramite  accesso  alla  piattaforma   web   gia'
utilizzata in fase di registrazione/presentazione dell'istanza di cui
al precedente art. 3, comma 4, specifica  rendicontazione  dei  costi
sostenuti secondo il preventivo presentato  all'atto  della  domanda,
risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme.  La
documentazione dovra' essere  sottoscritta  con  firma  digitale  dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente. 
  A tale documentazione deve essere allegata una  relazione  di  fine
attivita'  debitamente   sottoscritta   dal   rappresentante   legale
dell'impresa, o della forma  associata,  dalla  quale  si  evinca  la
corrispondenza con il  piano  formativo  presentato  e  con  i  costi
preventivati  ovvero  i  motivi  della  mancata  corrispondenza.   La
documentazione contabile dovra', a pena di  inammissibilita',  essere
certificata  da  un   Revisore   legale   indipendente   e   iscritto
nell'apposito  registro  dei  revisori  legali  di  cui  al   decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  e   successive   modifiche,
integrazioni e norme  attuative.  Il  relativo  costo  potra'  essere
rendicontato  tra  i  costi  per  i  servizi  di  consulenza  di  cui
all'articolo 3, comma 8, lettera d), punto 7, ma  non  concorrera'  a
determinare le soglie previste dall'articolo 3, comma 5, del presente
decreto. All'atto della  rendicontazione  dovranno,  inoltre,  essere
allegati i seguenti documenti: 
    a. elenco dei  partecipanti  in  formato  Excel  e,  in  caso  di
dipendenti o addetti, nonche' dirigenti, indicazione del contratto di
lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie, anche in forma
associata, di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  andra'
allegato  l'elenco  in   formato   Excel   completo   delle   aziende
partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e
numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle  imprese
che esercitano la professione di autotrasportatore su strada  (ovvero
all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di  terzi  per  le
imprese  che   esercitano   la   professione   di   autotrasportatore
esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a
1,5 tonnellate), e, per ciascuna  di  esse,  il  numero  dei  singoli
partecipanti e, in caso di dipendenti o addetti,  nonche'  dirigenti,
il relativo contratto di lavoro applicato; 
    b.  dettaglio  dei  costi  per   singole   voci.   In   caso   di
consorzi/cooperative riportando  anche  il  dettaglio  dell'eventuale
costo sostenuto dalle singole imprese associate; 
    c. documentazione comprovante l'eventuale presenza di  lavoratori
svantaggiati o disabili; 
    d.  documentazione  comprovante  l'eventuale  caratteristica   di
micro, piccola o media impresa; 
    e. se la  formazione  e'  svolta  a  distanza,  l'indicazione  di
apposito link che consenta  l'accesso  alla  cartella  contenente  le
registrazioni  dei  corsi,  nonche'  i  tracciati   FAD   convalidati
dall'ente attuatore dai quali risulti la  presenza  dei  partecipanti
indicati nella rendicontazione e da cui  sia  possibile  evincere,  a
pena di non riconoscimento dei costi  rendicontati  per  la  relativa
lezione, nome, cognome,  codice  fiscale,  codice  INPS  e  qualifica
(autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di
ogni discente che ha preso parte alla lezione; 
    f. registri di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati
dall'ente attuatore contenenti, a  pena  di  non  riconoscimento  dei
costi rendicontati per la relativa  lezione,  nome,  cognome,  codice
fiscale,   codice   INPS   e    qualifica    (autista,    funzionario
amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che  ha
preso parte alla lezione; 
    g. dichiarazione del tutor o  responsabile  del  corso,  resa  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, con richiamo  alle  sanzioni  penali  previste
dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di  falsita'  in
atti  e  dichiarazioni  mendaci,  attestante  la  veridicita'   delle
informazioni riportate nei registri di  presenza  e/o  nei  tracciati
della formazione svolta in modalita' e-learning di cui al punto e); 
    h. dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76  del
medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti  e  dichiarazioni
mendaci, attestante il possesso di competenze da  parte  dei  docenti
rispetto alle materie oggetto del corso; 
    i. dichiarazione, resa ai sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  con  richiamo
alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del  medesimo  decreto
per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni  mendaci,  con  la
quale l'impresa di  autotrasporto  conferma  che  i  dipendenti  o  i
titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato
al progetto formativo; 
    j. coordinate bancarie dell'impresa. 
  3. Qualora, in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di
cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto venga superato,  il
piano dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei  limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base  della  sola  documentazione
valida disponibile. 
  4. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009,
procede   alla   verifica   dei    requisiti    di    ammissibilita'.
L'amministrazione, tramite posta  elettronica  certificata,  comunica
alle imprese l'eventuale esclusione. Contestualmente, la  Commissione
e il soggetto  gestore  RAM  Logistica,  Infrastrutture  e  Trasporti
S.p.a. procedono alla  pubblicazione  sul  sito  www.ramspa.it  nella
sezione Incentivi > Formazione > Formazione XVII Edizione e sul  sito
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  nella  sezione
Autotrasporto merci > Documentazione >  Autotrasporto  Contributi  ed
Incentivi, dell'elenco delle domande presentate ai sensi del presente
decreto, completo dell'indicazione delle rispettive  somme  di  spesa
preventivate,   con   l'indicazione   dell'avanzamento   delle   fasi
procedimentali; tale  elenco  e'  aggiornato  periodicamente  secondo
l'evoluzione delle singole fasi procedimentali previste dall'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine  per  la
presentazione di tutte le rendicontazioni, la  Commissione,  valutati
gli   esiti   dell'attivita'   istruttoria   sulle    rendicontazioni
presentate, entro la data del 13 novembre 2027 redige l'elenco  delle
imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica  alla  Direzione
generale  per  la  sicurezza  stradale  e  l'autotrasporto,   per   i
conseguenti adempimenti. 
  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per
la formazione avverra',  in  ogni  caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'articolo 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,
il  contributo   da   erogarsi   alle   imprese   richiedenti   sara'
proporzionalmente ridotto. 

                               Art. 5 
 
            Verifiche, controlli e revoca dai contributi 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto  si  riserva  la
facolta'  di  verificare  il  corretto  svolgimento  dei   corsi   di
formazione, sia durante la loro effettuazione che al  termine,  anche
attraverso   l'eventuale   verifica   delle    registrazioni    delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,
nonche' di controllare l'esatto adempimento  degli  impegni  connessi
con i costi sostenuti per l'iniziativa. 
  2. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del  2009  provvede  ad
escludere la domanda, o  parte  di  essa,  presentata  dalla  singola
impresa o dalla singola forma  associata  (consorzio  o  cooperativa)
secondo quanto di seguito dettagliato: 
    a. in caso di accertamento di gravi  irregolarita'  o  violazioni
procedurali  o  sostanziali  della  vigente  normativa  o  di  quanto
previsto dal presente decreto e tali da inficiare  le  condizioni  di
ammissibilita' della domanda, rilevate anche a seguito dei  controlli
effettuati dal  soggetto  gestore  RAM  Logistica,  Infrastrutture  e
Trasporti S.p.a., la Commissione  procedera'  ad  escludere  l'intera
domanda dal contributo; 
    b. in caso  di  mancata  effettuazione  dell'eventuale  corso  di
formazione a distanza  secondo  le  modalita'  indicate  in  sede  di
domanda, come eventualmente modificate ai sensi dell'art. 3 comma  9,
la Commissione procedera' ad escludere dal contributo,  nel  caso  di
corsi in cui siano presenti piu'  imprese,  le  somme  relative  alle
spese sostenute per quelle  imprese  che  non  hanno  rispettato  gli
obblighi formativi. 
    c. in caso di dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi  non
corrispondente al vero, la Commissione, fermo  restando  la  denuncia
all'autorita' giudiziaria, procedera'  ad  escludere  dal  contributo
l'intera domanda; 
    d.  in  caso  di  controllo,  effettuato  durante  le   attivita'
istruttorie dal soggetto gestore, concluso  con  esito  negativo,  la
Commissione procedera' ad escludere dal contributo la spesa sostenuta
per il medesimo corso oggetto di controllo ad esito negativo. 
  3. Nel caso in cui il  contributo  fosse  gia'  erogato,  l'impresa
sara' tenuta  alla  restituzione  degli  importi  corrisposti  e  dei
relativi  interessi,  ferma  restando   la   denuncia   all'Autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili. 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 maggio 2026 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2026 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 1920