• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto

Decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 2009, n. 83

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009 , n. 83

  Regolamento  recante  modalita' di ripartizione e di erogazione del
fondo  relativo  agli  incentivi  per la formazione professionale nel
settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0094)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  1,  comma  918, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  ha  incrementato  di  186 milioni di euro il «Fondo per le
misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e
per  lo  sviluppo  della logistica», istituito dall'articolo 1, comma
108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di
euro  all'erogazione  di contributi alle imprese di autotrasporto per
l'acquisto  di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo
pari o superiore a 11,5 tonnellate;
  Visto  il  regolamento  adottato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  29  dicembre  2007,  n.  273,  recante  le  modalita'  di
erogazione  della  quota  parte del citato Fondo per il proseguimento
degli  interventi  a  favore dell'autotrasporto, pari a 70 milioni di
euro, destinata all'acquisto di veicoli di ultima generazione;
  Visto  l'articolo  83-bis,  comma  23,  del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n. 133, in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il
proseguimento  degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto
delle  misure  previste  dal citato regolamento n. 273 del 2007, sono
destinate,  per  gli  importi  indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad
interventi  in  materia  di  riduzione  dei  costi di esercizio delle
imprese  di  autotrasporto  di  merci,  nonche'  ad  incentivi per la
formazione    professionale    e   per   processi   di   aggregazione
imprenditoriale;
  Visto  il  comma  28  del  citato articolo 83-bis, che destina agli
incentivi  per  le  aggregazioni  imprenditoriali  ed alla formazione
professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7
milioni  di  euro,  e prevede che le relative modalita' di erogazione
siano disciplinate con regolamenti governativi;
  Considerato  che  le  risorse  disponibili  sul capitolo 7420 dello
stato  di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti, al netto delle agevolazioni fiscali e contributive di
cui  ai commi 24, 25 e 26, ammontano complessivamente a 86 milioni di
euro,  dei  quali 70 milioni destinati agli incentivi per il ricambio
dei  veicoli  pesanti,  di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica  29  dicembre  2007,  n.  273,  e che, pertanto, l'importo
realmente   utilizzabile   per   gli   incentivi   alle  aggregazioni
imprenditoriali ed alla formazione professionale e' pari a 16 milioni
di euro;
  Ritenuto   di   dover  destinare  agli  incentivi  alla  formazione
professionale l'importo di 7 milioni di euro;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  70/2001  della Commissione del 12
gennaio  2001,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato  CE  agli  aiuti  di  Stato  a  favore delle piccole e medie
imprese;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  800/2008 della Commissione, del 6
agosto  2008,  che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il  mercato  comune  in  applicazione  degli  articoli  87  e  88 del
trattato, ed in particolare gli articoli 38 e 39;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2009;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                 Ambito d'applicazione e definizioni


  1.   Le   disposizioni  del  presente  regolamento  definiscono  le
modalita'  di  ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite
dell'importo  di  euro 7 milioni, volte ad accrescere le competenze e
le  capacita'  professionali degli imprenditori e degli operatori del
settore  dell'autotrasporto  di  merci,  allo  scopo di promuovere lo
sviluppo   della   competitivita',   l'innalzamento  del  livello  di
sicurezza  stradale  e  di  sicurezza  sul lavoro, mediante azioni di
formazione   generale   e   specifica,   promosse  dalle  imprese  di
autotrasporto di merci o dai loro raggruppamenti.
  2. Ai fini del presente regolamento, si intende:
   a)  autotrasporto  di  cose per conto di terzi: l'attivita' di cui
all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
   b)  albo  degli  autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
   c)  impresa  di  autotrasporto:  la  persona  fisica  o  giuridica
iscritta  nel  registro  delle  imprese  o  nell'albo  delle  imprese
artigiane  di  cui  alla  legge  8  agosto 1985, n. 443, che esercita
l'attivita'  di  autotrasporto  di  cose  per conto di terzi e che e'
iscritta all'albo degli autotrasportatori;
   d) raggruppamento di imprese: le strutture societarie costituite a
norma  del  libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo
II,  sezioni  II  e II-bis, del codice civile, iscritte nell'apposita
sezione dell'albo degli autotrasportatori;
   e)  piccole  e  medie  imprese:  rispettivamente  le  imprese  che
occupano  meno  di  50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un
totale  di  bilancio  annuo  non  superiore a 10 milioni di euro e le
imprese  che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
superi i 50 milioni di euro;
   f)  microimpresa:  un'impresa  che  occupa meno di dieci persone e
realizza  un  fatturato  annuo  e  un  totale  di  bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.

       
     
                               Art. 2.


                          Azioni formative


  1.  Le  azioni  di  formazione,  specifica  o  generale, secondo le
definizioni  date  dall'articolo  38 del regolamento (CE) n. 800/2008
della  Commissione,  del  6  agosto  2008, incentivabili ai sensi del
presente regolamento, sono realizzate nel corso del biennio 2009-2010
e   consistono   in   piani   formativi   aziendali,  interaziendali,
territoriali o strutturati per filiere.
  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  regolamento,  sono  stabilite  modalita'  e  termini per la
realizzazione delle attivita' formative proposte.

       
     
                               Art. 3.


              Soggetti beneficiari - soggetti attuatori


  1.  Soggetti  beneficiari  delle misure di aiuto di cui al presente
regolamento  sono  le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti,
come definiti dall'articolo 1, comma 2.
  2.  I  soggetti  attuatori  delle  azioni  formative,  da  indicare
esplicitamente  in sede di presentazione dell'istanza per accedere ai
contributi,  sono individuati esclusivamente fra gli enti o istituti,
che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
   a)  siano  di  diretta  emanazione  di  associazioni  nazionali di
categoria  presenti  in  seno  al  Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori  ovvero  di  loro  articolazioni  territoriali che,
all'atto   della  presentazione  del  progetto,  siano  in  grado  di
documentare   lo  svolgimento  di  attivita'  formativa  nel  settore
dell'autotrasporto  e  producano  apposita  lettera di accreditamento
dell'associazione nazionale cui aderiscono;
   b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associazioni
temporanee  di  scopo  comprendenti  enti  o istituti in possesso dei
requisiti di cui alla lettera a).

       
     
                               Art. 4.


       Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti


  1.  Le azioni formative di cui al presente regolamento sono oggetto
di  contributi,  compatibilmente  con  la  disciplina  comunitaria in
materia  di  aiuti  di  Stato,  entro  i limiti massimi di intensita'
fissati   per   gli   aiuti  alla  formazione  dall'articolo  39  del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
  2. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.
  3.  In  conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6,
del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dal presente regime le
imprese  destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di
una  precedente  decisione  della Commissione europea che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

       
     
                               Art. 5.


Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi


  1.  Con  il  decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sono stabiliti
termini  e  modalita'  per  l'erogazione  dei  contributi  di  cui al
presente   regolamento,   nonche'   i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni  che  le stesse dovranno contenere, fra le quali figurano
obbligatoriamente:
   a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
   b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
   c)  legale  rappresentante  dell'impresa  o  del raggruppamento di
imprese;
   d)   indirizzo   del  legale  rappresentante  dell'impresa  o  del
raggruppamento di imprese;
   e)    numero    di    iscrizione    all'Albo    nazionale    degli
autotrasportatori;
   f)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di  non  rientrare  tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non  rimborsato  ovvero  depositato  in  un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
  2.  Con  decreto  dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  -  Dipartimento  per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi  informativi  e statistici, e' istituita una Commissione, che
provvede,  con  le risorse umane e strumentali gia' in dotazione allo
stesso  Ministero,  a  valutare le istanze presentate per accedere ai
benefici  di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono
individuati  i  criteri  cui  tale Commissione dovra' attenersi nella
valutazione  delle  istanze; ai componenti della suddetta Commissione
non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.

       
     
                               Art. 6.


                     Oneri a carico dello Stato


  1.  Il  presente  regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 29 maggio 2009

                             NAPOLITANO

                                           Berlusconi, Presidente del
                                             Consiglio dei Ministri

                                           Matteoli, Ministro delle
                                       infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2009
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
   territorio, registro n. 6, foglio n. 183

 

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