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Installazione di insegne di esercizio plurime
Dott. Marco Massavelli Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)
Qualora, al dichiarato fine di delimitare e individuare i locali di un'azienda, vengano apposti più manufatti lungo le autostrade, le strade extraurbane principali e i relativi accessi, non per questo si può affermare che con la presenza di plurimi segni distintivi sia perseguita una finalità pubblicitaria, come tale non consentita in quanto costituente potenziale fonte di distrazione e di pericolo per la circolazione stradale.
E’ il principio stabilito dal TAR Lazio, con la sentenza n. 64, del 4 gennaio 2019.
Il caso riguardava la richiesta di annullamento della diffida dell’Anas nei confronti di una Società di rimuovere un impianto pubblicitario. Tale Società aveva presentato, in relazione al proprio punto vendita, istanza per il rilascio di una autorizzazione all'installazione di una insegna di esercizio, che era stata respinta, unitamente alla diffida a rimuovere i mezzi pubblicitari già installati.
La Società ricorrente lamenta che le motivazioni addotte alla base del diniego sarebbero destituite di fondamento, in quanto l'insegna in questione non presenterebbe le caratteristiche di un impianto pubblicitario.
Nella sua decisione il TAR Lazio specifica che il provvedimento ha escluso che i manufatti installati dalla parte ricorrente possano essere considerati insegne di esercizio esclusivamente in relazione al fatto che "l'insegna di esercizio per essere considerata tale deve essere una soltanto, in quanto più insegne rappresentano palesemente un richiamo pubblicitario".
Giova premettere che, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, codice della strada, lungo le autostrade, le strade extraurbane principali ed i relativi accessi, è ammessa l'installazione, oltre che di cartelli indicatori di servizi, soltanto di insegne di esercizio, necessarie ai fini della normale attività aziendale in quanto atte a consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell'impresa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3782).
La giurisprudenza ha chiarito che "per insegna di esercizio va intesa l'insegna che risulti installata sulla sede dell'attività per individuare l'azienda nella sua dislocazione fisica, e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l'attività produttiva dell'impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell'impresa medesima, nel rispetto del dettato dell'art. 47 del d.P.R. n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità" (così Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3974).
Qualora con il dichiarato fine di delimitare ed individuare i locali di un'azienda vengano apposti più manufatti, ciò non costituisce una condizione automaticamente ostativa alla loro qualificazione quali insegne di esercizio. Infatti, l’assioma che equipara la presenza di plurimi segni distintivi con il necessario perseguimento di finalità pubblicitarie, non trova conferma nel dettato normativo e non risulta neppure coerente con le indicazioni fornite in giurisprudenza circa gli elementi di cui tenere conto, previa una concreta verifica dello stato dei luoghi, al fine della distinzione tra insegne di esercizio e strumenti pubblicitari.
Lo scrutinio della natura delle insegne da apporre presuppone una valutazione della "combinazione sinergica" di una pluralità di fattori, quali la dimensione degli impianti, la loro particolare collocazione e l'eventuale presenza di marchi o altri elementi estranei alla denominazione aziendale. Analizzati questi elementi, l'ente gestore della strada può esprimere un giudizio circa le effettive caratteristiche dei manufatti, in modo da valutare se essi perseguano una finalità pubblicitaria, come tale non consentita in quanto costituente una potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5586).