- Giurisprudenza
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano
La giurisprudenza “gigliata” sul lavoro di pubblica utilità
Tribunale di Firenze - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - Sentenza 7 aprile 2011, n. 582
Tribunale di Firenze Ufficio del Giudice per le indagini preliminari entenza 7 aprile 2011, n. 582
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice per le indagini preliminari dr. Giacomo Rocchi,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a norma dell'art. 444 ss. c.p.p.)
nel procedimento penale iscritto nei confronti di
***,
difeso di fiducia dall'Avvocato ***;
imputato del reato di cui all'art. 186 comma 2 lettera c), 2 bis e 2 sexies Codice della Strada, perché guidava il veicolo targato *** in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico di 1,63 gr/1, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le 7 ed aver provocato un sinistro stradale.
In Campi Bisenzio, l'8/l 1/2009.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'imputato, a mezzo del difensore munito di procura speciale, avanzava - dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis Codice della Strada (recstius codice procedura penale, N.d.R.) - istanza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 447 codice procedura penale, così formulata: previa dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante prevista dal comma 2 bis dell'art. 186 Codice della Strada, pena base: mesi tre di arresto ed euro 1.500 di ammenda, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 sexies Codice della Strada: mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda, ridotta per le attenuanti generiche a mesi tre di arresto ed euro 1.500 euro di ammenda, ridotta per il rito a mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda; con richiesta di sostituire, ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis Codice della Strada, la pena con il lavoro di pubblica utilità.
Il P.M. prestava il consenso.
Fissata l'odierna udienza, l'imputato non compariva. Il difensore depositava memoria nonché dichiarazione di disponibilità della Pubblica Assistenza *** a prendere in carico l'imputato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
La questione giuridica che deve essere risolta è quella dell'applicabilità della norma dell'art. 186 comma 9 bis Codice della Strada (introdotta successivamente al sinistro, ma applicabile, trattandosi di norma processuale e, comunque, più favorevole), pur in presenza dell'ipotesi contemplata dal comma 2 bis dello stesso articolo (conducente in stato di ebbrezza che provoca un incidente), previa declaratoria di prevalenza di attenuanti (nel caso di specie: attenuanti generiche) su detto comma, qualificato come aggravante.
Che quella dell'art. 186 comma 2 bis Codice della Strada sia un'aggravante (ad effetto speciale) si deduce dall'oggetto della norma, il raddoppio delle sanzioni (oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria ulteriore); il fatto che l'aggravante sia legata ad un evento (appunto, l'incidente stradale), non pare costituire un ostacolo alla qualificazione giuridica proposta, anche perché detto evento è descritto in relazione ad una condotta dell'agente ("il conducente provoca un incidente stradale") e la condotta e l'evento sono facilmente addebitabili all'agente a titolo di colpa, costituita, appunto dall'avere condotto un veicolo pur essendo in stato di ebbrezza.
Se, quindi, si tratta di aggravante, per la quale non si applica l'esclusione dal bilanciamento tra circostanze prevista per quella dell'art. 186 comma 2 sexies, essa può soccombere rispetto ad attenuanti e, quindi, anche nei confronti delle attenuanti generiche.
L'interpretazione della riserva "al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo", presente all'inizio del comma 9 bis della stessa norma, poi, deve essere effettuata con riferimento al principio della responsabilità personale del soggetto e non nel senso di una responsabilità oggettiva.
Ritenere che "il caso descritto dal comma 2 bis" sia l'accadimento del sinistro stradale in sé considerato, rende la norma, da una parte particolarmente punitiva (si ricordi che la possibilità di accedere al lavoro di pubblica utilità è prevista anche per le ipotesi meno gravi dell'art. 186 comma 2 lettere a) e b) Codice della Strada), dall'altra illogica, perché si trattano nello stesso modo eventi di gravità del tutto differenti tra loro (un lievissimo tamponamento e un disastro autostradale con numerose vittime), prescindendo del tutto dalla valutazione complessiva della colpa e personalità del soggetto (che, appunto, può avere per colpa provocato un incidente, ma al quale possono essere riconosciuti altri "meriti" che bilanciano la valutazione complessiva della gravità del fatto).
Poiché l'interpretazione dell'inciso è possibile nel senso che lo stesso si riferisca all'aggravante contemplata dal comma 2 bis, senza particolari forzature che violino il principio dell’"interpretazione letterale della norma, si può accedere ad essa senza difficoltà.
Di conseguenza la pena concordata dalle parti appare congrua ed esattamente calcolata (né sussistono i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'imputato, tenuto conto degli accertamenti della Polizia Stradale e dell'esito del test alcoolimetrico): la pena base di mesi tre di arresto ed euro 1.500 di ammenda corrisponde al minimo edittale (il fatto è stato commesso anteriormente all'aumento della pena minima edittale a mesi sei di arresto), correttamente viene calcolato l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 sexies CdS, che è esclusa dal bilanciamento delle circostanze ed, infine, esattamente vengono determinate le diminuzioni per le attenuanti generiche (alle quali l'imputato può senza dubbio accedere, tenuto conto della incensuratezza e della personalità complessiva dello stesso) e per il rito.
Ai sensi dell'art. 186 coma 9 bis Codice della Strada, la pena così determinata può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità con le modalità indicate in dispositivo.
All'applicazione della pena consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata che pare equo determinare in anni uno e mesi sei (si tratta della sanzione prevista dall'art. 186 c. II lettera c) C.d.S., mentre, in conseguenza della soccombenza dell'aggravante, non si applica la revoca della patente di guida prevista dal comma 2 bis della stessa norma), nonché la confisca del veicolo sequestrato.
P.Q.M.
Il giudice per le indagini preliminari, visto l'art. 444 del c.p.p., sull'accordo delle parti, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis Codice della Strada, e con la diminuente del rito, applica nei confronti di *** la pena di mesi due di arresto ed euro 1,000 di ammenda;
visto l'art. 186 comma 9 bis Codice della Strada, sostituisce la pena con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi due e giorni quattro, lavoro da eseguirsi presso la Pubblica Assistenza ***, con sede in ***;
dispone che entro 30 giorni dalla data di irrevocabilità della presente sentenza, l'associazione sopra indicata e l'imputato redigano un programma concernente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - in applicazione del principio che due ore lavorative corrispondono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità - con determinazione del periodo di svolgimento;
incarica la Stazione Carabinieri di *** - cui l'imputato trasmetterà il citato programma concernente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - di verificare l'effettivo svolgimento di detto lavoro e di segnalare a questa A.G. eventuali violazioni degli obblighi connessi.
Applica nei confronti dell'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi otto. Dispone la confisca del veicolo Fiat Punto targata ***.
Firenze, 7/4/2011.
Il giudice
(dr. Giacomo Rocchi)
La giurisprudenza “gigliata” sul lavoro di pubblica utilità
Come noto, l’art. 33 c. 1 lett. d) L. 29 luglio 2010 n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha introdotto nell’art. 186 C.d.S. il nuovo comma 9-bis - che avrebbe, invero, potuto tranquillamente prendere la numerazione di comma 10.
Secondo tale previsione, nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza intermedia (comma 2 lett. b) e grave (comma 2 lett. c) o di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (comma 7), la pena detentiva e pecuniaria, può essere sostituita, per una sola volta, e se il reo non si opponga, con quella del lavoro di pubblica utilità, secondo le modalità previste dall’art. 54 D.Lgs. 274/2000, ma per una durata corrispondente a quella dell’arresto e della conversione dell’ammenda irrogata, ragguagliata a 250 euro/giorno.
L’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa non retribuita a favore della collettività - in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale - non comporta la mera espiazione della pena, ma costituisce una vera e propria causa di estinzione del reato che deve essere dichiarata dal giudice in un’apposita udienza, unitamente alla riduzione a metà della durata della sospensione della patente e alla revoca della confisca del veicolo eventualmente sequestrato.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del L.P.U., invece, il giudice, con le formalità di cui all’art. 666 c.p.p., dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella originaria, della sospensione della patente e della confisca.
L’applicazione del beneficio in parola è subordinata al fatto che non ci si trovi nei “casi previsti dal comma 2-bis”, id est quando il conducente non abbia provocato un incidente stradale.
Il (più volte modificato) comma 2-bis, infatti, prevede - per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza ai sensi del comma 2, abbia provocato (con responsabilità almeno parziale nella causazione) un incidente stradale - un particolare trattamento sanzionatorio: “le sanzioni … sono raddoppiate” e si affianca il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni; inoltre, laddove l’incidente sia stato provocato da conducente in stato di ebbrezza grave, accanto alla confisca del veicolo si aggiunge anche la revoca della patente.
Con la recente sentenza n. 582 del 7 aprile 2011, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, ha tuttavia affermato la possibilità di comminare la pena sostitutiva del L.P.U. anche nei casi di incidente.
Il ragionamento del G.I.P. suggerisce una nuova chiave di lettura interpretativa che risulta degna della massima attenzione.
In mancanza di un’espressa qualificazione giuridica, resta il dubbio se la previsione di cui al comma 2-bis integri un’autonoma ipotesi criminosa - reato qualificato dall’evento (incidente stradale) - o una figura di reato circostanziato - aggravante specifica ad efficacia speciale - della fattispecie contemplata nel comma precedente.
Il problema classificatorio non risponde soltanto ad un’astratta esigenza dogmatica, ma assume rilevanza eminentemente pratica.
La sentenza muove dall’assunto che l’ipotesi de qua integri una fattispecie di circostanza aggravante (come si deduce dal raddoppio delle sanzioni), di talché risulta ammissibile il giudizio di bilanciamento tra circostanze, ai sensi dell’art. 69 cod. pen., con conseguente possibilità di regressione del disvalore del fatto a quello previsto dal comma 2.
A favore di tale soluzione milita la tecnica di formulazione del comma 2-bis a causa della sua “specialità per specificazione” rispetto al comma 2, dal quale dovrà essere necessariamente tratto il grado di intensità di ebbrezza, riferito al tasso alcolemico accertato, cui corrispondono 3 livelli sanzionatori gradualmente afflittivi. Le ipotesi di cui alle lett. a), b) e c), infatti, integrano tre autonome e distinte fattispecie incriminatici, correlate alle diverse soglie alcolemiche, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, caratterizzate invece da reciproca alternatività .
Resta, tuttavia, qualche perplessità circa la qualificazione in detti termini.
Si potrebbe, altrimenti, ritenere che la costruzione di tale previsione, nel duplicare le fattispecie di cui alla norma base, integri autonome ipotesi criminose qualificate dall’evento incidente, idonee a trasformare i singoli “illeciti di pericolo” contemplati nell’ipotesi di cui al comma 2, in “illeciti di danno”.
Il giudice gigliato prosegue osservando che per l’aggravante di cui al comma 2-bis la legge non ha previsto l’esclusione dal bilanciamento tra circostanze disposta, dal comma 2-septies, in relazione alla sola aggravante di cui al comma 2-sexies.
Il comma 2-sexies, infatti, contempla un’ipotesi di aggravante speciale ad effetto speciale, che comporta un aumento dell’ammenda da un terzo alla metà, quando la guida in stato di ebbrezza, con qualsiasi livello di alcolemia, sia commessa in notturna: tra le ore 22.00,01 e le ore 6.59,59.
Il comma 2-septies - nell’erroneo convincimento di garantire l’effettività della pena - introduce un’inedita disciplina speciale relativa al computo delle circostanze. In caso di concorso tra attenuanti (anche generiche) e l’aggravante di cui al comma 2-sexies, al giudice, in deroga all’art. 69 c. 4 cod. pen., viene sottratta la facoltà di operare quel giudizio di bilanciamento tra circostanze, che consente alla prime di poter essere ritenute equivalenti, o addirittura prevalenti, rispetto alla seconda . Conseguentemente, la diminuzione derivante dalle attenuanti dovrà essere calcolata sulla («quantità di») pena risultante dalla previa applicazione dell’aumento conseguente all’aggravante.
Nondimeno, è proprio tale osservazione che potrebbe giustificare una diversa lettura.
La circostanza che il legislatore, ubi voluit, abbia proceduto a fornire un’espressa qualificazione giuridica - dalla lettura del comma 2-septies, infatti, si evince che la voluntas legis definisce come aggravanete l’ipotesi di cui al comma 2-sexies - induce a ritenere che ubi noluit, tacuit.
Peraltro, è proprio l’obiettivo perseguito dalla previsione, rinvenibile nell’evitare la regressione del disvalore del fatto aggravato a quello previsto dall’ipotesi base, che orienta l’interprete verso un’altra soluzione. Che senso avrebbe, infatti, porre un argine alla derubricazione della sola aggravante notturna e non anche a quella - ben più grave - prevista per il caso di provocazione di un incidente stradale?
In merito, il giudice argomenta che ritenere che "il caso descritto dal comma 2 bis" sia l'accadimento del sinistro stradale in sé considerato, rende la norma … particolarmente punitiva in quanto la possibilità di accedere al lavoro di pubblica utilità è prevista anche per le ipotesi meno gravi dell'art. 186 comma 2 lettere a) e b); in realtà, a ben vedere, integrando l’ipotesi di cui alla lett. a) un mero illecito amministrativo, per essa non è consentito accedere al L.P.U.
La disposizione sarebbe, poi, sempre a dire del giudicante, illogica, perché si trattano nello stesso modo eventi di gravità del tutto differenti tra loro (un lievissimo tamponamento e un disastro autostradale con numerose vittime), prescindendo del tutto dalla valutazione complessiva della colpa e personalità del soggetto. Anche in questo caso, tuttavia, si deve osservare che, a seguito dell’adozione del D.L. 92/08, convertito con modificazioni, nella L. 125/2008, il comma 2-bis, deve ritenersi implicitamente riferibile al caso di incidente stradale provocato da conducente con il tasso alcolemico previsto dalla lett. b) del comma 2, o dalla lett. c) stesso comma, nel solo caso di danni a cose o lesioni lievi. In caso di lesioni gravi (ai sensi dell’art. 583 c. 1 cod. pen.) o gravissime (ex art. 583 c. 2 cod. pen.), infatti, si applicherà l’algoritmo sanzionatorio previsto dal nuovo art. 590 c. 3, II periodo, cod. pen. In tal ultimo caso, quel fatto che altrimenti costituirebbe autonomo reato contravvenzionale (art. 186 c. 2 lett. c) C.d.S.), diviene elemento circostanziale, che resta assorbito nell’ipotesi di delitto di lesioni colpose aggravate, il quale assume così il carattere di “reato (eventualmente) complesso” ex art. 84 cod. pen. che, in quanto tale, deroga al concorso di reati, perché la legge unifica, in questa incriminazione, il disvalore di tutti i momenti dell’impresa criminosa costituita da più fatti-reato. Riprova ne sia anche l’analisi del nuovo quantum sanzionatorio previsto, che risulta uguale o superiore pro ratione pecuniae al cumulo materiale (somma) delle pene stabilite per i reati componenti. Peraltro, se così non fosse, avremmo che, in relazione al medesimo fatto, al soggetto verrebbe ascritta, per ben due volte, la responsabilità per guida in stato di ebbrezza “grave”: una, quale circostanza aggravante speciale ad efficacia speciale delle lesioni colpose e, l’altra, quale reato contravvenzionale.
In conclusione, secondo il G.I.P. di Firenze, la previsione di cui al comma 2-bis può soccombere rispetto ad attenuanti … anche … generiche ritenute prevalenti. Di conseguenza, nel ritenere congrua la pena concordata dalle parti in sede di patteggiamento, pena base corrispondente al minimo edittale, aumentata per il comma 2-sexies e diminuita per le attenuanti generiche e per il rito, la stessa è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità .
Ovviamente, a tale conclusione non potrebbe pervenirsi, laddove si ritenesse, invece, che il comma 2-bis integri un moltiplicatore delle fattispecie di illecito di cui al comma 2, che diventano, quindi. autonome ipotesi criminose (reati qualificati dall’evento).
L’occasione è propizia per sottolineare come la legge non preveda, per il caso di richiesta di sostituzione della pena inflitta, alcun obbligo relativo all’eventuale indicazione delle modalità esecutive del L.P.U. concernenti l’indicazione del lavoro, dell’ente presso cui si intende svolgere l’attività, del relativo consenso e del piano di lavoro concordato unitamente al calendario delle giornate lavorative necessarie a coprire l’entità della pena sostituita. La sostituzione, peraltro, non richiede nemmeno un’apposita istanza in tal senso da parte dell’imputato, essendo subordinata soltanto alla sua “non opposizione”. In tal senso, recentemente, la Corte di legittimità , ha annullato con rinvio la sentenza che non aveva accolto l’istanza dell’imputato di sostituzione, sulla base dell’assorbente rilievo ostativo della mancata allegazione della documentazione.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze