• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Veicoli ed equipaggiamenti
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Installazione di specchi su veicoli pesanti

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
20 marzo 2009

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 marzo 2009

  Modifiche  al  decreto 11 novembre 2008, recante: «Disposizioni per
l'installazione  a  posteriori  di  specchi  sui  veicoli commerciali
pesanti».

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
                   per i trasporti, la navigazione
                ed i sistemi informativi e statistici

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  11 gennaio 2008,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del 31 marzo 2008, di
recepimento  della  direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio   dell'11   luglio   2007,  concernente  l'installazione  a
posteriori  di  specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati
nella Comunita';
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19  novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  69  del  24 marzo 2005, di recepimento della direttiva
2003/97/CE,  relativa all'omologazione dei dispositivi per la visione
indiretta  dei  veicoli  e  dei veicoli muniti di tali dispositivi, e
successive modificazioni;
  Considerato   che   con  decreto  dirigenziale  11  novembre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2008, sono
stati  stabiliti,  in  applicazione  all'art.  3, comma 4, del citato
decreto  del Ministero dei trasporti 11 gennaio 2008, le disposizioni
per  garantire  la  conformita' ai criteri di adeguamento dei veicoli
commerciali gia' circolanti contenuti nel medesimo decreto 11 gennaio
2008  e  gli  strumenti  con  i quali dimostrare che i veicoli stessi
siano  stati  sottoposti, con esito positivo, ad un controllo tecnico
conforme alle prescrizioni dello stesso decreto 11 gennaio 2008;
  Ritenuto  di  semplificare  ulteriormente le procedure previste dal
medesimo  decreto  dirigenziale  11  novembre  2008,  con particolare
riferimento   alle   modalita'   di   aggiornamento  della  carta  di
circolazione;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  1. L'art. 6 del decreto dirigenziale 11 novembre 2008 e' sostituito
dal seguente:
  «Art. 6 (Aggiornamento della carta di circolazione). - 1. I veicoli
adeguati  alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11
gennaio  2008,  secondo  le  modalita' indicate al precedente art. 5,
sono  sottoposti  a controllo tecnico e all'aggiornamento della carta
di  circolazione,  presso l'Ufficio motorizzazione civile, competente
in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'adeguamento.
  2.  Il  controllo  tecnico, di cui al precedente comma, puo' essere
effettuato  in  occasione della prima revisione annuale successiva al
31 marzo 2009.
  3.  Alla  domanda  di  aggiornamento,  di  cui al comma precedente,
devono essere allegati copia della dichiarazione di approvazione e la
dichiarazione di installazione, indicate, rispettivamente, ai commi 1
e 3, dell'art. 5, del presente decreto.
  4.  L'Ufficio  motorizzazione  civile,  previo  esito  positivo del
controllo  tecnico,  di cui al comma 1, del presente articolo, emette
un'etichetta  adesiva, da applicarsi sulla carta di circolazione, con
la  seguente  annotazione:  “veicolo adeguato alle prescrizioni
della direttiva 2007/38/CE”».
  2. L'art. 7 del decreto dirigenziale 11 novembre 2008 e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  7(Approvazione  delle  soluzione tecniche di adeguamento per
singolo   veicolo   e   relativo   aggiornamento   della   carta   di
circolazione).  -  1. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui ai
precedenti   articoli  2  e  3,  possono  essere  adottate  anche  in
riferimento a singoli veicoli; queste sono approvate dai Centri Prova
Autoveicoli,   che  emettono  apposito  certificato  di  approvazione
riportante  l'annotazione  “veicolo  adeguato alle prescrizioni
della direttiva 2007/38/CE”.
  2.  La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una
soluzione  tecnica  di  adeguamento  adottata  per singolo veicolo e'
quella  corrispondente  alla  voce  tariffaria  4,  della  tabella  3
allegata  alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche
ed integrazioni.
  3.  Per  i  veicoli  adeguati  alle  prescrizioni  del  decreto del
Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalita' indicate
al  comma  1,  del  presente articolo, l'aggiornamento della carta di
circolazione  e'  effettuato,  tramite  l'emissione  di  un'etichetta
adesiva,  sulla  base  del  certificato  di  approvazione indicato al
medesimo  comma  1  e  puo' essere puo' essere richiesto in occasione
della prima revisione annuale successiva al 31 marzo 2009».
  2.  Al  decreto  dirigenziale  11  novembre 2008, dopo l'art. 7, e'
aggiunto il seguente articolo:
  «Art.  8 (Tariffe per l'aggiornamento della carta di circolazione).
-   1.  L'aggiornamento  della  carta  di  circolazione,  di  cui  ai
precedenti  articoli  6  e 7, effettuato in occasione della revisione
annuale  non  comporta  alcun  onere aggiuntivo rispetto alla tariffa
gia'  prevista  per  l'operazione  di  revisione  stessa. In tal caso
l'etichetta adesiva riportante l'annotazione dell'adeguamento, di cui
ai  medesimi  articoli  6  e  7  del  presente decreto, riporta anche
l'esito della revisione.
  2.   L'aggiornamento   della  carta  di  circolazione,  di  cui  ai
precedenti  articoli 6 e 7, richiesto disgiuntamente dalla revisione,
e'  effettuato, rispettivamente, con tariffa corrispondente alla voce
tariffaria  3 e alla voce tariffaria 2, della tabella 3 allegata alla
legge   1°   dicembre   1986,  n.  870,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, senza emissione di nuova carta di circolazione».
   Roma, 20 marzo 2009

                                         Il capo Dipartimento: Fumero