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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

La posizione del Consiglio europeo sul procedimento per le controversie di modesta entità

Comitato di Redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti

 

Il 4 dicembre 2014 il Consiglio dell’Unione europea, nella formazione Giustizia e Affari interni, ha espresso la propria posizione sulla proposta di revisione presentata dalla Commissione del Regolamento n. 861/2007 (entrato in vigore il 1° gennaio 2009) con cui è stato introdotto a livello comunitario il procedimento semplificato per le controversie di modesta entità. Il procedimento è destinato tanto ai consumatori quanto alle imprese che svolgono operazioni transfrontaliere nell’UE come mezzo per migliorare l’accesso alla giustizia e il rispetto dei loro diritti. Tale procedimento alternativo, che si aggiunge a quelli esistenti negli Stati membri per le controversie transfrontaliere di valore non superiore a 2 000 euro, consente di agire anche senza assistenza legale nei confronti della controparte e può essere avviato e svolto attraverso moduli standard multilingua. Nel caso sia previsto lo svolgimento di un’udienza questa può essere tenuta tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici e il procedimento si conclude con sentenza direttamente esecutiva negli Stati membri. La Commissione prima di arrivare a formulare la proposta ha svolto varie consultazioni per raccogliere informazioni sull’applicazione del regolamento e sui possibili elementi di una sua revisione. Nel novembre-dicembre 2012 è stato condotto un sondaggio Eurobarometro per valutare la consapevolezza, le aspettative e le esperienze dei cittadini europei sull’applicazione del regolamento e tra il 9 marzo e il 10 giugno 2013 è stata condotta una consultazione pubblica on line sui possibili miglioramenti e sulle ulteriori semplificazioni . Dalle valutazioni effettuate è emersa la necessità di rendere la procedura più efficiente e accessibile al maggior numero di casi ed in particolare:

Ø     estendere il campo di applicazione del regolamento alle controversie      transfrontaliere di valore fino a 10 000 euro;

Ø      ampliare la definizione di controversia transfrontaliera;

Ø      potenziare l’uso della comunicazione elettronica, anche per la notificazione e/o comunicazione di determinati atti;

Ø    prevedere l’obbligo di utilizzare strumenti tecnologici avanzati (videoconferenza, teleconferenza ecc.) per svolgere le udienze e assumere le prove;

Ø       fissare un limite massimo per le spese di giudizio;

Ø      prevedere metodi di pagamento a distanza delle spese di giudizio.

 

L'orientamento generale adottato dal Consiglio il 4 dicembre e sostanzialmente in linea con tale proposta su tutti i punti differendo solo sulla soglia di applicazione del regolamento che dagli attuali 2,000 euro dovrebbe essere innalzato solo fino ai 4,000 e sul mantenimento e non ampliamento della definizione di controversia transfrontaliera che figura nell'attuale regolamento. Viene inoltre previsto un collegamento tra tale procedimento e il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento consentendo al consumatore di avvalersi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità allorché viene presentata opposizione ad un'ingiunzione di pagamento europea L’iter legislativo prevede che tale posizione assunta dal Consiglio dovrà essere discussa con il Parlamento per giungere ad un accordo in prima lettura.

 

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