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Ingresso in Z.T.L. e pagamento del ticket
Dott. Marco Massavelli Commissario Polizia Locale Rivli (TO)
30.1.2019
Interessante intervento della Corte di Cassazione, a chiarimento della disciplina dell’accesso all’interno delle Zone a Traffico Limitato.
Il caso riguarda il proprietario di un veicolo al quale sono stati notificati numerosi verbali di contestazione della violazione di cui all’articolo 7, comma 9, codice della strada: il medesimo proponeva ricorso sostenendo di essere titolare del permesso di accesso alla Z.T.L. in ragione della sua residenza, ma dì aver dimenticato di eseguire il pagamento del c.d., miniticket annuale previsto dalla normativa locale, e assumeva pertanto che non poteva esserle contestato l’accesso alla Z.T.L. in difetto della relativa autorizzazione, ma che poteva soltanto esserle richiesto il pagamento del miniticket omesso, con eventuali more, sanzioni e sovrattasse.
L’articolo 7, codice della strada, comma 9, al riguardo prescrive:
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare …….. le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta………… I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
Il ricorrente sosteneva che il mancato pagamento del miniticket annuale non rende invalido il permesso di accesso alla Z.T.L., ma costituisce inadempimento contrattuale; il Comune, quindi, non avrebbe potuto contestare l’accesso non autorizzato alla Z.T.L, ma soltanto pretendere il pagamento del corrispettivo annuale dovuto, con eventuale maggiorazione di interessi e sanzioni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 18 gennaio 2019 n. 1374, ha invece, respinto la tesi del ricorrente: infatti, l’articolo 7, comma 9, codice della strada, attribuisce espressamente ai comuni, nell’ambito del potere di perimetrare le aree a traffico limitato, la facoltà di "subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma”.
Qualora l’ente locale eserciti la predetta facoltà, il pagamento costituisce elemento costitutivo del titolo di accesso, cosicché la sua omissione si riflette necessariamente sulla validità del permesso, inibendola.
Né può ritenersi, che il pagamento costituisca l’adempimento di un’obbligazione autonoma e indipendente rispetto al rilascio del permesso, che sarebbe -in quest’ottica- subordinato al solo requisito della residenza del beneficiario all’interno della Z.T.L.
Il collegamento tra i due momenti dell’unitaria fattispecie autorizzativa è infatti assicurato proprio dalla previsione del richiamato comma 9, dell’articolo 7, che mediante il verbo “subordinare” esprime chiaramente l’indissolubile legame esistente tra di essi.
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