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La corretta funzionalità del Telelaser nell’accertamento del superamento dei limiti di velocità

di Marco Massavelli Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)
30 novembre 2017

Interessante intervento della Corte di Cassazione, in riferimento al corretto utilizzo dell’apparecchiatura Telelaser, per il rilevamento della velocità, in questo periodo di novità normative e procedurali relative alla taratura, corretta funzionalità e utilizzo delle apparecchiature elettroniche  per l’accertamento della violazione dell’articolo 142, codice della strada.

La questione trattata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26910, del 14 novembre 2017, riguarda un verbale di accertamento del superamento di velocità effettuato con Telelaser LTI 20-20, che, a parere del ricorrente, deve considerarsi erroneo, essendo l'apparecchiatura utilizzata inidonea a rilevare in modo chiaro e senza margine di errore la velocità dell'autovettura, come richiesto dall'articolo 345 del regolamento del codice della strada, e non essendo neppure possibile accertare successivamente quanto rilevato, non conservando la strumentazione in questione alcuna traccia del veicolo oggetto di rilievo, nè della sua velocità di transito (come ad esempio, uno o più scatti fotografici).

La Suprema Corte precisa che in tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante Telelaser, prevista dall'articolo 142, codice della strada, e dall’articolo 345, regolamento di esecuzione c.d.s., deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall’articolo 4, decreto legge n. 121/2002, convertito nella legge n. 168/2002, che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche in tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in quanto quest'ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video, mentre il Telelaser effettua un accertamento immediato, e con la necessaria presenza degli agenti di polizia stradale, non potendo funzionare in modalità completamente automatica.

Infatti, ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante Telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex articolo 12, codice della strada, delle apparecchiature in questione. 

Il verbale di accertamento, in forza dell'efficacia privilegiata attribuita all'atto pubblico dall’articolo 2700, codice civile, fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ove descritti senza margini di apprezzamento, nonchè della sua provenienza dal pubblico ufficiale, sicchè l'accertamento della violazione di cui all’articolo 142, codice della strada, effettuato tramite Telelaser, deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei congiunti rilievi dell'apparecchiatura e della diretta osservazione degli agenti operativi.

Il Telelaser, anche se non rilascia le fotografie, a prova dell’accertamento, deve considerarsi apparecchiatura conforme a quanto previsto dall'articolo 345, regolamento di esecuzione c.d.s.: la sua conformità al codice della strada risulta, peraltro, attestata dal verbale di accertamento della violazione.

Per cui, operativamente, l'apparecchiatura Telelaser può anche non rilasciare alcuna fotografia del veicolo, al quale viene contestato il superamento dei limiti di velocità: l'accertamento attraverso il dispositivo e il verbale di contestazione della violazione, sul quale viene evidenziata la velocità verificata dal Telelaser, utilizzato direttamente da un agente di polizia stradale, costituiscono la corretta procedura per la legittima contestazione della violazione dell'articolo 142, codice della strada, senza possibilità alcuna di eccezioni in sede di ricorso.