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L’araba fenice dell’r.c.a.; come la dignità umana non possa morire nemmeno nei tempi cupi
Avv. Donatella Agrizzi
L’araba fenice dell’r.c.a.; come la dignità umana non possa morire nemmeno nei tempi cupi
Avv. Donatella Agrizzi
Il danno morale è l’araba fenice degli ultimi quindici anni.
Infatti, nonostante svariate volte (tra cui nel 2001, nel 2008 e per ultimo nel 2015) per interessi di alcuni potenti, sia stato ucciso il danno morale, lo stesso, in qualche modo, è tornato in vita.
Forse perché, nel profondo dell’animo umano, risulta inaccettabile l’eliminazione della dignità della persona, del valore del dolore, della libera realizzazione ed espressione, della sessualità, della creatività...
Se queste voci di danno, personalissime nella loro dignità e quantificazione e ricomprese nel danno morale, fossero eliminate, diventeremmo un mero pezzo di carne, venduto a peso ed omologato, scomparirebbe la valutazione della reale varietà del patimento umano e del valore di tutto quel patrimonio così importante per un popolo civile ed adulto, che si distingue appunto per questo patrimonio dal regno animale e da un popolo senza dignità e senza civiltà.
Ed è storia che la legge 5/3/2001 n. 57 sul danno biologico in r.c.a., nel recepire quasi integralmente l’incostituzionale Decreto Legge 28/3/2000 n. 70 (decaduto in quanto ritirato dal Governo dalla Commissione affari Costituzionali) ha tolto la lettera C del numero 1 dell’art. 3 che liquidava il danno morale come una percentuale del danno biologico, riaffermando la dignità e l’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico stesso.
E la successiva giurisprudenza della Suprema Corte tra cui la Sent. Cass. Civile Sez. III 23 maggio 2003 n. 8169 ha ribadito il concetto:
“E’ censurabile una liquidazione del danno morale effettuata in una frazione del danno biologico, con un automatismo che elude l’obbligo di motivazione. La ripartizione del danno morale e del danno biologico, infatti, rispondono a finalità diverse poichè cedono beni diversi della persona umana, con la conseguenza che è possibile che sofferenza e dolore abbiano una valenza di gran lunga superiore ad una malattia o ad una invalidità”. (Nello stesso senso anche la Corte di merito nello stesso periodo tra cui il Tribunale di Bologna Sent. 9/6/2003 e Giudice di Pace di Treviso Sen t. 1201/2006 del 26/6/2006).
Così la Sent. Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2003 n. 8828 che continua: “Il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. non può più essere identificato (secondo la tradizionale restrittiva lettura dell’art. 2059 stesso in relazione all’art. 185 c.p.) soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato. Esso deve essere, piuttosto, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.”.
A ribadire lo stesso concetto sotto una veste diversa anche la sentenza Sez. III 27 febbraio – 12 maggio 2003 n. 7283 che ha ribadito la risarcibilità del danno morale anche in caso di colpa presunta ex art. 2054 c.c.
Da questo principio la giurisprudenza di merito più dignitosa ha continuato ad avvalorare l’indipendenza del danno morale con autonoma valutazione basata sul caso reale (tra tutti Sent. Trib. di Treviso Dott. Olivotto n. 1419/2004 dell’8/7/2004, che ha liquidato il danno morale in modo dettagliato considerando ogni voce dello stesso:
“Trauma sofferto nel sinistro £ 3.000.000, £ 80.000 per ogni giorno di malattia compreso i giorni di ricovero e di immobilizzazione £ 47.600.000, £ 2.500.000 ogni grado di invalidità (30%) £ 75.000.000, £ 2.000.000 per ogni operazione chirurgica (2) £. 4.000.000...”.
Solo nel 2008, a seguito delle famose quattro sentenze definite “il poker” della Suprema Corte, si sono levate alcune voci, in dottrina e giurisprudenza, affermanti la morte del danno morale.
In realtà dopo queste sentenze ci si doveva porre ancora una volta più un quesito di “come” e non di “se” liquidare il danno morale, che era stato nuovamente collegato al danno biologico.
Ma poco dopo ecco la reazione della Suprema Corte a Sezioni Unite che con la sentenza Cass. Civ. SS.UU. 11/11/2008 evidenzia che il danno morale in caso di lesioni mortali, sia del tutto svincolato dal danno biologico e necessiti di separata valutazione che tenga conto della intensissima sofferenza patita dalla vittima.
É nello stesso senso di confermare l’indipendenza del danno morale anche la successiva, bellissima e chiara sentenza della Cass. Sez. III 29191/2008 che recita: “...nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute”.
E la stessa conferma viene anche con la precedente sentenza n. 28407 del 28/11/2008 che sottolinea: “L’autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alle diversità del bene protetto appartiene ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso semplificato a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma”.
In questa sentenza viene ribadito anche il delicato tema del danno morale parentale per la morte dei congiunti, che deve essere integralmente risarcito mediante l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa.
La stessa estensione analogica di danno morale e danno morale parentale sottolinea la separazione tra danno morale e danno biologico e come la soppressione del primo, equivalga a rinunciare al valore dell’anima ed alla dignità umana.
Così l’autonomia del danno morale continua ad essere ribadita con costante giurisprudenza della Suprema Corte fino ad oggi. Vedesi tra tutte Cass. Civ. Sez. III 13/1/2009 n. 479, Sent. Cass. Civ. Sez. III 20/1/2015 n. 811 e la Sent. Cass. Civ. Sez. III 8/5/2015 n. 9320.
In particolare la Sent. n. 811/2015 ribadisce per l’ennesima volta in tema di micropermanente che “ricorrono numerosi casi in cui, pur non sussistendo un significativo danno biologico, sussiste invece un rilevante danno morale, ragione per la quale la valutazione del danno morale va operata caso per caso e senza che il danno biologico possa essere un riferimento assoluto. Il caso che occupa rientra tra quelli nei quali il danno morale è altamente significativo anche in presenza di un danno biologico lieve o da liquidarsi in misura lieve. Il motivo è fondato. Con esso si chiede al collegio la riaffermazione e la enunciazione di un principio di diritto del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, con le sentenze a sezioni unite dell’11 novembre 2008, ha evidenziato, con specifico riferimento a casi come quello di specie, come il danno derivante dalla consapevolezza dell’incombere della propria fine sia del tutto svincolato da quello più propriamente biologico, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima”.
La sentenza n. 9320/2015 invece, occupandosi del danno parentale da morte del prossimo congiunto, ribadisce per l’ennesima volta che “pertanto quando la suddetta perdita incida su beni oggettivamente diversi, anche non patrimoniali, come il vincolo parentale e la validità psicofisica, il giudice è tenuto a liquidare separatamente i due pregiudizi, senza che a ciò osti il principio di onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, il quale ha lo scopo di evitare le duplicazioni risarcitorie, inconcepibili nel caso in cui il danno abbia inciso su beni oggettivamente differenti”.
In questo orientamento lineare e maturo della Suprema Corte che rafforza sempre più l’autonomia e la doverosa separata liquidazione del danno morale, compare come un tumore il disegno di legge Concorrenza, che all’articolo sette elimina, senza neppure parlarne, il danno morale.
Con le concrete modifiche degli articoli 138 e 139, sotto la dicitura “Danno non patrimoniale”, spazza via quindici anni di Legislazione e Giurisprudenza sul danno morale, riducendo concretamente il complesso danno non patrimoniale, nel mero danno biologico.
E per essere sicuri che il danno morale non sopravviva, al punto 1.3 della modifica dell’art. 138 ribadisce che l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
Nell’articolo si parla sempre di danno non patrimoniale o di danno biologico anche quando al punto 3 della modifica dell’art. 139 si dice che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazioni personali documentati” (il danno esistenziale!!) “e obiettivamente accertati o certi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare entità” (il danno morale!!) “l’ammontare del risarcimento del danno...può essere aumentato... fino al venti per cento”.
Risultato concreto non solo l’asservimento totale del danno morale ed esistenziale al danno biologico ma in realtà l’annullamento totale del danno morale ed esistenziale nelle micropermanenti e ridicolizzazione degli stessi nelle macropermanenti, che si trovano ad essere sviliti al punto da non essere concretamente più tali.
Il pericolo ed il degrado evitati per le micropermanenti con la legge 57/2001 si ripropone quindi oggi, ancora più grave, in quanto è stato esteso anche agli incidenti automobilistici più gravi e non solo, dato che l’art. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, è stato esteso anche agli errori medici con l’art. 3 della legge Baldassi.
La voce accorata dei danneggiati, della Suprema Corte e della Dottrina urlano e pregano per la soppressione o rivisitazione totale dell’art. sette della legge concorrenza a salvaguardia della dignità dell’essere umano.