• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa

Decreto del Ministero dei Trasporti
23 aprile 2008

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 aprile 2008

Criteri  per  la presentazione e selezione dei progetti da finanziare
con  le  risorse destinate al completamento di interventi nel settore
dei sistemi di trasporto rapido di massa.

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  1,  comma  304  della legge 24 dicembre 2007, con la
quale  sono  state  stanziate  risorse per 353 MEuro, ripartite negli
anni  2008,  2009,  2010  rispettivamente  in  MEuro  113, 130 e 110,
destinate al trasporto pubblico locale;
  Considerato  che l'art. 1, comma 305 della citata legge 24 dicembre
2007,  n. 244, prevede, in fase di prima applicazione, che le risorse
sopra  stanziate  siano  ripartite per il 50% per le finalita' di cui
all'art.  1,  comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per
il  50%  per  le  finalita' di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio
1992,  n.  211,  con  le  modalita'  e  procedure  previste  da  tali
disposizioni,   e   che   pertanto  le  disponibilita'  effettive  su
quest'ultima nel triennio 2008/2010 risultano di MEuro 176,500;
  Considerato, inoltre, che la legge prevede che le risorse afferenti
le  finalita'  di  cui  alla  legge  26 febbrraio 1992, n. 211, siano
destinate  per l'80% (MEuro 141,2) a nuovi interventi nel settore del
trasporto  rapido di massa e per il 20% (35,3 MEuro) al completamento
di  interventi  gia'  in  corso finanziati ai sensi dell'art. 9 della
citata legge n. 211;
  Ritenuto  di  dover  dare  immediata  attuazione  al  riparto delle
risorse di cui alla suddetta aliquota del 20%;
  Ritenuto  che  gli  interventi  per  i  quali  i soggetti attuatori
possono  presentare  istanza di finanziamento siano quelli finanziati
ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  26  febbraio 1992, n. 211, che
presentano  uno  stato di avanzamento lavori superiore al 50% e per i
quali,  pertanto,  e'  possibile individuare con maggiore certezza le
ulteriori   risorse  effettivamente  necessarie  per  pervenire  alla
conclusione delle opere;
  Ritenuto  che  non possa essere presentata istanza di finanziamento
per  quegli  interventi  che abbiano beneficiato delle risorse di cui
all'art. 1, comma 1016 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relativo
al riparto delle risorse di cui al comma 1016 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, espresso nella seduta del 18 aprile 2007;
  Vista la deliberazione CIPE n. 47 del 28 giugno 2007 nella quale si
raccomanda  di  tenere  in  debita considerazione quanto previsto nel
parere anzidetto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  I  soggetti beneficiari di risorse ai sensi dell'art. 9 della legge
26 febbraio 1992, n. 211, i cui interventi siano stati attivati e per
i  quali  risulta  uno  stato  di  attuazione superiore al 50% e che,
inoltre,  non  abbiano  beneficiato  delle risorse di cui all'art. 1,
comma  1016  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono presentare
istanza di finanziamento per il completamento delle opere in corso.
  Sono  altresi'  ammessi  a  presentare  istanza  di finanziamento i
soggetti i cui interventi sono richiamati nel parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  di cui alle «raccomandazioni» della
deliberazione CIPE del 28 giugno 2007, n. 47.

       
     
                               Art. 2.
                     Presentazione delle istanze
  L'istanza  di  cui  all'art.  1  deve pervenire al Dipartimento dei
trasporti  terrestri e del trasporto intermodale - Direzione generale
del  trasporto pubblico locale, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il
termine  massimo  di  sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

       
     
                               Art. 3.
                     Documentazione progettuale
  L'istanza   di   cui   all'art.   1  deve  essere  accompagnata  da
documentazione  tecnico-economica di livello preliminare, esplicativa
delle  richieste  formulate;  deve  inoltre  essere presentata idonea
documentazione  atta  ad  attestare  la  percentuale  di  avanzamento
lavori,   calcolata   quale   rapporto   tra   l'importo  dei  lavori
contabilizzati  e l'importo globale delle opere, al netto delle somme
a disposizione contenute nel quadro economico generale.

       
     
                               Art. 4.
                       Criteri di valutazione
  Le  istanze  presentate possono essere prese in considerazione solo
qualora  il contributo aggiuntivo richiesto rientri nell'ambito delle
risorse  disponibili  e  completi il quadro delle risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'opera.
  Nella  valutazione  delle  istanze  sono  considerati  prioritari i
completamenti  di  interventi  atti  a  rendere superabili situazioni
imprevedibili  intervenute  del  corso  dei lavori; in subordine sono
considerate le istanze relative ad opere di completamento finalizzate
a migliorare la funzionalita' degli interventi.
  Sulla   base   di   quanto   sopra,  ai  fini  della  ripartizione,
l'amministrazione valuta le proposte presentate tenendo conto:
    della valenza trasportistica dell'intervento;
    del  contributo  richiesto,  con  priorita'  per  le richieste di
minore   entita';   a   parita'   di  contributo  richiesto,  vengono
privilegiate  le  istanze  che prevedono percentuali di contribuzione
minori, calcolate rispetto al costo globale dell'opera.

       
     
                               Art. 5.
                           Cofinanziamento
  Il  contributo  massimo  erogabile ai sensi della legge 26 febbraio
1992,  n. 211, e' quantificato nella misura massima del 60% del costo
delle opere di completamento.
  All'istanza  di  cui  all'art.  1  deve  essere, pertanto, allegata
idonea   documentazione   atta   ad   attestare  la  sussistenza  del
cofinanziamento.
    Roma, 23 aprile 2008
                                                 Il Ministro: Bianchi