- Giurisprudenza
- Comportamenti alla guida
- Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci
L'analisi in merito alla percezione dell’ostacolo può escludere la responsabilità
Corte di Cassazione, Sezione IV penale
Sentenza 30 settembre 2021, n. 35853 - massima a cura della Dott.ssa Maristella Giuliano
In caso di incidente stradale, la colpa può essere esclusa se la percezione dell’ostacolo sia improvvisa e repentina. La valutazione in tema di violazione delle regole cautelari deve essere effettuata ex ante, con un’indagine volta ad accertare la concreta prevedibilità dell'evento in rapporto alle condizioni di fatto esistenti. Nel caso in esame era stato accertato che la visibilità dell'incrocio fosse inesistente, in quanto tra le due strade, che formano l’incrocio stesso, esiste un notevole dislivello per cui risulta poco agevole, per coloro che non conoscono i luoghi, percepirne la presenza.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Francesco Maria CIAMPI
Rel. Consigliere:
Alessandro RANALDI
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 22.10.2019 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato A. A. responsabile del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
2. All'imputato si rimprovera, per colpa generica e specifica, di avere cagionato la morte di B. B.; ciò in quanto, in qualità di conducente di un autoveicolo xxx, provenendo da via Lombardi, giunto in prossimità dell'incrocio con via Donizetti, attraversava l'incrocio caratterizzato da una limitata visibilità, omettendo di ridurre la velocità e di dare la precedenza all'autovettura yyy condotta da C. C., che proveniva dalla sua destra, provocando così una collisione tra le due autovetture al centro dell'intersezione stradale, in conseguenza della quale la B. B., trasportata a bordo della vettura yyy, riportava un gravissimo trauma emorragico a livello encefalico che ne determinava il decesso (in Zagarolo in data 8.12.2006, decesso avvenuto il 12.12.2006).
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere affrontato la problematica della percettibilità o meno dell'esistenza dell'incrocio, nonostante i carabinieri intervenuti sul posto avessero accertato come la visibilità dell'incrocio per il ricorrente fosse inesistente, in quanto "tra le due strade esiste un notevole dislivello a causa della marcata pendenza di via Lombardi.. .per tale motivo da parte di coloro che non conoscono i luoghi risulta poco agevole percepire la presenza dell'incrocio" (cfr. notizia di reato dei Carabinieri di Tivoli del 14.12.2006). Persino il consulente tecnico del PM (Ing. D. D.) descrive il luogo come segue: "Incrocio cieco specialmente se si viaggia nella stessa direzione tenuta dalla vettura xxx (pag. 3 della relazione), aggiungendo in dibattimento che sul posto c'era un muro che ostruiva la visibilità. Solo dopo tale incidente mortale è stato apposto sul luogo un segnale di STOP con le relative antistanti segnalazioni di pericolo e di incrocio alla distanza di 100 metri.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere considerato come il veicolo yyy condotto dalla C. C. non mantenne strettamente la destra, procedendo sulla propria corsia di sinistra e pertanto rendendosi totalmente non percepibile dal A. A., in quanto nascosta dal muro/vegetazione/orografia/non visibilità dell'incrocio e per irruzione contromano.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione, per assenza di indagine sulle reali cause del decesso dalla B. B., avvenuto a distanza di alcuni giorni dal sinistro. Deduce la mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla conclamata condizione patologica relativa alla fragilità capillare della vittima.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è fondato ed assorbente dei restanti motivi di censura.
2. Si deve convenire con il ricorrente in ordine alla sussistenza del segnalato vizio motivazionale della sentenza impugnata, là dove non affronta in alcun modo il problema della visibilità dell'incrocio, nonostante quanto accertato dai carabinieri sul luogo dell'incidente e riportato nella stessa sentenza [v. pag. 2: "la zona interessata risulta pericolosa (...) essendo priva di qualsivoglia segnaletica sia orizzontale che verticale (...) La visibilità è nulla in quanto tra le due strade esiste un notevole dislivello"]; e nonostante quanto allegato dal consulente tecnico del PM, il quale aveva accertato trattarsi di un incrocio "cieco".
3. La Corte territoriale, in sostanza, non ha minimamente affrontato il tema della percettibilità dell'incrocio da parte del prevenuto, e quindi della colpa, a fronte della bassa velocità dei veicoli.
Al riguardo, la sentenza si limita ad affermare che l'imputato avrebbe dovuto dare la precedenza e rallentare, secondo quanto previsto dalle norme del codice della strada; ma la violazione di norme cautelari specifiche presuppone la consapevolezza del prevenuto di trovarsi nella situazione prevista da tali norme, ovvero di dover affrontare un incrocio.
Sotto questo profilo, le argomentazioni della sentenza impugnata si basano su una valutazione ex post di quanto accaduto, mentre è noto che, in tema di violazione di regole cautelari, occorre effettuare una valutazione ex ante, idonea a spiegare ragionevolmente i motivi per cui era lecito aspettarsi dal prevenuto una certa condotta prudenziale idonea ad impedire l'evento lesivo. Non è stato considerato un aspetto importante e decisivo, costituito dalla concreta possibilità per il A. A. di avvedersi della presenza dell'incrocio, e quindi di poter prevedere ed evitare l'incidente. È noto, infatti, che in materia di circolazione stradale, l'imprevedibilità di un ostacolo, incontrato da un veicolo sulla sua linea di marcia, può escludere la colpa se la percezione dell'ostacolo sia tanto improvvisa da porre il conducente nella assoluta ed incolpevole impossibilità di evitare l'investimento (cfr. Sez. 4, n. 20330 del 13/01/2017). Nel caso in disamina, i giudici di merito non hanno indagato in ordine alla concreta prevedibilità dell'evento in rapporto alle condizioni di visibilità dell'incrocio e alla bassa velocità tenuta dall'imputato al momento dell'incidente.
4. Gli evidenziati vizi motivazionali della sentenza impugnata ne impongono l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, per nuovo giudizio.
Per questi motivi
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso il 6 luglio 2021
Il Presidente: CIAMPI
Il Consigliere estensore: RANALDI