• Giurisprudenza
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale, Norme di riforma del Codice della Strada
  • Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci

La Cassazione sulle modifiche al Codice della Strada. Test salivari inefficaci.

Claudio Cava

Nota a sentenza Cassazione penale, Sez. IV, 17 gennaio 2025, n. 02020/25

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, mette in discussione l'impianto giuridico di una

delle norme del nuovo codice della strada, quella sui test salivari antidroga, sottolineando

l'importanza di accertare l'effettiva alterazione psicofisica al momento della guida.

La sentenza 2020/25 depositata il 17 gennaio 2025 ha trattato la nuova norma che modifica

l'articolo 187 e il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Noto che, la riforma ha reso sufficiente un test antidroga positivo per procedere nei confronti del

conducente. La nuova sentenza dalla cassazione pur intervenendo su fatti precedenti alla nuova

normativa, produce effetti anche sull’attuale applicazione del dispositivo, consentendo alla linea

interpretativa di risolvere alcune criticità emerse con le recenti modifiche normative,

richiamando la necessità di accertamento più precise e affidabili 

Art. 187 comma 1 cds -1.

 - Chiunque guida  dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con

l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

“[…] Com'è noto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 25 novembre 2024, n. 177, per ciò

che riguarda l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 187 del codice della strada, è

sufficiente acquisire la prova dell’assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope prima

della guida. Gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del codice della

strada, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica,

possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche

attraverso apparecchi portatili.”.

 

Il Fatto

“Con sentenza del 26 gennaio 2024 la Corte d’ appello di Brescia ha confermato la sentenza con

la quale il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, aveva ritenuto XXXXX

responsabile del reato di cui all’ 187, comma 1 del CDS e, concesse le attenuanti generiche in

regime di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 4.500 di

ammenda.

Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il 28 febbraio 2021 XXXXX si pose

alla guida di un autovettura in stato di alterazione psicofisica derivante dalla assunzione di

cocaina, per come rilevato dall’esame sui liquidi biologici e dal prelievo ematico.

Inoltre l’imputato, non arrestatosi all’ alt intimatogli dalla polizia stradale, si dava alla fuga, fino

a quando non andava ad impattare con una delle autovetture del FF-OO che per fermarlo gli si

era posta innanzi.

È stata pertanto ritenuta anche l’aggravante di aver provocato un incidente stradale (art. 187,

comma 1-bis, cod. strada ).

Avverso a tale sentenza XXXXX ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio

difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’ art. 173, comma 1, disp. Att. Cod. proc. Pen.,

quanto segue, focalizzando l’attenzione esclusivamente sulle motivazioni strettamente legate

all’ accertamento dello stato di alterazione psicofisica.

Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione, con riguardo allo stato di alterazione

psicofisica conseguente all’ assunzione di sostanze stupefacenti.

Osserva il ricorrente che i giudici di merito hanno travisato le prove, in quanto la pregressa

assunzione, testimoniata dall’ esito degli esami, non è rivelatrice dello stato di alterazione

psicofisica al momento della guida.

Neppure può ritenersi raggiunta la prova di tale alterazione in forza dell’ annotazione dei

carabinieri, come si dirà, inutilizzabile.

D’altra parte, la motivazione dei giudici di merito è apertamente contraddittoria, nella misura in

cui dopo aver ritenuto lo stato di alterazione psicofisica, si sofferma sulla consapevolezza del

XXXXX circa la pregressa assunzione di stupefacente, quale ragione che lo determinò a non

fermarsi all’alt della polizia.

Vi è travisamento della prova anche in relazione alla rilevanza attribuita al verbale di

accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. Pen., dal quale si evince soltanto il mero sospetto

della pregressa assunzione, anche in ragione del fatto che i carabinieri intervennero solo dopo il

sinistro.

La stessa Corte d’appello ha ritenuto invece che lo stato di agitazione del XXXXX fosse

astrattamente riconducibile all’inseguimento, alla collisione ed alla immobilizzazione da parte

degli agenti, non all’ assunzione di stupefacente”.

[…]

“Un ulteriore vizio della motivazione risiede nelle ritenuta rilevanza dei risultati degli esami

ematochimici, sebbene nel certificato si indichi, puramente e semplicemente, una “compatibilità

apparente” con lo stato di alterazione da pregressa assunzione.

Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale sostanziale, per avere

la Corte affermato la responsabilità del XXXX senza procedere alla necessaria valutazione dei

dati sintomatici della alterazione, desunti dal contesto in cui il fatto si è verificato”.

La Decisione

Gli Ermellini in sede penale hanno dichiarato, nel suo complesso, infondato il ricorso per

Cassazione, ritenendo che i primi due motivi, che in quanto connessi, possono essere esaminati

congiuntamente, sono infondati.

Il ricorrente denuncia, in maniera cumulativa, la carenza, l’illogicità e la contraddittorietà della

motivazione (primo motivo), nonché l’erronea applicazione della norma incriminatrice (secondo

motivo).

Si osserva che, ritenute inutilizzabili le dichiarazioni dell’ imputato e considerato che l’unico

teste era intervenuto in un momento successivo rispetto all’incidente, la prova dello stato di

alterazione non poteva essere desunta dal solo esito degli esami biologici.

Osserva il collegio che, in relazione al reato previsto dall’art.187 cod. strada a rilevare non è la

condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in

stato d’alterazione psicofisica determinato da tale assunzione.

Ne deriva che la mera alterazione, tale da incidere sull’attenzione e sulla velocità di reazione

dell’assuntore, di per se non è rilevante, se non se ne dimostra l’origine; l’accertamento

richiesto, quindi, deve riguardare sia l’avvenuta assunzione, sia le caratteristiche proprie dell’

alterazione (così, in motivazione, sez.4, n. 5793 del 22/01/2021, Rahal, no mass.)

A sua volta la prova dell’ alterazione, esige l’accertamento di uno stato di coscienza

semplicemente modificato dall’assunzione modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti,

che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione ( sez. 4, n. 19035 del

14/03/2017, Calabrese, Rv. 270168 – 01; sez. 4, n. 16895 del 27/03/2012, Albertini, Rv.

252377), né con la totale compromissione dello stato psico-fisico, come invece erroneamente si

afferma in ricorso per sostenere il carattere illogico della motivazione (p.3)

Diversamente, quindi, dal reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, per il reato di cui all’ art.

187 cod. strada è necessario sia un accertamento biologico, sia che altre circostanze provino la

situazione di alterazione psico-fisica ( Sez. 4, n. 49146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550-

01; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958-01; Sez.4 n. 15078 del

17/01/2020, Gentilini, Rv. 279140-01).

Nella specie i giudici di merito hanno evidenziato che le tracce dell’ assunzione furono rilevate

non solo nell’esame delle urine, ma anche negli esami ematici.

Qui hanno correttamente sottolineato ( p.4 sentenza ricorsa) che mentre gli accertamenti sulle

urine hanno una affidabilità limitata ( perché rilevano tracce di sostanze stupefacenti che restano

depositate anche per un periodo di tempo prolungato), gli esami ematici hanno una affidabilità

di gran lunga maggiore, rilevando la presenza di sostanze che, al momento dell’ accertamento,

per il fatto di essere in circolazione nel sangue, sono suscettibili di provocare lo stato di

alterazione richiesto dalla norma incriminatrice, come pure più volte evidenziato da questa

Corte ( per l’affermazione secondo cui l’esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha

una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all’ attualità degli effetti di alterazione dati

dal principio attivo assunto, Sez. 4 n. 3383 del 23/11/2023 dep.2024, Pulici, non mass.-. Sez. 4

n. 31514 del 19/04/2023, Mounir non mass., Sez. 4, n.43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv.

272909; Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, Rv. 254402, Notarianni).

I giudici di merito hanno inoltre valorizzato non solo l’esito positivo, ma anche la significatività

dei valori rilevati (123 a fronte di un cut off di 10 ng/ml), mettendola in correlazione sia con la

certificazione rilasciata dal sanitario ( che reputa il dato “compatibile” con uno stato di

alterazione, in ragione dei profili di variabilità biologica e analitica) sia ulteriori evidenze

disponibili.

L’assunzione di cocaina ha trovato infatti conferma in ulteriori elementi indiziari, fra loro

convergenti, che comprovano uno stato di alterazione da sostanze droganti assunte in epoca

ravvicinata rispetto al momento in cui il XXXXX si pose, quella notte, alla guida.

Più in particolare, il ricorrente non si era fermato all’alt intimatogli dalla polizia stradale,

dandosi alla fuga e così provocando un incidente; inoltre, nei confronti del personale intervenuto

pose in essere una condotta violenta, per la quale veniva tratto in arresto, per poi essere

separatamente giudicato per i reati di resistenza e lesioni personali (come ricorda il ricorso: pp.

4, 18)

I carabinieri intervenuti dopo il sinistro ebbero quindi a rilevare “lo stato di agitazione” del

XXXXX e perciò si determinarono a richiedere gli esami di rito, avendo motivo di ritenere la

pregressa assunzione dello stupefacente; circostanza, questa, che rende priva di rilievo

l’osservazione del ricorrente secondo il quale il mancato ritiro della patente, nella immediatezza,

doveva essere interpretato come indice del fatto che i carabinieri non percepirono alcuno stato di

alterazione (p. ricorso 5)

Contrariamente a quanto si afferma in ricorso (p.2), quindi, lo stato di alterazione non è stato

tratto dai soli accertamenti biologici, né dalle dichiarazioni rese dal XXXXX ( riportate incidentalmente nella nota), che nella valutazione dei giudici di merito non hanno assunto alcun

concreto rilievo. […]”

“[…] Ciò posto, osserva il Collegio che, pur richiamando la nozione di travisamento, il ricorso

in realtà sollecita una non consentita rilettura del valore dimostrativo degli elementi di prova,

poiché il ricorrente non si duole del fatto che la Corte di appello abbia più o meno fedelmente

riportato i contenuto delle prove dichiarative, quanto piuttosto del significato probatorio che ne

è stato tratto, ovvero della possibilità che quelle dichiarazioni possano o meno sorreggere la

prova dello stato di alterazione.

Può dunque ritenersi che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto finora

ricordati, non essendosi limitata a valorizzare le convergenti risultanze degli esami eseguiti nei

confronti del XXXXX ( di cui quello ematico particolarmente significativo), ma ne ha tratto

ulteriore conferma negli accadimenti successivi, ovvero valutando le concrete modalità di

verificazione del fatto ( e non il solo fatto che si fosse verificato un sinistro), così individuando

altri indicato dell’ effettiva ricorrenza dello stato di alterazione.

Né la motivazione può ritenersi illogica – men che meno manifestante – nella parte in cui, pur

affermando che “in astratto” lo stato di agitazione potesse essere dipeso anche dal contesto, ha

subito dopo precisato che, nel caso concreto trovata una evidente spiegazione nella significativa

presenza nel sangue di cocaina e coca etilene. […]”

Considerazioni conclusive: attendibilità degli esami e valutazione del comportamento del

conducente

La pronuncia in esame determina la tendenza giuridica a valutare, tra i diversi test

antidroga, l’esame del sangue come più attendibile per dimostrare l’assunzione recente di

droghe e, quindi, l’effettiva alterazione psicofisica del conducente. Questo perché l’esame del

sangue rileva la presenza al momento della sostanza stupefacente in circolo, a differenza

dell’esame delle urine, che può risultare positivo anche a distanza di giorni o settimane

dall’assunzione.

Oltre all’ esame del sangue la Cassazione sottolinea l’importanza di una valutazione globale del

comportamento del conducente al momento del controllo. Gli Agenti impegnati nell’intervento,

devono considerare diversi fattori come l’eloquio, la coordinazione dei movimenti, lo stato di

agitazione o euforia, al fine di accertare l’effettiva alterazione psico-fisica.

La Cassazione sembra fornire un indirizzo interpretativo rivolto alla passata articolazione

normativa, volta alla risoluzione delle criticità emerse in merito alle incriminazioni su soggetti

che, pur facendo uso di sostanze stupefacenti in situazioni temporalmente pregresse rispetto ai

controlli, recuperavano la piena capacità alla guida di veicoli.

In sintesi La Corte di Cassazione esprime il proprio parere sull’ effettiva verifica del consumo

dello stupefacente nei tempi immediatamente precedenti al momento in cui ci si pone alla guida,

valutando fattori legati all’ effettiva alterazione psico-fisica del soggetto sottoposto a controllo.

Inoltre viene ribadito il concetto secondo il quale la prova per dimostrare l’alterazione psico-

fisica rimane l’esame del sangue, mantenendo complementari valutazione comportamentale ed

esame alle urine.