- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto
Decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 2009, n. 83
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009 , n. 83
Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione del
fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel
settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0094)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le
misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e
per lo sviluppo della logistica», istituito dall'articolo 1, comma
108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di
euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per
l'acquisto di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo
pari o superiore a 11,5 tonnellate;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, recante le modalita' di
erogazione della quota parte del citato Fondo per il proseguimento
degli interventi a favore dell'autotrasporto, pari a 70 milioni di
euro, destinata all'acquisto di veicoli di ultima generazione;
Visto l'articolo 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il
proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto
delle misure previste dal citato regolamento n. 273 del 2007, sono
destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad
interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle
imprese di autotrasporto di merci, nonche' ad incentivi per la
formazione professionale e per processi di aggregazione
imprenditoriale;
Visto il comma 28 del citato articolo 83-bis, che destina agli
incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione
professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7
milioni di euro, e prevede che le relative modalita' di erogazione
siano disciplinate con regolamenti governativi;
Considerato che le risorse disponibili sul capitolo 7420 dello
stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, al netto delle agevolazioni fiscali e contributive di
cui ai commi 24, 25 e 26, ammontano complessivamente a 86 milioni di
euro, dei quali 70 milioni destinati agli incentivi per il ricambio
dei veicoli pesanti, di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, e che, pertanto, l'importo
realmente utilizzabile per gli incentivi alle aggregazioni
imprenditoriali ed alla formazione professionale e' pari a 16 milioni
di euro;
Ritenuto di dover destinare agli incentivi alla formazione
professionale l'importo di 7 milioni di euro;
Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato, ed in particolare gli articoli 38 e 39;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito d'applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le
modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite
dell'importo di euro 7 milioni, volte ad accrescere le competenze e
le capacita' professionali degli imprenditori e degli operatori del
settore dell'autotrasporto di merci, allo scopo di promuovere lo
sviluppo della competitivita', l'innalzamento del livello di
sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, mediante azioni di
formazione generale e specifica, promosse dalle imprese di
autotrasporto di merci o dai loro raggruppamenti.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attivita' di cui
all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
c) impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridica
iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita
l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e che e'
iscritta all'albo degli autotrasportatori;
d) raggruppamento di imprese: le strutture societarie costituite a
norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo
II, sezioni II e II-bis, del codice civile, iscritte nell'apposita
sezione dell'albo degli autotrasportatori;
e) piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese che
occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e le
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
superi i 50 milioni di euro;
f) microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone e
realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.
Art. 2.
Azioni formative
1. Le azioni di formazione, specifica o generale, secondo le
definizioni date dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, incentivabili ai sensi del
presente regolamento, sono realizzate nel corso del biennio 2009-2010
e consistono in piani formativi aziendali, interaziendali,
territoriali o strutturati per filiere.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono stabilite modalita' e termini per la
realizzazione delle attivita' formative proposte.
Art. 3.
Soggetti beneficiari - soggetti attuatori
1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto di cui al presente
regolamento sono le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti,
come definiti dall'articolo 1, comma 2.
2. I soggetti attuatori delle azioni formative, da indicare
esplicitamente in sede di presentazione dell'istanza per accedere ai
contributi, sono individuati esclusivamente fra gli enti o istituti,
che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di
categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali che,
all'atto della presentazione del progetto, siano in grado di
documentare lo svolgimento di attivita' formativa nel settore
dell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento
dell'associazione nazionale cui aderiscono;
b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associazioni
temporanee di scopo comprendenti enti o istituti in possesso dei
requisiti di cui alla lettera a).
Art. 4.
Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti
1. Le azioni formative di cui al presente regolamento sono oggetto
di contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato, entro i limiti massimi di intensita'
fissati per gli aiuti alla formazione dall'articolo 39 del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
2. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.
3. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6,
del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dal presente regime le
imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di
una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Art. 5.
Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi
1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sono stabiliti
termini e modalita' per l'erogazione dei contributi di cui al
presente regolamento, nonche' i modelli delle istanze e le
indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali figurano
obbligatoriamente:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di
imprese;
d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese;
e) numero di iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori;
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non rimborsato ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, e' istituita una Commissione, che
provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione allo
stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per accedere ai
benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono
individuati i criteri cui tale Commissione dovra' attenersi nella
valutazione delle istanze; ai componenti della suddetta Commissione
non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
Art. 6.
Oneri a carico dello Stato
1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 6, foglio n. 183
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