- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa
Decreto del Ministero dei Trasporti
23 aprile 2008
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 23 aprile 2008
Criteri per la presentazione e selezione dei progetti da finanziare
con le risorse destinate al completamento di interventi nel settore
dei sistemi di trasporto rapido di massa.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1, comma 304 della legge 24 dicembre 2007, con la
quale sono state stanziate risorse per 353 MEuro, ripartite negli
anni 2008, 2009, 2010 rispettivamente in MEuro 113, 130 e 110,
destinate al trasporto pubblico locale;
Considerato che l'art. 1, comma 305 della citata legge 24 dicembre
2007, n. 244, prevede, in fase di prima applicazione, che le risorse
sopra stanziate siano ripartite per il 50% per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per
il 50% per le finalita' di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio
1992, n. 211, con le modalita' e procedure previste da tali
disposizioni, e che pertanto le disponibilita' effettive su
quest'ultima nel triennio 2008/2010 risultano di MEuro 176,500;
Considerato, inoltre, che la legge prevede che le risorse afferenti
le finalita' di cui alla legge 26 febbrraio 1992, n. 211, siano
destinate per l'80% (MEuro 141,2) a nuovi interventi nel settore del
trasporto rapido di massa e per il 20% (35,3 MEuro) al completamento
di interventi gia' in corso finanziati ai sensi dell'art. 9 della
citata legge n. 211;
Ritenuto di dover dare immediata attuazione al riparto delle
risorse di cui alla suddetta aliquota del 20%;
Ritenuto che gli interventi per i quali i soggetti attuatori
possono presentare istanza di finanziamento siano quelli finanziati
ai sensi dell'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, che
presentano uno stato di avanzamento lavori superiore al 50% e per i
quali, pertanto, e' possibile individuare con maggiore certezza le
ulteriori risorse effettivamente necessarie per pervenire alla
conclusione delle opere;
Ritenuto che non possa essere presentata istanza di finanziamento
per quegli interventi che abbiano beneficiato delle risorse di cui
all'art. 1, comma 1016 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relativo
al riparto delle risorse di cui al comma 1016 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, espresso nella seduta del 18 aprile 2007;
Vista la deliberazione CIPE n. 47 del 28 giugno 2007 nella quale si
raccomanda di tenere in debita considerazione quanto previsto nel
parere anzidetto;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari di risorse ai sensi dell'art. 9 della legge
26 febbraio 1992, n. 211, i cui interventi siano stati attivati e per
i quali risulta uno stato di attuazione superiore al 50% e che,
inoltre, non abbiano beneficiato delle risorse di cui all'art. 1,
comma 1016 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono presentare
istanza di finanziamento per il completamento delle opere in corso.
Sono altresi' ammessi a presentare istanza di finanziamento i
soggetti i cui interventi sono richiamati nel parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano di cui alle «raccomandazioni» della
deliberazione CIPE del 28 giugno 2007, n. 47.
Art. 2.
Presentazione delle istanze
L'istanza di cui all'art. 1 deve pervenire al Dipartimento dei
trasporti terrestri e del trasporto intermodale - Direzione generale
del trasporto pubblico locale, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il
termine massimo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
Documentazione progettuale
L'istanza di cui all'art. 1 deve essere accompagnata da
documentazione tecnico-economica di livello preliminare, esplicativa
delle richieste formulate; deve inoltre essere presentata idonea
documentazione atta ad attestare la percentuale di avanzamento
lavori, calcolata quale rapporto tra l'importo dei lavori
contabilizzati e l'importo globale delle opere, al netto delle somme
a disposizione contenute nel quadro economico generale.
Art. 4.
Criteri di valutazione
Le istanze presentate possono essere prese in considerazione solo
qualora il contributo aggiuntivo richiesto rientri nell'ambito delle
risorse disponibili e completi il quadro delle risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'opera.
Nella valutazione delle istanze sono considerati prioritari i
completamenti di interventi atti a rendere superabili situazioni
imprevedibili intervenute del corso dei lavori; in subordine sono
considerate le istanze relative ad opere di completamento finalizzate
a migliorare la funzionalita' degli interventi.
Sulla base di quanto sopra, ai fini della ripartizione,
l'amministrazione valuta le proposte presentate tenendo conto:
della valenza trasportistica dell'intervento;
del contributo richiesto, con priorita' per le richieste di
minore entita'; a parita' di contributo richiesto, vengono
privilegiate le istanze che prevedono percentuali di contribuzione
minori, calcolate rispetto al costo globale dell'opera.
Art. 5.
Cofinanziamento
Il contributo massimo erogabile ai sensi della legge 26 febbraio
1992, n. 211, e' quantificato nella misura massima del 60% del costo
delle opere di completamento.
All'istanza di cui all'art. 1 deve essere, pertanto, allegata
idonea documentazione atta ad attestare la sussistenza del
cofinanziamento.
Roma, 23 aprile 2008
Il Ministro: Bianchi