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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio

decreto
1 aprile 2008

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


DECRETO 1 aprile 2008

Istituzione   del   Registro   nazionale  dei  serbatoi  di  carbonio

agroforestali.

 

 

  1. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

di concerto con

 

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

 

  Vista   la   legge  15 gennaio  1994,  n.  65,  di  ratifica  della

Convenzione  Quadro  delle  Nazioni  Unite sui cambiamenti climatici,

fatta a New York nel 1992;

  Vista  la  decisione  del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE

riguardante  l'approvazione,  a  nome  della  Comunita'  europea, del

Protocollo  di  Kyoto  allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni

Unite   sui  cambiamenti  climatici  e  l'adempimento  congiunto  dei

relativi  impegni,  che  stabilisce  per  l'Italia  la  riduzione  di

emissioni di gas serra nella misura del 6,5%, rispetto ai livelli del

1990,  durante  il  periodo  compreso  fra  il  1° gennaio  2008 e il

31 dicembre 2012;

  Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del Protocollo

di Kyoto;

  Vista  la  Delibera del CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione

delle  Linee  Guida  per le politiche e misure nazionali di riduzione

delle  emissioni  dei  gas ad effetto serra» che al comma 7, punto 4,

stabilisce   che  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare,  d'intesa con il Ministero per le politiche

agricole,  alimentari  e  forestali, realizzi il cosiddetto «Registro

Nazionale  dei  Serbatoi  di  carbonio  agro-forestali»  al  fine  di

certificare  i  flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da

attivita' di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione

forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione;

  Considerato  che  l'Italia  ha  eletto,  nel  documento  intitolato

«Report on the determination of Italy's assigned amount under Article

7, paragraph 4, of the Kyoto Protocol» la sola gestione forestale tra

le  attivita'  addizionali  previste  dall'art. 3.4 del Protocollo di

Kyoto,  e  che  le attivita' dell'art. 3.3 del Protocollo di Kyoto la

cui  contabilizzazione  e'  obbligatoria  sono  l'afforestazione,  la

riforestazione e la deforestazione;

  Considerato  che  la  suindicata Delibera indica in 4 MtCO2/anno il

potenziale  totale  di  assorbimento  di  carbonio delle attivita' di

afforestazione, riforestazione e deforestazione;

  Considerato  che  la Decisione 8/CMP.2 della Conferenza delle Parti

del  Protocollo di Kyoto ha fissato, per l'Italia, in 10,2 MtCO2/anno

il  limite  massimo  di  assorbimento  di  carbonio dell'attivita' di

gestione forestale;

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

  1.  E'  istituito  presso  la  direzione  generale  competente  del

Ministero  dell'Ambiente  della  tutela  del territorio e del mare il

Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agroforestali (Registro).

  2.  Il  Registro  e' parte integrante del «Sistema nazionale per la

realizzazione  dell'Inventario  Nazionale  delle  emissioni  e  degli

assorbimenti di gas-serra».

 

       

     

                               Art. 2.

  1. Il Registro ha il compito di quantificare nella contabilita' del

Protocollo  di  Kyoto, in conformita' con le decisioni adottate dagli

organismi della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC)

ed  in  accordo  con le Linee-Guida delle Buone Pratiche (GPG-LULUCF)

fornite  dal  Gruppo  di  esperti  Intergovernativo  sui  cambiamenti

climatici   delle  Nazioni  Unite,  (IPCC)  ed  ogni  loro  ulteriore

elaborazione,  il  bilancio  netto  di  gas ad effetto serra generato

dalla  superficie nazionale, in conseguenza di attivita' di Uso delle

Terre,  Variazione  di  Uso delle Terre e Selvicoltura (LULUCF - Land

Use, Land Use Change and Forestry).

  2.  Per  il primo periodo d'impegno (2008-2012) le attivita' LULUCF

da  quantificare  nella  contabilita'  del  Protocollo  di Kyoto sono

l'afforestazione,  la riforestazione, la deforestazione e la gestione

forestale.

 

       

     

                               Art. 3.

  1. Il Registro e' costituto dai seguenti strumenti:

    a) Inventario   dell'Uso   delle   Terre   d'Italia  (IUTI),  che

identifica   e   quantifica   le   aree  soggette  ad  uso  forestale

predominante  in una serie temporale, compresa tra il 1° gennaio 1990

ed  il  31 dicembre 2012, che garantisca di discernere le aree in cui

l'uso  forestale  e' divenuto predominante dopo il 31 dicembre 1989 e

le  aree  in  cui  l'uso  forestale  non  e'  piu'  predominante  dal

1° gennaio 1990;

    b) Inventario   dei   Stock  di  Carbonio  d'Italia  (ISCI),  che

quantifica  gli  stock  di  carbonio  e  la  loro dinamica nelle aree

identificate  da IUTI, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed

il 31 dicembre 2012;

    c) Censimento   degli  Incendi  Forestali  d'Italia  (CIFI),  che

identifica  e quantifica le superfici percorse da incendio nelle aree

identificate  da IUTI, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed

il 31 dicembre 2012;

    d) Inventario  delle  Emissioni  da Incendi Forestali (IEIF), che

quantifica le emissioni degli altri gas ad effetto serra (CH4 ed N2O)

dalle  aree  identificate  da  CIFI,  nel  periodo  compreso  tra  il

1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012.

  2. L'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di

Carbonio  (INFC), strumento permanente di monitoraggio delle foreste,

e'  parte  integrante  del Registro ed in particolare fornisce i dati

per  IUTI  ed  ISCI. La sua ripetizione, entro il 2013, garantira' la

piena operativita' del Registro e delle operazioni di contabilita'.

 

       

     

                               Art. 4.

  1.  Il  Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del

mare  e'  responsabile  della  realizzazione,  della  tenuta  e della

gestione  del  Registro,  nonche' delle attivita' di archiviazione ed

implementazione  delle  sua banche dati. Le predette funzioni vengono

esercitate  dalla competente Direzione generale, la quale e' altresi'

responsabile   dell'approvazione  dei  dati  prodotti  dal  Registro,

nonche'  della  loro  trasmissione  agli  organismi della Convenzione

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

  2.  Il  Ministero potra' avvalersi, per l'espletamento di attivita'

aventi  carattere  coordinato e strumentale rispetto allo svolgimento

delle   suddette   attribuzioni,   dell'Agenzia   per  la  Protezione

dell'Ambiente  e  per  i  servizi  Tecnici  (A.P.A.T.)  e  del  Corpo

Forestale  dello Stato (C.F.S.), i cui compiti, a tale fine, verranno

individuati  mediante  separati  protocolli  d'intesa stipulati fra i

Ministeri  stessi  ed  i  predetti Enti, in relazione alle rispettive

competenze istituzionali.

  3. Lo svolgimento dei compiti demandati, secondo quanto indicato al

precedente  comma 2,  all'A.PA.T.,  al  C.F.S., si svolgera' sotto la

vigilanza   della   competente   Direzione   generale  del  Ministero

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale e'

conseguentemente  rimesso l'esercizio delle conseguenti attribuzioni,

nonche' la verifica della correttezza dell'operato dei suddetti Enti.

  4.  La  competente  Direzione  generale del Ministero dell'Ambiente

della  tutela  del  territorio  e  del  mare  provvede  a definire la

struttura  organizzativa  deputata all'esercizio del Registro. A tale

fine,  l'Agenzia  per  la  Protezione  dell'Ambiente  e per i servizi

Tecnici  (A.P.A.T.)  e  il  Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) - in

ragione  dei  compiti  ai  medesimi  rimessi  - possono sottoporre le

relative  proposte  all'attenzione della predetta Direzione, la quale

procede    alla    conclusiva   approvazione   della   configurazione

organizzativa e funzionale della struttura stessa.

  5.  Il  Ministero  delle politiche agricole, alimentari e forestali

contribuisce alla realizzazione e gestione del registro attraverso le

attivita' istituzionali del Corpo Forestale dello Stato.

 

       

     

                               Art. 5.

  1.  L'Agenzia  per  la  Protezione  dell'Ambiente  e  per i servizi

 

Tecnici   (A.P.A.T.)  e  il  Corpo  Forestale  dello  Stato  (C.F.S.)

nell'ambito  dei  compiti ad essi rispettivamente rimessi per effetto

dei  protocolli  di  intesa  di cui al comma 2 del precedente art. 4,

trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2008, una

relazione  recante  i necessari elementi conoscitivi e di valutazione

preordinati alla predisposizione ed approvazione:

    del  consuntivo  dello stato di attuazione delle disposizioni del

presente decreto;

    e del preventivo delle attivita' per l'anno successivo, corredato

dal relativo piano finanziario.

  2.  L'approvazione degli strumenti consuntivo e preventivo indicati

al  precedente  comma 1 e' rimessa al Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, previa verifica:

    della  congruita'  e  rispondenza  della  relazione di consuntivo

rispetto  alle  indicazioni  formulate nella presupposta relazione di

preventivo riguardante il medesimo periodo;

    e della compatibilita' delle indicazioni contenute nel preventivo

delle  attivita'  per  l'anno  successivo  rispetto  alla definizione

annuale  delle  esigenze  finanziarie  necessarie  alla  gestione del

Registro  operata  dallo stesso Ministero, al quale spetta provvedere

alla copertura delle stesse.

 

       

     

                               Art. 6.

  La  competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente della

tutela  del  territorio  e  del  mare potra' istituire un Comitato di

Consultazione   Scientifica   (CCS)  del  Registro  con  funzioni  di

indirizzo,  composto  da  esperti  afferenti  ai  diversi Istituti di

Ricerca, Universita' e Organi dello Stato competenti (istituito senza

oneri aggiuntivi per l'Amministrazione dello Stato).

 

       

     

                               Art. 7.

  Il  presente  decreto entra in vigore alla data della pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 1° aprile 2008

 

 

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