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La guida senza patente

Di Fabio Piccioni

 

 

 


1. Considerazioni introduttive

I. Nozione di patente di guida
La patente di guida, sotto il profilo sostanziale, è un provvedimento personale  di abilitazione non modale  - autorizzazione tecnico-amministrativa  a carattere ampliativo della sfera soggettiva di azione - rilasciato a seguito di un controllo teorico-pratico mirante a verificare l’esistenza dei requisiti psico-fisici (art. 119 C.d.S. e artt. 319-329 Reg. C.d.S.), di età (art. 115 C.d.S.) e di abilità (art. 121 C.d.S.), mediante il quale la P.A. rimuove il limite legale posto all’esercizio di quell’attività inerente al diritto (soggettivo “pubblico”) di circolazione con i veicoli , attestando in capo al titolare l’idoneità alla guida.
Tale abilitazione è subordinata ad una precisa estensione temporale, variabile in relazione alla categoria e all’età del titolare - individuata dalla durata indicata sul documento (art. 126) - oltre la quale diviene inefficace; conseguentemente, è necessario procedere alla conferma della validità, consistente nella verifica della permanenza dei requisiti.

II. La nuova patente UE
 Il D.Lgs. 59/2011, recante Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, e il D.Lgs. 2/2013, recante Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida, previa sostituzione integrale dell’art. 116, hanno introdotto la nuova patente di guida conforme al modello UE, che si distingue in 15 diverse categorie di abilitazioni alla guida, con validità in tutti i Paesi dell’Unione. 

Categoria A cosa abilita
AM
 ciclomotori a 2 o 3 ruote e quadricicli leggeri (massa non superiore a 350 kg.) con cilindrata non superiore a 50 cm3 e velocità non superiore a 45 Km/h)
A1 motocicli di cilindrata fino a 125 cm3
A2 motocicli di potenza non superiore a 35 kW
A motocicli senza limitazioni
B1 quadricicli non leggeri, massa non superiore a 400 kg.
B autoveicoli, di massa non superiore a 3.500 kg., per il trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg.
BE complessi di veicoli con motrice di categoria B e rimorchio di massa non superiore a 3.500 kg.
C1 autoveicoli, di massa compresa fra 3.500 e 7.500 kg., per il  trasporto di non più di 8 passeggeri oltre al conducente; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg.
C1E complessi di veicoli con motrice di categoria B o C1 e rimorchio, sempre che la massa complessiva non superi 12.000 kg.
C autoveicoli, di massa superiore a 3.500 Kg., per il  trasporto di non più di 8 passeggeri oltre al conducente; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg.
CE complessi di veicoli con motrice di categoria C e rimorchio con   massa superiore a 750 kg.
D1 autoveicoli per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, aventi una lunghezza massima di 8 metri; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg.
D1E complessi di veicoli con motrice di categoria D1 e rimorchio con massa superiore a 750 Kg.
D autoveicoli per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg.
DE complessi di veicoli con motrice di categoria D e rimorchio con  massa superiore a 750 Kg.

La completa riscrittura del primo comma dell’art. 115 disciplina anche nuovi e diversi requisiti di età minima per il conseguimento delle singole patenti e per la guida dei corrispondenti veicoli.

Anni Possibilità di guida
14 veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, armenti e greggi
 patente AM, senza passeggero
16 patenti A1 e B1, senza passeggero
18 patenti AM, A1 e B1, con trasporto passeggeri;
patenti A2, B, BE, C1, C1E
20 patente A, purché titolare di patente A2 da almeno 2 anni
21 tricicli con patente A
patenti C, CE, D1, D1E e i certificati di abilitazione professionale
veicoli d’emergenza
24 patente A
patenti D e DE

La nuova disciplina, che è entrata in vigore a tappe, in parte dal 19 gennaio 2013 e integralmente dal 2 febbraio 2013, ha recato una serie di modifiche al codice della strada nel tentativo di perseguire i seguenti obiettivi:
- ridurre le possibilità di frode, per contrastare la falsificazione;
- garantire la libera circolazione dei conducenti all’interno dell’Unione Europea;
- distinguere la circolazione con patenti rilasciate da Stati appartenenti all’Unione Europea da quella con patenti rilasciate da Stati extra U.E.;
- contribuire ad aumentare il livello di sicurezza nella circolazione.
Sulla nuova patente è stata eliminata l’indicazione della residenza del titolare, che figura ormai solo nell’archivio A.N.A.G. di cui all’art. 226; la patente, tuttavia, continua a mantenere la natura di documento di identità personale.
L’art. 22 D.Lgs. 59/2011 , stabilisce che il nuovo modello di patente UE si presenta nel formato card ed è dotato dei più idonei strumenti antifalsificazione. Infatti, lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida. Il materiale usato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni… Lo Stato italiano può introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.
Tuttavia, il comma 8 del nuovo art. 126 - conformemente a quanto già previsto dal previgente comma 5, come modificato dalla L. 120/2010 - stabilisce che, ai fini della conferma della validità della patente, il D.T.T. non trasmetterà più il relativo tagliando di convalida da apporre sul documento, bensì un “duplicato della patente”, con l’indicazione del nuovo termine di validità; conseguentemente, il titolare, ricevuto il duplicato, “deve provvedere alla distruzione della patente scaduta”. Non essendo, tuttavia, prevista alcuna sanzione per il caso di mancata distruzione del documento (norma minus quam perfecta), la disposizione, a parte la maggiorazione della spesa pubblica, sembra costituire un vero e proprio regalo ai falsari: questi, infatti, non saranno più costretti a creare un intero documento apocrifo nella sua essenza; basterà, infatti, falsificare la patente, pur genuina, nel suo contenuto.
Ai sensi del nuovo comma 5 dell’art. 116, la patente conseguita mediante prova sostenuta su veicolo con cambio automatico consente di condurre solo tale tipo di veicolo; tuttavia, l’eventuale violazione non risulta in alcun modo sanzionata. 
 
2. L’illecito di guida senza patente 

I. Oggetto di tutela
Chi si pone alla guida di un veicolo senza aver superato l’esame di abilitazione, elude un sistema di regole procedimentali tese a selezionare i partecipanti all’attività di circolazione veicolare, al fine di contenere i rischi in questa insiti (pericolo presunto e astratto) per i beni primari della vita e dell’integrità fisica dei consociati .  

2.1 La contravvenzione del 1992
La prima versione dell’art. 116 c. 13 recava un reato contravvenzionale punito con l'arresto da 3 a 12 mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2 milioni.

Si ricorda che, con sentenza 16 giugno 1995 n. 246, la Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale della norma, per disparità di trattamento rispetto all’art. 125 c. 3 , nella parte in cui prevedeva una sanzione penale nei confronti di colui che veniva trovato alla guida di un motociclo essendo invece titolare di altra patente, rilasciata in data successiva al 26 aprile 1998, pur rilevando la sproporzione dei due trattamenti, era pervenuta a una declaratoria d’inammissibilità, osservando che il legislatore non è tenuto ad alcuna scelta obbligata nel senso della depenalizzazione, restando libero di graduare le diverse ipotesi in modo discrezionale.
Riproposta, in un secondo tempo, la stessa questione, la Corte Costituzionale, con sentenza 10 gennaio 1997 n. 3, dichiarava l’illegittimità dell’art. 116 c. 13 nella parte in cui punisce con la sanzione penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A .
La predetta violazione, quindi, non risulta sanzionabile neppure a titolo di sanzione amministrativa conseguente a depenalizzazione, nelle ipotesi alle quali non sia applicabile ratione temporis la modifica che ha sanzionato come illecito amministrativo la fattispecie in questione .

La guida, senza essere munito di patente, di un ciclomotore maggiorato nella cilindrata e perciò non corrispondente alle sue caratteristiche originarie, previste dall'art. 52, integra il reato di cui all'art. 116 c. 13, trattandosi di veicolo rientrante di fatto nella categoria dei motoveicoli di cui all'art. 53, per la conduzione del quale è prescritta la patente di categoria "A" .

2.2 L’amministrativizzazione dell’illecito del 1999
Come già osservato, il D.Lgs. 507/99, aveva proceduto a depenalizzare il reato di guida senza patente, cui era stato conferito il presidio sanzionatorio del pagamento di una somma (di fascia alta) da 4 a 16 milioni di lire.
La controversa scelta di far defluire quest’illecito, non proprio bagatellare rispetto alla reale entità dell’offesa, dall’alveo del diritto penale - motivata sulla base di pretese efficientistiche e semplificatrici - aveva destato, fin dall’inizio, forti perplessità anche, e soprattutto, in considerazione del fatto che l’“inottemperanza all’ordine di consegna della patente sospesa”, continuava a integrare l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p.     
«La violazione per guida senza patente commessa quando tale fatto costituiva ancora reato contravvenzionale, non può coinvolgere in alcun modo il proprietario del veicolo. Estendendo il D.Lgs. 507/99 l’applicazione della depenalizzazione anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, la norma non può né deve, comunque, risolversi a svantaggio di chi, all’epoca dei fatti, non aveva alcun tipo di responsabilità in merito. Il cittadino non può essere punito per fatti che al momento della loro commissione non prevedevano la sua responsabilità. La contestazione al proprietario della sanzione amministrativa non appare, nel regime transitorio, fondata» .
Nella fattispecie, la Prefettura aveva notificato un’ordinanza con cui ingiungeva alla proprietaria, in qualità di responsabile solidale, il pagamento di sanzione pecuniaria e disponeva il fermo del veicolo, perché una terza persona, sotto la vigenza dell’ipotesi contravvenzionale, aveva circolato alla guida del suo veicolo, senza aver conseguito la patente.
La difesa della ricorrente, osservava che la previsione delle specifiche disposizioni transitorie, si è resa necessaria perché il D.Lgs. 507/99 non si è limitato a sancire una abolitio criminis – la qual cosa avrebbe consentito l’applicazione dell’art. 2 cod. pen. – ma contempla anche la trasformazione degli illeciti, già penali in violazioni amministrative. Poiché, nella fattispecie, la guida senza patente fu commessa sotto la vigenza dell’ipotesi di reato contravvenzionale, ne deriva che la responsabilità penale per il fatto-reato commesso è da ritenersi personale del conducente (art. 27 Cost.), senza possibilità di coinvolgere in alcun modo il proprietario del veicolo ex artt. 9 L. 689/81, piuttosto che 196 C.d.S.
Se l’art. 100 D.Lgs. cit. ha esteso l’applicazione della depenalizzazione anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, ciò non può (rectius non DEVE) risolversi a svantaggio di chi, all’epoca dei fatti, non poteva avere alcun tipo di responsabilità in merito. Più che in esigenze puramente razionali di certezza, insite nella stessa funzione imperativa della norma e nella necessità della sua previa conoscenza per poter essere osservata, il principio del nulla poena sine proevia lege (irretroattività della norma più sfavorevole) trova il più solido fondamento sul piano politico-garantista. Esso dà al cittadino la sicurezza, di fronte al mutare delle valutazioni del legislatore, di non essere punito per fatti che, al momento della loro commissione, non prevedevano la sua responsabilità. E pertanto, costituisce espressione del più generale principio del favor libertatis – concernente l’art. 23 Cost. – che secondo la genesi storica illuministica e la tradizione liberale, ha sempre sorretto il principio di legalità nella sua triplice articolazione, della riserva di legge, della tassatività e della irretroattività. Infatti, da un lato, l’art. 23 Cost. dichiara «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»; dall’altro, il combinato disposto degli artt. 25, c. 2, Cost. e 1, L. 689/81 recita «Nessuno può essere (punito) assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima (del fatto commesso) della commissione della violazione». L’art. 1, c. 2, L. 689/81, inoltre, dispone che «Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati». L’irretroattività della sanzione amministrativa è, quindi, da intendersi in senso assoluto nel rispetto del tempus regit actum. Queste regole generali vietano, in merito agli effetti da determinarsi, di assegnare ai fatti conseguenze diverse da quelle che avrebbero avuto sotto la legge abolita. L’introduzione di una nuova e diversa responsabilità, potrebbe trovare applicazione soltanto in regimi politici fondati sulla più spregiudicata prepotenza.
La Prefettura resistente, nelle sue controdeduzioni – con prosa alquanto ermetica – ebbe ad argomentare che l’art. 102, c. 5, D.Lgs. 507/99, nel rimandare espressamente all’art. 202 C.d.S., renderebbe direttamente operativa la norma dell’art. 196 C.d.S. (principio di solidarietà). Sulla base di questa considerazione, si sarebbe dovuto dedurre la scelta del legislatore di non escludere affatto la responsabilità solidale.
Una siffatta interpretazione è palesemente errata. La solidarietà è una forma di responsabilità oggettiva conseguente alla sussistenza di determinate circostanze – indipendentemente dalla partecipazione all’illecito – per la quale anche altri soggetti, diversi dall’autore della violazione, sono chiamati a garanzia del pagamento della somma derivante dalla sanzione pecuniaria, in considerazione del rapporto con il veicolo. La Prefettura, rilevata l’estensione – in nome del favor rei – dell’applicazione della depenalizzazione anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, vorrebbe operare un’indebita forzatura: estendere retroattivamente anche quei principi generali del diritto sanzionatorio amministrativo che non possono avere in alcun modo ingresso nel diritto penale. Il principio di solidarietà, infatti, è un istituto di matrice prettamente civilistica che, presupponendo una sorta di responsabilità oggettiva, non può accedere al diritto penale (art. 27 Cost.). La retroattività della norma più favorevole, vieta di assegnare ai fatti conseguenze deteriori rispetto a quelle che avrebbero avuto sotto la legge abolita. Orbene, quando la violazione costituiva reato, nessuna responsabilità era attribuibile al proprietario in solido per la guida senza patente: la commissione da parte di un terzo di un reato, non può e non deve essere ascritta a colpa (amministrativa) dell’opponente.
In merito alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, la difesa contestava i presupposti applicativi. Infatti, l’art. 100, c. 2, D.Lgs. 507/99, ribadisce nuovamente l’applicazione del principio di legalità. La sanzione accessoria introdotta con la depenalizzazione, può essere applicata alle violazioni commesse al tempo in cui il fatto costituiva reato, solo se a quell’epoca essa era prevista come analoga pena accessoria. Orbene, poiché la sanzione del fermo amministrativo del veicolo non sostituisce alcuna corrispondente pena accessoria prevista dalla norma penale, la stessa non risulta applicabile. La suddetta sanzione, d’altronde, sarebbe risultata doppiamente ingiusta perché irrogata a persona diversa dall’effettivo trasgressore, e quindi al di fuori di ogni logica. Riprova ne sia il fatto che lo stesso art. 116, c. 13, sotto la vigenza della norma penale, prevedeva “il giudice dispone la confisca del veicolo salvo che esso appartenga a persona estranea al reato”; in tal caso, infatti, si sarebbe dovuta disporre “la sospensione della patente di guida eventualmente posseduta dal condannato”.

2.3 La riconversione sanzionatoria del 2007
Il nostalgico D.L. 117/07, convertito con modifiche nella L. 160/07, preso atto dei numerosi problemi (di coscienza) recati dalla malcelata “truffa delle etichette”, ha portato alla “ripenalizzazione” della violazione di cui all’art. 116 c. 13.  

I. Le sanzioni penali
Mediante un’operazione di mera ortopedia giuridica che, nel lasciare pressoché inalterato l’arsenale sanzionatorio del quantum monetario , si è limitata a sostituire la qualificazione punitiva della “sanzione amministrativa” con quella dell’“ammenda”, la guida senza patente è tornata ad integrare un reato contravvenzionale, presidiato dalla pena pecuniaria “da 2.257 a 9.032 euro” .
Ne deriva che, essendo stabilita - al contrario dell’ipotesi contravvenzionale precedente - la sola pena dell’ammenda, al contravventore è consentito estinguere il reato mediante ricorso all’oblazione ai sensi dell’art. 162 cod. pen., previo pagamento di una somma corrispondente alla terza parte del massimo edittale (€ 3.010).

Poiché il giudice deve limitarsi ad essere la bouche qui prononce les paroles de la loi, una questione resta da risolvere: che senso logico, prima ancora che giuridico, ha, in termini di politica criminale-giudiziaria, da un lato, ripenalizzare un illecito, se poi si prevede, dall’altro, un regime punitivo che consente la deprocessualizzazione dell’intervento penale su richiesta dell’interessato?

Nel caso di recidiva specifica infrabiennale - che la norma definisce, con inconsapevole ignoranza tecnico-giuridica, “reiterazione” - è previsto “altresì” l’arresto “fino a 1 anno” .

2.4 La ripenalizzazione del 2010
Il menscevico legislatore d’urgenza, tuttavia, si era dimenticato che nel codice della strada esiste anche un’altra fattispecie complementare a quella in esame, che continuava a sanzionare in via amministrativa “coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente … rilasciata da uno stato estero, non più in corso di validità”.
Conseguentemente, la modifica apportata al comma 6 dell’art. 136 dalla L. 120/2010 dispone - a distanza di 3 anni - il necessario adeguamento in materia di conversioni di patenti di guida rilasciati da Stati esteri recando quell’opportuno rinvio materiale alle “sanzioni” (senza specifica qualificazione giuridica) previste dai commi 13 e 18 dell’art. 116, che ha consentito la ripenalizzazione, tacita, anche della violazione in esame .
Il nuovo comma 6-bis, invece, rinvia alle sanzioni (amministrative) previste dagli artt. 15 e 17 dell’art. 116, a carico di chi, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidi con C.A.P., con C.Q.C. o con altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno stato estero non più in corso di validità, a condizione però che sia munito di patente valida.

2.5 La nuova ripenalizzazione del 2013
 La completa riscrittura dell’art. 116 ha comportato il trasferimento della fattispecie sanzionatoria dal (vecchio) comma 13 al (nuovo) comma 15.
Se, da un lato, il fatto continua a integrare un reato contravvenzionale, punito con l’identica pena dell’ammenda da 2.257 a 9.032 euro e, quindi, ancora oblabile ai sensi dell’art. 162 cod. pen., dall’altro, cambia la formulazione della norma. 
 Il nuovo comma 15, infatti, punisce chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente.
Ne deriva che, al pari del passato, rientra nell’ambito di operatività della fattispecie di “guida senza patente”, sia l’ipotesi di colui che guida senza aver mai conseguito il prescritto titolo abilitativo, che quella di colui cui la patente sia stata revocata o non rinnovata per mancanza dei prescritti requisiti fisici e psichici .
Per completezza di trattazione si ricorda che:
- grazie all’introduzione della nuova patente AM, il reato risulta integrato anche in caso di guida di ciclomotore senza aver conseguito una patente o il C.I.G.C. (la fattispecie costituiva, in passato, l’illecito amministrativo di cui al comma 13-bis dell’art. 116 );
- la guida con patente scaduta di validità rientra, invece, nella nuova ipotesi sanzionata dall’art. 126 c. 11;
- la guida, abusiva, durante il periodo di sospensione della validità della patente, rientra nella violazione prevista dall’art. 218 c. 6 .
 Infine, l’introduzione dell’aggettivo “corrispondente” comporta il divieto della guida di un veicolo con patente di categoria diversa da quella richiesta. Ne deriva che integra il reato la guida di un veicolo diverso da quello che abilita a condurre la patente posseduta. Tuttavia, ai sensi del nuovo comma 15-bis dell’art. 116 (introdotto dal D.Lgs. 2/2013), nei casi in cui il titolare di patente A1, guidi veicoli per i quali è richiesta la patente A2; il titolare di patente A1 o A2, guidi veicoli per i quali è richiesta la patente A; il titolare di patente B1, C1 o D1, guidi veicoli per i quali è richiesta, rispettivamente, la patente B, C o D, risulta integrato soltanto un illecito amministrativo per il quale è prevista la sanzione di 1.000 euro.
Nel caso di recidiva - dopo 6 anni correttamente qualificata - specifica infrabiennale, è previsto “altresì” la pena dell’arresto “fino a 1 anno”  .
In merito, la circolare del Ministero dell’Interno del 25/1/2013, nel fornire le prime linee di indirizzo applicativo sulla riforma, afferma che la valutazione della recidiva deve essere compiuta sulla base dei principi dell’art. 99 c.p.
Non si può, tuttavia, fare a meno di ricordare che la L. 5/12/2005 n. 251, recante Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, ha profondamente modificato l’istituto previsto dall’art. 99 c.p., escludendone l’applicabilità alle contravvenzioni (ed ai delitti colposi).
Ne deriva che, per quanto qui rileva, la recidiva, quale parametro della capacità a delinquere del reo, deve essere valutata ad effetti diversi - determinazione della pena - da quelli tipici previsti dall’art. 99 c.p.  

I. Le altre ipotesi punite ai sensi dell’art. 116:
- La guida senza patente delle macchine agricole e delle macchine operatrici
Fino alla riforma del 2010 compresa, il disattento novellatore aveva dimenticato che l’art. 124 disciplinava un’ulteriore ipotesi di guida senza patente, qualificata come mero illecito amministrativo: “chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente”, punito con la sola sanzione del pagamento di una somma pari a euro 2.514,00.
Anche il D.Lgs. 59/2011 non si era preoccupato di recare alcuna riforma in merito.
Solo la nuova formulazione dell’art. 124, recata dal D.Lgs. 2/2013, che al comma 4 prevede che il fatto “è punito ai sensi dell’art. 116 commi 15 e 17”, ha consentito la ripenalizzazione, tacita, anche della violazione in esame. 

- Le patenti non rilasciate in Italia
La completa riscrittura degli artt. 135 e 136, unitamente all’introduzione dei nuovi artt. 136-bis e 136-ter, ha determinato il riassetto complessivo della disciplina riguardante la conduzione di veicoli in Italia con patenti rilasciate da altri Stati, distinguendo i titolari di patenti extraUE o extraSEE (patente estera), dai titolari di patenti comunitarie - che, in virtù del pieno riconoscimento, sono equiparati ai titolari di patenti italiane.
Ai sensi del nuovo art. 135, il titolare di una patente estera, in corso di validità , può condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta lo abilita, a condizione che non sia residente in Italia da oltre un anno - e che abbia un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. Conseguentemente, ai sensi del comma 11, ai titolari di patente estera che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 116 commi 15 e 17.
Il nuovo art. 136-bis, conformemente alle norme dell’Unione, prevede che le patenti rilasciate dagli Stati UE e SEE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti possono, quindi, utilizzarle liberamente sul territorio nazionale restando assoggettabili alle sanzioni previste per i titolari di patente italiana, e in particolare quella di cui all’art. 166.
* * *
Poiché, in attuazione della direttiva 2006/126/CE, è stata soppressa la possibilità - prevista dal vecchio comma 3 dell’art. 129 - per il Prefetto di sospendere una patente rilasciata da uno Stato estero, la nuova disciplina è contenuta nel comma 5 dell’art. 135.
Infatti, qualora il titolare di patente estera, “commette” una violazione dalla quale derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il prefetto del luogo della commessa violazione, previo ritiro del documento, emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista, che è notificato all'interessato nelle forme di cui all'art. 201, previo invito al conducente non residente in Italia ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale.
La stessa facoltà è attribuita dal comma 6 al Prefetto, qualora il titolare di patente estera, “commette” una violazione dalla quale derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; in tal caso, il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è disposto per un periodo di 2 anni, che diventano tre quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 186, 186-bis o 187.
Conseguentemente, ai sensi del comma 7, qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento di inibizione emesso in sostituzione della sospensione della patente (emesso ai sensi del comma 5), si procede all’inibizione sostituiva della revoca della patente (ai sensi del comma 6); e, qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento di inibizione emesso in sostituzione della revoca della patente (emesso ai sensi del comma 6), si applicano le sanzioni penali dell'art. 116 commi 15 e 17.
Identica disciplina è prevista dall’art. 136-ter per le violazioni commesse dal titolare di patente rilasciata da uno Stato UE o SEE - l’unica differenza è nella corretta enunciazione della previsione qualora il titolare … commetta anziché “commette”. Anche in questo caso, qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento di inibizione emesso in sostituzione della revoca della patente, si applicano le sanzioni penali dell'art. 116 commi 15 e 17.

II. La competenza per materia
L’ultimo periodo del nuovo comma 15 dell’art. 116 attribuisce la competenza a conoscere del reato al Tribunale in composizione monocratica.
Nel rilevare l’insidiosa e ingannevole presenza di una previsione di carattere processuale all’interno di una norma di diritto sostanziale, se ne deve evidenziare anche l’inutilità, stante che i criteri generali di cui al combinato disposto degli artt. 6, 33-bis e 33-ter codice di rito, avrebbero consentito di assegnare, comunque, la competenza a tale giudice.

III. Le sanzioni accessorie
Anche le sanzioni accessorie al reato già previste dal (vecchio) comma 18 risultano trasferite al (nuovo) comma 17.
La novella, tuttavia, mantiene completamente inalterato l’impianto sanzionatorio: fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo secondo la procedura di cui all’art. 224-ter; qualora, poi, non sia possibile disporre le precedenti sanzioni accessorie, si applica la sospensione della patente, eventualmente posseduta, da 3 a 12 mesi.
Oggi, l’avverbio “eventualmente” ha senso giuridico stante il divieto di guida senza aver conseguito la corrispondente patente; in passato, invece, restava priva di logica “la sospensione della patente” in caso di guida senza patente, stante il fatto che la mancanza del documento costituiva l’essenza stessa dell’illecito .

IV. La nuova disciplina sulla prescrizione
Ai sensi dell’art. 157, anche nella versione sostituita dall’art. 6, c. 1, L. 251/05, il tempo necessario a prescrivere la contravvenzione prevista dall’art. 116 è il seguente:

comma vecchia prescrizione nuova prescrizione
 15 3 anni 4 anni
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
* * *
 Sia consentito rilevare che l’avvenuto alternarsi - per ben 4 volte  - di sanzioni penali a sanzioni amministrative, sembra restare al di fuori di una meditata valutazione politico-criminale e dimostrare, ancora una volta, la sua portata emotivo-sentimentale determinata da fatti di cronaca. Un corretto e costituzionalmente orientato esercizio della discrezionalità legislativa, nel ricorrere alla sanzione penale, avrebbe dovuto ispirarsi ai principi di proporzionalità - (art. 27 c. 3 Cost.): la reazione all’illecito deve corrispondere alla sua gravità - e di sussidiarietà (art. 13 Cost.): la sanzione penale si giustifica solo come extrema ratio. Ove uno solo dei suddetti criteri venisse a mancare, l’adozione della sanzione penale risulterebbe ingiustificata.
3 Testi legislativi

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
“Nuovo Codice della strada”

Art. 116  Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
    1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.
    2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
    3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
    4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.
    5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.
    6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.
    7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
    8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
    9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.
    10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.
    11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
    12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
    13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla giuda. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
    14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559.
    15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
    15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
    16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.600.
    17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.
    18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 124  Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
    1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.
    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).
    3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
    4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14.

Art. 135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
   1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.
    2. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.
    3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
    4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
    5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.
    6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.
    7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.
    8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400  ad euro 1.600.
    9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 ad euro 311.
    10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.600.
    11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17.
    12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 16 e 18.
    13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.
    14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.

Art. 136  Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo 
    1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.
    2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.
    3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.
    4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.

Art. 136-bis  Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo 
    1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
    2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.
    3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.
    4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.
    5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.
    6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.
    7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18.
    8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.
    9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo.

Art. 136-ter  Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
    1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5.
    2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6.
    3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.

Art. 213 - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies , nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’art. 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatt