• Normativa
  • Economia dei trasporti e della mobilità
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

IVA agevolata su veicoli

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
n. 136/E del 28 maggio 2009

 

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 136/E
Roma, 28 maggio 2009
OGGETTO: Istanza di interpello – Art. 11 della legge n. 212 del 2000 -
Interpretazione dell'art. 1, comma 37, legge 296/2006 – IVA agevolata al 4% disabili.
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1
comma 37 della L n. 296 del 2006 , è stato esposto il seguente QUESITO
L'istante chiede chiarimenti in merito alla eventuale restituzione della minore IVA versata all'atto dell'acquisto di una autovettura beneficiando delle agevolazioni riconosciute dalla normativa vigente a favore dei disabili. In particolare, l'istante rappresenta che la propria madre, la quale aveva usufruito dell'aliquota IVA ridotta al 4% sull'acquisto dell'autovettura in quanto disabile, è deceduta ed egli intende ora procedere alla rivendita della medesima.
Poiché, tuttavia, non è ancora trascorso il periodo minimo di 24 mesi dall'acquisto, l'istante chiede se sia tenuto al versamento dell'IVA. originariamente non versata,
in caso di anticipata rivendita dell'autovettura, ai sensi dell'art. 1, comma 37 della legge n. 296 del 2006 ( pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria del 20% e l'aliquota ridotta del 4%).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE.
L'istante ritiene di non dover procedere ad alcun versamento integrativo in quanto, nel proprio caso, non sussiste un intento elusivo, poichè l'autovettura in argomento viene rivenduta solo a causa dell'intervenuto decesso della madre ed il contribuente è già proprietario di un'altra autovettura personale.


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge finanziaria per l'anno 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art. 1, comma 37, ha introdotto una limitazione alle agevolazioni tributarie previste per gli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap ai senti dell'art. 3 della legge 104 del 1992.
In particolare tale disposizione stabilisce che, "in caso di trasferimento a titolo
oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti".
In base a tale disposizione in caso di rivendita anticipata del veicolo acquistato con l'aliquota del 4 %, ai sensi del n. 31, della tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n.633/1972, il disabile è tenuto a riversare la differenza di imposta tra tale aliquota e quella ordinaria non corrisposta al momento dell'acquisto.
A tale riguardo, si ritiene necessario evidenziare la natura antielusiva di tale
provvedimento, teso ad arginare il fenomeno consistente nell'utilizzare indebitamente il beneficio fiscale previsto in favore di soggetti disabili per trasferirne i vantaggi ad altri soggetti privi dei requisiti richiesti dalla norma agevolativa.
Nel caso sottoposto all'esame della scrivente, il contribuente riferisce di aver
ricevuto in eredità un'autovettura, precedentemente acquistata dal "de cuius" con l'applicazione dell'IVA agevolata. Fa presente, quindi, che intende vendere il veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto dello stesso da parte del de cuius.
In relazione alla fattispecie prospettata occorre rilevare che il primo trasferimento della proprietà dell'autovettura in favore di un soggetto privo dei requisiti richiesti per usufruire dell'agevolazione, avviene per effetto della successione ereditaria. In tale ipotesi, in cui l'erede, mediante l'accettazione dell'eredità, entra nel possesso del veicolo, non è ravvisabile la finalità elusiva che il comma 37 intende contrastare, in quanto, la traslazione del bene acquistato con le agevolatzioni avviene per effetto di un evento che esula da qualsiasi manifestazione di volontà da parte del dante causa.
La ratio antielusiva del comma 37 può trovare applicazione in relazione a negozi
giuridici inter vivos, siano essi di tipo sinallagmatico o a titolo gratuito, che
manifestino la volontà del soggetto che ha beneficiato dell'IVA agevolata di
trasferire la proprietà del bene a terzi, entro un breve periodo dall'acquisto.
Tale circostanza lascia supporre, infatti, che l'acquisto del veicolo già in origine non fosse preordinato alle necessità del disabile e giustifica pertanto la decadenza dal beneficio fiscale disposta dal richiamato art. 1, comma 37.
Ugualmente la successiva rivendita del veicolo da parte dell'erede, anche qualora intervenga entro due anni dall'acquisto dello stesso da parte del de cuius, non è riconducibile nell'ambito d'applicazione della richiamata norma antielusiva in quanto la rivendita è effettuata da un soggetto diverso dall'acquirente.
Non si concretizza pertanto la fattispecie elusiva ipotizzata dalla norma,
costituita dal fatto che l'acquisto agevolato è preordinato al successivo
trasferimento del bene in favore di un soggetto che non ha diritto ad usufruire del beneficio.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.