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La sospensione della patente
di Francesco Garri
LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
Francesco Garri
Questa tematica ha attratto in misura determinate l’attenzione della giurisprudenza ed anche della dottrina.[1]Pure la Corte Costituzionale è intervenuta con un numero consistente di pronunce.
Accenniamo in nota a quelle di inammissibilità [2] e di manifesta infondatezza, mentre delle pronunce di incostituzionalità faremo cenno, in quanto relative ai casi di revoca della patente, nella parte propria (39).
Si precisa soltanto (V. Corte Cost. 427/2000) che l’esame di questioni incidentali di legittimità costituzionale riguardanti norme aventi natura regolamentare eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi che è limitata all’esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge; e ciò, tenuto conto, d’altro canto, che il pieno esplicarsi della garanzia della costituzione nel sistema delle fonti, in particolare con riferimento a quelle di valore regolamentare adottate in sede di “delegificazione”, quale il regolamento impugnato, non è comunque pregiudicato dall’anzidetta limitazione della giurisdizione del giudice costituzionale: la garanzia è normalmente da ricercare, volta a volta, a seconda dei casi, o nella questione di costituzionalità sulla legge abilitante il Governo all’adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile (per avere, in ipotesi, posto principi incostituzionali o per avere omesso principi in materie che costituzionalmente li richiedono), o nel controllo di legittimità sul regolamento, nell’ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso.
Ed è subito a far cenno di altre pronunce della Corte Costituzionale delle quali si fa cenno nel testo, in quanto di interesse maggiormente rilevante.
Con la prima, detta Corte ha ritenuto manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3 cost. - in relazione all’art. 218 comma 5 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) - la questione di legittimità costituzionale dell’art. 218 stesso decr., nel testo introdotto dall’art. 117 d.lg. 10 settembre 1993 n. 360, nella parte in cui prevede che “avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 205”, anziché (come prevede l’art. 217 codice della strada, relativamente alla sospensione della carta di circolazione) “l’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria” in quanto l’eterogenea configurazione teleologica e strutturale delle due sanzioni accessorie - tra loro differenziantisi anche sotto il profilo degli organi competenti ad adottarle, oltre che per il grado di incidenza sulle facoltà del destinatario, ben più gravemente compresse nel caso di sospensione della patente - rende il meccanismo di estensione del giudizio di opposizione ex art. 205 alla sospensione della carta di circolazione, disciplinato dall’art, 217 comma 5, palesemente inidoneo a fungere da “tertium comparationis” onde verificare la sussistenza del denunciato “vulnus” al principio di uguaglianza. (Corte cost. 17 marzo 2000 ord. n. 74, Giur. cost. 2000, 807; Dir. pen. e processo 2000, 456; Riv. giur. polizia 2000, 351).[3]
Con la seconda pronuncia ha ugualmente affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 cost., dell’art. 223 comma 5 ultima parte d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui affida alla giurisdizione del giudice civile la tutela avverso il provvedimento del prefetto di sospensione in via provvisoria della patente, attraverso il richiamo alla procedura di “opposizione ai sensi dell’art. 205”, dovendo essere inquadrata la norma in un sistema che considera di carattere generale ed onnicomprensivo il rimedio oppositorio previsto dalla l. n. 685 del 1981, caratterizzato da particolari poteri officiosi del giudice, ed essendo la scelta del legislatore iscritta in un generale indirizzo di alleggerimento della giurisdizione penale da compiti non strettamente repressivi e punitivi. (Corte Cost. 26 giugno 2000 ord. n. 245, Giur. cost. 2000, 1843).
Infine, la terza pronuncia di manifesta infondatezza è stata relativa alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 101, 111 e 24 cost., dell’art 222 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione agli art. 218 commi 1, 2 e 5 medesimo decr., 133 c.p., 444 e 445 c.p.p, che impone al giudice l’applicazione d’ufficio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida anche con la sentenza emessa ai sensi dell’art 444 c.p.p., senza che il punto possa formare oggetto di accordo delle parti. Identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 264 del 1999. (Corte Cost. 18 aprile 2000 ord. n. 106, Giur. cost. 2000 987).
Alla luce di queste pronunce possono esporsi le affermazioni in tema di giurisdizione.
In primo luogo, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione stradale appartiene in via generale, come si deduce dal principio del “simultaneus processus” previsto dall’art. 221 codice della strada, al giudice ordinario e non al prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare. (Cass. pen. Sez. IV, 22 marzo 1999 n. 8977, Lai, Cass. pen. 2000, 2420).
Allo stesso giudice penale compete in forza degli art. 222 comma 3 e 224 comma 2 codice della strada, l’applicazione della sanzione della revoca della patente prevista dall’art. 218 codice della strada per il caso di esercizio della guida in violazione di un provvedimento di sospensione della patente. (Cass. pen. Sez. IV, 22 marzo 1999 n. 4940, Mura, Cass. pen. 2000, 2420).
E’ invece, il giudice ordinario civile competente a conoscere non soltanto dell’opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione della patente, ma anche di quella al provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria, emesso ai sensi dell’art. 223 comma 2 codice della strada ( Cass. civ. Sez. II, 11 aprile 2006 n. 8466, Giust. civ. Mass. 2006, fasc. 4; Sez. un. 19 aprile 2004 n. 7459, D&G - Dir. e Giust. 2004, f. 24, 57 (nota Cafaro); 29 aprile 2003, n. 6636, Giust. civ. Mass. 2003, 305; Cons. Stato Sez. VI, 22 giugno 2007, n. 3444, Foro amm. CdS 2007, 1901: T.A.R. Lombardia Sez. III, 26 aprile 2006, n. 1073, Foro amm. Tar 2006, 1218). Ciò in quanto ripartire la giurisdizione in tema di sospensione della patente di guida, urta contro l’omogeneità del sistema sanzionatorio, provocando una divaricazione di tutela irragionevole e, quindi, in contrasto con gli art. 3 e 24 cost..
Anche sulla domanda rivolta a denunciare la illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario. (Cass. civ. Sez. un., 6 febbraio 2006 n. 2446, Guist. civ. Mass. 2006, f. 2).[4]
Nel caso, peraltro, di impugnazione del provvedimento prefettizio di revoca della patente, emesso ai sensi dell’art. 120 del codice della strada nei confronti della persona condannata a pena detentiva non inferiore a tre anni allorché l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura, la competenza giurisdizionale spetta al giudice amministrativo, atteso che detto provvedimento, caducando, con effetto “ex nunc”, la precedente autorizzazione a condurre veicoli in considerazione dell’accertato venir meno dei relativi requisiti, è idoneo a degradare ad interesse legittimo la posizione soggettiva dell’interessato, e la relativa tutela è diretta all’annullamento dell’atto amministrativo, preclusa al giudice ordinario ai di fuori dei casi in cui la legge considera la revoca della patente come sanzione accessoria di illeciti amministrativi o penali connessi a violazioni del codice della strada. (Cass. civ. Sez. un., 29 aprile 2003 n. 6630, Giust. civ. 2004, f, 445; D&G - Dir. e Giust. 2003, f. 21, 98; Foro amm. CdS 2003, 1258).[5]
In termini generali, deve anche precisarsi che non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria, conseguente all’accertamento di un reato, della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, all’autore dei predetti illeciti può essere precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso. (Cass. pen. Sez. IV, 21 settembre 2005 n. 45669, Cass. pen. 2006, 4172; Guida al diritto 2006, f. 23, 97; Cass. civ. Sez.I, 14 maggio 2004, n. 9182, Giust. civ. Mass. 2004, fasc. 5; Cass. pen. Sez. un., 30 gennaio 2002 n. 12316, Fugger, D&G – Dir. e Giust. 2002, f 19, 77; Cass pen. 2002, 2295; Riv. pen. 2002 570; Sez. IV, 18 luglio 2001, n. 3512, Iacovacci, Riv. pen. 2001, 988; 22 dicembre 1999 n. 2803, Papini, Cass. pen. 2000, 2749; Giust. pen. 2000, II, 113).
Passiamo, ora, a soffermarci sui provvedimenti amministrativi che possono essere emanati in materia, per poi concludere con alcune indicazioni sui provvedimenti giurisdizionali.
Il primo tema è quello del ritiro e, poi della sospensione della patente.
Abbiamo l’immediato ritiro della patente da parte dell’organo accertatore delle infrazioni.
La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 218 comma 1 e 2 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede l’immediato ritiro della patente da parte dell’organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia stabilita la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in riferimento agli art. 3, 24 comma 1 e 2 e 97 cost. (Corte Cost. 24 luglio 1998 n. 330, Foro it. 2000, I, 37).
Inoltre, il prefetto può adottare la misura cautelare del ritiro della patente in ogni caso in cui dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale siano derivate lesioni personali, indipendentemente dagli sviluppi in concreto assunti dal relativo procedimento penale con riguardo agli istituti che lo regolano, e perciò anche nell’ipotesi in cui in quella sede sia intervenuto il proscioglimento dell’imputato per mancanza di una condizione di procedibilità. (Cass. civ. Sez. I, 22 aprile 1999 n. 4006, Giust. civ. 2000, I, 469 Riv. giur. polizia 2000, 467). Il ritiro della patente di guida, in conseguenza a ipotesi di reato, disciplinato dagli art. 223 ss. Codice della strada è un provvedimento provvisorio, che il prefetto emette “ove ravvisi fondati elementi di responsabilità”. Il carattere provvisorio di questo provvedimento, esige l’immediatezza dello stesso, nel senso che, pur mancando un termine per l’emanazione da parte del prefetto dell’ordinanza di sospensione della patente di guida, essa “deve” essere emessa nel più breve tempo possibile, al fine di assicurare il carattere di prontezza della sanzione amministrativa. (Giudice di pace Lanciano, 14 luglio 2000 P.A. c. Pref. Chieti, PQM 2001 f. 3, 84).
In tema, poi, di opposizione a verbale che dispone anche il ritiro della patente di guida, è da precisare che il prefetto è l’unica autorità amministrativa competente ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei quindici giorni imposti dall’art. 218, comma 2, codice della strada, a decorrere dalla ricezione dei documenti dall’organo accertatore ed esso è anche la sola autorità amministrativa competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed è, quindi, l’unico legittimato passivo quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell’art. 220 ss. Codice della strada. (Cass. civ. Sez. I, 26 agosto 2004 n. 16990, Giust. civ. Mass. 2004, f. 7).[6]
La sospensione provvisoria della patente di guida quale sanzione accessoria della violazione della normativa sulla circolazione, può essere disposta sia contestualmente alla redazione del verbale di accertamento della infrazione da parte degli agenti accertatori, che provvedono al ritiro, sia, se risulti che alla guida del veicolo vi fosse il proprietario al quale la infrazione e stata contestata, successivamente ad opera del prefetto cui gli stessi abbiano trasmesso la patente medesima per la emissione del relativo provvedimento. (Cass. civ. Sez. I, 18 maggio 2006 n. 11753, Giust. civ. Mass., 2006, f. 5).
Comunque, il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ex art. 218 nuovo codice della strada, è subordinato al previo ritiro materiale del documento da parte dell’agente che ha accertato la sanzione principale. (Trib. Venezia, 29 novembre 1999 Pezzetti c. Pref. Venezia e altro, Arch. giur. circol. e sinistri 2001, 133).
L’ordinanza di sospensione della patente da parte del prefetto, adottata a seguito del suo ritiro da parte dell’agente od organo di polizia che ha accertato la violazione deve essere notificata “immediatamente” all’interessato. Tale prescrizione comporta che il provvedimento deve essere notificato all’interessato nel rispetto del termine massimo complessivo di venti giorni, quale risulta dalla somma dei due termini indicati nei due commi dell’art. 218 codice della strada e, comunque, ove questo sia già decorso, “immediatamente” dopo l’adozione del provvedimento prefettizio, ossia, in tal caso, al massimo, il giorno dopo. (Cass. civ. Sez. I, 7 novembre 2003 n. 16714, Giust. civ. Mass. 2003, f. 11).
Nella disciplina posta dall’art. 218 codice della strada in tema di sospensione della patente di guida, solo il termine di venti giorni dall’accertamento della violazione che dà luogo alla sospensione della patente, entro il quale il Prefetto deve adottare il relativo provvedimento, ha carattere perentorio (v. Corte cost. sent. n. 276 del 1998.
E’, invece, del tutto privo di autonoma rilevanza il termine di cinque giorni entro il quale l’organo che abbia provveduto all’accertamento della violazione deve trasmettere al prefetto la patente di guida unitamente al verbale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto irrilevante la violazione del termine di cinque giorni per la trasmissione al prefetto del verbale, in quanto il provvedimento di sospensione era stato adottato entro i venti giorni dall’accertamento della violazione (Cass. civ. Sez. I, 24 marzo 2004 n. 5873, Foro it. 2004, I, 1740).
Con successive e più elaborata decisione è stato chiarito che in tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a norma dell’art. 218 comma 2, va disposta dal prefetto con ordinanza nel termine dì quindici giorni dall’invio da parte dell’organo accertatore della patente ritirata, e, al fine di ritenere rispettato tale termine, non spiega alcuna rilevanza la circostanza che la notifica del provvedimento avvenga oltre venti giorni dopo il ritiro della stessa patente. Infatti, non avendo il legislatore previsto un termine per detta notifica, ma essendosi limitato a stabilire che essa deve essere effettuata “immediatamente”, trova applicazione anche a tale fattispecie il principio generale, posto dall’art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi i giorni trascorsi per l’invio della patente al prefetto, non computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di sospensione. La mancata previsione di un termine perentorio, la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, per la notifica del provvedimento di sospensione non si pone in contrasto né con l’art. 24 cost., in quanto l’interessato può immediatamente proporre opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell’art. 22 comma ultimo l. n. 689 del 1981, ovvero può richiedere la riconsegna del documento di guida ove l’ordinanza prefettizia sia notificata oltre venti giorni dalla data del ritiro della patente (termine risultante dalla somma di quelli stabiliti nel comma 2 dell’art. 218 codice della strada), né con l’art. 3 cost., in quanto deve ritenersi non irragionevole la scelta del legislatore di stabilire un termine perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, e non anche un termine di notifica di tale provvedimento. (Cass. civ. Sez. I, 9 maggio 2006 n. 10666. Giust. civ. Mass., 2006, f. 5).
Si è distinto, così, in giurisprudenza (Giudice di pace Casamassima, 12 dicembre 2005, n. 276, Arch. giur. circol e sinistri 2006, fasc. 3, 289; Cass. civ. Sez. I, 5 ottobre 2004, n. 19917, D&G – Diritto e Giust. 2004; Giust. civ. pers. , fasc. 11; 24 settembre 2004, n. 10234, ivi, fasc. 9; Trib. Venezia, Arch. giur. circol. e sinistri 2000, 405), il caso in cui la sospensione della patente di guida sia disposta - nei casi in cui sia prevista quale sanzione accessoria alla violazione della normativa sulla circolazione - tanto contestualmente al verbale di contestazione, quanto in un momento successivo, all’esito del procedimento amministrativo instaurato avverso il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria. Solo nel primo caso, peraltro, l’iter procedimentale è regolato dall’art. 218 codice della strada del 1959 che obbliga la Prefettura ad emettere l’ordinanza di sospensione nei quindici giorni dall’invio del verbale, mentre, nella seconda ipotesi, nulla vieta che la sospensione possa essere disposta successivamente all’ordinanza irrogativa della sanzione pecuniaria principale, con la quale si esaurisce il procedimento amministrativo di cui al precedente art. 203 dello stesso codice della strada abrogato. In tale seconda ipotesi, come già accennato, non avendo il legislatore previsto un termine per detta notifica, ma essendosi limitato a stabilire che essa deve essere effettuata “immediatamente”, trova applicazione anche a tale fattispecie il principio generale, posto dall’art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi, nell’ipotesi in esame, i giorni trascorsi per l’invio della patente al prefetto, non computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di sospensione.
Senonché, appare corretta l’aggiuntiva precisazione, secondo cui la sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente che consegue di diritto ad alcune violazioni del codice della strada (nella specie, eccesso di velocità), può essere irrogata nel termine generale della prescrizione quinquennale, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, nonché in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale, che già conteneva i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria, in quanto non essendo più impugnabile né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale, non può farsi luogo ad alcun accertamento di fatto che solo il contravventore avrebbe potuto sollecitare con un’opposizione tempestiva. (Cass. civ. Sez. I, 5 maggio 2006, n. 10373, Giust. civ. Mass. 2006, fasc. 5; 28 aprile 2006 n. 9863, Arch. giur. circol. e sinistri 2007, fasc. 3, 279; 15 aprile 2005, n. 7813, Giust. civ. Mass. 2005, fasc. 4; 8 agosto 2003, n. 11967, Giust. civ. 2004, I, 701; 9 marzo 2001 n. 3455, Giust. civ. Mass. 2001, 454; 16 marzo 2001 n. 3832, ivi, 2001, 506).
La Suprema Corte ha anche escluso che vi sia in materia un termine decadenziale di venticinque giorni, dato dalla somma del termine di cinque giorni, previsto dal comma 1 del citato art. 223, per la trasmissione degli atti al prefetto e di quello, di cui al comma 2 della medesima disposizione, di quindici giorni concesso al dipartimento per i trasporti terrestri, già MCTC, per il parere.
Soprattutto l’applicazione del termine di prescrizione è fondata sul fatto che il provvedimento oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria - sicché sfugge, in quanto tale, al criterio d’immediatezza dell’applicazione -, e, dall’altro, che la norma citata, a differenza del precedente art. 218, non fissa alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che il prefetto deve provvedere “appena ricevuti gli atti”, ma comunque dopo aver sentito il parere della Mctc, e previo accertamento della sussistenza di “fondati elementi di una evidente responsabilità” del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante da una violazione del codice della strada.[7]
Proseguiamo rilevando che, la sospensione della patente di guida, in conseguenza di eventi lesivi da incidente stradale (art. 222 e 223 codice della strada) è configurata dal vigente codice della strada come sanzione amministrativa che è applicabile dal giudice penale per effetto della “vis attractiva” esercitata dal processo, se questo è in corso, ma, allorché manchino i presupposti per la procedibilità penale, come nel caso di difetto di querela, il potere di irrogare la sanzione in via cautelare resta attribuito al prefetto, ex art. 223, comma 2. cit., a condizione che sussistano “fondati elementi di una evidente responsabilità” del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona dipendente da una violazione del codice della strada. (Cass. Civ. Sez. I, 8 agosto 2003 n. 11967, Giust. civ. Mass. 2003, f. 7).
Dopo queste osservazioni, sempre in tema di sospensione provvisoria della patente di guida, appaiono utili e proprie delle problematiche di diritto amministrativo notazioni sia sul procedimento amministrativo che porta all’emanazione del provvedimento relativo sia sulle tematiche del contenzioso.
Ci colleghiamo, per iniziare, alla tematica precedente col rilevare che il potere del prefetto di sospendere la patente sorge e deve essere esercitato, con la sollecitudine necessaria a non far venir meno la sua funzione cautelare, ove risulti commessa una violazione del codice della strada, in conseguenza della quale sia derivato un danno alla persona, sulla base del solo accertamento della esistenza a carico del soggetto di “fondati elementi di una evidente responsabilità”, senza che costituiscano presupposti della irrogazione della sanzione né l’inizio dell’azione penate, né la proposizione di querela ove richiesta né la sua rimessione o la rinuncia. (Cass. Civ. Sez. I, 7 febbraio 2002 n. 1676, Resp. civ. e prev. 2002, 1038 (nota Poto); 6 settembre 2004, n. 17975, Giust. civ. Mass. 2004, fasc. 9; 7 dicembre 2001, n. 15510, ivi, 2001, 2113; 16 ottobre 2001, n. 12588, ivi, 1748; 4 aprile 2001, n. 4939, Giust. civ. 2002, I, 1347; 9 marzo 2001, n. 3454, Giust.civ.
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In precedenza si riteneva che, data la funzione e natura cautelare che sorregge la emanazione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida questo provvedimento non può essere legittimamente emesso a tale distanza di tempo dal fatto da essere venuta meno le esigenze cautelari alle quali è preordinamento (Cass. Civ. Sez. I, 24 agosto 2005, n. 17205, Giust. civ. Mass. 2005, fasc. 6; Sez. I, 2 novembre 2004, n. 21048, ivi 2005, fasc. 2; 27 aprile 2001, n. 6108, ivi 2001, 884; Giudice di pace Torino, 29 novembre 2000, Cartelli c. Prefetto Torino, Arch. giur. circol. e sinistri 2001, 133; Giudice di pace Gallarate, 8 aprile 2005, Giur. merito 2005, 2491; Corriere del merito 2005, 1001). Con riferimento a tale funzioni si è ritenuto che rispetto a questo provvedimento non si pongono in posizione di pregiudizialità né l’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme in materia di circolazione stradale. (Cass. Civ. Sez. II, 11 aprile 2006 n. 8466, Giust. civ. Mass. 2006, f. 4).
Mass. 2001, 454; Giudice di pace Massa, 17 luglio 2000, Croca c. Pref. Massa Carrara, Riv.gGiur. circol e trasp. 2000, 974; Cass. Civ. Sez. III, 5 maggio 2000, n. 5689, Giust. civ. Mass. 2000, 945).
Per quanto concerne, poi, la comunicazione di avvio del procedimento è pacifica la giurisprudenza nel ritenere che nei procedimenti di irrogazione della sospensione della patente di guida, sono ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità che, ai sensi dall’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, giustificano la deroga alla regola, stabilita dallo stesso art. 7 che impone la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi, nonché agli altri soggetti, individuati, o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio. (Cass. civ. Sez. I, 28 maggio 2002 n. 7790, Riv. giur. polizia 2003, 86; 5 marzo 2002, n. 3117, Giust. civ. 2002, I, 2797; 27 settembre 2001, n. 12106, Giust. civ. Mass. 2001, 1698).
E’, inoltre, legittimamente esclusa la necessità di dare ingresso (e risposta), nel procedimento, alle eventuali osservazioni degli interessati, altrimenti sussistente alla stregua delle regole generali dell’art. 18 l. 24 novembre 1981 n. 689, dell’art. 204 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 e degli art. 3, 7, comma 1, 8 e 10 della stessa l. 7 agosto 1990 n. 241. (Cass. Civ. Sez. II, 31 ottobre 2006 n. 23502, Giust. civ. Mass., 2006, f. 10).
Una precisazione, ancora, circa la nozione di “competente ufficio della direzione generale della M.C.T.C.”, cui gli atti devono essere trasmessi dal prefetto, per il parere ai sensi dell’art. 223 codice della strada. Esso deve intendersi il corrispondente ufficio provinciale del luogo in cui sono avvenuti i fatti configuranti l’ipotesi di reato che ha dato luogo al procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione provvisoria della patente. In questo senso depone anche l’art. 400 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), il quale, nel prevedere l’istituzione di uno schedario per l’annotazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente, fa espresso riferimento all’ufficio provinciale della direzione generale. (Cass. civ. Sez. I, 6 settembre 2004 n. 17975, Giust. civ. Mass. 2004, f. 9).
Sempre in tema di sospensione provvisoria vengono all’attenzione le pronunce relative agli elementi necessari a giustificare il provvedimento.
La Cassazione ha affermato che l’art. 223 comma 2 codice della strada, nel prevedere l’adottabilità, da parte del prefetto, della misura cautelare della sospensione provvisoria della patente di guida, richiede ai fini dell’applicazione della misura, la sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità. Si impone, pertanto, da parte del giudice dell’opposizione ai sensi degli art. 22 e 23 l. n. 689 del 1991, una valutazione in ordine alla presenza di detti elementi, e il controllo sul provvedimento di sospensione non può essere limitato alla presenza del “fumus” ma richiede la verifica della concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sulla base delle risultanze processuali. (Cass. civ. sez. I, 17 luglio 2006 n. 16204, Giust. civ. Mass., 2006, f. 7-8; 23 novembre 2001, n. 14866, ivi, 2001, 2005).
L’applicazione da parte del prefetto della misura preventiva, che è strumentale rispetto all’omologa sanzione accessoria rimessa al successivo giudizio penale ed è finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, non è automaticamente correlata alla esistenza delle relative “notitiae criminis”, ma esige, alla stregua di qualsiasi provvedimento di natura cautelare, una valutazione, sia pur delibativa, di fondatezza dell’accusa, come si desume dal testo del comma 2 del citato art. 223, là dove l’adozione della misura preventiva viene subordinata alla sussistenza di “fondati elementi di evidente responsabilità’”. Tale formula, infatti, esige il connotato dell’evidenza, che deve caratterizzare gli elementi di responsabilità, e chiaramente comporta che non sia sufficiente un giudizio di semplice plausibilità dell’accusa, occorrendo invece un’alta probabilità di fondatezza della stessa. Ne consegue che il giudice chiamato a pronunziarsi, a seguito di opposizione ai sensi degli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, che è esperibile anche in tale materia, avverso siffatti provvedimenti, ove ne sia contestata la legittimità, sotto il profilo della sussistenza del richiesto “fumus” a sostegno dell’accusa, non può limitarsi a ritenere la verosimiglianza dell’ipotesi accusatoria, in termini di “compatibilità” degli indizi a carico con la stessa, ma deve riscontrare se in concreto gli elementi accusatori fossero connotati da quell’alto grado di probabilità richiesto dalla norma. [8] (Cass. Civ. Sez. II, 20 aprile 2006 n. 9271, Giust. civ. Mass. 2006, f. 4).
Quanto asserito si riflette sulla soluzione dei problemi relativi alla motivazione del provvedimento, in particolare nei casi in cui il prefetto, nel determinare - facendo uso del proprio legittimo potere discrezionale - il periodo di sospensione della patente in una misura superiore al minimo edittale, deve dare contezza, sia pur sinteticamente, nella relativa ordinanza, dei motivi dell’inasprimento, mancando i quali il giudice può, su richiesta dell’opponente, modificarlo in senso a lui favorevole. (Giudice di pace Cassano d’Adda, 26 settembre 2002 Molinar Roet c. Pref. Milano, Arch. giur. circol. e sinistri 2002, 862).[9]
E passiamo, ora, all’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente adottato in via provvisoria dal prefetto.
A conoscere di questa affermazione è il giudice ordinario, senza che vi osti la circostanza che il privato, al fine di vedere affermato il proprio diritto soggettivo all’uso della patente di guida, chieda l’annullamento del relativo procedimento sanzionatorio, trattandosi di accertamento meramente strumentale ed incidentale, come tale non suscettibile di costituire giudicato, rispetto al “petitum” diretto ed immediato, costituito dall’annullamento del provvedimento di sospensione della validità della patente di guida. (Cass. civ. Sez. un., 27 aprile 2005 n. 8693, D&G - Dir. e Giust. 2005, f. 21, 28).
Proprio per la possibilità di annullamento da parte del giudice l’accertamento che il procedimento di applicazione della sospensione della validità della patente si è svolto in modo illegittimo o quello che mancavano i presupposti per disporla non può risultare impedito dal fatto che, prima ancora dell’opposizione o nel corso del processo, il provvedimento sia stato portato ad esecuzione e la sua efficacia si sia nel frattempo esaurita, permanendo comunque l’interesse ad agire dell’opponente, ancorché il suo diritto abbia subito una lesione non reversibile. (Cass. civ. Sez. III, 9 febbraio 2000 n. 1446, Giust. civ. Mass. 2000, 285; Sez. I, 3 giugno 2004 n. 10573, ivi, 2004, fasc. 6).
Il controllo dell’autorità giudiziaria sul provvedimento di sospensione della patente di guida, disposta in via cautelare dal prefetto ai sensi dell’art. 223 codice della strada, non ha ad oggetto il “fumus” della cautela - vale a dire la valutazione “ex ante” compiuta dal prefetto circa la sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità, - ma la concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, alla luce dell’istruttoria compiuta e delle prove offerte nel giudizio. (Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 2003 n. 15906, Giust. civ. Mass. 2003, f. 10).
Il controllo dell’autorità giudiziaria ha quindi ad oggetto la sussistenza di tali condizioni, non la legittimità dell’operato del Prefetto in relazione alla situazione che appariva al momento dell’atto sulla base degli elementi allora disponibili, nè il mero “fumus”. (Cass. civ. Sez. I, 23 settembre 2003 n. 14099, Giust. civ. Mass. 2003, f. 9; 6 settembre 2004, n. 17972, ivi, 2004, fasc. 9). [10]
Si ricorda, inoltre, che l’interesse ad impugnare un provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi dell’art. 223 codice della strada, come già accennato, sussiste - in considerazione delle utilità conseguibili con l’annullamento (cancellazione delle connesse e pregiudizievoli annotazioni) - anche se nel frattempo la misura inflitta sia stata portata ad esecuzione e la sua efficacia si sia nel frattempo esaurita. (Cass. civ. Sez. II, 24 agosto 2005 n. 17202, Leogrande c. Pref. Lecce, Giur. civ. Mass. 2005, f. 6).
In pendenza di opposizione, infine, ed ove vi sia motivo di ritenere che il soggetto resosi responsabile di omicidio colposo in conseguenza di violazione di norme del codice della strada non rappresenti più un pericolo per l’altrui incolumità, il giudice dell’opposizione può sospendere il provvedimento di sospensione della patente disposta, ex art. 223 comma 2 codice della strada, dal prefetto in via cautelare e provvisoria nelle more del processo penale, al cui giudice spetta la determinazione della durata della sospensione della patente quale sanzione definitiva.[11] (Giudice di pace Asti, 11 luglio 2001 Gaiot c. Pref. Asti, Arch. giur. circol. e sinistri 2002, 139).
Al ricorrente avverso il decreto prefettizio di sospensione della patente di guida dichiarato illegittimo in sede di opposizione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 205 codice della strada spetta il risarcimento del danno per il mancato godimento della patente di guida sospesa illegittimamente. (Pretura Savona, 27 ottobre 1998 Bertin e. Pref. Savona, Giur. it. 2000, 971 (nota Castelnuovo). [12]
Nel passare all’esame delle problematiche di interesse, nel caso di sospensione disposta dal giudice, si deve premettere che, come già notato, il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal prefetto a norma dell’art. 223 codice della strada, ha natura cautelare, e la stessa norma citata prevede che esso possa essere emesso sulla scorta di un’apprezzamento da effettuarsi nell’immediatezza del fatto, sulla sola base del rapporto, del verbale della violazione contestata, nonché del parere del competente ufficio della M.C.T.C., perciò a prescindere dall’inizio di un procedimento penale a carico del titolare della patente e dagli eventuali accertamenti compiuti in quella sede. Ne segue che il definitivo (ed eventuale) accertamento compiuto dal giudice penale in ordine alle responsabilità del titolare della patente può essere diverso da quello a suo tempo compiuto ad altri fini dal prefetto, sulla scorta degli elementi conoscitivi dei quali disponeva senza che sia perciò configurabile alcuna illegittimità. (Cass. Civ. Sez. III, 19 aprile 2000 n. 5072, Giust. civ. Mass. 2000, 844).
Il giudice, quindi, non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che essa sia stata già disposta dal prefetto, né fissare la durata computando quella imposta dal prefetto. (Cass. Pen. Sez. IV, 27 ottobre 2004, n. 47955, M., Cass. Pen. 2006, fasc. 1, 209; Riv. pen. 2006, 97).
Peraltro, rapporti tra giudice ordinario e prefetto continuano ad esistere, a tener conto di due interessanti pronunce.
La prima, della Cassazione penale, stabilisce che è illegittima, e va annullata la sentenza con la quale il tribunale (condannando, nella specie, l’imputato per guida in stato di intossicazione da stupefacente), disponga la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con la formula “se già non disposta dalla competente autorità amministrativa”, atteso che la competenza ad irrogare la predetta sanzione appartiene all’autorità giudiziaria che non può porre alcuna condizione all’emanazione della decisione. (Cass. pen. Sez. IV, 2 febbraio 2005 n. 17178, A., Ced Cassazione 2005, RV231550).
La seconda, del giudice amministrativo, è nel senso che la sospensione della patente in caso di investimento non ha natura provvisoria e cautelare, ma sanzionatoria, essendo prevista come peculiare sanzione criminale atipica applicabile anche dal giudice, quale provvedimento amministrativo contenuto in una sentenza penale; peraltro, la mancata previsione nella sentenza penale della misura amministrativa della sospensione, non preclude che la stessa possa essere adottata dai prefetto una volta divenuta irrevocabile la sentenza ex art. 444 c.p.p.. (T.A.R. Pug1ia Sez. I, Lecce, 15 marzo 2005 n. 1424, Foro amm. Tar, 2005, f. 3, 844).
L’affermazione che deve porsi a premessa delle notazioni relative all’applicazione della sanzione della sospensione da parte del giudice è che detta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (prevista dall’art. 222 comma 2 codice della strada) consegue di diritto all’accertamento di un fatto (come nel caso in cui dall’incidente sia derivata una lesione personale colposa) per cui al giudice residua uno spazio di valutazione discrezionale solo in relazione alla determinazione della durata del periodo di sospensione, che deve fissare, nell’ambito dei limiti stabiliti dalla legge, tenendo conto della gravità del fatto e della pericolosità specifica nella guida dimostrata dall’imputato, senza che sia irrilevante il lasso di tempo intercorso dall’incidente. (Cass. pen. Sez. IV, 6 dicembre 2003 n 11522, M., Cass. pen. 2005, 3063).
Il fatto deve essere, però ricollegabile alla violazione delle norme del codice della strada. Qualora, invece, l’accadimento sia ascrivibile solo a titolo di colpa generica, in quanto conseguente ad un comportamento di imprudenza, negligenza ed imperizia nello svolgimento di manovra (di scarico di materiale da autocarro) non già nella sede stradale, ma in un area riservata a deposito, adiacente al percorso stradale, ma non aperta alla circolazione dei veicoli che percorrevano la autostrada non può aversi applicazione di detta sanzione. (Cass. pen. Sez. IV, 29 ottobre 2003 n. 46530, P., Cass. pen. 2005, 1676).
Si deve, poi, ricordare che la sanzione della sospensione della patente è correlata:
- al compimento di tre distinte violazioni del limite di velocità nell’arco di un decennio, periodo di riferimento rispetto al quale rileva la pericolosità della condotta ripetutamente posta in essere dal sanzionato. (Cons. Stato Sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 3894, Foro amm. CdS 2004, 380;
- alla ipotesi in cui il danno alla persona sia derivato o, in ogni caso, sia direttamente connesso ad una violazione delle regole sulla circolazione. (Cass. pen. Sez. IV, 29 ottobre 2003, n. 46530, Cass. pen. 2005, 1676) e la nozione di lesioni (colpose) richiamata dall’art. 222 codice della strada (che commina la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per le violazioni dello stesso codice che tale evento abbiano prodotto) è quella penalmente rilevante, definita dall’art. 582 c.p. e dalla giurisprudenza penale di legittimità individuata, quanto alla “malattia nel corpo”, in una riduzione apprezzabile della funzionalità collegata ad un fatto morboso in evoluzione e, quanto alla malattia “nella mente”, in qualsiasi alterazione traumatica, anche temporanea – ivi compreso, quindi lo shock postraumatico - del sistema nervoso. (Cass. civ. Sez. I, 10 settembre 2003 n. 13222, Giust. civ. Mass. 2003, f. 9);
- al caso di guida in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi degli art. 186, comma 2, e 223 codice della strada; anche in assenza del verificarsi di un incidente stradale. (Cass. civ. Sez. I, 18 settembre 2003 n. 13737, Giust. civ. Mass. 2003; f. 9);
- al caso di applicazione della pena su richiesta e senza che al riguardo possa assumere rilievo alcuno il fatto che per la guida del veicolo condotto dal colpevole all’atto dell’accertamento non fosse richiesto il possesso di patente. (Cass. pen. Sez. IV, 4 dicembre 2000 n. 5407, Benites, Riv. pen. 2001, 367);
- al reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e non pure a quello di rifiuto di sottoporsi all’accertamento sanitario previsto quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di cui al comma 5 dell’art. 187 codice della strada, successivo a quello che contiene il rinvio all’art. 186 comma 2, che prescrive la detta sanzione. (Cass. pen. Sez. IV, 22 marzo 1999 n. 6727, Ondati, Cass. pen. 2000, 2749).
E’ anche da tener presente che, qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati, non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì “cumulare” i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida. (Nella specie, in cui si procedeva per i reati di cui agli art. 589 c.p. 186 e 187 CdS, erroneamente il giudice di merito aveva determinato la durata della sospensione della patente di guida “ per mesi uno”, dimenticando di “cumulare” i vari periodi di sospensione da applicare per ciascun reato e di considerare, comunque, che per il reato di cui all’art. 589 c.p. l’art. 222 CdS prevede la durata della sospensione “da due mesi ad un anno”.) (Cass. pen. Sez. IV, 3 giugno 2003 n. 33691, C., Arch. giur. circol. e sinistri 2005, 397; Cass. pen. 2005, 2700).
Detta sanzione amministrativa comporta per l’interessato la preclusione a condurre qualsiasi veicolo per il quale sia richiesta un’abilitazione attestata dal rilascio di patente, quale che sia il tipo e l’efficacia del documento prescritto, con la conseguenza che, nel caso della disponibilità di più abilitazioni diverse, la sospensione non può essere limitata alla sola patente utile per la guida del tipo di mezzo condotto in occasione del fatto cui si connette la sanzione. (Cass. pen. Sez. IV, 4 dicembre 2002 n. 7317, M., Cass. pen. 2004, 214).[13]
Deve essere, però, esclusa la cumulabilità dei periodi di sospensione imposti dal prefetto e poi dal giudice; ma, tenuto conto che quest’ultimo determina in via definitiva la durata di detta sospensione, in fase esecutiva deve essere computata in detrazioni il periodo di sospensione disposto dal prefetto (Cass. pen. Sez. IV, 27 ottobre 2004, n. 47955, M., Cass. pen. 2006, fasc. 1, 209; Riv. pen. 2006, 97; 17 settembre 2004, n. 41681, C., Cass. pen. 2006, fasc. 1, 210; 21 giugno 2000, n. 20, C., Resp. civ. e prev. 2001, 313 (nota Nacci); 22 febbraio 2000, n. 1662, L., Cass. pen. 2001, 270 (nota Nuzzo).
La Cassazione civile, dal suo conto, ha affermato, in tema di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 224 codice della strada la differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all’esito dell’accertamento di violazione del codice stradale. Ciò rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dai giudice incidono sull’autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l’applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all’applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria procedente. (Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 2003 n. 11714, Giust. civ. 2004, I, 1021).
Anche con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 186 comma 2 codice della strada deve essere disposta la sospensione della patente di guida, indipendentemente dal fatto che la sanzione non sia stata oggetto dell’accordo tra le parti. (Cass. pen. Sez. IV, 6 aprile 2006 n. 17432, CED Cass. pen. 2006), ed indipendentemente anche dal fatto che sia intervenuto su di essa l’accordo, ovviamente non vincolante per il giudice (Cass. pen. Sez. IV, 2 luglio 2001, n. 3096, S., CED Cassazione 2001, Riv. 219882).
In argomento la Cassazione penale ha precisato, più ampiamente, che con la sentenza di “patteggiamento” vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne consegue che con la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 d.lg. 30aprile 1992 n. 285 (codice della strada), e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi, nei sensi già indicati, il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacche essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Né potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto-reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile. (Cass. pen. Sez. IV, 5 maggio 2005 n. 27931, S., Cass. pen. 2006, f. 7-8, 2580; Sez. VI, 15 febbraio 2004, n. 5630, R., Resp. civ. e prev. 2006, 1551; 9 dicembre 2003, n. 12208, ivi, 2005, 1333).[14]
Invece la sospensione della patente di guida in conseguenza di condanna penale o di applicazione della pena su richiesta, non essendo assimilabile, per la sua natura di sanzione amministrativa accessoria, ad una pena accessoria, e richiedendo inoltre una valutazione discrezionale in ordine alla determinazione della sua durata, non può essere applicata in sede esecutiva ai sensi dell’art. 676, comma 1, c.p.p.. (Cass. pen. Sez. IV, 1 ottobre 2003 n. 45417, Americo, Cass. pen. 2004, 2123).
Questa complessa problematica può essere conclusa con brevi cenni relativi alla situazione che si determina nei casi di guida a patente sospesa o revocata.
La guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione disposta con l’art. 116 nuovo codice della strada, approvato con d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione. (Cass. pen. Sez. I, 18 febbraio 2003 n. 13626, T.S., Cass. pen. 2004, 1350).
In particolare, la guida di un autoveicolo da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, al quale, per tale sua condizione, la patente sia stata revocata, costituisce tuttora reato punibile ai sensi dell’art. 6 l. 31 maggio 1965 n. 575, attesa l’autonomia di tale previsione rispetto a quella del comune reato di guida senza patente, trasformato in illecito amministrativo per effetto dell’art. 19 d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507. (Cass. pen. Sez. I, 21 aprile 2006 n. 18429, CED Cass. pen., 2006).
Per ravvisarsi, poi, il reato di circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente, di cui all’art. 218 comma 6 codice della strada, la notificazione del provvedimento di sospensione deve precedere l’accertata circolazione; pertanto è illegittimo il provvedimento di revoca della patente emanato sul presupposto della guida nel periodo di sospensione, ove la circolazione sia avvenuta prima della notifica del provvedimento di sospensione. (T.A.R. Lombardia Sez. I, 12novembre 2001 n. 7198, Foro amm. 2001, 2903).
Infine, poiché la legittimità di un provvedimento impugnato deve verificarsi alla luce della situazione di fatto risultante all’amministrazione statale al momento della sua adozione e gli accertamenti sopravvenuti impongano soltanto una rivalutazione dei presupposti e delle nuove prove da parte dell’amministrazione stessa, ai fini di un’eventuale revoca d’ufficio, è da ritenere legittima la sanzione inflitta in applicazione dell’art 218, comma 6, d.lg. n. 285 del 1992, per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente qualora nel verbale di contravvenzione non emerga alcun accenno alla scriminante dello stato di necessità (malore della moglie) invocata poi in giudizio dai ricorrente. (T.A.R. Toscana Sez. I, 15 marzo 2006, n. 933, Foro Amm. Tar 2006, 949).
[1] Cafaro R., Sospensione provvisoria della patente i mezzi di tutela e i termini di legge. Provvedimento inefficace se non emesso entro dieci giorni, D&G – Dir. e Giust. 2004, f. 24, 54; Carnabuci A., Sospensione della patente di guida da parte del prefetto per violazione delle norme del codice della strada, Riv. giur. circol. trasp. 2001, 20; ID., La revoca della patente di guida per carenza dei requisiti morali ai sensi dell’art. 120 del codice della strada, ivi, 204; Gennaro M., Guarnaccia E., Gli ex terroristi non possono guidare. Si dibatte sulla natura vincolata o discrezionale della revoca, D&G - Dir e Giust. 2004, f. 42 70; Genovese F.A., Notazioni sull’ambito applicativo della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria conseguente alla condanna penale, Riv. giur. circol. trasp. 2001, 812; ID., Notazioni sull’ambito applicativo della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria conseguente alla condanna penale, ivi, 812; ID., Sospensione della patente di guida ex art. 223 codice della strada: quale termine?, Giudice di pace 2006, f. 1, 8; Giambruno S., Sospensione cautelare della patente e pronuncia del giudice penale: un rapporto ancora non chiaro, Arch. giur. circol. e sinistri 2000, 817; ID., L’intervento dell’interessato nel procedimento per la sospensione della patente solo in funzione di prova decisiva (secondo una recente discutibile decisione del Consiglio di Stato), ivi, 2005, 3; Iannuzzi A., Regolamenti in delegificazione e sindacato di costituzionalità: la Corte indica la via, Giur. it. 2002, 26; Infantino F., Revisione. Sospensione e revoca della patente di guida, Riv. giur. circol. trasp. 2000, suppl. 3, 33; Lupo N., Controllo più severo sulla conformità dei decreti legislativi alle leggi delega, D&G - Dir, e Giust. 2000, f. 39, 54; Manna V., Le modifiche ed integrazioni al titolo VI del c.d.s. operate dal d.l. n. 151 del 2003 e relativa legge di conversione. Art. 219. Revoca della patente di guida, Riv. giur. polizia 2003, 821; Nacci I., La revoca della patente di guida e l’art. 120 del nuovo codice della strada Resp. civ. e prev. 2002, 380; Nuzzo F., Sospensione della patente di guida: la durata stabilita dal provvedimento prefettizio non è cumulabile con quella disposta dal giudice, Cass. pen. 2001, 73; ID., Incostituzionale la disciplina di revoca automatica della patente per la persona sottoposta a foglio di via obbligatorio, ivi, 208; Orso P., Ancora sulla sospensione provvisoria della validità della patente di guida a seguito di sinistro stradale, Riv. giur. Polizia 2001, 451; Pisano M., Brevi note in tema di revoca della patente di guida emessa dal prefetto nei confronti di soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale, Riv. giur. Sarda 2000, 239; Polo M., L’interpretazione del codice della strada: esegesi e risvolti pratici, Resp. civ. e prev. 2002, 1044; Simonelli G., I tipi di sospensione della patente di guida nel codice della strada, Riv. giur. polizia 2005, 469.
[2] Sono state ritenute manifestamente inammissibili le seguenti questioni di costituzionalità:
- dell’art. 120 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 - che prevede la revoca automatica della patente di guida nei confronti dei soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali -, nel testo risultante dalla “delegificazione” operata dall’art. 5 dP.R. 19 aprile 1994 n. 575, censurato in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 Cost. La disposizione denunciata, infatti, ha per oggetto una norma di natura regolamentare, il cui esame è precluso perché eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi, ristretta all’esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge. (Corte Cost. 1 dicembre 2006 n. 401, Giur cost., 2006. f. 6);
- dell’art. 120 comma 2 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede la revoca della patente alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura, in quanto, con sentenza n. 239 del 2003, è già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, della disposizione censurata, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 130 comma 1 lett. b) dello stesso d.lg. n. 285 del 1992, prevedeva la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida potesse agevolare la commissione di reati della stessa natura e non residuano valutazioni da svolgere da parte del giudice rimettente, ai fini di una nuova prospettazione della questione di legittimità costituzionale (Corte Cost. 16 gennaio 2004 ord. n. 19, Giur. cost. 2004, f. 1);
- degli art. 218 comma 5 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 e 20 comma 2 l. 24 novembre 1981 n. 689, censurati, in riferimento agli art. 3, 25 e 111 cost., in quanto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, nei casi di infrazioni al codice della strada previste come reato, non è irrogata dallo stesso giudice penale, con conseguente proponibilità dell’opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice civile. Il remittente erra infatti nel denunciare l’art. 218 comma 5 d.lg. n. 285 del 1992, posto che l’opposizione alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione penale è regolata dall’art. 223 comma 5, dello stesso decreto né motiva le ragioni del ritenuto contrasto delle norme denunciate con i parametri evocati, omettendo altresì di descrivere adeguatamente la fattispecie, rendendo in tal modo impossibile un’adeguata valutazione della rilevanza. (Corte Cost. 24 giugno 2004 ord. n. 194, Giur. cost. 2004, f. 3);
- degli art. 218 comma 5 e 186 comma 5 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, in riferimento agli art. 3, 25 e 111 cost., nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente, e che, nel caso di rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, siano sufficienti i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto stesso, in quanto trattasi di questioni sollevate con ordinanze gravemente carenti sia per la scarsa chiarezza dell’esposizione e per la faticosa enucleazione delle questioni proposte, sia per l’assenza di motivazione sul contrasto con gli art. 25 e 111 cost., mentre si giustifica solo il contrasto con l’art. 3, facendo riferimento ad una generica irragionevole disparità di trattamento tra cittadini, a seconda del giudice da cui vengono giudicati, senza specificare alcun “tertium comparationis” in ordine alla asserita violazione del principio di uguaglianza, sia infine per l’errore in cui è incorso il rimettente nel denunciare l’art. 218 comma 5 d.lg n. 285 del 1992 (relativo all’opposizione avverso la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa), posto che l’opposizione alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione penale e regolata dall’art. 223 comma 5 dello stesso decreto. (Corte Cost. 18 giugno 2003 ord. n. 217, Giur. cost. 2003, f. 3);
- dell’art. 223 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, sollevata in riferimento all’art. 3 cost. per violazione del principio di ragionevolezza, nella parte in cui non prevede che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente di guida limitatamente ai soli conducenti di veicoli per i quali è obbligatorio il possesso della patente di guida, in quanto il rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e di specificare le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma, impugnata, sicché l’ordinanza di rimessione, risultando del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, non è idonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale. (Corte Cost. 14 marzo 2003 ord. n. 74, Giur. Cost. 2003 f. 2);
- degli art. 120, comma 1, e 130, comma 1 lett. b), d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, sollevata, in riferimento agli art. 3, 4, e 76 cost., nella parte in cui tali disposizioni - sul presupposto della loro persistente vigenza nonostante la intervenuta “delegificazione” - prevedono, rispettivamente, la preclusione al rilascio (art. 120) e la revoca (art. 130) della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a una misura di prevenzione, a norma della l. n. 1423 del 1956, in quanto le nonne denunciate sono state dichiarate incostituzionali, nei termini prospettati dal giudice rimettente, con la sentenza n. 251 del 2001. (Corte Cost. 28 dicembre 2001 ord. n. 440, Giur. cost. 2001, f. 6);
- in quanto avente ad oggetto una norma già dichiarata incostituzionale, la q.l.c. degli art. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti di coloro che fossero sottoposti alla misura del foglio di via obbligatorio ai sensi dell’art. 2 l. 27 dicembre 1956 n. 1423, in relazione all’art. 2 comma 1 lett. t), l. 13 giugno 1991 n. 190, in riferimento agli art. 3, 4, 35 e 76 cost. (Corte Cost. 17 luglio 2001 n. 251, Foro it. 2004, I, 2330; Giur. Cost. 2001, fasc. 4; Cass. pen. 2001, 3311 (nota Nuzzo); Giur. it 2002, 374 (Nota Nacci));
- degli art. 120 comma 1 e 130 comma 1 lett. b) d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, sollevata con riferimento agli art. 3, 16, 76 e 97 cost., in quanto le disposizioni impugnate sono già state dichiarate costituzionalmente illegittime con sent. n. 427 del 2000. (Corte cost. 29 dicembre 2000 ord. n. 587, Rinalducci c. Pref. Campobasso e altro, Giur. cost. 2000, f. 6);
- degli art. 120 comma 1 e 130 comma 1 lett. b) d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nel testo sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994 n. 575, sollevata con riferimento agli art. 3, 4, 76 e 97 cost., per l’impossibilità di dare ingresso a questioni di costit
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