• Normativa
  • Patente di guida
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Istituzione della patente di servizio del Corpo di Polizia

Decreto
4 settembre 2008

 

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

DECRETO 4 settembre 2008

 

Istituzione   della   patente   di  servizio  del  Corpo  di  Polizia

penitenziaria.

 

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

                 dell'Amministrazione penitenziaria

  Vista  la  legge  del  15 dicembre  1990,  n.  395 che disciplina i

compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria;

  Visto  l'art.  73  del  decreto del Presidente della Repubblica del

15 febbraio  1999, n. 82, concernente il «Regolamento di servizio del

Corpo di polizia penitenziaria»;

  Visti  gli  art.  12,  138  e 139 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 e successive modificazioni;

  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con il Ministro dell'interno dell'11 agosto 2004, n. 246,

concernente  il  «Regolamento  recante  norme  per  il rilascio della

patente  di  servizio  per il personale abilitato allo svolgimento di

compiti di polizia stradale;

  Visto  il decreto interministeriale del 24 ottobre 1980, istitutivo

del servizio automobilistico, pubblicato nel bollettino ufficiale del

Ministero della giustizia n. 9 del 15 maggio 1981;

  Ritenuta  la  necessita'  di  istituire  la patente di servizio del

Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  di disciplinare le modalita' di

conseguimento e rilascio.

                               Art. 1.

                Istituzione della patente di servizio

  E'  istituita  la  patente  di servizio per la conduzione dei mezzi

dell'Amministrazione penitenziaria.

  Il  certificato  di  abilitazione alla guida, conforme all'allegato

«A»  al  presente  decreto,  viene  rilasciato dal direttore generale

della  Direzione  generale  delle  risorse  materiali, dei beni e dei

servizi o da un suo delegato.

  Il  certificato  di  abilitazione di cui trattasi, viene rilasciato

per  le  categorie  di  seguito  indicate e con a fianco riportato la

tipologia dei mezzi di cui e' autorizzata la conduzione:

    «A» - Motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 t.;

    «B»  -  Motoveicoli,  esclusi  i  motocicli, autoveicoli di massa

complessiva non superiore a 3.5 t. e il cui numero di posti a sedere,

escluso  quello  del  conducente,  non  e' superiore a otto, anche se

trainanti  un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la

massa  a  vuoto  del  veicolo  trainante  e  non  comporti  una massa

complessiva  totale  a pieno carico per i due veicoli superiori a 3,5

t.;

    «C» - Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a

3,5 t. anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la

cui guida e' richiesta la patente della categoria D;

    «D»  -  Autobus  ed  altri  autoveicoli destinati al trasporto di

persone  il  cui  numero  di  posti  a  sedere,  escluso  quello  del

conducente,  e'  superiore  ad  otto, anche se trainanti un rimorchio

leggero;

    «E»  - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle

categorie  B.  C,  e  D,  per  ciascuna delle quali il conducente sia

abilitato,  quando  trainano  un  rimorchio che non rientra in quelli

indicati  per  ciascuna  delle  precedenti  categorie; autoarticolati

destinati   al   trasporto  di  persone  e  autosnodati,  purche'  il

conducente  sia  abilitato  alla  guida di autoveicoli per i quali e'

richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purche'

il  conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali

e' richiesta la patente della categoria C.

  Per  i  rimorchi leggeri si intendono quelli di massa complessiva a

pieno carico fino a 0,75 t.

 

       

     

                               Art. 2.

               Conferimento della patente di servizio

  La  patente di servizio e' conferita previo superamento di apposito

corso teorico-pratico di abilitazione, differenziato a seconda che il

personale sia o meno gia' in possesso di patente di guida.

  La  commissione esaminatrice sara' composta come indicato nell'art.

6 del presente provvedimento.

 

       

     

                               Art. 3.

Conferimento  della  patente  di  servizio  per  il personale gia' in

                     possesso di patente civile

  Il  personale  gia'  in  possesso di patente di guida conseguita ai

sensi dell'art. 116 del Codice della strada, dovra' superare un corso

teorico-pratico   della   durata   di   una   settimana   organizzato

dall'amministrazione  che  potra'  aver  luogo  anche nell'ambito dei

corsi   di   formazione  per  l'immissione  in  ruolo.  Il  programma

didattico/addestrativo   e'  mutuato  dall'art.  9  del  decreto  del

Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti dell'11 agosto 2004,

n. 246.

  La  patente  di  servizio  si intende rinnovata ad ogni conferma di

validita'  della  patente di guida ai sensi dell'art. 126 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  Il  personale  in possesso della patente di servizio e' obbligato a

comunicare  ogni  variazione di validita' e di conferma della patente

di  guida  rilasciata  ai  sensi  dell'art.  116 del predetto decreto

legislativo entro dieci giorni dalla sua effettiva conoscenza.

 

       

     

                               Art. 4.

Conferimento  della  patente  di  servizio  per  il  personale non in

                     possesso di patente civile

  Il  personale  non  in  possesso di patente di guida verra' avviato

alla    frequenza    di    un   corso   teorico-pratico   organizzato

dall'amministrazione  o  presso  strutture  delle  Forze  armate o di

Polizia  oppure presso altri enti esterni, ai sensi dell'art. 138 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

       

     

                               Art. 5.

           Sospensione e revoca della patente di servizio

  Nel  caso  di  sospensione  o  revoca della patente di guida di cui

all'art.  116  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, la

patente  di  servizio  e'  sospesa  o revocata dal direttore generale

della  Direzione  generale  delle  risorse  materiali, dei beni e dei

servizi o da un suo delegato.

  La  patente  di  servizio  puo'  essere altresi' sospesa fino ad un

massimo  di  un  anno o, nei casi piu' gravi o di recidiva, quando il

titolare,  nell'impiego dei veicoli di servizio, abbia cagionato, per

imperizia   o   negligenza,   danni  ai  medesimi  o  ad  altre  cose

dell'Amministrazione  penitenziaria  o di altri soggetti, nell'ambito

dell'attivita' di servizio.

  La  patente di servizio e' inoltre ritirata, sospesa o revocata, in

tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285,  commesse  alla  guida  di  veicoli  di servizio, che comportino

l'applicazione  di  tali  tipologie  di  provvedimenti  a  carico del

trasgressore.   In  tali  casi,  i  predetti  provvedimenti,  non  si

applicano  alla  patente  di  guida rilasciata ai sensi dell'art. 116

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  Le disposizioni dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile

1992,  n.  285,  non si applicano alla patente di servizio. In questi

casi,  quando  le violazioni ivi previste sono commesse alla guida di

veicoli  di  servizio,  le disposizioni relative alla patente a punti

non  si  applicano  neanche alla patente di guida rilasciata ai sensi

dell'art. 116 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

       

     

                               Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

  La  commissione d'esame di cui all'art. 73, comma 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, e' composta da:

      presidente: dirigente dell'Amministrazione penitenziaria;

      componente: un funzionario del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti;

      componente: personale del Corpo di polizia penitenziaria munito

della qualifica di istruttore di guida;

      componente/segretario:  un  appartenente  al ruolo commissari o

ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

  I  componenti  le commissioni d'esame saranno nominati, di volta in

volta, dalla Direzione generale del personale e della formazione.

 

       

     

                               Art. 7.

                          Norme transitorie

  Il  certificato  di  abilitazione  alla  guida  degli  automezzi di

servizio,  rilasciato  dall'Amministrazione  penitenziaria  prima del

15 ottobre  2004,  sara'  sostituito  dalla  patente  di  servizio di

categoria  corrispondente senza necessita' di frequentare il corso di

formazione di cui all'art. 3.

  Al  personale  abilitato  alla guida dei mezzi dell'Amministrazione

penitenziaria  dopo  il  15 ottobre  2004,  in via transitoria, sara'

rilasciata  la  patente  di  servizio  previo superamento di un esame

pratico di guida di automezzi di servizio.

  La  commissione esaminatrice sara' composta come indicato nell'art.

6 del presente provvedimento.

  In  caso  di  mancato  superamento  dell'esame, il personale verra'

ammesso alla frequenza del corso di cui all'art. 3.

    Roma, 4 settembre 2008

                                      Il capo del Dipartimento: Ionta

 

       

     

                                                         

 Allegato omissis