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Istituzione dell’Albo nazionale dei soccorritori stradali

Senato della Repubblica
Disegno di legge n. S 1435

 


DISEGNO DI LEGGE N. 1435

d’iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, MOSCARDELLI, ASTORRE, CANTINI e Stefano ESPOSITO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 2014

Istituzione dell’Albo nazionale dei soccorritori stradali

Onorevoli Senatori. -- Il soccorso stradale di veicoli è classificato come un servizio pubblico essenziale e deve essere garantito 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, per ogni tipo di veicolo ed ogni tipo di suolo. Infatti, il soccorso stradale di veicoli per incidente o avaria può riguardare eventi e veicoli quanto più diversi, dalla bicicletta al Tir, che a sua volta può essere carico di sostanze chimiche o pericolose. Il soccorritore è tenuto a soccorrere, rimuovere e trasportare dunque variegate categorie di mezzi fino al più vicino deposito ovvero in un luogo ove sia possibile custodirlo o intervenire per le eventuali riparazioni. Ciò richiede al soccorritore conoscenze diverse, molteplici specializzazioni, e comporta varie forme di responsabilità civili e penali.
Per svolgere l'attività di soccorso stradale in modo efficiente sono necessari professionalità, impegno, dedizione, nonché disponibilità economica; una struttura che opera 24 ore su 24 deve infatti avvalersi di personale qualificato, in grado di svolgere in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione climatica tutte le operazioni che occorrono in caso di incidente stradale, rimozione, ovvero nell'esecuzione di provvedimenti di fermi amministrativi o penali e di supporto alle Forze dell'ordine, assicurando, in modo celere, la sicurezza della viabilità affinché sia garantita l'incolumità delle persone e una circolazione scorrevole nel più breve tempo possibile.
Ogni operazione di soccorso stradale, inoltre, dovrebbe avvenire nel rispetto dell'ambiente, intervenendo efficacemente con attrezzature e prodotti idonei alla pulizia e al ripristino del sito a seguito di eventuali sversamenti post-incidente (benzina, gasolio, vetri, eccetera). Questo è tuttavia, oggi, solo un auspicio, perché allo stato dei fatti, nonostante si parli molto del rispetto dell'ambiente, nella grande maggioranza dei casi queste attività di bonifica e ripristino dei luoghi non vengono adeguatamente svolte, con il risultato di accantonare ai margini delle strade ogni tipo di residuo prodotto a seguito di incidenti.
Va sottolineato inoltre che, per svolgere attività di soccorso stradale, le attrezzature usate, oltre a dover essere altamente efficienti e idonee, richiedono ogni tipo di copertura assicurativa obbligatoria, finalizzate alla tutela sia di chi opera sia di chi affianca il soccorritore, nonché del bene che si va a soccorrere.
Oggi purtroppo la categoria degli operatori del soccorso stradale, pur essendo di fondamentale importanza, non è regolamentata né tutelata. Il presente disegno di legge viene incontro a questa necessità e a tale fine si propone l'istituzione di un apposito albo per queste imprese, che svolgono un servizio pubblico.
Sempre più frequentemente il termine «soccorso stradale» viene utilizzato in modo errato, associandolo indistintamente a qualsiasi attività venga svolta con un carro attrezzi, con frequenti abusi nei confronti dei cittadini costretti all'esborso di cifre sproporzionate al servizio offerto e con la mancata qualità e tempestività del servizio. L'istituzione di un albo professionale risolve in maniera definitiva il problema del riconoscimento e della regolamentazione in Italia della professione di chi effettua il «soccorso stradale di veicoli».
L'Albo professionale è un registro in cui sono iscritti i nominativi e i dati delle persone fisiche e giuridiche abilitate ad esercitare una determinata professione regolamentata dalla legge. Per esercitare la professione di «soccorso stradale di veicoli» diventerà quindi obbligatorio essere iscritti al relativo Albo, facendo così chiarezza in un settore nel quale attualmente vige una confusione di ruoli e di figure e dove alle volte rischia di prevalere una concorrenza sleale e senza regole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione)
1. Per attività di soccorso stradale di veicoli si intende l'attività di assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo fino al più vicino deposito, ovvero in luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni.
2. In tutti i casi in cui, a seguito di segnalazione degli organi di polizia ovvero degli enti proprietari della strada o del singolo soggetto, è necessario recuperare e trasportare un veicolo incidentato o in avaria, sono autorizzate ad effettuare le predette operazioni di recupero e trasporto esclusivamente le imprese iscritte regolarmente all'albo professionale di cui all'articolo 2.
3. L'attività di soccorso stradale di veicoli deve essere svolta, con copertura 24 ore su 24, da personale qualificato, in grado di svolgere in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione climatica ogni operazione necessaria in caso di incidente stradale di recupero, di rimozione nonché di esecuzione di provvedimenti di fermi amministrativi o penali e di supporto alle Forze dell'ordine, mettendo in sicurezza la viabilità al fine di tutelare l'incolumità delle persone presenti e garantendo la ripresa della circolazione in tempi brevi.
4. L'attività di soccorso stradale deve essere svolta nel rispetto della normativa in materia ambientale e deve essere finalizzata alla riduzione del danno ambientale.
Art. 2.
(Istituzione dell'Albo nazionale
dei soccorritori stradali)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Albo nazionale dei soccorritori stradali di veicoli.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2015 sono tenute ad iscriversi all'albo di cui al comma 1 tutte le imprese che intendono esercitare l'attività di soccorso stradale come definita dall'articolo 1.
3. Per l'iscrizione all'Albo è previsto il versamento di una quota annuale pari a 200 euro annui.
Art. 3.
(Requisiti per l'iscrizione all'Albo)
1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo dei soccorritori stradali di veicoli, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) regolare iscrizione presso la Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura per le seguenti specifiche attività:
1) attività di traino e soccorso stradale;
2) attività di autorimessa o deposito giudiziario;
3) attività di trasporto uso terzi;
b) possesso dei mezzi tecnici previsti all'articolo 4;
c) attestato di frequentazione da parte del titolare o di un lavoratore delegato dal titolare di un corso di formazione per la sicurezza antincendio di almeno 16 ore svolto presso un ente autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'interno;
d) attestato di idoneità professionale da parte del titolare o di un lavoratore delegato dal titolare, acquisito mediante il superamento di un corso di formazione della durata minima di 32 ore organizzato presso un ente o un’associazione di categoria, autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e individuati gli enti e le associazioni autorizzati al loro svolgimento al fine di garantire un elevato livello di professionalità. Le organizzazioni sindacali di settore sono autorizzate a organizzare i corsi di formazione.
Art. 4.
(Mezzi tecnici)
1. I veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività di soccorso stradale devono essere di proprietà dell'impresa oppure concessi in comodato d'uso o leasing alla medesima impresa.
2. Il parco veicolare deve contenere:
a) almeno due carri attrezzi, uno dei quali con portata non inferiore a 25 quintali;
b) almeno un veicolo adibito alla pulizia di aree pubbliche.
3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabiliti gli ulteriori requisiti tecnici relativi a attrezzature, omologazioni e dispositivi, tra i quali estintori antincendio, attrezzature mediche di primo soccorso e cartelli segnaletici per apertura cantiere, di cui i veicoli di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente dotati.
4. I veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività di soccorso stradale devono possedere copertura assicurativa per responsabilità civile auto (RCA) e rischi diversi.
Art. 5.
(Consorzi)
1. Le attività di soccorso stradale possono essere svolte anche in maniera consortile, secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Al fine di favorire la costituzione di consorzi per lo svolgimento delle attività di soccorso stradale, nonché per l'acquisto delle attrezzature e dei macchinari di cui all'articolo 4, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 300.000 euro per la concessione di contributi alle imprese sotto forma di credito agevolato. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono definite modalità, termini e condizioni per la concessione dei contributi.
Art. 6.
(Ulteriori compiti)
1. Le imprese iscritte all'albo dei soccorritori stradali di veicoli possono svolgere attività di pulizia e ripristino del sito a seguito di eventuali sversamenti dovuti ad incidenti stradali.
2. Nei casi di cui al comma 1, oltre al possesso dei mezzi e dei requisiti tecnici di cui all'articolo 4, le imprese devono:
a) essere regolarmente iscritte presso la Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura per l'attività di pulizia e lavaggio di aree pubbliche;
b) essere regolarmente iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
c) essere socie di consorzio o cooperativa avente ad oggetto sociale la pulizia e il lavaggio di aree pubbliche;
d) possedere l'idoneità professionale, acquisita mediante la frequentazione del titolare o di un lavoratore delegato dal titolare di un corso di formazione per il riconoscimento, il trattamento e il trasporto di sostanze pericolose di almeno 40 ore presso un ente autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I veicoli utilizzati per il ripristino del sito devono essere attrezzati ed omologati «per uso speciale -- uso proprio» oppure «veicolo attrezzato per la bonifica siti pubblici e privati» e possedere copertura assicurativa per responsabilità civile auto (RCA) e rischi diversi nonché per apertura cantiere.
4. In tutti i casi in cui gli organi di polizia stradale siano chiamati ad applicare le misure cautelari del fermo e del sequestro del veicolo, possono avvalersi delle imprese iscritte nell'Albo dei soccorritori stradali di veicoli.
5. Per i compiti di supporto alla attività di protezione civile nazionale e regionale, con apposito protocollo è stabilito l'impiego di personale e mezzi in caso di calamità.
Art. 7.
(Agevolazioni)
1. Alle imprese iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri di cui all'articolo 5, comma 2, pari a 300.000 euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Agli oneri di cui all'articolo 7, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

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