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La tutela del terzo trasportato nell’ambito della responsabilità civile da circolazione stradale

di Serafino Ruscica

Sommario: 1. Premessa. 2. Questioni di legittimità costituzionale della disciplina ex art. 141 cod. assicurazioni. 3. L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. assicurazioni. 4. La questione controversa dell’ammissibilità dell’azione diretta verso l’assicurazione del responsabile civile.

 

La tutela del terzo trasportato nell’ambito della responsabilità civile da circolazione stradale  

di Serafino Ruscica           

Sommario: 1. Premessa. 2. Questioni di legittimità costituzionale della disciplina ex art. 141 cod. assicurazioni. 3. L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. assicurazioni. 4. La questione controversa dell’ammissibilità dell’azione diretta verso l’assicurazione del responsabile civile.

   1. Premessa.

Il Codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209 del 7.9.2005 e successive modificazioni ex d.lgs. n. 198 del 6 novembre 2007 e d.l. 3 giugno 2008, n. 97) stabilisce all’art. 141, primo comma che “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”. La norma citata così prosegue ai commi successivi: “per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150”. In sostanza, il nuovo Codice delle assicurazioni introduce una novità di indubbio rilievo, costituita dalla disciplina dell’azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è, all’evidenza, quello di fornire al terzo trasportato un nuovo strumento di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’ impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (questione, questa, che sarà invece oggetto di trattazione nella successiva sede dell’azione di regresso spettante all’assicurazione del vettore nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile). Tuttavia, non sono mancate in dottrina voci critiche nei confronti della nuova normativa, la quale è stata anche attinta da censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale (intervenuta sul punto con Ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008). Scopo del presente scritto è quello di fissare alcuni punti fermi in ordine alla tematica della tutela risarcitoria del terzo trasportato, specie alla luce della citata pronuncia della Corte costituzionale.  

2. Questioni di legittimità costituzionale della disciplina ex art. 141 cod. assicurazioni.

Preliminarmente, appare opportuno fissare un primo punto fermo: l’art. 141 del nuovo Codice delle assicurazioni detta una disciplina che non si sovrappone né si sostituisce alla ordinaria disciplina della responsabilità aquiliana dettata dal Codice civile ex artt. 2043 e 2054 c.c., che trova tuttora applicazione nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo. Il terzo trasportato, in altre parole, conserva la facoltà di agire nei confronti di questi soggetti esperendo le ordinarie azioni aquiliane, sia in via autonoma e alternativa, sia in via congiunta e cumulativa rispetto all’esperimento dell’azione diretta nei confronti dell’impresa assicurativa. Ciò è chiaramente desumibile sia dal tenore delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, sia dalla ratio legis, sia infine dalla stessa collocazione sistematica dell’art. 141 nel titolo del codice dedicato all’assicurazione obbligatoria dei veicoli. Una diversa interpretazione, inoltre, esporrebbe la normativa de quo a censure di legittimità costituzionale sotto due profili fondamentali: da un lato,  per violazione del diritto alla più completa tutela giurisdizionale ex art. 24 cost., dall’altro per eccesso di delega (e dunque per violazione dell’art. 76 cost.), dal momento che la legge delega non autorizzava affatto il Governo ad incidere sulla disciplina ordinaria della responsabilità civile[1]. Ed inoltre, sarebbe difficilmente giustificabile alla luce della finalità dell’intervento normativo, che è quella di apprestare una tutela più efficace dei soggetti danneggiati. Dall’accolta interpretazione, deriva senza ombra di dubbio che il terzo trasportato conserva il diritto di agire: ex art. 2043 o 2054, primo e secondo comma c.c. nei confronti del conducente del veicolo sul quale egli si trovava al momento del sinistro; ex art. 2054, terzo comma c.c. nei confronti del proprietario (o usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio) del veicolo medesimo; ex art. 2054, quarto comma c.c. nei confronti del conducente e del proprietario (o usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio) del veicolo. La disamina della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia consente di fugare ogni dubbio residuo sull’esattezza della soluzione prospettata, la quale all’evidenza trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi del trasporto di cortesia. Secondo la Suprema Corte, infatti, “in tema di responsabilità civile, il danneggiato a seguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia, può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa stabilita dall'articolo 2054 cod. civ., facendo valere la responsabilità extracontrattuale sia nei confronti del conducente del veicolo a bordo del quale si trovava, che nei confronti del proprietario, se diverso dal primo”[2]. Ancora più esaustiva è Cass. civ., 1.6.2006 n. 13130, secondo cui “in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno”. La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che, se il terzo trasportato si trovava a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro in forza di un contratto di trasporto, può scegliere se agire in via extracontrattuale o contrattuale (ex artt. 1218 e 1681 c.c.): “ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l’azione prevista dall’art. 1681 c.c. – che stabilisce la responsabilità contrattuale del solo vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio – può concorrere quella extracontrattuale di cui all’art. 2054 c.c.”[3]. Le suesposte conclusioni non sono condivise da una parte della giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni. Questa parte della giurisprudenza lamenta la “portata involutiva” dell’art. 141, rispetto al sistema antecedente l’entrata in vigore del nuovo Codice delle assicurazioni nell’ambito del quale, si dice, il terzo trasportato aveva un maggiore “ventaglio di possibilità di tutele ovvero una nutrita schiera di debitori solidali”. Così si esprime il Giudice di pace di Montepulciano nell’Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 per violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione[4]. In particolare, secondo la citata Ordinanza l’art. 141 costringerebbe il terzo trasportato a percorrere una determinata via (quella dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo)[5], senza che siffatta limitazione trovi un fondamento normativo nella legge delega. Di qui, la violazione dell’art. 76 cost.: “è evidente che il Parlamento, conferendo la delega al Governo, voleva tutelare i consumatori-contraenti e non agevolare (o favorire) i responsabili dei sinistri (come avviene con l'indennizzo diretto del terzo trasportato) o modificare i diritti dei danneggiati. E, comunque, non ha conferito delega alcuna circa l'eventuale modifica dei diritti-doveri dei danneggiati-danneggianti mediante lo stravolgimento del principio generale del neminem ledere e del codice civile”. In secondo luogo, si lamenta la violazione dell’art. 3 cost., ritenendosi che con l'introduzione del sistema dell'indennizzo diretto ex art. 141 del Codice delle assicurazioni, il principio di uguaglianza verrebbe meno in quanto, a fronte di una analoga fattispecie illecita, i cittadini dovrebbero sottostare a sistemi risarcitori differenti. Si fa riferimento in proposito alla duplicità di posizioni del trasportante e del trasportato, nel caso in cui entrambi rimangano vittime di sinistro stradale determinato dal conducente dell’altro veicolo coinvolto; nonché alle differenti forme di tutela che si possono determinare nel caso di sinistro ascrivibile alla esclusiva responsabilità di soggetto non coperto da R.C.A., o nell’ipotesi di un concorso di responsabilità dell’Ente gestore della strada[6]. Analoghe censure vengono mosse dal Giudice di pace di Arezzo[7], secondo il quale l’art. 141 del Codice delle assicurazioni avrebbe “sovvertito i canoni tradizionali di ricerca della responsabilità per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia nella conduzione della vettura), per cui, a prescindere dall’accertamento della(e) responsabilità, e fatto salvo comunque il caso fortuito, ha stabilito che il terso trasportato ha azione diretta nei soli confronti dell’assicurazione del vettore”. In questo modo, il terzo trasportato viene vincolato “a ricercare il risarcimento in una unica direzione, escludendo ogni accertamento su presunte, eventuali, ulteriori o diverse responsabilità”. Anche l’Ordinanza da ultimo citata lamenta la violazione dell’art. 76 cost. per eccesso di delega, posto che “il potere normativo delegato era stato limitato dal Parlamento al Governo ad una funzione di mero riassetto delle vigenti disposizioni in materia assicurativa, mentre ora l’art. 141 ha determinato una innovazione sostanziale di ben più vasta portata, abrogando di fatto norme preesistenti, e creando una “responsabilità oggettiva”, operazione questa da ritenersi sottoposta istituzionalmente alla decisione del Parlamento”. Da ultimo, il Giudice di pace di Macerata (Ordinanza n. 44 del 2009) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni private nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, non prevede l'accertamento di responsabilità di quest'ultimo nella produzione del sinistro, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la compagnia assicuratrice del vettore “non potendo disporre di elementi idonei a dimostrare l'esclusiva responsabilità dell'altro conducente e a far scattare la inoperatività del caso fortuito”. Tirando le somme dell’orientamento da ultimo esposto, ciò che viene imputato al Legislatore delegato è di avere creato un sistema risarcitorio che, in spregio ai limiti fissati dalla Legge delega, stravolge gli ordinari criteri di imputazione della responsabilità riducendo la tutela del terzo trasportato all’azione diretta nei soli confronti dell’assicurazione del vettore (che poi potrà rivalersi sull’assicurazione del responsabile civile). Corollario di questa impostazione è che quest’ultimo, a differenza che in passato, potrebbe addirittura essere sempre estromesso da ogni controversia, pur essendo egli il vero responsabile dell’incidente stradale. Oggi la querelle può dirsi alfine risolta grazie all’intervento della Corte costituzionale, che con la citata sentenza n. 440 del 23 dicembre 2008 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 cost[8]. La Corte, nell’ordinanza in esame, ha chiarito che è ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà “a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”[9]. Tale soluzione, del resto, trova conferma nella stessa trama normativa dell’art. 141, che prevede la possibilità di intervento in giudizio della compagnia assicuratrice del responsabile civile, nonché la possibilità che quest’ultima possa essere chiamata a risarcire il danno eccedente il massimale minimo previsto dalla legge. E trova altresì conferma nella circostanza che il Legislatore delegato, laddove ha voluto attribuire un carattere esclusivo ed escludente ad un determinato strumento di tutela, lo ha palesato in maniera espressa (vedi per esempio l’art. 149, sesto comma del Codice delle assicurazioni[10]). A seguito dell’intervento della Consulta, la giurisprudenza di merito si è riallineato nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità. Oggi si afferma comunemente che “l’art. 141 del C.d.A. non reca alcuna espressa preclusione al diritto del terzo trasportato di agire nei confronti del conducente del veicolo antagonista e della relativa compagnia assicuratrice, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 cod. civ., e dell’art. 144, commi 1 e 3 del C.d.A.”, e si sottolinea che “questa interpretazione è anche quella conforme al dettato dell’art. 76 Cost., atteso che la legge delega 29.07.2003, n. 229, nel dettare i principi ed i criteri direttivi del nuovo codice della assicurazioni aveva prescritto, tra l’altro, l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali”[11].                                                                                                                                                   3. L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. assicurazioni.

 La proponibilità dell’azione diretta che il terzo trasportato può esperire nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo è subordinata, in primo luogo, alla sussistenza di un danno (sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale), e di un sinistro. La genericità del disposto normativo consente di ritenere che, ai fini della proponibilità dell’azione, non sia affatto necessario che il sinistro sia derivato da uno scontro di due o più autoveicoli[12]. In secondo luogo, la norma esclude dal suo ambito applicativo l’ipotesi di “sinistro cagionato da caso fortuito”. Il concetto di caso fortuito di cui alla norma de quo sembra si possa ricondurre alla consolidata nozione giurisprudenziale, che vi fa rientrare oltre alla vis major cui resisti non potest[13] anche la condotta colposa di un terzo soggetto[14]. In particolare, potrebbe rilevare la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, in caso di collusione di due o più veicoli[15]. Secondo un diverso orientamento emerso in dottrina[16], dovrebbe invece ritenersi che la nozione di caso fortuito di cui all’art. 141 del Codice delle assicurazioni non ricomprenda l’ipotesi del fatto colposo del terzo conducente coinvolto nel sinistro. La tesi troverebbe fondamento nel dato normativo, allorchè l’art. 141 citato, dopo aver fatto salva “l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, specifica che la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde “dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”: in questo modo, si dice, il Legislatore avrebbe dettato una disposizione di ordine pubblico che vieta la spendita di risorse processuali per l’effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni)[17]. L’azione diretta ex art. 141 cod. assicurazioni è ammessa, secondo quanto prescrive la norma, “entro il massimale minimo di legge”. Pertanto, deve ritenersi che nel caso in cui il vettore abbia stipulato un’assicurazione di importo superiore al minimo legale, il terzo trasportato non possa esperire l’azione diretta ex art. 141 cit. se non per conseguire il risarcimento entro il massimale minimo di legge. Per conseguire il supero, il terzo trasportato dovrà fornire la prova, anche in via presuntiva, della responsabilità del conducente del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro[18]. L’art. 141 cod. cit. precisa che resta fermo quanto previsto dall’art. 140 dello stesso codice, che regola l’ipotesi della pluralità di danneggiati e di supero del massimale[19]. In particolare, il quarto comma della disposizione da ultimo citata prevede che nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate si insaturi litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Secondo l’opinione prevalente tra i commentatori del comma in esame, esso troverebbe applicazione nelle sole ipotesi di sospetta in capienza del massimale dell’impresa assicuratrice del vettore[20]. Si può qui solo accennare al fatto che, in ordine alla previsione dell’art. 140 cod. cit. relativa al litisconsorzio necessario, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, dubitandosi che “un tale litisconsorzio, per tutti gli effetti che produce nel contesto normativo in cui è stato calato, possa apparire compatibile con l’art.111 Cost., essendo esso fisiologicamente capace di appesantire e prolungare senza significative utilità la trattazione di quasi tutti i giudizi da celebrarsi in tema di infortunistica con più danneggiati”[21].  

 4. La questione controversa dell’ammissibilità dell’azione diretta verso l’assicurazione del responsabile civile.

L’art. 144 del codice delle assicurazioni prevede che “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”[22]. Ci si interroga in ordine la rapporto intercorrente tra questa disposizione, che disciplina l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile, e quella di cui all’art. 141 dello stesso codice che disciplina l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del vettore. L’opinione maggioritaria in dottrina è quella che rigetta la tesi che ammette la cumulabilità delle due azioni, abbracciando la tesi opposta dell’alternatività. Le argomentazioni addotte a sostegno dell’opinione summenzionata sono molteplici[23]. In particolare, si afferma che l’art. 141 cod. cit. prevede una disciplina speciale per il caso specifico del terzo trasportato su uno dei veicoli coinvolti nel sinistro, in deroga alla disciplina generale dettata per gli altri danneggiati. In secondo luogo, si rileva che la previsione di cui al citato art. 141 non avrebbe alcun senso se concorresse con quella di cui all’art. 144 , dal momento che anche il vettore sarebbe pur sempre un responsabile aggredibile al pari degli altri conducenti coinvolti nel sinistro. Infine, si afferma che ad opinare diversamente non si comprende quale potrebbe essere la funzione della disciplina specifica dettata per l’intervento dell’assicurazione del responsabile civile e per l’estromissione dell’assicurazione del vettore, che sarebbe comunque ricavabile dalle regole generali. Effettivamente, per il principio inclusio unius, exclusio alterius non può che ritenersi che la espressa previsione da parte dell’art. 141 cod. cit. dell’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del vettore dimostri l’inesistenza in capo al terzo trasportato di ulteriori azioni dirette.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------- [1] Cfr. art. 4 Legge 29 luglio 2003, n. 229, rubricato “Riassetto in materia di assicurazioni”: “1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i princípi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio; c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi; d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione; e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative; f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attività nei confronti del pubblico; g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria; h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei princípi generali in materia: 1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa; 2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57; i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione”.     [2] Cass. civ., 20.2.2007, n. 3937. Cfr per approfondimenti v. S. Ruscica, Il contratto di trasporto stradale di persone, in I Nuovi Contratti nella prassi civile e commerciale, a cura di P. Cendon, Vol.XVII, Trasporto, Ed.  Utet, 2004. [3] Cass. civ., 1.6.2006 n. 13130. [4] Giudice di pace di Montepulciano, Ordinanza del 19 dicembre 2006. [5] Così si esprime il Giudice di pace di Montepulciano: “il trasportato deve necessariamente rivolgere la propria richiesta danni al proprio vettore ed alla relativa compagnia indipendentemente da qualsiasi responsabilità in capo al vettore: vengono stravolti ed abdicati i canoni classici e tipici della responsabilità civile. Il danneggiato non ha alcuna possibilità di rivolgere le proprie istanze risarcitorie alla compagnia del civile responsabile in spregio ed in aperto contrasto con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo, il cui art. 4 quinquies obbliga gli stati membri a provvedere affinchè le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro”. [6] Infine, si lamenta la violazione dell’art. 24 cost. per la lesione del diritto di difesa della compagnia assicurativa che deriverebbe dall’inciso del primo comma dell’art. 141 secondo cui l’assicuratore del veicolo è tenuto ad indennizzare il terzo trasportato salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito. In particolare, si afferma che “vi è una vera e propria lesione del diritto di difesa in capo alla compagnia assicurativa del vettore, la quale, non potrà efficacemente tutelarsi non disponendo di elementi idonei a dimostrare l'esclusiva responsabilità dell'altro conducente visto e considerato che, detto altro conducente qualora operi l'art. 149 Codice Assicurazioni, viene risarcito dalla propria compagnia. In altre parole la compagnia del vettore avrà notevoli difficoltà a dimostrare la colpa esclusiva dell'altro conducente ed far scattare l'inoperatività dell'art. 141”. [7] Giudice di pace di Arezzo, Ordinanza del 5 gennaio 2008, n.1. [8]Vedila in  questa rivista n. 1/2009. [9] Negli stessi termini, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 205 del 13.6.2008. [10] Secondo la norma citata, “in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto”. [11] Giudice di pace di Bari, sentenza n. 14532 del 20.11.2008. [12] Si esprime in senso contrario il Giudice di Pace di Pozzuoli con sentenza del 6 aprile 2009, secondo cui “la norma di cui all’art. 141 C.d.A. presuppone, ai fini della sua applicabilità, che il sinistro si sia verificato tra almeno due veicoli. La necessità di tale requisito, oltre che dal tenore letterale della norma, è avvalorata dalla possibilità per la compagnia di assicurazione che liquida il risarcimento di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, nonché della previsione che l’impresa di assicurazione di quest’ultimo può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”. [13] Cfr. Trib. Brindisi, 20.1.1989, che afferma: “l'esimente del caso fortuito consiste in un elemento imprevisto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come unica causa efficiente di esso; di conseguenza, lo scoppio improvviso di un pneumatico di un'autovettura, con conseguenti sbandamento e capovolgimento della stessa e ferimento degli occupanti, costituisce, in mancanza di ogni elemento di colpa concorrente del conducente, sia sotto il profilo della velocità di marcia sia sotto quello del controllo dello stato di usura del copertone, un'ipotesi di caso fortuito”; Cass. civ., 18.9.1986, n. 5667: “nel settore della circolazione stradale può ritenersi caso fortuito, il quale costituisce la componente causale di un evento che, per la sua imprevedibilità ed autonomia causale, esclude la responsabilità del soggetto coinvolto in un fatto dannoso, l'avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani, che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che, nella determinazione dell'accadimento, venga a costituire l'unica causa cui sia ricollegabile il verificarsi dell'evento”. [14] Cfr., ex multis, con riferimento all’ipotesi della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., Cass. civ., 6.7.2006, n. 15383 (“La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante”); con riferimento all’ipotesi della responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., Cass. civ., 10.3.2006, n. 5254 (“Sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo”). [15] Rossetti., L’assicurazione r.c.a. nel codice delle assicurazioni, in Giurisprudenza di merito, suppl. al volume XL, maggio 2008, n.5, p. 78. [16] Scotti , Il risarcimento del terzo trasportato, Incontro di studio sul tema “La responsabilità civile da circolazione stradale: aspetti processuali e sostanziali”, Roma, 20 – 22 ottobre 2008. [17] La tesi in esame ha trovato accoglimento da parte del Tribunale di Torino, sentenza n. 6070 del 11.10.2007, in Danno e resp., 2008, 349: “In proposito si osserva che, benché giurisprudenza e dottrina concordino nel ricondurre il "fatto del terzo" causalmente assorbente alla nozione di "caso fortuito", la norma in esame parrebbe aver accolto una nozione restrittiva e peculiare della categoria giuridica in oggetto, come evincìbile dal fatto che il quarto comma abbia attribuito alla compagnia assicuratrice del vettore la facoltà di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile senza distinguere l'ipotesi di rivalsa totale dall'ipotesi di rivalsa parziale, ammettendo così implicitamente anche la prima. L'unica interpretazìone idonea ad attribuire un'intrinseca coerenza al disposto dell'art. 141 C.dA e ad evitare una commistione tra il profili di legittimazione passiva (da vagliare in astratto) e di merito (da vagliare in concreto appurando se vi sia stato concorso oppure responsabilità esclusiva del vettore o dell'altro conducente) appare dunque quella intesa ad escludere l’esperibilità dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore nelle sole ipotesi di "caso fortuito" diverse dal "fatto del terzo", cioè in quelle sole ipotesi in cui non venga in considerazione la potenziale responsabilità assorbente del conducente di un altro veicolo ma diversi fattori eziologici estranei alla sfera di dominio delle parti. Tale interpretazione, tutelando il trasportato sotto il profilo procedurale dai rischi connessi all’incertezza sull'effettivo riparto di responsabilità tra il proprio vettore e l'altro conducente appare, del resto, quella più conforme all'art. 4 lett. b) legge delega 229/03 (“tutela dei consumatori (...) sotto il profilo (..,} del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio") e alle previsioni della Direttiva 2005/14/CE dell'11 maggio 2005. che risulterebbe altrimenti disattesa con le medesime conseguenze che verranno illustrale in prosieguo di sentenza”. [18] Bona, Risarcimento del danno, procedure di liquidazione e azione diretta nel Codice delle assicurazioni: prime riflessioni critiche, in Resp. civ. e prev., 2005, 4-5, p. 1171. [19] La norma così dispone: “Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati”. [20] Rossetti, Commento all’art. 140 d.lgs. 209/2005, in “Le assicurazioni”, a cura di La Torre A., p. 832. [21] Tribunale di Nola, Ordinanza del 15 novembre 2008. [22]La norma così prosegue: “per l'intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile”. [23] Cfr. sul punto Scotti, op. cit., p.28.

 

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