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Incidenti stradali provocati da fauna selvatica: profili di responsabilità

Corte di Cassazione, Sezione III civile
Sentenza 11 novembre 2023 n. 31350 - nota a sentenza a cura dell'Avvocato David Giuseppe Apolloni

Incidenti stradali - fauna selvatica - tutela della vita umana e della salute - prevalenza

Il testo della sentenza 11/11/2023 n. 31350 è consultabile in allegato.

Nota a sentenza dell'Avv David Giuseppe Apolloni


Gli incidenti provocati dalla collisione con fauna selvatica stanno aumentando in misura esponenziale e, quello che fino a pochi anni fa, era un evento eccezionale è diventato normale.

Purtroppo, le conseguenze di questi sinistri hanno prodotto negli ultimi 10 anni, secondo quanto riportato

dalla recente sentenza della Corte di Cassazione 31330/2023 la morte di 151 persone e il ferimento di altre 1961.

Risulta evidente che è necessario che Regioni, Comuni e Governo si coordinino per trovare una definitiva soluzione al problema. Dal punto di vista della legittimazione passiva la Corte di Cassazione ha ormai più volte confermato che l'ente chiamato a rispondere dei danni derivanti da fauna selvatica è la Regione.

La recentissima sentenza emessa dalla terza Sezione civile in data 10 novembre 2023, n. 31330 il cui principio è stato confermato dalla decisione n. 31350 sempre della terza sezione, potrebbe rappresentare un punto di svolta nella materia.

La Suprema Corte ha annullato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva accolto l’appello della

Regione. In primo grado il Giudice di Pace di Ascoli Piceno al contrario aveva dato ragione al danneggiato. La Cassazione ha stabilito importanti principi cui attenersi, a partire dalla applicabilità dell’art. 2052 c.c. ai sinistri provocati dalla fauna selvatica, ed inoltre analizza per la prima volta, mettendoli in evidenza, i dati degli incidenti stradali e dei sinistri mortali.

Viene infatti sottolineata l’enorme portata di questi sinistri in termini economici e soprattutto in termini di vite umane.

Si legge in particolare, nella pronuncia n. 31330 “l’interpretazione restrittiva dell’art. 2052 c.c. fu affermata

per la prima volta trent’anni fa (1996) per fatti avvenuti dieci anni prima (1988), in un caso che riguardava

danni alle colture causati da anatre selvatiche provenienti da una riserva di caccia (Sez. 3, Sentenza n. 2192 del 15/03/1996).

Quell’interpretazione sorse dunque in un contesto sociale ed economico nel quale erano di là da venire la proliferazione incontrollata della fauna selvatica, le pesanti interferenze di questa con la circolazione stradale, il costante pericolo da essa provocato alla incolumità ed alla vita stessa delle persone.

 

Secondo attendibili studi provenienti da associazioni del settore e calcolando solo i sinistri stradali con danni

alle persone nel decennio 2012-2022 la fauna selvatica ha provocato 1736 sinistri i quali hanno causato la morte di 151 persone e il ferimento di altre 1961 in pratica un morto od un ferito ogni 41 ore sicché anche ad ammettere che la lettera dell’articolo 2052 codice civile possa dirsi ambigua sotto il profilo di cui qui si scorre proprio per questa ragione deve essere preferita l’interpretazione che privilegia la tutela dei diritti fondamentali e la vita e la salute prevalenti su qualsiasi contrapposto diritto interesse. (omissis) deve affermarsi il principio - condivisibilmente proposto anche dal Sostituto Procuratore Generale - per cui lo stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall’art. 2043 c.c. o dall’art. 2052 c.c., quando su esso sia mancata nei gradi di merito una pronuncia espressa, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda, e può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità.

Nel merito, il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza che ritiene applicabile alla Regione la presunzione di cui all’art. 2052 c.c., già in precedenza richiamata.”.

La successiva sentenza, sempre della stessa sezione, n. 31350 ha, inoltre, sottolineato la necessità di

prevedere dei presupposti più stringenti nei riguardi della responsabilità dei sinistri causati dalla faunaselvatica, evidenziando come l’incontrollata proliferazione della stessa sia divenuta fonte di pericolo costante per l’incolumità e la vita delle persone, consolidando la posizione già espressa nella sentenza 31330.

 

Secondo i giudici di legittimità: “l'esigenza di accedere ad una interpretazione estensiva dell'art. 2052 c.c.,

trova conferma, nell'attuale contesto socio-economico, nella notoria situazione di incontrollata proliferazione

della fauna selvatica, nella sua continua interferenza con la circolazione stradale e nel conseguente costante

pericolo da essa provocato all'incolumità ed alla vita stessa delle persone; al riguardo, le rilevazioni statistiche pongono in evidenza come negli ultimi anni sia vertiginosamente aumentato il numero di sinistri provocati da animali selvatici, sicché la previsione di presupposti più rigorosi di responsabilità per i danni derivati da tali sinistri corrisponde alle accresciute istanze di tutela dei diritti fondamentali della persona alla vita e alla salute, prevalenti su qualsiasi contrapposto diritto od interesse”.

Con l’occasione, il giudice della nomofilachia è tornato ad esprimersi sul concorso tra la presunzione di responsabilità del conducente ex art. 2054 c.c. e della Regione ex art. 2052 c.c., chiarendone ancora una volta il funzionamento.

Secondo la Cassazione, in particolare, trattasi di concorso vero e proprio e non di prevalenza dell'una presunzione sull'altra, con la conseguenza che: a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto; b) se entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura.

Va sottolineato che la Suprema Corte negli ultimi anni non è stata costante nel suo orientamento in materia

di danni ai veicoli e alle persone derivati da collisione con fauna selvatica e le due sentenze che qui sicommentano rappresentano il punto di approdo di questo percorso.

 

In particolare i giudici di legittimità hanno stabilito che il criterio di imputazione della responsabilità debba

essere ricondotto all’art. 2052 c.c., in virtù del quale, l’Ente risponde dei danni causati dall’animale sulla base del mero rapporto di proprietà/custodia intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il

comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso (tra le tante Corte di Cassazione, sentenza n. 18454 del

2022, Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass.12/11/2020, n. 25466).

Secondo la Cassazione, quindi, in materia di danni da fauna selvatica non deve trovare applicazione l’art.

2043 c.c. (come ritenuto in passato), bensì l’art. 2052 c.c.

Ciò dovrebbe avere come conseguenza un notevole alleggerimento dell’onere della prova gravante sul

danneggiato per il quale dovrebbe essere sufficiente dimostrare il sinistro e la sua riconducibilità alla

collisione con un animale selvatico, a differenza di quanto non avvenga in forza dell’art. 2043 c.c. che grava

il danneggiato dell’onere della prova dell’intera fattispecie.

Spetterebbe, quindi, alla Regione (Ente legittimato passivo) dimostrare il caso fortuito e cioè un

comportamento totalmente imprevedibile dell’animale o una condotta del conducente/danneggiato

suscettibile di aver causato il danno.

Laddove non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro e nessuno superi la presunzione legale a

proprio carico, la conseguenza è che il risarcimento spettante dovrà essere diminuito per effetto della

presunzione di pari responsabilità stabilita dagli artt. 2052 e 2054 c.c.

Questa decisione è completamente condivisibile poiché nei giudici di pace e nelle corti di merito stava

prevalendo, a nostro giudizio in modo errato, l’orientamento contrario, forse influenzato dalla umanamente

comprensibile esigenza di tutela dei bilanci delle Regioni. Questa esigenza, tuttavia, non può essere condivisa quando va a discapito dei diritti fondamentali della persona.

E’ necessario rendersi conto che quell’orientamento giurisprudenziale, che poneva a carico del danneggiato

la rigorosa prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento, comportava di fatto un’impossibilità a

ottenere il risarcimento anche a titolo di concorso di colpa, a meno della presenza di una web-cam all’interno della vettura. Basti pensare che per molti anni, vi era un orientamento che riteneva il terzo trasportato inammissibile come teste, orientamento finalmente superato da Cassazione civile sez. VI, 15/11/2022, n.33536 nei casi in cui il terzo non abbia subito lesioni, che però in presenza di lesioni ne preclude la testimonianza. L’indirizzo giurisprudenziale ormai superato dalle sentenze che si commentano ha avuto delle conseguenze non solo in termini di mancato riconoscimento del danno in favore dei danneggiati, ma, soprattutto, sul fatto che le Regioni, essendo solo raramente condannate, non ponevano adeguata attenzione al fenomeno.

I risultati sono stati drammatici: da un lato l’incontrollato aumento della fauna, ma dell’altro anche centinaia di morti e feriti gravi ed è, quindi, fondamentale il richiamo della Cassazione al fatto che l’uomo e la tutela della sua salute, oltre che ad essere garantite dalla Costituzione, devono essere al centro del sistema di tutele giuridiche.

Il problema degli incidenti occorsi con la fauna selvatica è divenuto così rilevante che il Presidente della Corte Conti Lombardia, Vito Tenore ha dedicato una monografia “Gli animali in giudizio” edita da Giappichelli.

In questa prospettiva l’autore ha prospettato anche eventuali profili di danno erariale poiché “i mancati

interventi degli enti locali possono tradursi in danno erariale indiretto in capo ai vertici politici e gestionali

che, non intervenendo, consentano incidenti stradali o aggressioni ad uomini o ad altri animali, risarciti in

sede civile dalla P.A.”

Concludendo, al di là dei tecnicismi giuridici, è importante sottolineare il pregevole richiamo della Cassazione alla tutela dei diritti fondamentali alla vita e alla salute che devono prevalere su ogni contrapposto diritto e interesse.

Viene ribadito un importantissimo principio che sarà utilizzato in tutte le altre situazioni che mettono a rischio la salute umana.

Dunque, le comprensibili esigenze di tutela della fauna che si coniugano con la giusta accresciuta sensibilità

per la tutela e salute degli animali non possono mai compromettere il diritto costituzionalmente garantito

alla vita ed alla salute umana.