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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Indennizzo diretto

Giudice di pace di Recco
7 gennaio 2008, n. 19

Sistema di indennizzo diretto – art. 149 comma 6 codice assicurazioni private – mancata corresponsione dell’indennizzo – inadempimento contrattuale - sussistenza

 

La compagnia assicuratrice che non provvede alla liquidazione del danno cagionato dal proprio assicurato, risponde, ai sensi degli artt. 149 e 9 del Dpr 254/2006 di inadempimento contrattuale.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218-1228 c.c., è tenuto a risarcire il danno scaturente dall’inadempimento, valutato equitativamente dal giudice e rivalutato degli interessi.

Omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE -  nella contumacia della convenuta e sulla base della documentazione prodotta si desume che il sinistro è ascrivibile a fatto e colpa del conducente del veicolo tg xxxxx autore di un tamponamento. Avendo l’attore avviato il regolare iter liquidativo mettendo in mora la propria compagnia assicuratrice oggi convenuta senza ottenere alcunché, la stessa convenuta deve, alla luce della normativa in tema di indennizzo diretto, rifondere al proprio assicurato il danno diretto al veicolo, quantificabile in e. 430,45 in assenza di contestazione, l’importo di €. 60,00 pro die per i giorni due di fermo tecnico e mancato utilizzo del veicolo stesso nonché l’ulteriore importo equitativo di e. 180,00 per l’inadempimento contrattuale da parte della convenuta, per un totale di €. 730,45 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di messa in mora a quella del saldo.
Essendo la stessa determinata al valore attuale della moneta per il calcolo degli interessi occorre applicare il criterio di cui alla nota sentenza delle S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712 secondo cui gli interesso vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell’illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le spese di lite vanno poste a carico del soccombente e si liquidano come in dispositivo.
La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M. Definitivamente pronunciando dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del conducente del veicolo tg XXXXXX al momento del sinistro assicurato con YYYYYYYYYY Ass.ni. - condanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 149 comma 6 CdA la Spa ZZZZZZZAss.ni a risarcire all’attore la somma di - €. 430,45 per danno relativo alla riparazione del veicolo - €. 120,00 per il mancato utilizzo del veicolo per un totale di giorni due comprensivi anche di rateo di polizza pagato e tassa di possesso a fronte del necessitato mancato utilizzo del veicolo - e- 180,00 ex art. 1218-1228 c.c. per il risarcimento del danno in via equitativa, scaturente dall’inadempimento della convenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 149 del CdA e 9 del DPR n.254/2006. Per un totale di €. 730,45 oltre interessi di legge sulla somma rivalutata anno per anno nonché a rimborsare le spese di lite liquidate in €. 1.247,50 oltre iva e cpa di legge. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

 

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