- Giurisprudenza
- Sanzioni pecuniarie
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Infrazioni al codice della strada: sanzioni pecuniarie e dilazione di pagamento
Corte di Cassazione sez. II civ.
21 dicembre 2009, n. 26932
È illegittima la dilazione di pagamento delle sanzioni pecuniarie, comminate per violazioni al Codice della Strada, che sia stata disposta dal Giudice secondo equità se questi, nel corso del giudizio di opposizione, non ne ha rideterminato l’importo ex art. 204 bis c.s.
Il pagamento rateale di tali sanzioni può, infatti, aver luogo solo su disposizione dell’autorità che le applica e, comunque, la rateizzazione non può essere stabilita secondo equità essendo legata all’esistenza di condizioni economiche disagiate del soggetto obbligato.
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Firenze con sentenza del 3 ottobre 2005 respingeva l’opposizione proposta da (omissis) avverso il comune di Firenze per l’annullamento di numerosi verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada, elevati per aver circolato in corsie riservate ad altri veicoli. Stabiliva però “per equità” una dilazione di pagamento, fissando la rata mensile di euro dieci.
Il comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 agosto 2006.
L’opponente è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato.
Il ricorso denuncia congiuntamente “mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato” (violazione art. 112 c.p.c.) e violazione degli artt. 23 e 26 della legge n. 689/81.
Rileva che il giudice di pace non aveva il potere di concedere la rateizzazione, né quello di decidere la controversia secondo equità.
La censura di violazione di legge, logicamente assorbente e quindi da esaminare prioritariamente, è fondata.
L’art. 26 della legge sulle sanzioni amministrative consente infatti il pagamento rateale su disposizione dell’autorità che applica la sanzione, che nel caso di specie era stato il comune di Firenze. Nel rigettare il ricorso il giudice di pace non ha rideterminato la sanzione ex art 204 bis C.d.S..
Inoltre il potere di suddivisione in rate è legato all’esistenza di condizioni economiche disagiate dell’obbligato e non può essere stabilito secondo equità, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata.
Infine la rateizzazione non può essere inferiore a 15 euro e non può superare le trenta rate: il giudice di pace non si è attenuto neppure a tali parametri, poiché ha fissato la rata mensile in dieci euro e non ha considerato che in relazione all’importo complessivo delle somme ingiunte (pari, stando al ricorso, a euro 2777,61) sarebbero necessarie euro 278 (duecentosettantotto) rate per ultimare il pagamento.
La norma invocata è stata quindi violata sotto tutti gli aspetti denunciati.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la rateizzazione del pagamento delle sanzioni opposte e la condanna dell’opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la rateizzazione del pagamento.
Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in euro 400 per onorari, euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
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