- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Installazione di specchi su veicoli pesanti
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
20 marzo 2009
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 marzo 2009
Modifiche al decreto 11 novembre 2008, recante: «Disposizioni per
l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali
pesanti».
IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2008, di
recepimento della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a
posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati
nella Comunita';
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2005, di recepimento della direttiva
2003/97/CE, relativa all'omologazione dei dispositivi per la visione
indiretta dei veicoli e dei veicoli muniti di tali dispositivi, e
successive modificazioni;
Considerato che con decreto dirigenziale 11 novembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2008, sono
stati stabiliti, in applicazione all'art. 3, comma 4, del citato
decreto del Ministero dei trasporti 11 gennaio 2008, le disposizioni
per garantire la conformita' ai criteri di adeguamento dei veicoli
commerciali gia' circolanti contenuti nel medesimo decreto 11 gennaio
2008 e gli strumenti con i quali dimostrare che i veicoli stessi
siano stati sottoposti, con esito positivo, ad un controllo tecnico
conforme alle prescrizioni dello stesso decreto 11 gennaio 2008;
Ritenuto di semplificare ulteriormente le procedure previste dal
medesimo decreto dirigenziale 11 novembre 2008, con particolare
riferimento alle modalita' di aggiornamento della carta di
circolazione;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 6 del decreto dirigenziale 11 novembre 2008 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 6 (Aggiornamento della carta di circolazione). - 1. I veicoli
adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11
gennaio 2008, secondo le modalita' indicate al precedente art. 5,
sono sottoposti a controllo tecnico e all'aggiornamento della carta
di circolazione, presso l'Ufficio motorizzazione civile, competente
in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'adeguamento.
2. Il controllo tecnico, di cui al precedente comma, puo' essere
effettuato in occasione della prima revisione annuale successiva al
31 marzo 2009.
3. Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma precedente,
devono essere allegati copia della dichiarazione di approvazione e la
dichiarazione di installazione, indicate, rispettivamente, ai commi 1
e 3, dell'art. 5, del presente decreto.
4. L'Ufficio motorizzazione civile, previo esito positivo del
controllo tecnico, di cui al comma 1, del presente articolo, emette
un'etichetta adesiva, da applicarsi sulla carta di circolazione, con
la seguente annotazione: “veicolo adeguato alle prescrizioni
della direttiva 2007/38/CE”».
2. L'art. 7 del decreto dirigenziale 11 novembre 2008 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 7(Approvazione delle soluzione tecniche di adeguamento per
singolo veicolo e relativo aggiornamento della carta di
circolazione). - 1. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui ai
precedenti articoli 2 e 3, possono essere adottate anche in
riferimento a singoli veicoli; queste sono approvate dai Centri Prova
Autoveicoli, che emettono apposito certificato di approvazione
riportante l'annotazione “veicolo adeguato alle prescrizioni
della direttiva 2007/38/CE”.
2. La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una
soluzione tecnica di adeguamento adottata per singolo veicolo e'
quella corrispondente alla voce tariffaria 4, della tabella 3
allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche
ed integrazioni.
3. Per i veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del
Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalita' indicate
al comma 1, del presente articolo, l'aggiornamento della carta di
circolazione e' effettuato, tramite l'emissione di un'etichetta
adesiva, sulla base del certificato di approvazione indicato al
medesimo comma 1 e puo' essere puo' essere richiesto in occasione
della prima revisione annuale successiva al 31 marzo 2009».
2. Al decreto dirigenziale 11 novembre 2008, dopo l'art. 7, e'
aggiunto il seguente articolo:
«Art. 8 (Tariffe per l'aggiornamento della carta di circolazione).
- 1. L'aggiornamento della carta di circolazione, di cui ai
precedenti articoli 6 e 7, effettuato in occasione della revisione
annuale non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto alla tariffa
gia' prevista per l'operazione di revisione stessa. In tal caso
l'etichetta adesiva riportante l'annotazione dell'adeguamento, di cui
ai medesimi articoli 6 e 7 del presente decreto, riporta anche
l'esito della revisione.
2. L'aggiornamento della carta di circolazione, di cui ai
precedenti articoli 6 e 7, richiesto disgiuntamente dalla revisione,
e' effettuato, rispettivamente, con tariffa corrispondente alla voce
tariffaria 3 e alla voce tariffaria 2, della tabella 3 allegata alla
legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche ed
integrazioni, senza emissione di nuova carta di circolazione».
Roma, 20 marzo 2009
Il capo Dipartimento: Fumero