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Ingiurie all'agente accertatore

Corte di Cassazione sez. V penale
sentenza n14311 del 4 aprile 2008

Guida con cellulare senza auricolare – frasi con valenza offensiva - reato di ingiuria – configurabilità

 

Sorpreso a compiere un comportamento contrario alla legge e con una grande carica di pericolosità per sé e per gli altri, come quello di cui all’art. 173, comma 2CdS (guida con uso di telefono cellulare senza l’utilizzo degli apparecchi viva voce) non solo non si scusa, ma risponde all’agente accertatore con frasi fortemente ingiuriose, volte a denigrare il lavoro altrui e l’efficacia della normativa in questione. Per tale comportamento, definito incivile e inurbano dalla Cassazione, il soggetto ha subito una condanna di ingiuria ex art 594 cp.      
Composta dagli Ill.mi sigg.:Dott. Nardi Domenico Presidente1. Dott. Rotella Mario Consigliere2. Dott. Marasca Gennaro Consigliere3. Dott. Palla Stefano Consigliere4. Dott. Vessichelli Maria ConsigliereHa pronunciato la seguente   SENTENZA/ORDINANZA Sul ricorso proposto da:1) F. G. n. il 01/01/1953Avverso SENTENZA del 10/01/2007Giudice di Pace di CodognoVisti gli atti, la sentenza ed il ricorsoUdita in Pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Marasca Gennaro Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Enrico DelehayeChe ha concluso per la inammissibilità del ricorso;La Corte di cassazione osserva: Il Maresciallo dei Carabinieri N. O. procedette al fermo di F. G., che mentre era alla guida di una autovettura utilizzava il telefono cellulare senza gli ausili di legge, per contestargli la contravvenzione.Il F. nell'occasione pronunciò la frase con tutto quello che c'è in giro ….. andate a rompere i coglioni con queste cagate.Per tale fatto il F. venne condannato alla pena di giustizia dal Giudice di pace di Cologno con sentenza del 10 gennaio 2007 in base alle dichiarazioni del N. e del teste I. M. carabinieri presente ai fatti.Con il ricorso per cassazione F. G. ha dedotto la violazione dell'articolo594 c.p. [1] ed il vizio di motivazione, non avendo la frase in contestazione portata offensiva, ed il malgoverno delle regole in ordine alla valutazione delle prove sia perché il N. era persona interessata, sia perché lo I. era sottoposto gerarchicamente alla parte lesa.I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da F. G. sono manifestamente infondati e si risolvono in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.Nonostante si voglia tenere conto della cd evoluzione del costume e del crescente involgarimento, a tutti i livelli, delle modalità espressive non è possibile negare valenza offensiva alla frase pronunciata dal F. perché essa denota non soltanto disprezzo per il destinatario, ma anche la infondata accusa che i Carabinieri si dedichino ad attività inutili e vessatorie.E' davvero singolare che una persona, sorpresa mentre sta violando la legge con una condotta molto pericolosa per la vita degli altri, invece di chiedere scusa per il suo incivile comportamento reagisca in modo non solo inurbano, ma anche offensivo per chi sta soltanto facendo il proprio dovere per assicurare il rispetto della legge.Le modalità espressive utilizzate ed il contesto nel quale il fatto si è verificato denotano una indubbia valenza offensiva della frase pronunciata.Quanto poi alla pretesa errata valutazione delle prove sarà sufficiente notare che la Corte di Cassazione, con giurisprudenza oramai costante e consolidata, ritiene che per la affermazione di responsabilità sia sufficiente anche la sola deposizione della parte lesa senza la necessità di riscontri esterni.Ebbene la deposizione del N. , con motivazione del tutto logica e congrua è stata ritenuta del tutto attendibile dal giudice di merito ed è risultata anche confortata dalle dichiarazioni del teste I.E' poi davvero singolare la tesi del ricorrente secondo il quale dovrebbe essere ritenuta scarsamente attendibile la deposizione del carabiniere I. solo perché sottoposto gerarchicamente al N.La manifesta infondatezza di tale affermazione non merita ulteriori commenti.Infine è bene ricordare che il F. ha parzialmente ammesso i fatti quando ha riconosciuto di avere pronunciato la prima parte della frase, che è però priva di specifico significato senza il seguito inutilmente negato dal F.Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. P.Q.M La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma in data 21 marzo 2008.Il PresidenteIl Consigliere estensoreDepositata in cancelleria il 4 aprile 2008      
Testo della sentenza da www. ASAPS.it - massima a cura del Comitato di redazione ACI.

 

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