- Giurisprudenza
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale, Norme di riforma del Codice della Strada
- Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci
La Cassazione sulle modifiche al Codice della Strada. Test salivari inefficaci.
Claudio Cava
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, mette in discussione l'impianto giuridico di una
delle norme del nuovo codice della strada, quella sui test salivari antidroga, sottolineando
l'importanza di accertare l'effettiva alterazione psicofisica al momento della guida.
La sentenza 2020/25 depositata il 17 gennaio 2025 ha trattato la nuova norma che modifica
l'articolo 187 e il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Noto che, la riforma ha reso sufficiente un test antidroga positivo per procedere nei confronti del
conducente. La nuova sentenza dalla cassazione pur intervenendo su fatti precedenti alla nuova
normativa, produce effetti anche sull’attuale applicazione del dispositivo, consentendo alla linea
interpretativa di risolvere alcune criticità emerse con le recenti modifiche normative,
richiamando la necessità di accertamento più precise e affidabili
Art. 187 comma 1 cds -1.
- Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con
l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi ad un anno.
“[…] Com'è noto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 25 novembre 2024, n. 177, per ciò
che riguarda l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 187 del codice della strada, è
sufficiente acquisire la prova dell’assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope prima
della guida. Gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del codice della
strada, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.”.
Il Fatto
“Con sentenza del 26 gennaio 2024 la Corte d’ appello di Brescia ha confermato la sentenza con
la quale il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, aveva ritenuto XXXXX
responsabile del reato di cui all’ 187, comma 1 del CDS e, concesse le attenuanti generiche in
regime di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 4.500 di
ammenda.
Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il 28 febbraio 2021 XXXXX si pose
alla guida di un autovettura in stato di alterazione psicofisica derivante dalla assunzione di
cocaina, per come rilevato dall’esame sui liquidi biologici e dal prelievo ematico.
Inoltre l’imputato, non arrestatosi all’ alt intimatogli dalla polizia stradale, si dava alla fuga, fino
a quando non andava ad impattare con una delle autovetture del FF-OO che per fermarlo gli si
era posta innanzi.
È stata pertanto ritenuta anche l’aggravante di aver provocato un incidente stradale (art. 187,
comma 1-bis, cod. strada ).
Avverso a tale sentenza XXXXX ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio
difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’ art. 173, comma 1, disp. Att. Cod. proc. Pen.,
quanto segue, focalizzando l’attenzione esclusivamente sulle motivazioni strettamente legate
all’ accertamento dello stato di alterazione psicofisica.
Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione, con riguardo allo stato di alterazione
psicofisica conseguente all’ assunzione di sostanze stupefacenti.
Osserva il ricorrente che i giudici di merito hanno travisato le prove, in quanto la pregressa
assunzione, testimoniata dall’ esito degli esami, non è rivelatrice dello stato di alterazione
psicofisica al momento della guida.
Neppure può ritenersi raggiunta la prova di tale alterazione in forza dell’ annotazione dei
carabinieri, come si dirà, inutilizzabile.
D’altra parte, la motivazione dei giudici di merito è apertamente contraddittoria, nella misura in
cui dopo aver ritenuto lo stato di alterazione psicofisica, si sofferma sulla consapevolezza del
XXXXX circa la pregressa assunzione di stupefacente, quale ragione che lo determinò a non
fermarsi all’alt della polizia.
Vi è travisamento della prova anche in relazione alla rilevanza attribuita al verbale di
accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. Pen., dal quale si evince soltanto il mero sospetto
della pregressa assunzione, anche in ragione del fatto che i carabinieri intervennero solo dopo il
sinistro.
La stessa Corte d’appello ha ritenuto invece che lo stato di agitazione del XXXXX fosse
astrattamente riconducibile all’inseguimento, alla collisione ed alla immobilizzazione da parte
degli agenti, non all’ assunzione di stupefacente”.
[…]
“Un ulteriore vizio della motivazione risiede nelle ritenuta rilevanza dei risultati degli esami
ematochimici, sebbene nel certificato si indichi, puramente e semplicemente, una “compatibilità
apparente” con lo stato di alterazione da pregressa assunzione.
Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale sostanziale, per avere
la Corte affermato la responsabilità del XXXX senza procedere alla necessaria valutazione dei
dati sintomatici della alterazione, desunti dal contesto in cui il fatto si è verificato”.
La Decisione
Gli Ermellini in sede penale hanno dichiarato, nel suo complesso, infondato il ricorso per
Cassazione, ritenendo che i primi due motivi, che in quanto connessi, possono essere esaminati
congiuntamente, sono infondati.
Il ricorrente denuncia, in maniera cumulativa, la carenza, l’illogicità e la contraddittorietà della
motivazione (primo motivo), nonché l’erronea applicazione della norma incriminatrice (secondo
motivo).
Si osserva che, ritenute inutilizzabili le dichiarazioni dell’ imputato e considerato che l’unico
teste era intervenuto in un momento successivo rispetto all’incidente, la prova dello stato di
alterazione non poteva essere desunta dal solo esito degli esami biologici.
Osserva il collegio che, in relazione al reato previsto dall’art.187 cod. strada a rilevare non è la
condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in
stato d’alterazione psicofisica determinato da tale assunzione.
Ne deriva che la mera alterazione, tale da incidere sull’attenzione e sulla velocità di reazione
dell’assuntore, di per se non è rilevante, se non se ne dimostra l’origine; l’accertamento
richiesto, quindi, deve riguardare sia l’avvenuta assunzione, sia le caratteristiche proprie dell’
alterazione (così, in motivazione, sez.4, n. 5793 del 22/01/2021, Rahal, no mass.)
A sua volta la prova dell’ alterazione, esige l’accertamento di uno stato di coscienza
semplicemente modificato dall’assunzione modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti,
che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione ( sez. 4, n. 19035 del
14/03/2017, Calabrese, Rv. 270168 – 01; sez. 4, n. 16895 del 27/03/2012, Albertini, Rv.
252377), né con la totale compromissione dello stato psico-fisico, come invece erroneamente si
afferma in ricorso per sostenere il carattere illogico della motivazione (p.3)
Diversamente, quindi, dal reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, per il reato di cui all’ art.
187 cod. strada è necessario sia un accertamento biologico, sia che altre circostanze provino la
situazione di alterazione psico-fisica ( Sez. 4, n. 49146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550-
01; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958-01; Sez.4 n. 15078 del
17/01/2020, Gentilini, Rv. 279140-01).
Nella specie i giudici di merito hanno evidenziato che le tracce dell’ assunzione furono rilevate
non solo nell’esame delle urine, ma anche negli esami ematici.
Qui hanno correttamente sottolineato ( p.4 sentenza ricorsa) che mentre gli accertamenti sulle
urine hanno una affidabilità limitata ( perché rilevano tracce di sostanze stupefacenti che restano
depositate anche per un periodo di tempo prolungato), gli esami ematici hanno una affidabilità
di gran lunga maggiore, rilevando la presenza di sostanze che, al momento dell’ accertamento,
per il fatto di essere in circolazione nel sangue, sono suscettibili di provocare lo stato di
alterazione richiesto dalla norma incriminatrice, come pure più volte evidenziato da questa
Corte ( per l’affermazione secondo cui l’esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha
una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all’ attualità degli effetti di alterazione dati
dal principio attivo assunto, Sez. 4 n. 3383 del 23/11/2023 dep.2024, Pulici, non mass.-. Sez. 4
n. 31514 del 19/04/2023, Mounir non mass., Sez. 4, n.43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv.
272909; Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, Rv. 254402, Notarianni).
I giudici di merito hanno inoltre valorizzato non solo l’esito positivo, ma anche la significatività
dei valori rilevati (123 a fronte di un cut off di 10 ng/ml), mettendola in correlazione sia con la
certificazione rilasciata dal sanitario ( che reputa il dato “compatibile” con uno stato di
alterazione, in ragione dei profili di variabilità biologica e analitica) sia ulteriori evidenze
disponibili.
L’assunzione di cocaina ha trovato infatti conferma in ulteriori elementi indiziari, fra loro
convergenti, che comprovano uno stato di alterazione da sostanze droganti assunte in epoca
ravvicinata rispetto al momento in cui il XXXXX si pose, quella notte, alla guida.
Più in particolare, il ricorrente non si era fermato all’alt intimatogli dalla polizia stradale,
dandosi alla fuga e così provocando un incidente; inoltre, nei confronti del personale intervenuto
pose in essere una condotta violenta, per la quale veniva tratto in arresto, per poi essere
separatamente giudicato per i reati di resistenza e lesioni personali (come ricorda il ricorso: pp.
4, 18)
I carabinieri intervenuti dopo il sinistro ebbero quindi a rilevare “lo stato di agitazione” del
XXXXX e perciò si determinarono a richiedere gli esami di rito, avendo motivo di ritenere la
pregressa assunzione dello stupefacente; circostanza, questa, che rende priva di rilievo
l’osservazione del ricorrente secondo il quale il mancato ritiro della patente, nella immediatezza,
doveva essere interpretato come indice del fatto che i carabinieri non percepirono alcuno stato di
alterazione (p. ricorso 5)
Contrariamente a quanto si afferma in ricorso (p.2), quindi, lo stato di alterazione non è stato
tratto dai soli accertamenti biologici, né dalle dichiarazioni rese dal XXXXX ( riportate incidentalmente nella nota), che nella valutazione dei giudici di merito non hanno assunto alcun
concreto rilievo. […]”
“[…] Ciò posto, osserva il Collegio che, pur richiamando la nozione di travisamento, il ricorso
in realtà sollecita una non consentita rilettura del valore dimostrativo degli elementi di prova,
poiché il ricorrente non si duole del fatto che la Corte di appello abbia più o meno fedelmente
riportato i contenuto delle prove dichiarative, quanto piuttosto del significato probatorio che ne
è stato tratto, ovvero della possibilità che quelle dichiarazioni possano o meno sorreggere la
prova dello stato di alterazione.
Può dunque ritenersi che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto finora
ricordati, non essendosi limitata a valorizzare le convergenti risultanze degli esami eseguiti nei
confronti del XXXXX ( di cui quello ematico particolarmente significativo), ma ne ha tratto
ulteriore conferma negli accadimenti successivi, ovvero valutando le concrete modalità di
verificazione del fatto ( e non il solo fatto che si fosse verificato un sinistro), così individuando
altri indicato dell’ effettiva ricorrenza dello stato di alterazione.
Né la motivazione può ritenersi illogica – men che meno manifestante – nella parte in cui, pur
affermando che “in astratto” lo stato di agitazione potesse essere dipeso anche dal contesto, ha
subito dopo precisato che, nel caso concreto trovata una evidente spiegazione nella significativa
presenza nel sangue di cocaina e coca etilene. […]”
Considerazioni conclusive: attendibilità degli esami e valutazione del comportamento del
conducente
La pronuncia in esame determina la tendenza giuridica a valutare, tra i diversi test
antidroga, l’esame del sangue come più attendibile per dimostrare l’assunzione recente di
droghe e, quindi, l’effettiva alterazione psicofisica del conducente. Questo perché l’esame del
sangue rileva la presenza al momento della sostanza stupefacente in circolo, a differenza
dell’esame delle urine, che può risultare positivo anche a distanza di giorni o settimane
dall’assunzione.
Oltre all’ esame del sangue la Cassazione sottolinea l’importanza di una valutazione globale del
comportamento del conducente al momento del controllo. Gli Agenti impegnati nell’intervento,
devono considerare diversi fattori come l’eloquio, la coordinazione dei movimenti, lo stato di
agitazione o euforia, al fine di accertare l’effettiva alterazione psico-fisica.
La Cassazione sembra fornire un indirizzo interpretativo rivolto alla passata articolazione
normativa, volta alla risoluzione delle criticità emerse in merito alle incriminazioni su soggetti
che, pur facendo uso di sostanze stupefacenti in situazioni temporalmente pregresse rispetto ai
controlli, recuperavano la piena capacità alla guida di veicoli.
In sintesi La Corte di Cassazione esprime il proprio parere sull’ effettiva verifica del consumo
dello stupefacente nei tempi immediatamente precedenti al momento in cui ci si pone alla guida,
valutando fattori legati all’ effettiva alterazione psico-fisica del soggetto sottoposto a controllo.
Inoltre viene ribadito il concetto secondo il quale la prova per dimostrare l’alterazione psico-
fisica rimane l’esame del sangue, mantenendo complementari valutazione comportamentale ed
esame alle urine.