- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 aprile 2022
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2022
Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non
inquinanti. (22A02912)
(GU n.113 del 16-5-2022)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1,
commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, in materia di contributi per
l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;
Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro
dell'economia e delle finanze 20 marzo 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82
del 6 aprile 2019, recante disciplina applicativa dell'incentivo
«eco-bonus» e le relative premesse, che si intendono qui richiamate;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1,
commi da 652 a 659, in materia di contributi per l'acquisto di
veicoli a basse emissioni inquinanti;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali», e, in particolare, l'art. 22,
in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore
automotive, istitutivo di un fondo, nel prosieguo il «Fondo», con una
dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, tra le
altre, al riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non
inquinanti;
Considerato che l'art. 22 del richiamato decreto-legge demanda ad
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo
articolo, il riparto delle risorse e la definizione dei relativi
interventi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri competenti;
Considerato di procedere al riparto delle risorse del Fondo
destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli
non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di
ciascuna delle annualita' 2023 e 2024 ed all'assegnazione delle
relative risorse all'amministrazione competente all'erogazione dei
medesimi incentivi, nonche' di procedere alla definizione degli
stessi;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro della
transizione ecologica;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli incentivi per l'acquisto di
veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso
di ciascuna delle annualita' 2023 e 2024 e la relativa disciplina e
procede al riparto delle risorse del Fondo destinate al
riconoscimento degli incentivi medesimi ed all'assegnazione delle
relative risorse al Ministero dello sviluppo economico,
amministrazione competente all'erogazione degli stessi.
Art. 2
Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti
1. Alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione
finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ed entro il 31 dicembre 2022 per le risorse relative
all'annualita' 2022, e nel corso di ciascuna delle annualita' 2023 e
2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualita', ed
immatricolano in Italia i seguenti veicoli sono riconosciuti, nel
rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, i seguenti
contributi:
a) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in
una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella
fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro
(Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA
esclusa, un contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro 2.000 se e'
contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe
inferiore ad Euro 5;
b) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in
una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella
fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro
(Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA
esclusa, un contributo di euro 2.000 e di ulteriori euro 2.000 se e'
contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe
inferiore ad Euro 5;
c) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in
una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella
fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro
(Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA
esclusa, un contributo di euro 2.000 se e' contestualmente rottamato
un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
d) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e,
nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della
lettera e), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a
condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno
il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento
del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se
e' contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o
3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria
ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011;
e) per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e,
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e' riconosciuto un contributo pari al
30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro.
Il contributo di cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del
prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia
consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o
3 di cui si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero
di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un
familiare convivente;
f) per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di
fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale
rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro
4, e' riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli N1 fino
a 1,5 tonnellate; un contributo di 6.000 euro per i veicoli N1
superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; un contributo di
12.000 euro per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate fino a 7
tonnellate; e' riconosciuto un contributo di 14.000 euro per i
veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. I
contributi di cui alla presente lettera sono concessi in favore di
piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche,
esercenti attivita' di trasporto di cose in conto proprio o in conto
terzi.
2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel rispetto
delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, sono concessi anche
alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in car
sharing con finalita' commerciali e se tale impiego, nonche' la
proprieta' in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano
mantenute per almeno ventiquattro mesi.
3. I contributi di cui al comma 1 in favore delle persone fisiche
sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di
un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario
del contributo e la proprieta' deve essere mantenuta per almeno
dodici mesi.
4. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, sia in
favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche
ai sensi del comma 2, il veicolo consegnato per la rottamazione deve
essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del
nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto
del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del
veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al
soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti
familiari.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 6
aprile 2019, e di cui ai commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062,
dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 e al comma 656, secondo
periodo, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 3
Individuazione e riparto delle risorse del Fondo destinate al
riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non
inquinanti
1. Le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi
per l'acquisto di veicoli non inquinanti, individuate in 650 milioni
di euro per ciascuna delle annualita' dal 2022 al 2024, sono
assegnate al Ministero dello sviluppo economico, che provvede
all'erogazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 e dai commi 2
e 3 del presente articolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le risorse trasferite
ai sensi del comma 1 quali limiti massimi complessivi annui di spesa,
sono cosi' destinate:
a) per l'anno 2022, 220 milioni di euro ai contributi di cui alla
lettera a), 225 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b),
170 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 10
milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di
euro ai contributi di cui alla lettera e) e 10 milioni di euro ai
contributi di cui alla lettera f) dell'art. 2, comma 1. Una quota
pari al 5 per cento delle risorse destinate dal presente comma ai
contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, e'
riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del
comma 2 del medesimo art. 2;
b) per l'anno 2023, 230 milioni di euro ai contributi di cui alla
lettera a), 235 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b),
150 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 5
milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di
euro ai contributi di cui alla lettera e) e 15 milioni di euro ai
contributi di cui alla lettera f). Una quota pari al 5 per cento
delle risorse destinate dal presente comma ai contributi di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, e' riservata agli acquisti
effettuati da persone giuridiche ai sensi del comma 2 del medesimo
art. 2;
c) per l'anno 2024, 245 milioni di euro ai contributi di cui alla
lettera a), 245 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b),
120 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 5
milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di
euro ai contributi di cui alla lettera e) e 20 milioni di euro ai
contributi di cui alla lettera f) dell'art. 2, comma 1. Una quota
pari al 5 per cento delle risorse destinate dal presente comma ai
contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, e'
riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del
comma 2 del medesimo art. 2.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della transizione
ecologica, anche in ragione dell'andamento del mercato e
dell'evoluzione tecnologica, possono essere rimodulati, nel limite
dello stanziamento di cui al comma 1, le destinazioni di cui al comma
2 e gli incentivi di cui all'art. 2.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Per l'attuazione delle disposizioni di qui al presente decreto
le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito istituzionale del Ministro dello sviluppo
economico: www.mise.gov.it
Roma, 6 aprile 2022
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi
Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini
Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2022
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 367