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  • Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci

Investimento pedone sulle strisce: responsabilità del conducente

Corte di Cassazione IV Sezione Penale
Sentenza 28 ottobre 2021, n. 38611 - massima a cura della Dott. Maristella Giuliano

Pedone – investimento – attraversamento pedonale – omicidio stradale - obbligo di prudenza - responsabilità pedone – causa imprevista – non sussiste –errore sanitario sopraggiunto – nesso eziologico – valore interruttivo – non sussiste

Nel caso di investimento del pedone sulle strisce pedonali con conseguente decesso, al fine di escludere la responsabilità per omicidio stradale del conducente, è necessario che la condotta del pedone costituisca una causa dell’evento morte, eccezionale, imprevista e imprevedibile e che sia da sola sufficiente a produrlo. Nel caso di specie pur se il conducente rispettava il limite di velocità, sussiste la sua responsabilità in ordine all’evento morte in quanto nei pressi di un incrocio e di strisce pedonali esiste sempre  l’obbligo di procedere lentamente e con la massima prudenza al fine di prevenire ogni possibile pericolo ed avere sempre la padronanza del veicolo, oltre all'obbligo di fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali.

Inoltre, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, anche se grave, non esclude  il nesso causale tra la condotta lesiva del conducente e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari post incidente costituisce, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale.

L'interruzione del nesso di causalità tra condotta ed evento può configurarsi solo quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo, incommensurabile e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Patrizia PICCIALLI

Rel. Consigliere:

Aldo ESPOSITO

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

Ritenuto in fatto

 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 19 luglio 2013, ha ridotto a mesi quattro di reclusione (compresa la riduzione per il rito abbreviato) la pena inflitta nei confronti di A. A. in relazione al reato di cui all'art. 589, commi primo e secondo, cod. pen., perché, per colpa generica ed inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in particolare dell'art. 191 C.d.S., trovandosi in Roma il 7 febbraio 2010 alla guida di un'auto xxx, non guidando con la dovuta attenzione, non accorgendosi tempestivamente della presenza dei pedoni B. B. e C. C., che si trovavano sulla carreggiata in zona di attraversamento pedonale, non frenando in tempo utile e così investendoli cagionava il decesso della C. C., verificatosi il 15 marzo 2010, presso la Casa di Cura S. Raffaele di Rocca di Papa.

 In ordine alla ricostruzione dei fatti, mentre i coniugi C. C. e B. B. si trovavano il 7 febbraio 2010, alle ore 13,00 circa, sulle strisce pedonali, al centro della carreggiata di via Isole del Capo Verde (Ostia), intenti ad attraversarla sulle strisce pedonali, erano investiti dall'auto xxx guidata da A. A., che non frenando, aveva cagionato la caduta a terra della donna. A causa dell'urto, la C. C. accusava un forte dolore alla gamba, sì da dover essere trasportata con l'autoambulanza all'Ospedale Grassi di Ostia con le conseguenze lesive suindicate e la morte sopravvenuta circa un mese dopo.

 I medici del nosocomio le diagnosticavano "una lussazione tibiocastragalica con frattura peroneale e del terzo malleolo". Dopo aver subito un intervento chirurgico per la riduzione lussazione e per la sintesi malleolo, il 9 febbraio 2010, la persona offesa era trasferita in cardiologia per poi essere dimessa il 17 febbraio 2010. Dopo ulteriori ricoveri e dimissioni, la C. C. decedeva il 15 marzo 2010, con diagnosi di "Sindrome di allettamento in paziente con pregresso IMA e cardiopatia ischemica. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito tipo II. Pregressa frattura caviglia destra trattata con ostiosintesi".

 La dinamica dell'incidente stradale, come risultata all'esito delle prove raccolte, non lasciava dubbi circa la responsabilità dell'imputata in ordine alla morte della C. C.

 La stessa A. A., in sede di dichiarazioni spontanee, riferiva di aver "toccato" con la propria auto la donna che, caduta a terra, piegando il piede, "urlava per il dolore perché si era rotta".

 Da quella "toccata", dovuta all'inosservanza da parte dell'imputata della norma di cui all'art. 191 C.d.S. che impone al guidatore "di consentire al pedone che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza", era derivata quella complessa lesione fratturativa della caviglia destra, ovvero, uno status clinico, a seguito del quale la C. C. non riusciva più a riprendersi, anche per le sue pregresse patologie.

 In tema di circolazione stradale, non può escludersi la prevedibilità dell'evento sinistro "fondato sul rilievo che il conducente di un'autovettura responsabile dell'investimento di un pedone abbia osservato il limite di velocità imposto. Inoltre, il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo integra una mera concausa dell'evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente; e può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, soltanto nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.

 Nel caso di specie, i due pedoni si trovavano sulle strisce pedonali, intenti a concludere l'attraversamento, circostanza non contestata dall'imputata. Anche se il B. B. fosse caduto contro la moglie a seguito dell'urto (circostanza non emersa nel corso del processo), era configurabile la condotta colposa a carico della A. A. per violazione dell'art. 191 C.d.S. Le pregresse patologie della C. C. avevano solo aggravato il quadro clinico derivante dall'investimento.

 2. La A. A., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo sei motivi di impugnazione.

 

2.1. Violazione degli artt. 178, lett. c), 179, 420 e 420 ter, comma 5, cod. proc. pen.

 Si ravvisa la violazione di legge in relazione all'ordinanza del Tribunale del 4 marzo 2013 di rigetto di richiesta di rinvio per impedimento a comparire del difensore, affetto da sindrome influenzale con iperpiressia, debitamente certificata e comunicata a mezzo fax urgente in data 4 marzo 2013, giorno dell'udienza per l'esame e il controesame del c.t. del P.M. dr. E. E.. Il controesame del dr. E. E., inoltre era impedito dal Tribunale anche a seguito della legittima istanza di riconvocazione alle due successive udienze la Corte di merito con motivazione apparentemente ha erroneamente reputato immune da censure l'ordinanza de qua, argomentando che il certificato medico prodotto dal difensore non conteneva la descrizione della sintomatologia e del grado febbrile. La circostanza dell'arrivo del fax alle ore 13.35, ma comunque entro l'effettiva chiamata del processo avvenuta alle ore 14.30, risultava ininfluente e non giustificativa del rigetto.

 L'eccezione sì incentra sul carattere assoluto dell'impedimento, documentato da una certificazione medica dalla quale risultava una malattia consistente in "stato influenzale con iperpiressia", insorta proprio il giorno dell'udienza e, per sua natura, impediva qualunque spostamento per tre giorni come certificato dal medico curante non appena visitata la propria paziente (certificato medico del 4 marzo 2013 allegato all'istanza di rinvio prodotto nel fascicolo del Tribunale).

 A sostegno dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto alla comparsa di malattia (nella specie iperpiressia - stato febbrile), improvvisa ed imprevedibile, il difensore aveva documentato la sussistenza dell'impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione. L'impedimento de quo era stato giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto.

 

2.2. Violazione degli art. 40 e 41, commi primo e secondo, cod. pen.

 Si osserva che la sentenza risultava contraddittoria sotto il profilo della ravvisabilità del nesso eziologico tra la condotta tenuta dalla A. A. e l'exitus della C. C., già affetta da grave cardiopatia ischemica cardiodilatativa con impossibilità di rivascolarizzazione, oltre che da ipertensione arteriosa e diabete mellito di tipo 2, ovvero in costante pericolo di vita, ulteriormente aggravato dalla cosiddetta malattia ipocinetica pacificamente emerso sin dal giudizio di prime cure (pag. 34 della relazione del consulente tecnico del P.M.). Persino il consulente tecnico configurava una morte cardiaca, in soggetto affetto da cardiopatia ischemica (angina instabile, già sottoposta ad intervento di bypass aortocoronarici con ed occlusione dei graft non rivascolarizzabile, portatrice di stimolatore spinale, ipertensione arteriosa), diabete mellito in trattamento insulinico, con recente frattura trimalleolare scomposta ed esposta con lussazione della caviglia di destra trattata con intervento chirurgico in urgenza di riduzione ed osteosintesi con fili e viti con conseguente malattia ipocinetica.

 Le pregresse condizioni di salute avevano comportato la comparsa della malattia ipocinetica. L'incidente si era posto quale occasione dì ricovero e di intervento chirurgico, perfettamente riuscito nonostante l'alto rischio anestesiologico e privo di ripercussioni sul fisico della paziente, mentre la malattia ipocinetica - fattore non gestibile dalla A. A., pur se previsto dai sanitari intervenuti chirurgicamente - aveva aggravato le condizioni di salute della C. C.

 Già due giorni dopo l'intervento chirurgico, la C. C. era stata invitata ad iniziare la ripresa motoria, a coadiuvare col movimento la circolazione sanguigna e a mettersi seduta (vedi diari clinici dei nosocomi); come riferito anche dal B. B. in sede di esame testimoniale (vedi anche il diario clinico e la consulenza specialistica del 13 febbraio 2011 in Cartella Clinica Ospedale G.B. Grassi di Ostia), la donna disattendeva il consiglio e preferiva rimanere a letto.

 La sindrome di allettamento sopraggiunta a seguito dell'intervento chirurgico effettuato dai sanitari, nonostante il grave rischio anestesiologico ed autonomamente decisa dalla paziente, costituiva causa sopravvenuta eccezionale ed idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta della A. A. e l'evento morte.

 Nonostante l'instabilità delle fratture trimalleolari della caviglia, il trattamento chirurgico va escluso, qualora la vita del paziente possa essere posta in pericolo dal grave rischio anestesiologico. Tali fratture possono essere trattate anche non chirurgicamente mediante una stecca, per immobilizzare la caviglia fin quando il gonfiore si risolve, salvo poi confezionare un gesso corto di gamba definitivo. Il gesso può essere sostituito di frequente, man mano che la caviglia continua a sgonfiarsi. Nella maggior parte dei casi, il carico non è consentito per sei settimane; successivamente, la caviglia può essere protetta da un tutore rimovibile per il tempo necessario alla completa guarigione.

 

2.3. Violazione di legge dell'art. 190 cod. proc. pen.

 Si osserva che non erano stati acquisiti i verbali delle sommarie informazioni rese in data 28 aprile 2010 nel corso delle indagini preliminari dai medici dell'ospedale G.B. Grassi di Ostia, dove l'asserita parte offesa era stata ricoverata:

A)

Le dichiarazioni della dr.ssa D. D., secondo cui "le lesioni a livello ortopedico, vista la consulenza richiesta a chi di competenza, permettevano che la paziente si potesse mettere seduta ed essere inviata all'ambulatorio ortopedico per la prosecuzione dalle cure (rimozione punti di sutura)"; ella dichiarava, altresì, che la C. C. era stata dimessa al proprio domicilio. Alla domanda se le lesioni riportate dalla C. C. nel sinistro potevano aver causato un peggioramento delle condizioni cardiologiche preesistenti, rispondeva così: "No, un peggioramento no perché la paziente già presentava episodi di angina da circa otto anni nonostante la presenza dello stimolatore midollare. AI momento dell'entrata in pronto soccorso la paziente è sofferente per il sinistro stradale ma non presenta dolore al petto".

B)

Le dichiarazioni del dr. E. E., medico ortopedico, che così rispondeva:

 

" no. Una frattura malleolare non può causare allettamento in quanto la paziente può mettersi seduta dopo l'intervento ed in piedi con scarico totale dell'arto fratturato con l'uso di un deambulatore o bastoni canadesi" e, alla precisa domanda dell'operante di P.G., ribadiva che le lesioni riportate nel sinistro non potevano causare la morte della paziente.

 

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

 Si deduce che la Corte di merito non ha considerato il contrario parere del dr. D. D. e il grave rischio anestesiologico della C. C., valutato dagli anestesisti come ASA (American Society of Anesthesiologists) IV ovvero che la malattia sistematica grave, con prognosi severa della C. C., che pregiudicava la sopravvivenza indipendentemente dall'intervento chirurgico (vedi la perizia d'ufficio del prof. E. E.).

 La malattia ipocinetica non era stata generata dall'investimento, bensì probabilmente dall'alto rischio anestesiologico. La classificazione ASA si riferisce esclusivamente alla condizione fisica del paziente da sottoporre ad intervento chirurgico e indica quanto la condizione clinica del paziente aumenta il rischio di complicanze nel decorso postoperatorio.

 La relazione tecnica del perito d'ufficio era resa per finalità diverse dal caso in esame ("escludere eventuali profili di colpa professionale") e giungeva alla conclusione di "morte cardiaca, in soggetto affetto da cardiopatia ischemica, diabete mellito in trattamento insulinico, con recente frattura trimalleolare scomposta ed esposta con lussazione della caviglia di destra trattata con intervento chirurgico in urgenza di riduzione ed osteosintesi con fili e viti, con conseguente malattia ipocinetica, da ritenere concausalmente determinata dal trauma stradale nel quale la donna riportò una complessa lesione fratturativa della caviglia destra".

 La malattia ipocinetica può sopraggiungere a seguito dell'anestesia praticata ad un soggetto in gravi condizioni fisiche e costituisce un processo causale del tutto autonomo ed atipico ovvero, pur se non completamente avulsa dal trauma stradale.

 La frattura scomposta della caviglia, pur se trattata con intervento in osteosintesi, non aveva comportato la comparsa della malattia ipocinetica; ciò si desumeva dalla circostanza che la donna, dopo due giorni dall'intervento, era aiutata ad alzarsi dal letto per riprendere l'attività motoria.

 L'elaborato peritale e la sentenza impugnata risultavano incompatibili col dato oggettivo della presenza della C. C. in data 24 febbraio 2010 nella propria abitazione, allorquando era sorpresa da una crisi ipoglicemica e cardiopatia ischemica. La sindrome di allettamento compariva a seguito di tale imprevedibile evento e determinava l'exitus della C. C. Solo in occasione del terzo ricovero presso l'Ospedale Israelitico del 2 marzo 2010, la sindrome da allettamento era certificata.

 

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 589 e 41 cod. pen.

 Si rileva che la Corte territoriale ha recepito la tesi scientifica del consulente tecnico prof. E. E., senza considerare che questi, nella propria relazione, aveva ricondotto il peggioramento della situazione cardiaca della C. C. allo stress chirurgico, dovuto alla grave cardiopatia ischemica cardiodilatativa con impossibilità alla rivascolarizzazione per chiusura completa dei graft inseriti nel 2002, all'ipertensione arteriosa e al diabete mellito di tipo 2. Egli sottolineava l'immediatezza dell'intervento chirurgico dopo il ricovero nonostante l'elevato rischio operatorio e il rischio anestesiologico ASA IV E. Il prof. E. E. spiegava che la lettera "E" indicava l'impossibilità di una completa valutazione della paziente e di correzione di eventuali anomalie; poi aggiungeva che, durante il decorso operatorio, come previsto, peggioravano le condizioni cardiocircolatorie e compariva la successiva sindrome da allettamento, che evidentemente il personale medico non era riuscito a fronteggiare. Egli sottolineava che la morte improvvisa della C. C. costituiva un evento ineludibile di una situa7 zione cardiocircolatoria molto compromessa e probabilmente era dovuta ad un episodio di fibrillazione ventricolare. Egli spiegava che la sindrome ipocinetica poteva avere una insorgenza cronica progressiva o un'insorgenza subacuta dopo un intervento chirurgico e che, se non si riusciva a contrastarla, si crea una disabilità ingravescente fino alla morte.

 La Corte di appello non ha valutato criticamente le conclusioni del prof. E. E. tese a giustificare l'operato dei sanitari dell'ospedale GB Grassi, che nonostante il grave rischio anestesiologico, decidevano di sottoporre la C. C. all'intervento chirurgico che le aveva provocato il fortissimo stress che l'aveva condotta alla morte.

 Secondo il prof. E. E., in assenza di condotte colpose a carico dei medici curanti, la morte della C. C. doveva essere causalmente collegata al trauma da incidente stradale subito.

 Tale elaborazione scientifica, però, non giustificava la sussistenza del nesso causale tra il trauma stradale e l'evento morte, tenuto conto che tra il trauma del 7 febbraio 2010 e l'evento morte del 15 marzo 2010 sopravvenivano:

a)

l'intervento chirurgico nonostante il grave rischio anestesiologico con dimissione domiciliare in data 17 febbraio 2010;

b)

la crisi ipoglicemica e cardiopatia ischemica del 24 febbraio 2010 con dimissione domiciliare in data 25 febbraio 2010;

c)

il dolore retrosternale e sindrome da allettamento in data 2 marzo 2010;

d)

il trasferimento in data 12 marzo 2010 al San Raffaele di Rocca Priora per eseguire programma riabilitativo.

 La frattura trimalleolare subita a seguito di un lieve investimento non aveva provocato la morte; l'intervento chirurgico nei confronti di una donna cardiopatica, diabetica e con grave rischio anestesiologico poteva aver influito nell'evoluzione di uno stato già di per sé morboso, provocando o accelerando la morte, essendo prevedibile secondo il prof. E. E. il peggioramento delle condizioni cardiocircolatorie durante il percorso post-operatorio, rischio aumentato dal forzato allettamento, al quale i medici non avevano saputo porre rimedio.

 L'intervento chirurgico probabilmente fatale costituiva una circostanza del tutto imprevedibile ed eccezionale per la A. A., indipendente dalla condotta di quest'ultima, idonea ad interrompere il nesso causale.

 

2.6. Violazione dell'art. 589, comma secondo, cod. pen.

 Si osserva che la A. A. il giorno dell'incidente, nel riprendere la marcia dopo essersi fermata per concedere la precedenza ai veicoli provenienti dalla sua destra, nel ripartire (da una posizione statica e, dunque, a moderatissima velocità), constatando l'assenza di pedoni, investiva dapprima il B. B., il quale procedeva a sinistra ed al fianco della moglie, mentre costoro avevano quasi terminato il loro attraversamento pedonale sulle strisce; in particolare, la A. A. non si avvedeva della presenza dei due pedoni, in quanto la sua visuale sinistra di guida era ostruita dal montante della propria auto; tuttavia, la condotta di guida tenuta dalla medesima era tutt'altro che imprudente o inosservante delle regole sulle circolazione, anche perché non aveva mai, nemmeno in una occasione, subìto o provocato incidenti.

 La A. A., nell'effettuare una consentita inversione di marcia, si fermava per concedere la precedenza ai veicoli provenienti da destra e, proprio perché ripartiva da una fermata, a moderatissima andatura, riprendeva la marcia, urtava il Farris che, di conseguenza, spostandosi addosso alla moglie, le faceva perdere l'equilibrio; peraltro, la C. C. non cadeva nelle immediate vicinanze del punto di investimento, bensì qualche metro più in là, dopo aver tentato di riprendere l'equilibrio, facendo alcuni passi all'indietro; i danni fisici subiti dalla medesima, infatti, sia per le altezze che per la tipologia di lesione erano incompatibili con l'urto in sé (confrontando l'altezza del fascione della vettura investitrice).

 La A. A. si trovava ferma in prossimità di un'intersezione stradale in procinto di svoltare alla propria sinistra. Ripresa la marcia, a bassissima velocità, iniziava la propria svolta a sinistra, non avendo osservato nel proprio campo visivo pedoni sull'attraversamento ivi esistente; non appena ripresa la marcia, urtava il Farris in procinto di ultimare l'attraversamento che, a sua volta si appoggiava alla moglie, facendole perdere l'equilibrio. Secondo quanto esposto dall'imputata, i pedoni si trovavano sull'estrema sinistra della conducente ed erano coperti dal montante della vettura.

 Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, può affermarsi la colpa del conducente in caso di possibilità di avvistamento e non quando abbia rispettato gli obblighi di diligenza e di comune prudenza. In materia di omicidio colposo da incidente stradale, l'accertamento del nesso causale non può essere dedotto in via presuntiva dal Giudice, che nel caso di sentenza di condanna dovrà rilevarlo secondo le regole della logica in punto di fatto e di diritto dandone motivazione in termini effettivi, logici e compatibili con tutte le risultanze probatorie emerse nel processo.

 In altre parole per integrare la colpa punibile è necessario che la violazione abbia determinato, oltre ogni ragionevole dubbio, il concretizzarsi del rischio che la regola di condotta stradale mirava a prevenire.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è infondato.

 Il primo motivo, con cui si deduce la sussistenza di un legittimo impedimento del difensore di fiducia a comparire all'udienza del 4 marzo 2013, è manifestamente infondato.

 Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di rinvio dell'udienza, per impedimento del difensore a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un'infermità con stato febbrile (nella specie virosi respiratoria) e t ad indicare una prognosi di quattro giorni, senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l'impossibilità a lasciare l'abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento, non riscontrabili laddove si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, dep. 2015, Margherita, Rv. 262846). Ugualmente, in fattispecie similare, si è ritenuto legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito non accolga una richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire, documentato da un certificato medico che si limiti ad attestare l'infermità (nella specie, faringo tracheite) con esiti febbrili e la prognosi, senza indicare il grado della febbre, essenziale alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento (Sez. 6, n. 20811 del 12/05/2010, S., Rv. 247348).

 Ciò posto sui principi operanti in materia, secondo la Corte di appello, l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva rigettato, all'udienza del 4 marzo 2013, la richiesta di rinvio, avanzata dal difensore di fiducia dell'imputato per legittimo impedimento a comparire, appariva immune da censure. Infatti, in base a quanto esposto nella sentenza impugnata, nel certificato medico allegato all'istanza, era indicata quale affezione "sindrome influenzale con iperpiressia", in assenza di descrizione e della sintomatologia e del grado febbrile, così da dover escludere la sussistenza di un impedimento assoluto a comparire.

 La ricorrente non si confronta con le argomentazioni espresse dal Tribunale nella predetta ordinanza, in cui erano state logicamente evidenziate la genericità della diagnosi contenuta nella certificazione medica ("sindrome influenzale febbrile") e la mancanza di indicazioni concernenti il carattere assoluto dell'impedimento a comparire dell'imputata.

 D'altronde, nel rispetto del parametro della ragionevole durata del processo, non ogni difficoltà personale di presenziare al dibattimento può essere addotta come impedimento, ma soltanto quella di consistenza tale da creare un insormontabile ostacolo alla presenza nel processo, suscettibile di concretizzare l'assolutezza dell'impedimento, parametro indicato dalla norma di riferimento (art. 420 ter cod. proc. pen.).

 Occorre poi aggiungere che, in tema di impedimento a comparire dell'imputato, è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge (Sez. 2, n. 36879 del 31/03/2017, T, Rv. 271167).

 2. È infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si rileva che la sindrome ipocinetica, determinata dal mancato rispetto da parte della C. C. delle prescrizioni dei sanitari, aveva costituito un fattore eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso causale.

 Tale motivo di ricorso appare finalizzato a proporre una rivalutazione fattuale del materiale probatorio, a fronte di un percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito adeguato ed ispirato a criteri logici, non sindacabili in questa sede, oltreché perfettamente allineato alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.

 Secondo il costante indirizzo espresso in materia dalla Corte regolatrice, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente ed anche quei fattori sopravvenuti che realizzino una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente (Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846; Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269976; Sez. 4, n. 42502 del 25/09/2009, Begnardi, Rv. 245460). Al di fuori di tali ipotesi eventuali altri fattori avranno un ruolo concausale, non suscettibile di elidere il legame tra condotta ed evento.

 L'interruzione del nesso di causalità tra condotta ed evento può configurarsi solo quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo, incommensurabile e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, n. 3312 del 02/12/2016, dep. 2017, Zarcone, Rv. 269001; Sez. 4, n. 15493 del 10/03/2016, Pietramala, Rv. 266786); ma ciò non può affermarsi quando, come nella specie, l'eventuale comportamento negligente di un terzo soggetto trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui (Sez. 4, n. 18800 del 13/04/2016, Bonanni, Rv. 267255).

 Alla luce di tale quadro giurisprudenziale, deve escludersi che la condotta della paziente possa costituire un fattore eziologico avente portata interruttiva del nesso e che possa essere qualificata come causa sopravvenuta integrante un rischio eccentrico ed avulso da quello originariamente introdotto dalla condotta colposa della ricorrente.

 La Corte capitolina, d'altronde, ha accuratamente motivato la propria adesione alle conclusioni dei periti e dei consulenti del Pubblico Ministero, i quali hanno dato ampiamente conto della correttezza dell'operato dei sanitari nella diagnosi, nell'esecuzione dell'intervento chirurgico e nelle successive cure riabilitative.

 Peraltro, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente non allega né la consulenza tecnica né la testimonianza del B. B., in base alla quale la C. C. avrebbe disatteso le indicazioni dei medici, allettandosi e non effettuando gli esercizi di rieducazione indispensabili per evitare la sindrome da allettamento.

 3. Non è proponibile in sede di legittimità il terzo motivo di ricorso, si deduce che, nonostante le richieste difensive, i giudici di merito non hanno acquisito i verbali di sommarie informazioni rese nel corso delle indagini dai medici dr.ssa D. D. e dr. E. E., i quali avevano negato ogni correlazione tra le lesioni riportate dalla donna in occasione del sinistro e il peggioramento delle sue condizioni.

 Al riguardo, deve evidenziarsi che tale questione non era stata prospettata con l'atto di appello, nel quale la ricorrente si limitava a chiedere l'acquisizione delle sommarie informazioni rese dai sanitari e contenute nel fascicolo del P.M., senza esporre le ragioni della formulazione di tale istanza e, in particolare, della rilevanza di tali elementi nonostante la presenza in atti della consulenza del P.M. e della perizia d'ufficio.

 Ebbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

 Peraltro, occorre rilevare che nel presente giudizio si è proceduto con le forme del giudizio abbreviato e la ricorrente avrebbe ben potuto subordinare la richiesta di ammissione al rito alla suindicata acquisizione di detta documentazione.

 4. Anche il quarto motivo, con cui si censura l'omessa valutazione della preesistente malattia sistematica grave con prognosi severa, che pregiudicava la sopravvivenza della C. C. indipendentemente dall'intervento chirurgico, nonché del grave rischio anestesiologico di livello elevato ASA (American Society of Anesthesiologists) IV, che aveva probabilmente provocato la sindrome ipocinetica, non è proponibile in sede di legittimità.

 Come per la doglianza di cui al paragrafo precedente, emerge un difetto di devoluzione, in quanto nell'atto di appello l'aspetto del rischio anestesiologico non aveva costituito oggetto di rilievi. Anzi, con tale atto di impugnazione la ricorrente sottolineava che tale rischio non aveva pregiudicato l'esito dell'intervento chirurgico ed incentrava la propria critica sul mancato rispetto da parte della C. C. delle prescrizioni dei sanitari, tematica già trattata in relazione al secondo motivo di ricorso.

 5. È infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si rileva che probabilmente l'intervento chirurgico rischioso, in una paziente anziana già gravata da plurime patologie e, in particolare da una situazione cardiologica compromessa, aveva provocato la morte.

 La Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha attribuito rilievo alle risultanze della consulenza del P.M. e della perizia d'ufficio.

 Conformemente a quanto esposto dal prof. Arnaldo E. E., consulente del P.M., la Corte di appello ha affermato che, sulla base della documentazione clinica, la C. C. aveva riportato una frattura trimalleolare a livello della caviglia, motivo per cui era sottoposta a intervento chirurgico, con prognosi di giorni quaranta e che, dopo le dimissioni ospedaliere, la situazione cardiaca peggiorava a causa delle pregresse condizioni di salute estremamente precarie e dello stress chirurgico subito, con conseguente decesso.

 La Corte territoriale - sempre in linea con le indicazioni del prof. E. E. - ha escluso la sussistenza di condotte colpose a carico dei medici curanti, per cui ha ricondotto la sua morte al trauma da incidente stradale subito, pur sottolineando la pesante incidenza causale conseguente alla sindrome da allettamento o da immobilità.

 La Corte di merito ha poi condiviso le valutazioni del perito d'ufficio dr.ssa Liviero, medico legale, secondo il quale i sanitari succedutisi nel tempo tra il 7 febbraio e il 15 marzo 2010 avevano sempre formulato diagnosi corrette e praticato terapie ed esami clinici idonei al quadro sintomatologico-clinico mostrato conformi alle regole della buona pratica clinica ed assistenziale, monitorandola per i valori ematochimici con rimodulazione terapeutica costante; ha ribadito, pertanto, che il decesso era causalmente collegato alle lesioni riportate dalla C. C. a seguito dell'investimento stradale: morte cardiaca in soggetto affetto da cardiopatia ischemica, diabete mellito in trattamento insulinico, con recente frattura trimalleolare scomposta ed esposta con lussazione della caviglia di destra trattata con intervento chirurgico in urgenza di riduzione ed osteosintesi con fili e viti, con conseguente malattia ipocinetica "da ritenere concausalmente determinata dal trauma stradale nel quale la donna riportò una complessa lesione fratturativa della caviglia destra".

 Al riguardo vanno richiamati i principi giurisprudenziali già sopra riportati nel par. 2, secondo cui l'errore dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale non può ritenersi causa autonoma ed indipendente ex art. 41, comma secondo, cod. pen., tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito: ciò in quanto l'errore medico non costituisce un accadimento al di fuori di ogni immaginazione, a maggior ragione nel caso in cui l'aggravamento della situazione clinica del ferito e la necessità di interventi chirurgici complessi risultino preventivabili in ragione della gravità delle lesioni determinate dall'incidente stradale (Sez. 4, n. 41293 del 04/10/2007, Taborelli, Rv. 237838). In tema di lesioni personali volontarie seguite dal decesso della vittima, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale (Sez. 5, n. 29075 del 23/05/2012, Barbagallo, Rv. 253316).

 

Ne consegue, in tal caso, l'applicabilità dell'art. 41, comma primo e non del comma secondo della medesima disposizione.

 In proposito, da nessuna emergenza processuale risulta che, nella fattispecie, nonostante la situazione ortopedica notevolmente compromessa, non si sarebbe dovuto procedere all'intervento chirurgico, al fine di evitare di determinare rischi post-operatori.

 Le censure della ricorrente sul punto - essenzialmente tese a sostenere l'interruzione del nesso eziologico - oltre a porsi in contrasto con la citata giurisprudenza di questa Corte, sono prospettate in maniera ipotetica e congetturale, per cui non possono essere prese in seria considerazione in questa sede, a fronte di una "doppia conforme" che ha individuato il nesso di causa sulla scorta di un ragionamento logico, privo di errori in diritto e sorretto da solide basi scientifiche.

 6. È manifestamente infondato il sesto motivo di ricorso, con cui si deduce l'assenza di colpa della A. A. in relazione all'incidente stradale che aveva determinato la caduta della C. C. e le conseguenti lesioni personali.

 In linea generale, va premesso che, in ordine alla problematica del sinistro in esame, come è noto, le principali norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, vanno rinvenute nell'art. 140 C.d.S., che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo dì comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte.

 Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono quelle dettagliate nell'art. 191 C.d.S., che trovano il loro pendant nel precedente art. 190 C.d.S., che, a sua volta, dettaglia le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.

 L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità deve essere posto in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali; e va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176).

 In questa prospettiva, la regola prudenziale e cautelare fondamentale, che deve presiedere al comportamento del conducente, è sintetizzata nell'"obbligo di attenzione" che questi deve tenere al fine di "avvistare" il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius, i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.

 Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali (Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288; Sez. 4, n. 44651 del 12/10/2005, Leonini, Rv. 232618):

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l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, dove si procede o che si sta per impegnare; persino l'assenza di strisce pedonali non può indurlo a ritenere che nessun pedone si accingerà ad attraversare la strada, giacché è sufficiente un minimo di esperienza per conoscere perfettamente l'effettiva realtà del traffico e sapere quanto spesso i pedoni attraversano la strada indipendentemente dalle strisce pedonali (Sez. 4, n. 4834 del 23/03/1992, Baldini, Rv. 190029).

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l'obbligo di mantenere sempre il controllo del veicolo;

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l'obbligo di prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada; in particolare, il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176).

 Affinché in caso di investimento sia affermata la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corìgliano, Rv. 255995; Sez. 4, n. 20027 del 16/04/2008, Di Cagno, Rv. 240221; Sez. 4, n. 16842 del 09/11/1990, Pascali, Rv. 186076):

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che il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapido e inatteso;

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che, nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza; nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente; il conducente, peraltro, ha l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende (Sez. 4, n. 44651 del 12/10/2005, Leonini, Rv. 232618).

 Inoltre, in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Sez. 4, n. 10635 del 2013 cit.; Sez. 4, n. 26131 del 03/06/2008, Garzotto, Rv. 241004).

 Il limite massimo di velocità, peraltro, non va confuso con l'obbligo di adeguare la velocità del veicolo alle particolari circostanze di tempo e dei luoghi; ne consegue che, mentre detto limite non può in alcun caso essere superato, anche una velocità inferiore può ben risultare inadeguata alle circostanze e costituisce ragione di responsabilità penale per colpa, se si ponga come causa di infortunio alle persone (Sez. 4, n. 2539 del 15/02/1996, Cuogo, Rv. 204178).

 In particolare, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze (Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019, Sapienza, Rv. 277703; Sez. 4, n. 13916 del 27/03/2012, Lanfranchi, Rv. 252488).

 Questa Corte ha altresì affermato, sia pur nella vigenza dell'abrogato Codice della Strada, che, in tema di circolazione stradale, nel caso di investimento del pedone che attraversi la carreggiata sulle strisce pedonali, il concorso di colpa della vittima può ammettersi nell'ipotesi in cui il pedone abbia intrapreso l'attraversamento a così breve distanza dal veicolo sopraggiungente da rendere impossibile, al conducente di quest'ultimo, di evitare l'investimento, o nell'ipotesi in cui il pedone abbia violato le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione del Codice della Strada (Sez. 4, n. 10370 del 28/05/1990, Di Leva, Rv. 184912).

 Tanto premesso sulla giurisprudenza in materia, la Corte di appello ha logicamente evidenziato che, in base all'esame testimoniale reso dalXXXX e alla relazione di incidente stradale, era emerso che, mentre i coniugi C. C. e B. B. si trovavano, alle ore 13, 00 circa, sulle strisce pedonali, al centro della carreggiata di via Isole del Capo Verde (Ostia), intenti ad attraversarla sulle strisce pe16 donali, erano investiti dall'auto xxx guidata da A. A., che non frenando, aveva cagionato la caduta a terra della donna. Ne derivava che la A. A. non aveva avvistato tempestivamente i pedoni e non aveva ridotto l'andatura fino a fermarsi.

 Come sopra sottolineato, appare irrilevante il rispetto del limite massimo di velocità, in quanto anche una velocità inferiore può risultare inadeguata, se costituente una condizione causale di danno alla persona. D'altronde, l'obbligo di procedere lentamente e con la massima prudenza derivava dalle condizioni dei luoghi e, in particolare, dalla presenza di strisce zebrate e di un'intersezione stradale.

 La sentenza impugnata ha correttamente fatto riferimento alla violazione dell'art. 191 C.d.S. e, in particolare, all'obbligo del conducente di fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali.

 La ricorrente evidenzia l'impossibilità della A. A. di avvistare i pedoni a causa dell'ostruzione della visuale causata dal montante dell'autovettura. Tuttavia, proprio tale riduzione del campo visivo avrebbe dovuto indurre la A. A. a fermarsi, proprio al fine di evitare dì provocare investimenti del tipo di quello verificatosi; al contrario, la donna neanche rallentava (vedi sentenza di primo grado). Il montante, peraltro, non poteva costituire un fattore integrante l'oggettiva impossibilità di avvistare i pedoni e di osservarne tempestivamente i movimenti.

 

7. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

 

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

 

Per questi motivi

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma il 10 giugno 2021.

 

Il Presidente: PICCIALLI

Il Consigliere estensore: ESPOSITO

 

 

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021.