- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile, Mobilità persone con disabilità
- Dott.ssa Maristella Giuliano
La guida di un veicolo privo di adattamenti non produce l'esclusione della responsabilità assicurativa
Corte di Cassazione VI Sezione Civile
Sentenza n. 6403 del 1.4.2016
La garanzia assicurativa, in tema di circolazione di veicoli a motore, non opera soltanto nel caso in cui sia espressamente prevista una clausola di esclusione della responsabilità per i danni cagionati da conducente non abilito alla guida. Il requisito della non abilitazione va inteso in senso assoluto, ovvero si deve unicamente riferire alla mancanza originaria o sopravvenuta della patente, come nei casi di patente mai conseguita o di sospensione o di revoca.
Nel caso di specie, siccome il conducente era un soggetto con disabilità, titolare di patente di guida speciale che abilitava alla guida di un veicolo con adattamenti, la Compagnia di Assicurazione, al fine di rendere operativa la suddetta clausola, aveva addotto l’equiparazione della mancanza di abilitazione alla guida, alla guida di un veicolo senza adattamenti.
La Corte di Cassazione, con la presente sentenza, ha precisato che in nessun caso la mancanza della patente può essere paragonata alla mancanza di altri fattori, e che l’aver guidato un veicolo privo degli adattamenti previsti dalla legge integra un’ipotesi di mera illiceità alla guida, paragonabile ad una inosservanza di prescrizioni o limitazioni previste dal codice della strada. Tale tesi è avvalorata dal fatto che l’art. 125 comma 4 del codice della strada prevede che chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo non adattato in funzione della mutilazione o minorazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa. Pertanto la clausola di esclusione della garanzia assicurativa non poteva essere addotta a sostegno delle tesi della Compagnia di Assicurazione, perché l’abilitazione alla guida esisteva (infatti il conducente era titolare di patente speciale).