- Normativa
- Economia dei trasporti e della mobilità
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
IVA auto: detraibilità limitata al 40%
Decisione del Consiglio UE
2007/441/CE del 18 giugno 2007
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2007
che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1,
lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto
(2007/441/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) In una lettera del 9 ottobre 2006, protocollata dal segretariato
generale della Commissione l’11 ottobre 2006,
l’Italia ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure
di deroga alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE
del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative
alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di
imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme
(2), che disciplinano il diritto di un soggetto passivo
di detrarre l’IVA versata sull’acquisto e a quelle che
impongono di contabilizzare le imposte sui beni professionali
utilizzati a scopo privato.
(2) La direttiva 77/388/CEE è stata sostituita dalla direttiva
2006/112/CE.
(3) A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva
2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri
Stati membri, con lettera del 28 febbraio 2007, la richiesta
presentata dall’Italia. Con lettera del 21 novembre
2006, la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva
di tutti i dati da essa ritenuti necessari per valutare
la richiesta.
(4) L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il
diritto del soggetto passivo di detrarre l’IVA imposta su
beni e i servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette
ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della
stessa direttiva contiene l’obbligo di contabilizzare ai
fini dell’IVA un bene professionale destinato a uso privato.
(5) L’uso privato dei veicoli è difficile da stabilire accuratamente
e, anche quando ciò è possibile, il meccanismo
necessario è spesso oneroso. In base alle misure richieste,
l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili per la detrazione
in relazione ai veicoli che non sono interamente
utilizzati a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni,
essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle
informazioni attualmente disponibili, le autorità italiane
ritengono che una percentuale del 40 % sia giustificabile.
Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l’obbligo
di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso privato di un
veicolo dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a
questa restrizione. Tali misure possono essere giustificate
dall’esigenza di semplificare la procedura per l’imposizione
dell’IVA e di evitare l’evasione mediante contabilizzazione
scorretta.
(6) Tali misure di deroga dovrebbero essere limitate nel
tempo per consentire una valutazione della loro efficacia
e della percentuale appropriata, poiché la percentuale
proposta si basa su osservazioni iniziali relative all’uso
professionale.
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).
(2) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).
(7) Il 4 novembre 2004 la Commissione ha presentato una
proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della
direttiva 77/388/CEE, ora 2006/112/CE, per quanto riguarda
il diritto a detrarre l’IVA (1). Le misure di deroga
dovrebbero avere fine all’entrata in vigore della direttiva
proposta, se tale data è precedente a quella indicata nella
presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è
autorizzata a limitare al 40 % il diritto a detrarre l’IVA sulle
spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati
a fini professionali.
Articolo 2
In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2006/112/CE, l’Italia è anche tenuta a non assimilare a prestazioni
di servizi a titolo oneroso l’uso a fini privati di veicoli che
rientrano fra i beni dell’impresa di un soggetto passivo, se tale
veicolo è stato soggetto a restrizione del diritto a detrazione ai
sensi della presente decisione.
Articolo 3
Le spese relative ai veicoli sono escluse dalla restrizione del
diritto a detrazione autorizzato dalla presente decisione se il
veicolo rientra in una delle seguenti categorie:
— il veicolo rientra fra i beni strumentali del soggetto passivo
nell’esercizio della sua attività,
— il veicolo viene utilizzato come taxi,
— il veicolo viene utilizzato a fini di formazione da una scuola
guida,
— il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing,
— il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio.
Articolo 4
Le spese relative ai veicoli in questione coprono acquisto del
veicolo, compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione,
acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio,
modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le
spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai
veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante.
Articolo 5
Gli articoli 1 e 2 si applicano a tutti i veicoli a motore —
trattori agricoli o forestali esclusi — normalmente adibiti al
trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata
non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
Articolo 6
Una valutazione che copra i primi due anni dell’applicazione
della presente decisione, compresa una revisione della percentuale
di restrizione applicata, viene presentata alla Commissione
dopo il secondo anniversario della presente decisione, e in ogni
caso entro il 31 dicembre 2009.
Articolo 7
La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle
norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli
stradali a motore non possono beneficiare della detrazione
totale dell’imposta sul valore aggiunto, e comunque il 31 dicembre
2010.
Articolo 8
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10.
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