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La circolazione dei veicoli con targa estera: le novità in arrivo

Dott. Marco Massavelli - Ufficiale Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)
30.9.2017

La circolazione dei veicoli con targa straniera sul territorio italiano è regolata, oltre che da Convenzioni internazionali (in particolare, la Convenzione di New York, del 4 giugno 1954 e la Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968), dall’articolo 132, Codice della Strada.

Tale norma, come è noto, oggi non è più sufficiente ad arginare il fenomeno della circolazione irregolare dei veicoli con targa straniera in Italia.

L’articolo 132, Codice della Strada, infatti, prescrive l’obbligo per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, quando previste, di nazionalizzazione della targa e del documento di circolazione, decorso un anno dall’ingresso sul territorio nazionale: in pratica, il veicolo può circolare in Italia per la durata massima di un anno, con la propria targa di immatricolazione straniera; dopodichè, il proprietario dovrà richiedere che al veicolo venga attribuito un documento di circolazione e una targa nazionali.

Nel caso in cui il veicolo circoli oltre l’anno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

Tralasciando le difficoltà operative, in relazione all’accertamento della circolazione del veicolo per un periodo superiore ad un anno, soprattutto nel caso di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato UE, in quanto non soggetti all’adempimento di alcuna formalità doganale, al momento dell’ingresso sul territorio italiano, è evidente come la violazione dell’obbligo imposto dall’articolo 132, Codice della Strada, determini l’applicazione di una mera sanzione pecuniaria, senza essere accompagnata da alcuna sanzione amministrativa accessoria nei confronti del veicolo, che imponga in maniera coattiva la nazionalizzazione della targa.

Su tale aspetto, è intervenuto il Legislatore, con un testo di riforma del codice della strada, attualmente in discussione in Parlamento.

Con il Nuovo Testo Unificato, elaborato da un Comitato Ristretto, è prevista l’introduzione, nel codice stradale, del nuovo articolo 132-bis, in materia di veicoli immatricolati in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Che cosa prevede questa nuova disposizione?

Chiunque, essendo residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in altro Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l’elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.

Ad una prima lettura, si evidenzia immediatamente come gli adempimenti previsti dal nuovo articolo 132-bis, si rivolgano esclusivamente a soggetti che abbiano la residenza anagrafica in Italia, e che si prescinda dalla proprietà del veicolo, riferendosi la norma al conducente del medesimo: per cui è sufficiente, ai fini dell’applicazione dell’articolo 132-bis, che sia il conducente dl veicolo residente anagraficamente in Italia, a prescindere dalla residenza anagrafica dell’intestatario della carta di circolazione straniera.

Qualora manchi una documentazione idonea, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. 

Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell’avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione e la carta di circolazione è restituita solo all’esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l’obbligo di reimmatricolazione in Italia. 

Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata, la circolazione è consentita attraverso un’apposita annotazione da apporre sul verbale di contestazione.

Il nuovo articolo 132-bis, quindi, prevede la possibilità di reimmatricolazione italiana coattiva del veicolo da parte dell’autorità competente.

Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di locazione finanziaria (leasing) o di locazione senza conducente nella disponibilità di persona fisica residente anagraficamente in Italia o di persona giuridica, anche di diritto estero, avente una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all’articolo 134, entro sessanta giorni dall’acquisizione in disponibilità. 

In mancanza si applica al conducente e all’utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione  amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335, e la carta di circolazione è ritirata e inviata all’ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale competente per il luogo del ritiro, per l’esecuzione dell’adempimento omesso. 

Anche in tale caso è data informazione del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa.

Tale nuova disciplina normativa, ad una prima lettura, risulta essere sicuramente più attenta e precisa nel regolamentare la circolazione dei veicoli con targa straniera, seppur limitandosi a quelli aventi targa di immatricolazione emessa da uno Stato UE, con esclusione degli Stati extraUE; soprattutto la previsione della reimmatricolazione coattiva risulta essere, da un punto di vista operativo, una soluzione rapida e sicura alla circolazione irregolare dei veicoli esteri.

Bisogna ora attendere che il DDL venga approvato, con la speranza che ciò accada nel più breve tempo possibile.