• Giurisprudenza
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci

La mancata ricostruzione della dinamica dell'incidente esclude la responsabilità della PA

Corte di Cassazione, VI Sezione civile - massima a cura della dott.ssa Maristella Giuliano
Ordinanza 30 marzo 2022 n. 10166

Responsabilità da custodia del Comune - buca stradale – rimozione veicolo – assenza tracce frenata – mancanza di testimoni – dinamica incidente – mancata ricostruzione - non sussiste

La responsabilità da custodia del Comune è esclusa nel caso in cui non si riesca a ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente. In particolare, la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità da custodia del Comune a causa dell’intervenuta rimozione del veicolo, caduto in una buca e per il mancato ritrovamento di tracce di frenata o di testimonianze da cui poter ricostruire, anche in via presuntiva, la dinamica dell'incidente.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Presidente -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

Dott. VALLE Cristiano - rel. Consigliere -

Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16042-2021 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, (…) che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), in persona della Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza ADRIANA n. 8, presso lo studio dell'avvocato (….)  che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (…);

- controricorrente incidentale -

e contro

ASSO - CONSUM ONLUS;

- intimata -

avverso la sentenza n. 8139/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l'11/05/2021;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata in data 24/02/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

P.P., in data 8/12/2012, alla guida della propria autovettura (OMISSIS), incorse in una buca apertasi nel manto stradale nella via (OMISSIS), nell'ambito del Comune di (OMISSIS) e convenne, quindi, in giudizio il detto ente pubblico dinanzi al Giudice di Pace della stessa città.

Il Giudice adito, nel contraddittorio delle parti, e con l'intervento volontario della Onlus Assoconsum, alla quale l'attore era iscritto, accolse la domanda, condannando il Comune di (OMISSIS) al risarcimento dei danni, liquidati in Euro quattromila e ottantuno e trentatre (Euro 4.081,33), con spese vinte di Euro mille (Euro 1.000,00).

Il Comune di (OMISSIS) interpose appello e il Tribunale di Roma ha accolto l'impugnazione, rigettando la domanda di risarcimento danni del P. e gravandolo delle spese di lite.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, P.P..

Il Comune di (OMISSIS) si difende con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato su due motivi.

La Onlus Assoconsum è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità del ricorso, è stata ritualmente comunicata.

Non risulta il deposito di memorie.

Il primo motivo del ricorso principale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., e censura la sentenza d'appello per avere ritenuto che l'ente pubblico avesse adottato tutte le cautele necessarie a evitare l'evento.

Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., e dell'art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale ritenuto attendibile il verbale redatto dai Vigili urbani intervenuti sul luogo dell'incidente.

Il primo motivo è infondato, oltre che inammissibile, in quanto si incentra sull'asserita dimostrazione di idonee cautele da parte del Comune ma non censura adeguatamente la motivazione del giudice d'appello, laddove questa afferma che non era stato possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, a seguito della rimozione del veicolo incidentato e della mancata deduzione di prove testimoniali circa la dinamica dell'occorso.

Il secondo motivo è del pari inammissibile e infondato, in quanto si basa sulla valenza di atto pubblico del verbale redatto dagli agenti operanti, ma omette di chiarire in qual modo da detto verbale dovrebbe desumersi la dinamica dell'incidente, in quanto nell'atto è descritto soltanto lo stato dei luoghi (presenza della buca all'altezza del civico n. (OMISSIS)) e dell'autovettura del P. dopo l'incidente (rottura del pneumatico e del cerchione anteriori sinistri), senza alcuna altra utile indicazione ai fini della ricostruzione del sinistro.

I due motivi del ricorso principale sono, in conclusione, infondati ove non inammissibili, poiché tendono a mettere, per diversa via, in discussione l'esito dell'istruttoria, peraltro senza riportare la motivazione resa in punto di mancata dimostrazione del nesso causale tra fatto e danno.

In particolare, la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità da custodia del Comune per mancanza di prova della esatta dinamica dell'incidente, data l'intervenuta rimozione del veicolo incidentato al tempo dell'intervento degli agenti della polizia municipale sul posto (in tesi di parte ricorrente, il veicolo era caduto in una buca coperta d'acqua, effettivamente presente sul luogo) e il mancato ritrovamento di tracce di frenata o di testimonianze da cui poter ricostruire, anche in via presuntiva, la dinamica dell'incidente.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

I motivi di cui al ricorso incidentale condizionato sono assorbiti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, sulla base del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo in favore del Comune di (OMISSIS). Nulla per le spese nei confronti della Onlus Assoconsum, rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2022