- Atti preparatori
- Mobilità persone con disabilità
- Dott.ssa Maristella Giuliano

Istituzione della banca dati nazionale dei veicoli disabili
Senato della Repubblica
Disegno di legge S 354
d’iniziativa del senatore VESCOVI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2018
Istituzione della banca dati nazionale unica dei veicoli utilizzati
da cittadini disabili
Onorevoli Senatori. -- nel nostro Paese i diritti di cittadinanza delle persone con disabilità sono, in molti casi, ancora negati. A volte il problema risiede nella mancanza di una normativa specifica, altre volte nelle complicazioni burocratiche, molte altre da una mancanza di cultura di inclusione sociale. Il diritto di mobilità delle persone con disabilità, già difficile per le problematiche condizioni fisiche, viene spesso compromesso dalla presenza di ostacoli che potrebbero facilmente essere rimossi.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 503/96, all'articolo 12, prevede che «alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo». Questo contrassegno, valido per tutto il territorio nazionale, consente la circolazione e la sosta nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Banca dati nazionale unica dei veicoli utilizzati da cittadini)
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per la motorizzazione, è istituita la banca dati nazionale unica dei veicoli utilizzati da cittadini disabili, di seguito «banca dati nazionale», titolari di speciale contrassegno, per avere libero accesso alle zone soggette a limitazioni di tutti i comuni italiani.
2. Gli uffici comunali, dopo aver acquisito e valutato la documentazione necessaria, rilasciano i contrassegni e contestualmente inseriscono nella banca dati nazionale il numero di targa di veicoli, fino ad un massimo di due, più frequentemente utilizzati dai cittadini disabili.
3. La registrazione della targa è indispensabile per il transito nelle Zone a traffico limitato (ZTL), nelle corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico e per accedere attraverso i varchi controllati elettronicamente evitando l'emissione di verbali di accertamento d'infrazione.
4. I titolari di contrassegno rilasciato in un comune italiano, in caso di transito in zone a traffico limitato in un comune diverso da quello di residenza, non sono tenuti a dare alcuna comunicazione preventiva.
Art. 2.
(Modalità di funzionamento della banca dati)
1. Con uno o più regolamenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità:
a) di funzionamento della banca dati nazionale unica dei veicoli utilizzati da cittadini disabili;
b) di autenticazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica;
c) di autorizzazione all'utilizzo di informazioni contenute nella banca dati nazionale unica da parte di pubbliche amministrazioni e persone fisiche e giuridiche private;
d) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per gli specifici compiti d'istituto.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti previsti per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale unica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Documenti allegati
- S_354.pdf 60 KB