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Investimento del pedone: danni risarcibili

Corte di Cassazione III sez. civile
11 maggio 2007, n. 10848

Attraversamento strisce pedonali – investimento del pedone – lesioni gravi – danno plurioffensivo – danno biologico – componenti - danno patrimoniale – perdita di chances – preclusione di carriera

 

Il danno biologico non patrimoniale (art. 2059 c.c. in relazione con l'art. 32 della Costituzione) è la lesione e la menomazione della salute,da risarcire integralmente sulla base della prova scientifica e medico legale della invalidità, come danno complesso, che include anche la perdita della vita di relazione e la perdita della capacità lavorativa generica (cfr. Cass. 12 dicembre 2003 n. 19057, Cass. 9 novembre 2006 n. 23918).
Diverso è il danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, nel quale rientra la “perdita delle chances di carriera”qualora essa sia direttamente conseguente alle gravi lesioni riportate e al lungo decorso temporale necessario per la guarigione.
Nel caso di specie in parziale riforma della sentenza di Appello, la Cassazione riconosce sussistente questa voce di danno ad un funzionario di Banca investito e costretto per lungo tempo ad assentarsi dal lavoro. Assenza, cui il capo del personale, aveva fatto riferimento per negare la progressione di carriera.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di appello di Catania, con sentenza del 7 gennaio 2003, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Catania ed in parziale accoglimento dello appello del pedone Ecora Giovanni (gravemente leso mentre attraversava le strisce pedonali in Catania il 17 dicembre 1992) liquidava i danni ai valori attuali nell’importo di £ 313.439,514 (precisando le varie voci riconosciute ma escludendo altre); detraeva gli acconti e compensava per le spese dei due gradi, ponendo i due terzi a carico dell’assicuratrice Milano e del conducente assicurato Furieri Filippo. Contro la decisione ricorre il pedone deducendo sette motivi di censura illustrati da memoria; non hanno svolto difesa le controparti.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento per il secondo, quarto e sesto motivo, assorbito il terzo, dovendosi rigettare gli altri per le seguenti considerazioni. Precede l'esame dei motivi che si rigettano. A. Esame dei motivi non accolti. Nel primo motivo si deduce l'error in procedendo per avere la Corte di appello ritenuto inammissibile la domanda di condanna dell’Assicurazione resistente per responsabilità aggravata, in ordine ad espressioni sconvenienti ed offensive. In senso contrario si osserva che non sussiste alcun error in procedendo, poiché tale domanda deve attenere unicamente alla res in iudicio deducta e non può essere proposta dopo la precisazione delle conclusioni (Cass. 18 marzo 2002 n. 3491, Cass. 19 marzo 1999 n. 2532). Nel quinto motivo si deduce l'error in procedendo, per violazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione alla dichiarazione di inammissibilità, per difetto di specificità, in relazione alla deduzione di alcune voci di danno, quali il danno per la mancata utilizzazione dell'auto, il danno estetico, la perdita di emolumenti straordinari, gli interessi passivi per prestiti personali, la perdita della indennità di cassa. In senso contrario si osserva come la Corte di appello (ff 11 a 13 della motivazione) abbia rilevato il difetto di specificità delle censure che solo per relationem richiamerebbero deduzioni e produzioni svolte in primo grado, e che non sono invece espressamente richiamate (anche in questa sede) in violazione del principio di autosufficienza.
 Non vengono qui in discussione i principi della plurioffensività del danno arrecato al pedone dalle lesioni gravi, con conseguenze patrimoniali e non patrimoniali, e neppure viene in questione la natura complessa del danno biologico, che deve essere analiticamente considerato in tutte le sue componenti.
Quello che la Corte del riesame correttamente rileva, non per l'an, ma per il quantum debeatur è il diverso principio dell'onere della prova, specie per le perdite di natura patrimoniale, che deve essere sempre dedotto e provato, mentre per le componenti del danno biologico, il danno estetico deve essere circostanziato, e cioè non solo descritto ma evidenziato in relazione alle perdite della identità biologica ed estetica della persona in relazione alla età, alla vita di relazione e persino alla vita pubblica o lavorativa, se del caso. Non sussiste dunque alcuna violazione della norma Processuale invocata.
 Nel sesto motivo si deduce la omessa pronuncia in relazione al danno patrimoniale da lucro cessante con riguardo a perdite patrimoniali quali il premio di produttività, i ticket pasto, le ferie non godute; tali poste sarebbero state espressamente chieste nell'atto di appello (ff. 6).
In senso contrario vale quanto esposto più sopra; non è sufficiente dedurre la perdita, occorre provarla e la Corte, di fronte ad un eccesso di richieste non provate, le ha respinte implicitamente, pur potendo dichiararle inammissibili.
B. Esame dei motivi da accogliere - merita accoglimento il secondo motivo in cui si deduce l'error in iudicando in merito alla riduttiva valutazione del danno biologico (invalidità del 19% in soggetto valido, di 47 anni, bancario in carriera) in relazione alla mancata liquidazione del danno biologico come danno non patrimoniale e nei suoi aspetti dinamici, essendosi limitata la Corte di appello a riconoscere e risarcire il danno per la perdita della invalidità permanente specifica come danno patrimoniale. Sul punto la motivazione della Corte di appello (ff 17 ) è contraddittoria, ed in vero, dopo aver dato ragione all'infortunato, in relazione ad una ridotta valutazione della gravità del danno, che accerta nella misura del 19% per la invalidità permanente, descrivendo anche la perdita della capacità lavorativa generica, con influenza negativa sulla evoluzione della carriera (f f 15) e quindi come perdita delle chances lavorative, ritiene che sia corretta ed omnicomprensiva la valutazione del danno biologico come danno patrimoniale per invalidità permanente specifica (ff 15 della motivazione) da effettuare su basi reddituali.
La Corte di appello, pur animata da buone intenzioni risarcitorie, ha tuttavia confuso tra il danno biologico non patrimoniale (art. 2059 c.c. in relazione con l'art. 32 della Costituzione), quale lesione e menomazione della salute,da risarcire integralmente sulla base della prova scientifica e medico legale della invalidità, come danno complesso, che include anche la perdita della vita di relazione e la perdita della capacità lavorativa generica (cfr. Cass. 12 dicembre 2003 n. 19057, Cass. 9 novembre 2006 n. 23918) ed il danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica (liquidato a ff 15 sulla base del reddito al netto delle ritenute fiscali).
Si tratta dunque di una omessa pronuncia, poiché è stata risarcita unicamente la posta risarcitoria patrimoniale, come assorbente del danno biologico.
Merita accoglimento il quarto motivo, in cui si deduce l'error in iudicando in relazione alla mancata considerazione del danno patrimoniale futuro, come danno emergente, per le cure mediche necessarie alla deambulazione, e di cui alla imponente documentazione prodotta (questa volta con piena autosufficiente) . Sul punto la decisione della Corte di appello è apodittica, liquidando le richieste con un "tanto basta” in relazione alla posta risarcitoria patrimoniale concessa.
Merita infine accoglimento il settimo motivo, in cui si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in ordine al danno patrimoniale per la perdita delle chances di carriera negli anni 1993/1999, in relazione alla invalidità conseguita ed alle assenze giustificate dall'aggravarsi delle condizioni di difficoltà nel lavoro, che impedirono il passaggio di grado da impiegato a funzionario bancario. Il ricorrente riporta le dichiarazioni rese dal Capo del personale, a conferma della circostanza della mancata assegnazione della promozione a funzionario a causa della lunga e forzata assenza. La motivazione data dalla Corte di appello (ff 16) è invero contraddittoria: infatti, dopo aver preso atto delle prove orali favorevoli alla tesi del bancario, che aspirava al servizio dì funzionario per l'estero merci" resosi disponibile, esclude poi il danno (da perdita di chances) sostenendo (ff 17) che la perdita non era irreversibile e che la mancata assegnazione dipendeva da una valutazione discrezionale.
Dove l'errore logico è duplice: in primo luogo perché il Capo del personale ha collegato esplicitamente la mancata promozione ai tempi lunghi della guarigione, esprimendo invece una valutazione positiva del dipendente infortunato, onde la perdita di chances lavorative è perdita patrimoniale diretta conseguente alle lesioni gravi riportate; in secondo luogo perché la perdita è in relazione alla ritardata promozione, ed è da valutare equitativamente, tenendo conto dell'eventuale progressione (non ancora realizzata al tempo della decisione di appello) . Il danno patrimoniale per la perdita di chances si era già verificato al tempo del riesame ed era stato esplicitamente dedotto, ed era, ai sensi dell'art. 1223 c.c. in relazione causale diretta con il fatto lesivo. Resta assorbito il terzo motivo in cui si lamenta la compensazione parziale delle spese, posto che lo accoglimento dei motivi anzidetti determina la cassazione con rinvio, dovendosi attenere la Corte di Catania ai principi di diritto come sopra enunciati, riesaminando le poste risarcitorie per il danno biologico, e per i danni patrimoniali relativi alle spese mediche future ed alla perdita di chances lavorative nella progressione di carriera. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, secondo i principi della soccombenza.
PQM Rigetta il primo, il quinto ed il sesto motivo, assorbito il terzo, accoglie gli altri (secondo, quarto e settimo) cassa in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. 

 

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