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Infrazioni al Codice della Strada: ricorso avverso le sanzioni per omessa comunicazione delle generalità del conducente
Corte di Cassazione sez. II civ.
13 agosto 2010, n. 18670
Spetta al giudice del luogo dove ha sede l’organo di polizia che ha accertato una infrazione alle norme del Codice della Strada, la competenza a pronunciarsi sul ricorso avverso il provvedimento con il quale è stato sanzionato il proprietario del veicolo che, senza giustificato motivo, non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare, nel termine previsto dalla legge, le generalità del soggetto che era alla guida al momento della commessa infrazione.
La violazione dell’obbligo di cui all’art. 126 bis c.s., comma 2, deve, infatti, ritenersi consumata nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa.
FATTO E DIRITTO
1.- Il Comune di Parma impugna la sentenza n. 237 del 2006 del Giudice di Pace di Nocera Terinese, che aveva accolto l’opposizione al verbale di accertamento n. 1139Z/2005/V della Polizia municipale di Parma elevato nei confronti dell’odierno intimato (omissis) per la violazione dell’articolo 180, 8° comma, Codice della Strada.
2.- Il Giudice di Pace riteneva non costituito regolarmente il Comune perché la delega del Sindaco a favore del funzionario designato a rappresentare l’ente non era stata prodotta in giudizio ed accoglieva l’opposizione per essere stato notificato il verbale oltre i 150 giorni decorrenti dalla violazione.
Il Comune, presentando la sua memoria di costituzione in giudizio, aveva tempestivamente eccepito l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Nocera Terinese, competente essendo invece il Giudice di Pace di Parma.
3.- Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
Col primo deduce la violazione degli articoli 23 della legge 689 del 1981 e 83 del codice procedura civile.
Il funzionario delegato in rappresentanza dell’Amministrazione non necessita della procura processuale di cui all’articolo 83 c.p.c., essendo sufficiente la relativa attestazione da parte dello stesso funzionario.
Col secondo motivo deduce la violazione degli articoli 22 della legge 689 del 1981 e 204 bis del Codice della Strada, deducendo la competenza territoriale del Giudice di Pace di Parma, poiché in quel luogo il contravvenzionato avrebbe dovuto rendere le informazioni richieste.
Col terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 201 e 180 Codice della Strada nonché difetto di motivazione.
4.- Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimato.
5.- Attivata procedura ex art. 375 cpc, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza e in subordine per il suo accoglimento.
6.- Parte ricorrente ha depositato memoria.
7.- Il ricorso è fondato e va accolto quanto ai primi due assorbenti motivi.
7.1.- È fondato il primo motivo.
Il giudice a quo, infatti, avendo l’opposto inviato comparsa di costituzione a mezzo posta unitamente alla documentazione giustificativa della legittimità del provvedimento ex adverso impugnato, previa declaratoria di contumacia dell’opposto, ha disatteso tale eccezione, così come ha anche omesso di valutare detta documentazione, sul rilievo che, nei procedimenti ex L 689/81, le Amministrazioni opposte, se pure autorizzate ex lege alla difesa personale a mezzo funzionario, non erano, tuttavia, esonerate dall’obbligo di costituirsi nella forma di cui all’art. 319 cpc, onde la trasmissione della comparsa a mezzo del servizio postale era inidonea allo scopo.
Tale opinione è del tutto erronea, particolarmente alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 13.3.04 n. 98, per la quale – in conformità all’indirizzo già introdotto con la sentenza 16.12.02 n. 520 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31.12.92 n. 546 – è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, l’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, id est, in senso generale, nella parte in cui non consente, per il deposito di qualsiasi atto ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale.
7.2.- È fondato anche il secondo motivo di ricorso, posto che dovendosi ritenere il Comune ritualmente costituito, era tempestiva la sollevata eccezione di incompetenza territoriale.
Tale eccezione è fondata, posto che la richiesta di informazioni doveva essere resa al Comune di Parma. Al riguardo questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che “è territorialmente competente a decidere l’opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 126 bis, comma secondo, cod. strada – sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalità del conducente al momento della commessa infrazione – il giudice del luogo dove ha sede l’organo di polizia procedente, giacchè l’infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa” (Cass. 17580 del 2007).
7.3.- Ciò posto, devono essere accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiarandosi assorbito il terzo.
Deve essere annullata l’impugnata sentenza e dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Parma, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge.
Spese al merito ex art. 385 cpc.
P.T.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti; dichiara la competenza territoriale del Giudice di Pace di Parma, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Spese al merito.
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