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La responsabilità del conducente in caso di investimento del pedone sulle strisce pedonali. Cass. Civ., sez. III, 30.09.2009, N. 20949
Di Maura Fraschina
LA RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO DEL PEDONE SULLE STRISCE PEDONALI. CASS. CIV., SEZ. III, 30.09.2009, N. 20949
Di Maura Fraschina
Sommario: 1. Il caso; 2. Le argomentazioni dell’impugnata sentenza n. 167/04 della Corte di Appello di Firenze; 3. L’orientamento “innovativo” della Suprema Corte; 4. Sul risarcimento dei danni.
Massima giurisprudenziale: in tema di danni da sinistro stradale, il concorso colposo del pedone investito è ravvisabile solo qualora egli abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria e, pertanto, non è ipotizzatale nel caso di semplice attraversamento “frettoloso ed a testa bassa”, cui la corte territoriale ha invece conferito determinante rilievo.
1. Il caso
Un’anziana, nel mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, fu investita da un motociclo. Prestati immediati soccorsi, un'ora e mezzo più tardi morì a causa delle gravi lesioni craniche riportate. I figli della stessa agirono in giudizio per il risarcimento innanzi al Tribunale di Firenze nei confronti del proprietario e conducente del ciclomotore e della società assicuratrice, la quale, sola, si costituì e resistette alla domanda. Con sentenza del 4.10.2000, il Tribunale di Firenze:
- dichiarò che l'evento era ascrivibile per il 30% alla condotta dell’anziana, escludendo la sussistenza di danno patrimoniale (ulteriore rispetto alle spese funerarie) e biologico (iure proprio ed hereditario);
- liquidò il danno morale subito da ciascuno dei figli,
- condannò i convenuti (l’assicurazione e il conducente/proprietario contumace) al pagamento ad ognuno di un corrispettivo pari al 70% dell'importo complessivo;
- pose le spese processuali per due terzi a carico dei convenuti, compensandole per il residuo terzo.
La decisione fu appellata da tutte le parti. Con sentenza n. 167 del 2004, la Corte d'Appello di Firenze rigettò l'appello dei figli e, dato atto che la somma versata ad ognuno degli attori nell'intervallo fra la prima e la seconda udienza di primo grado era satisfattiva, condannò gli stessi al pagamento delle spese del secondo grado e dei due terzi di quelle del primo. Avverso tale sentenza i figli ricorrevano in Cassazione, cui resistette con controricorso l’assicurazione.
2. Le argomentazioni dell’impugnata sentenza n. 167/04 della Corte di Appello di Firenze.
Il Giudice di Appello, nelle argomentazioni svolte in sentenza, individua la prevalente colpa dell'investitore, “per aver marciato ad una velocità e/o con un'attenzione non adeguate in relazione alla presenza di strisce pedonali ed all'arco posto alla sua sinistra, dal quale non era affatto imprevedibile che sbucasse qualche pedone con l'intento di attraversare la strada sulle strisce pedonali, poste nelle immediate vicinanze di tale arco”. Tuttavia, secondo quanto asserito nell’anzidetta sentenza, non può negarsi il concorso di colpa del pedone, che aveva attraversato la strada da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia del motociclo, giungendo “frettolosamente... ed a testa bassa senza controllare la sussistenza di veicoli che circolavano”. E’ indubbio che il pedone ha, per legge, il diritto di precedenza nell'attraversamento della strada sulle strisce pedonali o nelle immediate vicinanze, ma ciò non lo esime dal controllare con attenzione, nel primario suo interesse, se stiano sopraggiungendo veicoli nelle immediate vicinanze. Conseguentemente, se il pedone avesse guardato con attenzione a destra prima di attraversare la strada, avrebbe sicuramente visto sopraggiungere il motociclo ad alta velocità, non in fase di rallentamento. Circostanze tali da far ragionevolmente presumere che non si sarebbe arrestato per concedere la dovuta precedenza.
3. L’orientamento “innovativo” della Suprema Corte.
La Corte di Cassazione sovverte quanto affermato nella sentenza della Corte territoriale e, più in generale, smentisce l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la presenza di strisce pedonali differisce dall’apposizione di un segnale di "stop". Secondo le precedenti pronunce in materia, infatti, si avvalorava che fra gli oneri dell'automobilista in prossimità di un incrocio regolamentato da strisce pedonali, ci fosse, tra gli altri, quello di moderare la velocità, accertando l'esistenza di pedoni che si accingessero ad attraversare la strada. La sentenza n. 20949/2009 ha invece rafforzato il diritto di precedenza del pedone, stabilendo che ogni qual volta il conducente di un veicolo ne avvisti uno in prossimità delle strisce, sarà sempre tenuto ad arrestarsi, indipendentemente da una valutazione di coincidenza di tempi nel passaggio. Questo anche quando la presenza di determinati ostacoli impedisca una visuale completa al conducente: se non si vuole incorrere nella responsabilità aggravata di cui all'art. 2054 cod. civ., è necessario arrestare la propria marcia. Più in particolare, la Suprema Corte sottolinea che:
- il dovere di rallentare fino a fermarsi per consentire l'attraversamento del pedone sulle strisce pedonali fa carico al conducente del veicolo;
- la velocità deve essere dallo stesso adeguata al contesto dei luoghi ed all'area visibile nelle immediate vicinanze delle strisce;
- sul conducente incombe l'obbligo di presumere che nello spazio a tanto destinato un pedone possa in ogni momento attraversare;
- il pedone (che ben può essere anche un anziano ovvero un bambino) non ha alcun obbligo di valutare l'intenzione del conducente di lasciarlo effettivamente passare, apprezzando l'eventuale rallentamento del sopraggiungente veicolo.
E’ auspicabile che il pedone controlli “nel primario suo interesse” (così, testualmente, asserisce la Corte d'Appello di Firenze) qual sia la situazione che in concreto gli si presenti, ma “costituisce un errore in diritto ritenere che l'omissione, da parte del pedone che attraversi la strada sulle apposite strisce, del controllo e dell'apprezzamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti, o addirittura dell'intenzione di un conducente di rallentare o fermarsi, possa assumere la valenza - ex art. 1227, comma 1, cod. civ. - di concorso del fatto colposo dello stesso danneggiato nel caso in cui venga investito”. Ciò in quanto, nella fattispecie in esame, non può proclamarsi il dovere di essere tecnicamente prudente da parte di chi (il pedone), potendo legittimamente essere privo delle qualità necessarie per effettuare tale tipo di valutazione, ha ragione di fare pieno affidamento sulla prescritta cautela altrui (del conducente di un veicolo). Alla luce delle suindicate argomentazioni, la Corte giunge ad affermare che, da un lato, ogni conducente, nell'approssimarsi alle strisce pedonali – ancor più se queste si trovino, come nella specie, in una zona centrale di una città – deve non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi. Dall’altro, il concorso colposo del pedone investito è ravvisabile solo nell’eventualità in cui questi abbia tenuto un comportamento assolutamente imprevedibile, straordinario e, di conseguenza, non è ipotizzatale in caso di attraversamento “frettoloso ed a testa bassa”. Argomentazione, quest’ultima, che la Corte territoriale presupponeva come centrale e decisiva ai fini dell’individuazione del concorso di colpa del pedone. Pertanto, in base a tali motivazioni, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.
La sentenza in esame ha come oggetto l’accertamento della responsabilità del conducente di veicolo per l’investimento di un pedone ed offre spunto per un richiamo dei principi in materia di responsabilità per danno derivante da incidente stradale. Come sopra accennato, la norma di riferimento è l’art. 2054 cod. civ.[1], che pone in capo al conducente l’onere di provare di aver fatto il possibile per evitare l’evento dannoso. Naturalmente la materia viene altresì regolata dalle norme generali attinenti alla valutazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché dagli art. 190[2] e 191[3] c.d.s. La Suprema Corte è alquanto esigente nel valutare la prova liberatoria del conducente e, lungi dal considerarla raggiunta in caso di inosservanza da parte del pedone delle norme poste a suo carico, pretende un comportamento dell’investitore tale da escludere quasi totalmente il nesso di causalità tra il suo comportamento ed il fatto lesivo. Questi elementi conducono parte della dottrina[4] ad affermare che l’orientamento rigoroso della giurisprudenza, comune anche ad altri ordinamenti, tragga spunto dalla consapevolezza che nell’investimento pedonale si contrappongano la posizione del conducente, il quale beneficia dell’assicurazione della responsabilità civile e quella del pedone, che non possiede alcuna garanzia. Ad avviso di autorevole dottrina[5] questo conflitto incoraggerebbe l’adozione di una regola di giudizio, “spesso inespressa”, volta a favorire il soggetto più esposto. Tali considerazioni risentono, come è evidente, dell’evoluzione della funzione della responsabilità civile in senso spiccatamente compensativo, ulteriormente accentuatasi, per quanto attiene al danno derivante dalla circolazione dei veicoli, a seguito dell’introduzione del sistema di assicurazione obbligatoria di r.c. auto, finalizzato ad integrare la responsabilità civile tradizionale con precipui elementi di sicurezza sociale e favor nei confronti della vittima[6]. Da un punto di vista pratico, ai fini dell’accertamento della responsabilità del conducente di un veicolo, bisogna dapprima verificare il nesso di causalità tra la condotta dell’agente e l’eventus damni, che rispetto all’accertamento della colpa si pone come logico presupposto. In sostanza bisogna provare che il sinistro si sia verificato per fatto obiettivo della circolazione. Ciò non è sempre così agevole. Infatti il giudice deve operare delle valutazioni di fatto, tenendo conto dell’esigenza di garantire la speditezza del traffico stradale e della tutela del pedone, come soggetto debole. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che in ipotesi d'investimento di pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. e, pertanto, l'assicuratore ha l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto. Ne consegue che la verifica dell'an debeatur dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione[7]. In numerose sentenze della Suprema Corte si è altresì avvalorato che la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma I, cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma I, cod. civ., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza. Accertato il concorso di colpa tra investitore ed investito, tuttavia, i criteri di ripartizione della colpevolezza costituiscono oggetto di un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione[8]. In sostanza se il giudice di merito accerta la pericolosità e l’imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di quest’ultimo concorre, ai sensi dell’art. 1227, comma I, cod. civ. con quella presunta del conducente, prevista dall’art. 2054, comma I, cod. civ.[9] L’art. 1227 cod. civ. ha una portata molto ampia in quanto idoneo ad essere applicato in numerose fattispecie, tra cui la circolazione stradale. La norma al primo comma stabilisce che, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Parte della dottrina[10] intende tale norma come un'applicazione specifica del generale principio di causalità. Alla stregua di questo orientamento il comportamento del danneggiato rileva solo nell'ambito dell'accertamento del nesso di causalità tra il fatto dell'autore e il danno, assurgendo, eventualmente, a concausa nell'evento[11]. Altra dottrina, invece, ritiene che la condotta del danneggiato debba essere valutata sotto il profilo soggettivo, ravvisando nell'art. 1227 cod. civ. "una prescrizione di comportamento volta a garantire la prevenzione dei danni attraverso l'imposizione, ai possibili danneggiati, di doveri di attenzione e diligenza"[12]. La giurisprudenza[13], al contrario, è concorde nell'affermare che la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 1227 civ. civ. riguardi esclusivamente l'incidenza del comportamento colposo del creditore danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, con conseguente riduzione del risarcimento. In particolare, in tema di responsabilità per la circolazione di veicoli, i giudici anziché richiamare l'anomalia e la difformità della condotta del danneggiato, accentuano, con particolare intensità, l'esigenza di un comportamento estremamente scrupoloso del danneggiante.
4. Sul risarcimento dei danni.
In relazione ai danni, la Suprema Corte, nella sentenza oggetto di esame, avvalora i principi enunciati dalle Sezioni Unite, con sentenza 11 novembre 2008, n. 26972. In sintesi si esclude la riconoscibilità del danno da morte (cd. tanatologico) come danno biologico: esso si configura come una duplicazione di risarcimento, consistente in una correlata attribuzione del danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, quest’ultimo latamente inteso in una configurazione della sofferenza psichica transeunte. Nella fattispecie, il danno morale delle vittime secondarie del fatto costituente reato è stato riconosciuto in misura che non autorizza in alcun modo la conclusione che il giudice del merito abbia inteso indennizzare solo la sofferenza transeunte, sicché il pregiudizio da perdita del rapporto parentale deve dirsi già risarcito. Con sentenza 11.11.08, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge e si suddivide in due gruppi:
1. le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato);
2. quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge, deve ammettersi sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.
Relativamente al danno morale, va osservato, come prima delle note pronunce delle SSUU n. 26972-26975 del 2008, veniva affermata l’autonomia ontologica di tale voce di danno, che veniva liquidato equitativamente nella misura tra un quarto e la metà del risarcimento riconosciuto con riferimento al danno biologico. Il Supremo Collegio, nel ricondurre ad unità il danno non patrimoniale, ha affermato che quest’ultimo va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni, ritenendo errata la prassi sopra individuata, poiché il danno morale altro non è che una componente del danno biologico, non essendo i due ontologicamente autonomi. Tuttavia, da tale orientamento, oltre ad essersi discostate varie pronunce di merito[14], sembra discostarsi il legislatore, il quale ha previsto, all’art. 5 D.P.R. 03.03.2009, n.37[15], il danno morale distinto dal danno biologico. Sebbene in una materia peculiare, quale è il riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, il legislatore ha stabilito che il danno morale va calcolato, in aggiunta al biologico, caso per caso, tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico. Inoltre, nel predetto DPR n. 37/09, il legislatore collega il danno biologico al Codice delle Assicurazioni private, richiamando espressamente gli artt. 138 e 139, manifestando la volontà di introdurre un sistema risarcitorio del danno biologico unitario, di cui l’interprete non può non tener conto. Sostenendo tale tesi, avanzata dalla dottrina e da recente giurisprudenza[16], in un’ottica unitaria del sistema risarcitorio civile, il risarcimento del pregiudizio derivante dalla lesione dell’integrità psicofisica del danneggiato deve essere oggetto dell’individualizzazione del danno, cui fanno riferimento le SSUU 11.11.2008, nonché gli artt. 138 e 139 Cod. Ass. e l’art. 5 del DPR n. 37/2009. In definitiva, in base a tale recentissimo orientamento giurisprudenziale e dottrinale, il risarcimento del pregiudizio derivante da lesione dell’integrità psicofisica del danneggiato deve essere oggetto della individualizzazione del danno e la liquidazione di tale sofferenza morale si esprime in una frazione del danno biologico, onde evitare di sfociare nel mero arbitrio e tenuto conto del collegamento ragionevolmente istituito tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d’animo, del dolore intimo da queste cagionato.
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[1] Nel codice civile del 1865 non vi era una norma analoga all'attuale art. 2054 cod. civ. Tuttavia, giova precisare che la presunzione di responsabilità gravante sul conducente di un autoveicolo non costituisce una novità del codice civile, perché sancita fin dal 1912 dalla legislazione speciale, ovvero il codice stradale. [2] L'art. 190 codice della strada (Comportamento dei pedoni) al secondo comma stabilisce: "I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di centro metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri". [3] L'art. 191 codice della strada (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni) prescrive: "Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Al secondo comma la norma precisa: "Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza". [4] Fortunato, La nuova disciplina dell’assicurazione automobilistica, Napoli, 2007, 352. [5] Candian, Responsabilità civile e assicurazione, Milano, 1993, 7. [6] Su tali sviluppi in tema di natura e funzione della responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., oltre che sulle reciproche interferenze e contaminazioni tra regola codicistica di responsabilità e meccanismo assicurativo obbligatoria, si veda Ferrari, L’imputazione del danno tra responsabilità civile e assicurazione, Napoli, 2008, 82; Sica, L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica: diritto interno e trend europei, in Troiano (a cura di), Verso una disciplina europea del contratto di assicurazione, Napoli, 2006, 201 ss. [7] Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18872 del 10.07.2008, rv. 604403. [8] Cass. Civ. 03.03.1987, n. 2216, Cass. Civ. 17.08.1990, n. 8386, Cass. Civ. 02.12.1993, n. 11928, Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 11873 del 22.05.2007, rv. 597718, Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 6168 del 13.03.2009, rv. 607086. [9] Cass. Civ. n. 8281/1996. [10] Puccella, Il concorso di colpa del danneggiato, in Giur. civ. comm., 1990, I, 1. [11] Per questo orientamento, pertanto, a nulla rileverebbe lo stato soggettivo dell'autore della colpa, responsabile o danneggiato che sia. Cfr. Sica, Anziani e responsabilità civile: a proposito del concorso di colpa del danneggiato, in Rass. dir. civ., 1989, II, 859. [12] Cattaneo, Il concorso di colpa del danneggiato, in Riv. dir. civ., I, 1967, 430 ss.; cfr. anche: Sica, cit., 860, per quest’ultimo le implicazioni pratiche connesse all'accoglimento dell'una o dell'altra tesi sono ravvisabili allorquando, ad esempio, si riconduca il danno a caso fortuito o a forza maggiore, oppure, all'ulteriore fattore colposo del terzo che, il danneggiato non deve sopportare ove privilegi il richiamo alla colposità del comportamento della vittima. [13] Cass. Civ. 10 dicembre 1986, n. 7319. [14] Tribunale di Milano 23.02.2009, Tribunale di Potenza sent. n 973/2008, Tribunale di Torino 27.11.2008. [15] “Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell’art. 2, commi 78 e 79 della L. 24.12.2007, n. 244”. [16] Tribunale di Palermo, Sez. III, sent. 03.06.2009.