- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio
decreto
1 aprile 2008
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 1 aprile 2008
Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio
agroforestali.
- IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatta a New York nel 1992;
Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE
riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del
Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei
relativi impegni, che stabilisce per l'Italia la riduzione di
emissioni di gas serra nella misura del 6,5%, rispetto ai livelli del
1990, durante il periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il
31 dicembre 2012;
Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del Protocollo
di Kyoto;
Vista la Delibera del CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione
delle Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione
delle emissioni dei gas ad effetto serra» che al comma 7, punto 4,
stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per le politiche
agricole, alimentari e forestali, realizzi il cosiddetto «Registro
Nazionale dei Serbatoi di carbonio agro-forestali» al fine di
certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da
attivita' di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione
forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione;
Considerato che l'Italia ha eletto, nel documento intitolato
«Report on the determination of Italy's assigned amount under Article
7, paragraph 4, of the Kyoto Protocol» la sola gestione forestale tra
le attivita' addizionali previste dall'art. 3.4 del Protocollo di
Kyoto, e che le attivita' dell'art. 3.3 del Protocollo di Kyoto la
cui contabilizzazione e' obbligatoria sono l'afforestazione, la
riforestazione e la deforestazione;
Considerato che la suindicata Delibera indica in 4 MtCO2/anno il
potenziale totale di assorbimento di carbonio delle attivita' di
afforestazione, riforestazione e deforestazione;
Considerato che la Decisione 8/CMP.2 della Conferenza delle Parti
del Protocollo di Kyoto ha fissato, per l'Italia, in 10,2 MtCO2/anno
il limite massimo di assorbimento di carbonio dell'attivita' di
gestione forestale;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito presso la direzione generale competente del
Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare il
Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agroforestali (Registro).
2. Il Registro e' parte integrante del «Sistema nazionale per la
realizzazione dell'Inventario Nazionale delle emissioni e degli
assorbimenti di gas-serra».
Art. 2.
1. Il Registro ha il compito di quantificare nella contabilita' del
Protocollo di Kyoto, in conformita' con le decisioni adottate dagli
organismi della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC)
ed in accordo con le Linee-Guida delle Buone Pratiche (GPG-LULUCF)
fornite dal Gruppo di esperti Intergovernativo sui cambiamenti
climatici delle Nazioni Unite, (IPCC) ed ogni loro ulteriore
elaborazione, il bilancio netto di gas ad effetto serra generato
dalla superficie nazionale, in conseguenza di attivita' di Uso delle
Terre, Variazione di Uso delle Terre e Selvicoltura (LULUCF - Land
Use, Land Use Change and Forestry).
2. Per il primo periodo d'impegno (2008-2012) le attivita' LULUCF
da quantificare nella contabilita' del Protocollo di Kyoto sono
l'afforestazione, la riforestazione, la deforestazione e la gestione
forestale.
Art. 3.
1. Il Registro e' costituto dai seguenti strumenti:
a) Inventario dell'Uso delle Terre d'Italia (IUTI), che
identifica e quantifica le aree soggette ad uso forestale
predominante in una serie temporale, compresa tra il 1° gennaio 1990
ed il 31 dicembre 2012, che garantisca di discernere le aree in cui
l'uso forestale e' divenuto predominante dopo il 31 dicembre 1989 e
le aree in cui l'uso forestale non e' piu' predominante dal
1° gennaio 1990;
b) Inventario dei Stock di Carbonio d'Italia (ISCI), che
quantifica gli stock di carbonio e la loro dinamica nelle aree
identificate da IUTI, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed
il 31 dicembre 2012;
c) Censimento degli Incendi Forestali d'Italia (CIFI), che
identifica e quantifica le superfici percorse da incendio nelle aree
identificate da IUTI, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed
il 31 dicembre 2012;
d) Inventario delle Emissioni da Incendi Forestali (IEIF), che
quantifica le emissioni degli altri gas ad effetto serra (CH4 ed N2O)
dalle aree identificate da CIFI, nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012.
2. L'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di
Carbonio (INFC), strumento permanente di monitoraggio delle foreste,
e' parte integrante del Registro ed in particolare fornisce i dati
per IUTI ed ISCI. La sua ripetizione, entro il 2013, garantira' la
piena operativita' del Registro e delle operazioni di contabilita'.
Art. 4.
1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare e' responsabile della realizzazione, della tenuta e della
gestione del Registro, nonche' delle attivita' di archiviazione ed
implementazione delle sua banche dati. Le predette funzioni vengono
esercitate dalla competente Direzione generale, la quale e' altresi'
responsabile dell'approvazione dei dati prodotti dal Registro,
nonche' della loro trasmissione agli organismi della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
2. Il Ministero potra' avvalersi, per l'espletamento di attivita'
aventi carattere coordinato e strumentale rispetto allo svolgimento
delle suddette attribuzioni, dell'Agenzia per la Protezione
dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (A.P.A.T.) e del Corpo
Forestale dello Stato (C.F.S.), i cui compiti, a tale fine, verranno
individuati mediante separati protocolli d'intesa stipulati fra i
Ministeri stessi ed i predetti Enti, in relazione alle rispettive
competenze istituzionali.
3. Lo svolgimento dei compiti demandati, secondo quanto indicato al
precedente comma 2, all'A.PA.T., al C.F.S., si svolgera' sotto la
vigilanza della competente Direzione generale del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale e'
conseguentemente rimesso l'esercizio delle conseguenti attribuzioni,
nonche' la verifica della correttezza dell'operato dei suddetti Enti.
4. La competente Direzione generale del Ministero dell'Ambiente
della tutela del territorio e del mare provvede a definire la
struttura organizzativa deputata all'esercizio del Registro. A tale
fine, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi
Tecnici (A.P.A.T.) e il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) - in
ragione dei compiti ai medesimi rimessi - possono sottoporre le
relative proposte all'attenzione della predetta Direzione, la quale
procede alla conclusiva approvazione della configurazione
organizzativa e funzionale della struttura stessa.
5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
contribuisce alla realizzazione e gestione del registro attraverso le
attivita' istituzionali del Corpo Forestale dello Stato.
Art. 5.
1. L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi
Tecnici (A.P.A.T.) e il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.)
nell'ambito dei compiti ad essi rispettivamente rimessi per effetto
dei protocolli di intesa di cui al comma 2 del precedente art. 4,
trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2008, una
relazione recante i necessari elementi conoscitivi e di valutazione
preordinati alla predisposizione ed approvazione:
del consuntivo dello stato di attuazione delle disposizioni del
presente decreto;
e del preventivo delle attivita' per l'anno successivo, corredato
dal relativo piano finanziario.
2. L'approvazione degli strumenti consuntivo e preventivo indicati
al precedente comma 1 e' rimessa al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa verifica:
della congruita' e rispondenza della relazione di consuntivo
rispetto alle indicazioni formulate nella presupposta relazione di
preventivo riguardante il medesimo periodo;
e della compatibilita' delle indicazioni contenute nel preventivo
delle attivita' per l'anno successivo rispetto alla definizione
annuale delle esigenze finanziarie necessarie alla gestione del
Registro operata dallo stesso Ministero, al quale spetta provvedere
alla copertura delle stesse.
Art. 6.
La competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare potra' istituire un Comitato di
Consultazione Scientifica (CCS) del Registro con funzioni di
indirizzo, composto da esperti afferenti ai diversi Istituti di
Ricerca, Universita' e Organi dello Stato competenti (istituito senza
oneri aggiuntivi per l'Amministrazione dello Stato).
Art. 7.
Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2008