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La patente di servizio per il personale della Polizia Locale abilitato allo svolgimento di compiti di Polizia Stradale

Attilio Carnabuci

 

  Sommario: 1. Premessa. – 2. La patente di servizio. - 3. Il rilascio della patente di servizio. – 4. Il rinnovo e l’aggiornamento della patente di servizio.    
1. Premessa
Tra i principali servizi svolti dalla Polizia Municipale vi sono quelli concernenti la prevenzione delle violazioni in materia di circolazione stradale e la predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico veicolare. Si tratta delle così dette attività di vigilanza, ossia dei servizi che devono essere espletati in relazione a quei fattori comportamentali o a quelle sequenze di eventi suscettibili di determinare condizioni di rischio per la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada. Sotto questo profilo, il personale che svolge attività di Polizia Municipale, nell'ambito del proprio territorio e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche la funzione di Polizia Stradale, assumendo, a tal fine, la qualità di Agente di Polizia Stradale: qualità riferita ai componenti il Corpo con obbligo dell'espletamento dei servizi di cui all’art. 11 cod. str.[1]. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, cod. str., l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale spetta alla Polizia di Stato (ed, in primo luogo, alla specialità Polizia Stradale della stessa Polizia di Stato), all'Arma dei Carabinieri; al Corpo della Guardia di Finanza, ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Provinciale e Municipale, nell'àmbito del territorio di competenza, ai funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di Polizia Stradale, al Corpo di Polizia Penitenziaria ed al Corpo Forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. Il comma 3, lett. a) dell’art. 12 cod. str. aggiunge che la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, tra gli altri, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 1992), dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei Trasporti, del Dipartimento per i Trasporti Terrestri appartenente al Ministero dei Trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.     2. La patente di servizio
L’art. 139 cod. str. (D.Lgs. n. 285 del 1992) prevede che, ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di Polizia Stradale indicati dai commi 1 e 3, lett. a) dell’art. 12 cod. str., è rilasciata “apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza”. L’art. 341 Reg. es. cod. str. (D.P.R. n. 495 del 1992) precisa che la patente di servizio “abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico”. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con apposito Decreto del Ministro dell'Interno sentito il Ministro dei Trasporti. Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno 11 agosto 2004, n. 246, (Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di Polizia Stradale), la patente di servizio è rilasciata dal Prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, agli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Municipale ed agli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Provinciale. Il documento in questione può essere sospeso fino ad un massimo di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal Prefetto (d'ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile del Corpo o Servizio di appartenenza del titolare), quando questi, nell'impiego dei veicoli di servizio, abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio. La stessa patente è altresì ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del Codice della strada, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore; in tali casi, i predetti provvedimenti non si applicano alla patente di guida comune. D’altra parte, non si applicano alla patente di servizio le disposizioni dell'art. 126 bis cod. str. in materia di decurtazione del punteggio della patente comune: né le disposizioni suddette si applicano, in questi casi, quando le violazioni ivi previste siano state commesse alla guida di veicoli di servizio utilizzando la patente comune. Ai sensi dell’art. 341, comma 7, Reg. es. cod. str. , la patente di servizio è valida per cinque anni. La validità può essere confermata per altri cinque anni dal Prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del Corpo o del direttore dell'ufficio attestante che il titolare è, tuttora, idoneo alla guida ed è munito della patente ordinaria in corso di validità.  
3. Il rilascio della patente di servizio
Ai fini del rilascio della patente di servizio, che può avvenire solo su richiesta del responsabile del Corpo o Servizio di Polizia Locale da cui i soggetti interessati dipendono, è necessario che i medesimi: -       siano già in possesso della patente di guida civile (ex art. 116, comma 3, cod. str.): la patente di servizio ha la stessa validità di quest’ultima; -       prestino attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza; -       abbiano frequentato un corso di qualificazione con esame finale secondo i programmi e le modalità prefissate dal Decreto del Ministro dell’Interno. La necessità di frequentare l’apposito corso di abilitazione e di superare il relativo esame finale può essere considerata alternativa all’ipotesi in cui il dipendente per il quale viene richiesto il titolo sia “stato adibito, in modo continuativo, all’espletamento dei compiti di Polizia Stradale o comunque alla guida dei veicoli dell’amministrazione di appartenenza”, fermo restando il requisito del possesso della normale patente di guida[2]. Ai sensi dell’art. 341 Reg. es. cod. str. , il corso di qualificazione prevede un ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con il Decreto del Ministro dell'Interno (sentito il Ministro dei Trasporti). Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il Comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una prova pratica; il voto di ciascuna prova è espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneità è indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove. L’art. 9, comma 3, D.M. n. 246 del 2004 precisa che l'esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta da un funzionario della carriera prefettizia. Tale commissione, inoltre, è composta da quattro membri, di cui uno appartenente alla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, uno dipendente dall'Ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, uno appartenente ad un ufficio di Polizia Municipale designato dal Sindaco ed uno appartenente ad un ufficio di Polizia Provinciale designato dal Presidente della Provincia. Le funzioni di segretario sono assunte da un dipendente del Comune capoluogo di provincia. Gli oneri conseguenti sono interamente a carico dell'Ente Locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio. Per ciascun candidato dichiarato idoneo, la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al Prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio. I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice può esprimere il parere di non ammissibilità alla ripetizione delle prove.  
4. Il rinnovo e l’aggiornamento della patente di servizio
Come si è accennato, la patente di servizio è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui il personale presta servizio[3]. Al rinnovo e all'aggiornamento provvedono, invece, le amministrazioni di appartenenza dei titolari, informandone il Prefetto per la conseguente annotazione sul registro. Ai sensi dell’art. 9, comma 6 del D.M. citato, la stessa patente è aggiornata, in caso di variazione di categoria della patente comune. In tal caso, non sono richieste la frequenza del corso ed il relativo esame; tuttavia, i Comuni e le Province hanno l’onere di informare il Prefetto dell'avvenuto aggiornamento.             Si ritiene opportuno segnalare, infine, la disposizione transitori contenuta nell’art. 10 del D.M. n. 246 del 2004, in virtù della quale al personale che svolge funzioni di Polizia Stradale che, alla data della sua entrata in vigore, non è in possesso della patente di servizio rilasciata secondo le norme nello stesso stabilite ma che, nei tre anni precedenti, è stato adibito, in modo continuativo, all'espletamento dei compiti di Polizia Stradale o, comunque, alla guida dei veicoli dell'Amministrazione di appartenenza, la patente di servizio è rilasciata d'ufficio solo sulla base della patente posseduta, senza necessità di frequentare il corso e di superare l'esame di qualificazione; l'attività svolta dal dipendente nei tre anni precedenti deve essere documentata sulla base di un’apposita dichiarazione da parte del responsabile dell'ufficio presso il quale ha prestato il servizio da valutare.       [1] Si rammenta che, a norma dell’art. 11 cod. str., costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti stradali; c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione; e) la tutela e il controllo sull’uso della strada. Gli organi di Polizia Stradale concorrono, inoltre, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere e possono collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico. Ai servizi di Polizia Stradale provvede il Ministero dell’Interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’Interno compete anche il coordinamento dei servizi di Polizia Stradale da chiunque espletati. Gli interessati possono chiedere agli organi di Polizia Stradale le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi. [2] Vedi, al riguardo, la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. MOT3/2795/M300 del 15 maggio 2005.   [3] Ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Interno 5 gennaio 2006, n. 45, le caratteristiche tecniche del modello di patente di servizio sono le seguenti:a)      formato: cm 14,5 x 11,00;b)      stampa in bianca a tre colori, due per i fondi di sicurezza di cui uno fluorescente blu piu' nero per i testi, ed in volta a tre colori, due per i fondi di sicurezza di cui uno fluorescente giallo piu' uno nero per i testi;c)      carta neobond non filigranata bianca;d)      numerazione progressiva alfanumerica. Secondo quanto statuito dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2005, n. M/2413/3, il rilascio delle patenti di servizio avviene – in concreto - secondo le modalità sotto indicate: “Previa ricognizione presso gli enti interessati, le Prefetture provvederanno a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, piazza Verdi n. 10, 00198 Roma, i dati relativi al numero dei documenti da rilasciare distinti per amministrazione richiedente, trasmettendo anche copia delle richieste. Una volta stampate, le patenti verranno recapitate presso gli uffici delle Prefetture. Queste provvederanno ad informare immediatamente dell'avvenuto deposito le amministrazioni interessate, comunicando altresì le spese di stampa e trasporto, il cui importo dovrà essere corrisposto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all'atto del ricevimento della relativa fattura. Ritirato il quantitativo richiesto, i documenti verranno dagli enti compilati, a macchina o con mezzi meccanografici, in ogni parte, tranne che per gli spazi relativi al rilascio, alla validità e agli estremi del verbale d'esame. Nel caso di rilascio senza esame nello spazio relativo ai dati d'esame dovrà essere indicato: «rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 11 agosto 2004, n. 246». Per l'attribuzione del numero di rilascio, le Prefetture hanno a disposizione n. 8 campi: i primi 6 indicano il numero progressivo di rilascio, i successivi 2 corrispondono alla sigla della provincia. Ovviamente la disponibilità in tempo reale dei dati sulle patenti di servizio rilasciate e sugli eventuali aggiornamenti e annotazioni, richiede l'istituzione, presso ogni Prefettura, di un registro. Le informazioni occorrenti sono le seguenti: - numero progressivo di rilascio; - tipo di patente di servizi; - data del rilascio; - dati anagrafici del titolare; - estremi patente rilasciata ai sensi dell'art. 116 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 1992 (categoria, data rilascio, scadenza validità); - ente presso cui presta servizio; - variazioni (rinnovo, aggiornamento…); - sospensioni e revoca”.